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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1248/2021 R.G. promosso
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Antonino Maria Cremona
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente p.t., anche quale mandatario della P.IVA_2
società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Manlio Galeano
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 466 del 5 maggio 2021 il giudice del lavoro del Tribunale di US, pronunciando sull'opposizione proposta dalla società odierna appellante avverso un avviso di addebito emesso dall' per il pagamento CP_1
della complessiva somma di euro 167.475,32 a titolo di contributi IVS operai agricoli a tempo determinato, dovuti per il periodo luglio 2007-novembre
2008, dichiarava dovuti i contributi e le somme aggiuntive nella misura rideterminata dall' per il ricalcolo delle sanzioni a norma della lettera a) CP_1
dell'art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, e, quanto al debito residuo (euro
118.078,90), rigettava l'opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
Rilevava il Tribunale, per quanto ancora qui d'interesse, che era stato contestato all'azienda (con verbale ispettivo del 27 maggio 2013, da cui era scaturita la pretesa contributiva) di aver denunciato per i propri dipendenti e assoggettato a contribuzione retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal
CCNL di categoria e dal contratto provinciale di lavoro valido per la provincia di US, così violando il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. nella legge n. 389/1989. A tal riguardo, l aveva ritenuto CP_1
ininfluente, ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale,
l'intervenuta adesione dell'azienda al programma di adeguamento salariale, valido, ai sensi dell'art. 15 del contratto integrativo provinciale, per il periodo
1 settembre 2004- 30 novembre 2007.
Il primo giudice, richiamato un precedente dell'ufficio, rilevava che il programma di adeguamento salariale o contratto di gradualità produceva effetti ben diversi dai programmi di riallineamento ex art. 5 D.L. n. 510/1996, conv. nella legge n. 608/1996 - che avevano prodotto i loro effetti sino al
31.12.2003 -, differenziandosene nettamente proprio per l'incapacità di derogare al minimale contributivo fissato dalla legge n. 389/1989. Sicché la contribuzione dovuta all' doveva essere parametrata alla retribuzione CP_1
contrattuale piena, a prescindere dall'adesione dell'azienda agricola a programmi di adeguamento salariale. La pretesa dell era, pertanto, CP_1
fondata. I dettagliati prospetti allegati al verbale ispettivo evidenziavano, poi, alla voce “recupero benefici”, un importo pari a zero, sicché era evidente che l'ente non aveva richiesto in restituzione alcuna agevolazione o beneficio contributivo e non era per conseguenza pertinente il richiamo all'art. 6, comma 10, della legge n. 389/1989 (norma, peraltro, a carattere speciale, di stretta interpretazione e applicazione temporalmente circoscritta, secondo cui la perdita dei benefici non poteva superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta), non ricorrendo l'ipotesi dell'azione di recupero di benefici contributivi.
Il primo giudice, infine, rigettava l'eccezione di prescrizione rilevando che il credito più risalente riguardava i contributi del terzo trimestre 2007, il cui termine di pagamento scadeva il 16 marzo 2008; da tale data, dunque, decorreva il termine quinquennale di prescrizione, nella specie interrotto dalla notifica, in data 8 marzo 2013, del verbale ispettivo interlocutorio.
Analogamente, per i contributi relativi all'anno 2008, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica, in data 29 maggio 2013, del verbale definitivo di accertamento.
Proponeva appello parziale avverso la sentenza la società; resisteva al gravame l' . CP_1
In data 8 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame, da intendersi qui integralmente richiamati, in sintesi, con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza per non aver accolto l'eccezione di prescrizione. Sostiene che la prescrizione decorrerebbe dall'anno cui afferiscono i contributi, sicché, alla data di notifica, in data 29 maggio 2013, del verbale ispettivo (unico verbale, a suo dire, prodotto in atti)
i contributi relativi all'anno 2007 sarebbero stati prescritti. 1.1 Il motivo è palesemente infondato.
Contrariamente a quanto in assunto, è anzitutto in atti (cfr. pag. 122
“fascicolo di primo grado cartaceo” della stessa parte appellante;
allegato n.
12 ) il verbale ispettivo interlocutorio, notificato, come esattamente CP_1
rilevato dal primo giudice, “mediante consegna a mai del delegato
(circostanza non contestata e documentalmente provata) … in data 8 marzo
2013”, atto certamente idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Costituisce, poi, principio giurisprudenziale del tutto consolidato (cfr., ex multis, Cass. 2432/2019) quello secondo cui, anche in tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi.
Infine, il riferimento, a pag. 4 del ricorso in appello, ai contributi afferenti al primo e al secondo trimestre 2007 - non oggetto dell'avviso di addebito di cui qui si discute - deve ritenersi frutto di mero refuso.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante, premesso che, a decorrere dal 2006, i contributi vanno calcolati sulla base delle retribuzioni previste dai contratti e che, per il CCNL di settore, il salario è fissato dai contratti provinciali, rileva che l' non ha chiarito in base quale normativa CP_1
il salario corrisposto costituisce base valida per le agevolazioni e riduzioni contributive e non è viceversa base valida per il calcolo dei contributi. La retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è, a far tempo dal gennaio 2006, unicamente quella risultante dai contratti provinciali.
