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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1135/2019 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Casertano Gianluca (c.f.: ), come da C.F._1 procura su foglio separato;
APPELLANTE E (c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(c.f.: , in persona dell'Avv. Nereo Controparte_2 P.IVA_3
Dordolo, in virtù di procura a rogito del Notaio di Parma del 1° luglio 2014, Persona_1
n. 42.409 di Rep. e n. 14.037 di Racc., registrata a Parma il 17 luglio 2014 al n. 9302, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferraguto Antonio (c.f.: ), come da C.F._2 procura su foglio separato;
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La conveniva, dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Parte_1
e la (allora) (oggi Controparte_3 Controparte_4
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_5
1) accertare e dichiarare la mancanza di un valido contratto scritto alla base del rapporto di conto corrente n. 56503504 (ex 2541-63, ex 254/1), tra la e nonché Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_4
2) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, principali e per anatocismo, degli addebiti per spese e commissioni, anche di "massimo scoperto", e degli addebiti
1 per interessi usurari, eseguiti da e da Controparte_1 Controparte_4 nel rapporto oggetto di causa indicato in narrazione n. 56503504 (ex 2541 -63, ex 254/1), operati per tutta la loro durata indicata in narrazione, o durante i diversi periodi che dovessero essere ritenuti di giustizia e, per l'effetto, dichiarare dovuti gli interessi secondo i criteri esposti in narrazione del presente atto o, in subordine, quelli che si dovessero ritenere di giustizia;
3) accertare e dichiarare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 56503504 (ex 2541-63, ex 254/1) oggetto di causa, epurando il predetto rapporto di conto corrente da quanto illegittimamente addebitato e/o percepito da e da convenute Controparte_1 Controparte_4 secondo quanto indicato nel presente atto e come indicato;
4) per l'effetto ed in relazione a quanto domandato ed accertato condannare e Controparte_1 [...]
in relazione all'accertamento che il Tribunale svolgerà sulla successione Controparte_4 nel rapporto oggetto di causa, in solido fra loro o in subordine in via alternativa o in subordine in via parziaria secondo quanto esposto nel presente atto, alla restituzione e pagamento in favore della Parte_1 delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul rapporto di conto corrente oggetto di causa n. 56503504 (ex 2541-63, ex 254/1) pari a complessivi € 43.448,58 od alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ed oltre alle somme successive eventualmente addebitate dalle Banche, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione, per essere intervenuta cessione del ramo di azienda in favore di CP_2
con contratto stipulato in data 26.06.07 e con effetti dal 01.07.07, nonchè l'intervenuta
[...] prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste da controparte, per non essere il conto assistito da una formale apertura di credito e chiedeva il rigetto della domanda attorea. Si costituiva la quale eccepiva il difetto di prova della pretesa attorea per non Controparte_2 avere prodotto tutta la documentazione;
eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al periodo antecedente il 01.07.07, data da cui decorrevano gli effetti della cessione di ramo di azienda intercorsa con , e la prescrizione del diritto attoreo Controparte_1 alla ripetizione dei presunti indebiti, ovvero di tutte le somme risultate a qualsiasi titolo indebitamente richieste e percepite dalla per ciascuno dei rapporti oggetto di CP_3 contestazione in mancanza di qualsivoglia apertura di credito. Nel merito, contestava l'avversa domanda deducendo che tutte le condizioni applicate ai rapporti di cui in causa erano state oggetto di convenzione tra le parti, e rilevava, inoltre, che sarebbe stato onere della correntista fornire la prova delle dedotte illegittimità chiedendo pertanto il rigetto degli assunti attorei.
1.3. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 99/2019, pubblicata il 10.1.2019, così decideva:
1. condanna la alla restituzione, in favore di parte convenuta, della somma di € Parte_1
15.267,16 oltre interessi.
2. compensa le spese di giudizio.
3. condanna parte attrice e parte convenuta, nella quota di un mezzo ciascuno, al pagamento delle spese per la CTU che si liquidano in complessivi € 4.023,24 oltre IVA e CP come per legge e se dovute.
2 In sintesi, il Tribunale, in via preliminare, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di
[...]
richiamando la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del ramo di Controparte_1 azienda, con effetti a decorrere dal 01.07.07. Nel merito, il primo Giudice riteneva infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 117 TUB e alla nullità del contratto per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della ed CP_3 escludeva, nel caso di specie, la ricorrenza di un contratto di apertura di credito, in difetto della produzione, da parte dell'attrice, del relativo contratto scritto;
quindi, rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dalla comunicazione che il legale della
[...] aveva inoltrato all'istituto di credito in data 08.10.2005, a mezzo di raccomandata Parte_1
a/r, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie pregresse, formulata da parte convenuta. Di contro, secondo il Tribunale, appariva fondata la doglianza relativa alla diversa capitalizzazione degli interessi, dal momento che il conto corrente era stato aperto in data 02.10.1995 e che non risultava l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni di cui all'art. 7 della delibera CICR del 9.02.2000, tra cui la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Allo stesso modo, secondo il Giudice di prime cure, risultava fondata anche la doglianza relativa all'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto, giacchè la clausola prevista nel contratto, si limitava ad indicare la misura percentuale e, quindi, mancava dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità. Infine, il Tribunale evidenziava che i tassi d'interesse richiesti dalla risultavano sempre CP_3 inferiori a quelli di rifermento pubblicati dalla Banca d'Italia, sia comprendendo nei calcoli la c.m.s. che senza. Nelle conclusione della sentenza impugnata, infine, il Tribunale affermava che: "la domanda di parte attrice possa essere solo parzialmente accolta ma il saldo del conto debba essere rideterminato nel modo che segue. Il saldo finale del conto al momento della chiusura presentava una esposizione debitoria pari a € -36.404,01. Il saldo finale al 06.10.2011 non può considerarsi infatti uguale a "0" in quanto trattasi di un giro a sofferenza quale mera operazione contabile. La rideterminazione va fatta alla luce delle motivazioni innanzi illustrate applicandosi il tasso convenzionale e la capitalizzazione semplice per tutto il periodo. Si ottiene pertanto in favore del correntista un saldo a credito pari ad € 21.136,85. Considerato tuttavia che l'ultimo saldo da estratto conto prima del giro a sofferenza era pari ad € -36.404,01 si ottiene una differenza a debito in favore dell'istituto di credito pari ad € 15.267,16”.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 18.10.2021) ha proposto appello principale la con un unico motivo con il quale lamenta l'errore del Parte_1
Tribunale laddove, dopo avere correttamente recepito la rettifica, da parte del C.t.u., del saldo finale di conto corrente in saldo creditore di € 21.136,85, non aveva condannato la al CP_3 pagamento di tale somma, ma aveva ritenuto il conto estinto, in data 6.10.2011, con un saldo debitore di € - 36.404,01 e che, per tale motivo, il credito (di € + 21.136,85) della società, dovesse essere compensato con l'asserito debito nei confronti della (di € - 36.404,01), CP_3
3 derivandone addirittura la condanna dell'attrice (odierna appellante) al pagamento della differenza in favore di CP_2
Secondo l'appellante, infatti, la sentenza impugnata era stata pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che non aveva mai spiegato nessuna eccezione o domanda CP_2 riconvenzionale di compensazione o di condanna dell'attrice al pagamento delle somme risultate a credito in suo favore. Inoltre, sempre secondo la il primo Giudice aveva omesso di considerare Parte_1 la prova documentale dell'intero pagamento del debito da saldo debitore di conto corrente, offerta dalla controparte in corso di causa. In particolare, l'appellante, evidenzia che, CP_2
a seguito della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, per CP_2 giustificare la propria proposta di pagamento (a titolo conciliativo) dichiarava espressamente che "perciò, considerando che parte attrice ha versato, in esecuzione ad un precedente piano di rientro a saldo e stralcio, l'importo di € 25.000,00 (che si allega), la Controparte_4
è disposta a versare alla …"
[...] Parte_2
Sulla base di tali premesse la concludeva richiamando le richieste già Parte_1 formulate all'esito del giudizio di primo grado e sopra indicate. La si costituiva in giudizio prospettando l'infondatezza dell'appello Controparte_6 proposto da controparte giacchè la compensazione operata dal Tribunale non risultava affetta dal vizio di ultra petitum lamentato dall'appellante, trattandosi di un'ipotesi di compensazione c.d. impropria, che ricorre allorché la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale. Quanto, invece, all'asserito avvenuto pagamento del debito da parte della Parte_1 del debito corrispondente all'annotazione "a sofferenza", l'appellata rilevava, in primo luogo, che nel giudizio di primo grado l'attrice non aveva mai svolto una domanda di accertamento del preteso pagamento dello scoperto di conto corrente finale oggetto di causa e che, pertanto, l'eccezione di pagamento formulata dalla controparte doveva ritenersi certamente tardiva. Sotto altro aspetto, la evidenziava che proprio la Controparte_6 Parte_1 si era sempre opposta, nel giudizio di primo grado, all'ammissione della documentazione
[...] allegata dalla alla propria proposta di conciliazione e che tale documentazione doveva CP_3 ritenersi inutilizzabile nel presente giudizio, perché prodotta dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale proposto dalla la Parte_1 CP_6 ha formulato, a sua volta, appello incidentale con il quale censura la Controparte_6 sentenza pronunciata dal Giudice di primo grado per due motivi: In primo luogo, la lamenta che, erroneamente, il Tribunale aveva Controparte_6 ravvisato "l'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto" ed aveva escluso dai conteggi le somme pretese dalla a tale titolo. Secondo l'appellante incidentale, CP_3 diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, la CMS era sufficientemente determinata a livello contrattuale in quanto:
4 a) la pattuizione scritta delle condizioni stabiliva l'aliquota, la base di commisurazione (il massimo scoperto, concetto tecnico non equivoco ed anche intuitivo) e le condizioni di ricorrenza (almeno 3 giorni di scoperto); b) la periodicità era fissata dall'art. 7 del contratto che disciplinava la chiusura periodica dei conti a debito su base trimestrale. Col secondo motivo di appello incidentale, invece, la censura la Controparte_6 pronuncia resa dal primo Giudice nella parte in cui aveva ritenuto "fondata la doglianza formulata in ordine alla diversa capitalizzazione degli interessi". Secondo l'appellante incidentale, infatti, il Tribunale aveva completamente omesso di considerare che la in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., aveva CP_3 prodotto (sub doc. 12) l'avviso di avvenuto adeguamento della alla delibera CICR, sicchè CP_3 non vi era ragione di applicare una capitalizzazione annuale degli interessi debitori, tenendo anche conto che la valutazione del regolamento contrattuale, alla luce di tale adeguamento, veniva ad essere più favorevole per il correntista, laddove, in luogo di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori, era stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli stessi, assicurando così la medesima periodicità della capitalizzazione prevista per gli interessi debitori. Infine, secondo la dall'accoglimento dell'appello incidentale Controparte_6 derivava che nessuna "soccombenza reciproca delle parti" era in realtà configurabile nel caso di specie, con l'ulteriore conseguenza che, in riforma della sentenza appellata, l'appellante doveva essere condannata anche al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio (oltre alle spese di C.T.U.), oltre a quelle del presente grado. Tanto premesso la così concludeva: Controparte_6 in via principale:
- dichiarare inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. e, in ogni caso, respingere l'appello proposto dalla
[...] vverso la sentenza n. 99/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Parte_2
Vetere il 9 gennaio 2019 e pubblicata il 10 gennaio 2019 e per l'effetto confermare la suddetta sentenza nei capi ex adverso impugnati;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere tutte le domande e istanze, ivi incluse quelle istruttorie, proposte dalla Società nei confronti di Parte_1 [...] el presente giudizio;
Controparte_7 in via di appello incidentale:
- in parziale riforma della sentenza n. 99/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 9 gennaio 2019 e pubblicata il 10 gennaio 2019 appellata, accogliere l'appello incidentale proposto da
[...]
e disporre, occorrendo, la rinnovazione della C.T.U. espletata nel primo Controparte_7 grado del giudizio, per effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio e successive spese occorrende, ed oltre agli accessori di legge. All'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
5 Come correttamente evidenziato da parte appellante, il credito originariamente vantato da nei confronti della società doveva ritenersi già estinto prima CP_2 Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere e, pertanto, a prescindere dalla proposizione di qualunque domanda di pagamento o eccezione di compensazione da parte della convenuta, non poteva essere considerato per rideterminare l'importo spettante alla società attrice per effetto dell'epurazione dal rapporto di conto corrente delle poste passive addebitate per effetto di clausole ritenute illegittime. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, il Tribunale, con ordinanza del 6.12.2016, invitava le parti a formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e, quindi, in data CP_2
18.1.2017, depositava una "Proposta conciliativa della lite ex art. 185 bis c.p.c." nella quale espressamente dichiarava che: "E, perciò, considerando che parte attrice ha versato, in esecuzione ad un precedente piano di rientro a saldo e stralcio, l'importo di € 25.000,00 (che si allega), la è disposta a versare alla Società Controparte_4
"; a tale proposta risultavano poi allegati due documenti: il piano di Parte_3 rientro del 11.11.2011 (tra la e , quale mandataria di Parte_1 Parte_4
espressamente correlato al saldo per scoperto del c.c. n. 56503504, oggetto della CP_2 presente causa), e la quietanza del 4.10.2013 (emessa dalla mandataria ), che faceva Parte_4 riferimento alla posizione debitoria n. 5243995, indicata anche nel predetto piano di rientro, e che, comunque, la stessa attestava essere liberatoria del debito della CP_2 Parte_1
[...]
Nè, ovviamente, tale documentazione può ritenersi inutilizzabile perché prodotta successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., posto che si tratta di documenti depositati dalla stessa parte che vorrebbe farne dichiarare l'inammissibilità mentre, contrariamente a quanto prospettato dalla è pacifico nella Controparte_6 giurisprudenza di legittimità che l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il Giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, n. 17598). La sentenza impugnata, quindi, risulta certamente errata nella parte in cui ha affermato che il credito derivante alla a seguito della rideterminazione delle operazioni Parte_1 effettuate nel rapporto di c.c. – pari ad € 21.136,85 – dovesse essere sommato algebricamente con il debito della società nei confronti della Banca al momento della chiusura del conto e pari ad € - 36.404,01 (con condanna della società a pagare nei confronti della convenuta la differenza); come sopra evidenziato, infatti, già in corso di causa aveva dichiarato (e CP_2 documentato) che il credito nei confronti della era stato soddisfatto a Parte_1 seguito dell'esito positivo di un piano di rientro c.d. a saldo e stralcio.
3.2. Quanto, invece, alle questioni articolate dall'appellante incidentale, risulta certamente infondato il primo motivo del gravame proposto dalla posto che, Controparte_6 secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/01/2024, n. 1373); nel caso di specie, infatti, come
6 anche indicato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, le condizioni economiche allegate al contratto di conto corrente prevedevano soltanto la percentuale dello 0,125% senza riporto delle modalità di calcolo né, a tal fine, può ritenersi sufficiente il richiamo all'art. 7 del contratto che disciplina la chiusura periodica dei conti a debito su base trimestrale. Infatti, il contratto di conto corrente non specificava:
- il numero di giorni minimo richiesto per l'applicazione della commissione;
- qualsiasi riferimento temporale allo scoperto (ossia non si capisce se è sufficiente un giorno, o differenti giorni, consecutivi o non);
- la base di calcolo su cui applicare la percentuale (il totale accordato, il picco di massima esposizione o la media dell'esposizione debitoria nel trimestre considerato);
- se le CMS fossero applicabili anche agli sconfinamenti. In relazione, invece, alla periodicità della capitalizzazione degli interessi addebitati sul c.c., appare sufficiente rilevare che, diversamente da quanto affermato dalla Controparte_6
la mera pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso di adeguamento alle previsioni
[...] della delibera Cicr del 21.4.2000, non legittimava la alla capitalizzazione trimestrale degli CP_3 interessi, nemmeno in data successiva alla predetta delibera. Appare convincente, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell' adeguamento alla delibera Cicr, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al Cicr, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera Cicr. L'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'articolo 7, comma 2, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma 1, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007). In conclusione, l'appello incidentale proposto dalla deve essere Controparte_6 integralmente rigettato mentre, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, la deve essere condannata al pagamento, in Controparte_6 favore della dell'importo di euro € 21.136,85, oltre interessi al tasso legale Pt_1 Parte_1 dalla data di proposizione dalla domanda al saldo.
4. L'accoglimento dell'appello principale e l'integrale rigetto di quello incidentale, impongono una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la
7 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianluca Casertano, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili, rispettivamente innanzi al Tribunale e innanzi alla Corte di Appello, per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di Controparte_6 contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 99/2019, pubblicata il 10.1.2019 dal
[...] Controparte_6
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede:
1. accoglie l'appello principale proposto dalla Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_6
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
3. condanna al pagamento, in favore della Controparte_6 Parte_1 dell'importo di € 21.136,85, oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione dalla domanda al saldo.
4. condanna al pagamento, in favore della delle Controparte_6 Parte_1 spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio in: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari, e, per il presente grado in in: € 380,00 (trecentottanta/00) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gianluca Casertano dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di Controparte_6 contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 25/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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