3. Con il terzo motivo impugna la sentenza in quanto il Tribunale non avrebbe accolto la tesi “che il recupero contributivo abbraccia il periodo che va dal 01/01/2007 al 30/11/2008, nel restante periodo oggetto di verifica non sono stati mossi rilievi”, “dall'1/12/2008 al 31/12/2008 il problema non sussiste perché cessa di avere efficacia il salario di adeguamento”. 4. Con il quarto motivo la società impugna la sentenza per non avere il
Tribunale “dichiarato la decadenza dell da eccezioni non sollevate e su CP_1
cui non si articola difesa”.
5. Con il quinto motivo lamenta che il primo giudice “non ha esaminato
l'eccezione che ogni causa ha la sua storia e la sua sentenza nel rispetto dell'art. 112 c.p.c.”. Se l' riteneva che l'art. 15 del CIPL 23.09.2004 CP_1
violasse la legge, “doveva rivolgersi al Giudice e chiedere l'annullamento del contratto”.
Le parti sociali avevano previsto una tabella salariare differenziata: una prima tabella in cui venivano individuati salari maggiori per le aziende che non avevano aderito al riallineamento o, avendovi aderito, avevano già completato la procedura di riallineamento da corrispondere ai lavoratori;
una seconda tabella in cui invece erano previsti salari inferiori per le aziende agricole che avevano aderito al riallineamento ma non avevano ancora
“raggiunto” la retribuzione contrattuale da corrispondere ai lavoratori. Al più
l' avrebbe potuto impugnare il contratto, chiamando in giudizio il CP_1
sindacato.
Nella specie è pacifico che il ha aderito al CIPL con contratto Parte_1
aziendale, che ha pagato il salario previsto dal e che l non ha Org_1 CP_1
impugnato il contratto provinciale.
6. Con il sesto motivo l'appellante impugna la sentenza “nella parte in cui il giudice di 1° grado non ha statuito che l'insieme degli istituti giuridici non vanno tra loro confusi”.
Afferma che: a) i “contributi si pagano sul salario di riallineamento”, previsto dalla legge n. 608 del 1996 - che “ha esaurito il suo percorso nel
2003” -, “normativa che ha permesso di retribuire, in determinate zone ed a determinate condizioni, col salario concordato ponendo questo salario come base contributiva”; b) “la procedura di emersione progressiva è un istituto totalmente diverso istituito dalla legge 18/10/2001 n. 383 che ha trovato modifica con il D.L. 25/9/2010 n. 2010 convertito con legge 22/11/2002 n.
266 …, ma su cui non si può disquisire perché non si conosce la domanda, il petitum, e che in ogni caso non può trovare ingresso in questa causa per
l'applicazione dall'art. 112 c.p.c. stante che il ricorrente rientra nell'istituto sotto segnato di lettera “c”; c) “i contributi si pagano sul salario contrattuale”. Abrogato, dal decreto legge n. 2/2006, convertito nella legge n.81/2006, il salario medio convenzionale, dal gennaio 2006 “i contributi si pagano sulle retribuzioni previste dai contratti che in agricoltura sono i provinciali”.
7. Con il settimo motivo assume - “sopra ogni cosa” - che il primo giudice avrebbe errato a non volersi discostare da precedenti decisioni, ricopiando
“senza collegamento alcuno con il ricorso la motivazione delle precedenti sentenze” in cause dove - a dire dell'appellante - “le parti avevano discusso di altro e dove le difese erano state affrontate in modo diverso”.
8. Con l'ottavo motivo - esattamente ritrascritto anche come nono - impugna, in subordine, la sentenza “nell(a) parte in cui il giudice di primo grado non ha esaminato l'eccezione del Centro Seia cioè che il ricorso andava accolto nel rispetto del principio costituzionale e del principio del nostro ordinamento giuridico “legittimo affidamento””. Richiama “il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 4/7/2014 n.15355 secondo cui non si può danneggiare l'impresa che ha adottato determinati comportamenti secondo il principio di un imprenditore prudente ed accorto”.
9. Infine, con il decimo motivo, appella la sentenza perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto che “la questione era di mero diritto”, essendo i fatti di causa pacifici e non contestati. 10. Tanto premesso, va anzitutto evidenziata l'inammissibilità del terzo motivo di gravame per palese difetto di interesse. Non è infatti dubitabile che la pretesa contributiva per cui è controversia - e sulla quale si è pronunciato il
Tribunale - non riguardi periodi successivi al 30 novembre 2008 e/o diversi da quelli considerati dall'avviso di addebito.
11. Il quarto motivo è palesemente infondato non potendosi addebitare alla sentenza di non essersi pronunciata su eccezioni “non sollevate” dall' . CP_1
12. Analogamente, sono palesemente infondati il settimo e il decimo motivo, che, tra l'altro, si contraddicono a vicenda.
Premesso che non costituisce, all'evidenza, valido motivo di gravame l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto affermare che la questione sottoposta all'esame era “di mero diritto”, l'appellante dimostra invero di ignorare il disposto di cui all'art. 118 disp. att. cpc. Come affermato dai giudici di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 2861/2019),
“La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni”. Vds. anche Cass. 17640/2016: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”; Cass. 29017/2021.
Nella specie l'appellante - che, come s'è visto, sostiene peraltro che la questione sottoposta all'esame è “di mero diritto” -, ignorando del tutto tali principi, si è limitata ad affermare, del tutto apoditticamente, che nelle cause decise con precedenti sentenze “le parti avevano discusso di altro e … le difese erano state affrontate in modo diverso”.
13. Il secondo, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo di gravame, quest'ultimo pedissequamente riproposto anche come nono, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 13.1 A seguito di accesso ispettivo presso la società odierna appellante, esercente l'attività di coltivazione di ortaggi in serra, gli ispettori di vigilanza
, con verbale del 27 maggio 2013, accertavano, in base dell'esame della CP_1
documentazione aziendale, che la ditta, per il periodo dal 2007 al 30.11.2008, aveva retribuito i lavoratori con la retribuzione inferiore di cui al programma di adeguamento salariale (valido per il periodo dal 1.09.2004 al 30.11.2007) previsto dall'art.15 del CIPL 2004/2007 del 23.09.2004, “retribuzione valida solo ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni contributive, ma non valida come imponibile contributivo mentre l'azienda ha denunciato all' le stesse retribuzioni come imponibile contributivo”. CP_1
Veniva altresì evidenziato nel verbale - “come anche stabilito e convenuto con le parti sociali della provincia di US con protocollo d'intesa del Org 13/06/2007, tra la Sede di US e le Segreterie Provinciali di , CP_1
COLDIRETTI e CONFAGRICOLTURA e le Segreterie Provinciali di CP_3
Contr
e in relazione al suddetto Programma di
[...] Org_3 CP_5
Adeguamento Salariale” - che “la retribuzione prevista dal programma di
Adeguamento Salariale è valida solo ai fini del riconoscimento e delle agevolazioni contributive mentre fino al 31.12.2005 il calcolo dei contributi deve avvenire sulla base del maggiore importo tra il Parte_2
e il salario contrattuale provinciale pieno” (v. a tal riguardo
[...]
“Protocollo d'intesa tra la sede di US e Segretari provinciali CP_1
e Segretari provinciali Controparte_6 CP_3
e ”, prodotto dalla stessa parte appellante, pp. 304
[...] CP_7 CP_8
e ss. “fascicolo di primo grado cartaceo”).
In particolare, l'azienda aveva corrisposto ai propri operai OTD la paga prevista dal contatto di adeguamento, indicando la stessa retribuzione sulle denunce trimestrali, a fronte della paga giornaliera, di importo superiore, prevista dal per la provincia di US - da prendere come base per Org_1
l'imponibile contributivo - “di € 52,23 per “operaio comune” 1° liv., di € 57,15 per “operaio qualificato” 2° liv., di € 60,11 per “operaio qualificato super” 3° liv.” (da dicembre 2008 la ditta si era poi adeguata al CIPL: cfr. anche memoria difensiva , fl. 4). CP_1
13.2 Come riconosciuto dalla stessa parte appellante, dall'1 gennaio 2006 il calcolo dei contributi doveva avvenire solo sulla base del salario contrattuale provinciale.
Inoltre, per come emerge anche dal Protocollo d'Intesa - che, si ribadisce, è stato prodotto in atti dall'azienda stessa -, “Per quanto attiene al Terzo contratto (23.9.2004) … la retribuzione prevista dal “Programma di
Adeguamento Salariale” è valida solo ai fini del riconoscimento e delle agevolazioni e riduzioni contributive, mentre fino al 31.12.2005 il calcolo dei contributi deve avvenire sulla base del maggiore importo tra il Salario Medio
Convenzionale e il salario contrattuale provinciale “pieno”. Dal 01.01.2006 il calcolo dei contributi deve avvenire solo sulla base del salario provinciale
“pieno””.
Al contrario la ditta, nel periodo da luglio 2007 sino al novembre 2008, ha retribuito i propri lavoratori con una paga inferiore a quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro valido per la provincia di US (gli accordi di gradualità al riallineamento, per definizione, non possono che indicare retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto provinciale) e ha denunciato all' un imponibile contributivo conforme al programma di CP_1
adeguamento salariale ma inferiore a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 338/1989.
Gli ispettori pertanto, del tutto correttamente, hanno proceduto alla determinazione dei contributi omessi e relative somme aggiuntive.
Invero, come correttamente argomentato dalla difesa dell' , l'art.15 del CP_1
della Provincia di US giammai poteva avere la forza di derogare Org_1
all'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale, com'è noto, stabilisce che la retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli.
A fronte di un comportamento palesemente in contrasto con norme di legge imperative, non può, infine, essere invocato alcun legittimo affidamento
(ottavo/nono motivo di gravame), tenuto conto peraltro del fatto che le previsioni del Protocollo d'Intesa, conformi al dettato normativo, erano ben note all'appellante.
14. Conclusivamente, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell' , che liquida in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario CP_1
spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 febbraio 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese