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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2346/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti DALFINO DANIELE e SCIBETTA SERGIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ti CALANDRINO GERLANDO e COLOSIMO MARIA) CP_1
(Avv.ta RIZZO ADRIANA Controparte_2
GIOVANNA)
Controparte_3
(CONTUMACE)
[...]
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma – CP_1
inclusi accessori di legge maturati sino a tutto il mese di febbraio 2025 – di euro
11.479,80;
◊ condanna la al pagamento in favore della della somma di CP_1 CP_3
euro 1.419,56;
◊ condanna la a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi euro 2.694,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ pone in capo alla le spese della CTU, come liquidate con separato CP_1
decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 15/03/2021 il ricorrente – premesso di essere stato assunto, in data 15/02/2006, dalla società convenuta con mansioni di termosifonista inquadrabili nel livello 3° del CCNL di categoria;
che, con verbale di conciliazione giudiziale del 19/12/2018, egli e la società convenuta avevano posto fine al contenzioso seguito al suo licenziamento, in data 16/8/2017, per superamento del periodo di comporto e che tale accordo prevedeva la reintegra nel posto di lavoro (effettivamente avvenuta in data 01/01/2019) ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati dalla data del licenziamento
– esponeva che dal 2019 in poi non aveva ricevuto alcuna retribuzione, eccetto alcuni acconti corrisposti sino al mese di aprile, né erano stati versati all' e CP_2
alla i contributi previdenziali dovuti;
aggiungeva che, nonostante fosse CP_3
stato riconosciuto, in data 9/07/2019, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% nonché soggetto portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, la società convenuta non aveva provveduto alla rimodulazione delle sue mansioni, costringendolo ad
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro astenersi dallo svolgimento dell'attività lavorativa per ragioni di malattia sin dal mese di maggio dell'anno 2019; chiedeva, conclusivamente, di condannare la società convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dovutegli dal 2019 sino al mese di febbraio del 2021 (euro 49.857,92) e di quelle che sarebbero maturate nel corso della restante parte dell'anno, commisurate al minimo di paga tabellare determinato dall'art. 84 dell'allegato al CCNL per i dipendenti delle imprese edili,
nonché al versamento dei contributi previdenziali maturati a favore dell' per CP_2
complessivi 24 mesi, e della per i mesi di Febbraio e Marzo 2019 insieme CP_3
a tutti gli ulteriori contributi dovuti e non versati.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/11/2021, la società resistente rappresentava che il ricorrente si era ininterrottamente assentato per malattia dal 3/05/2019 al 13/09/2019 e dal 17/09/2019 in poi perciò superando il limite massimo di malattia indennizzabile di 180 giorni;
deduceva di avere adempiuto a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto con il lavoratore, ivi incluso il versamento dei contributi dovuti, e che, al superamento del periodo massimo di malattia indennizzabile, ella non era più tenuta all'erogazione di alcun trattamento economico in favore del dipendente;
chiedeva, dunque, rigettarsi il ricorso.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25/11/2021,
l' chiedeva accogliersi, in caso di accertamento positivo del diritto del CP_2
ricorrente alle somme dovute quali differenze retributive, la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'Ente di previdenza nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva invece contumace la . CP_3
Dopo il fallimento delle trattative intercorse tra le parti per addivenire ad una soluzione conciliativa, non essendo contestato il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione per un periodo di malattia di 180 giorni ed essendo, altresì, pacifico che al ricorrente fossero state corrisposte le sole retribuzioni maturate da gennaio
2019 ad aprile 2019 (per un importo presumibilmente pari ad euro 5.243,00), con ordinanza del 13/10/2022 veniva ordinato, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., alla società
resistente di pagare al ricorrente l'importo complessivo lordo di euro 11.031,60 e nominato consulente tecnico d'ufficio al fine di quantificare l'ammontare residuo delle retribuzioni spettanti al ricorrente a partire dal mese di gennaio 2019
nonché al fine di calcolare i residui contributi previdenziali dovuti.
Con ordinanze del 20/11/2024 e del 17/02/2025 il Tribunale integrava il quesito peritale onerando l'Ausiliario di tenere conto della disciplina di cui all'art. 26 del
CCNL di settore, del periodo di comporto e del trattamento economico giornaliero ivi stabiliti e considerando i versamenti medio tempore compiuti, anche in corso di causa, come documentati da parte resistente.
Fissata, quindi, udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24/03/2025, con il deposito di questa sentenza.
*
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Se, infatti, alla disposta ed eseguita reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro non poteva che seguire, sul piano del sinallagma contrattuale, l'integrale corresponsione, quanto meno, del trattamento retributivo minimo tabellare stabilito dal C.C.N.L. per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusione differente deve pervenirsi in relazione al periodo a partire dal quale il ricorrente è entrato in malattia.
Secondo quanto disposto dall'art. 2110 c.c., infatti, “In caso di infortunio, di
malattia, di gravidanza, o puerperio, se la legge [o le norme corporative] non
stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al
prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo
determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo
equità. Nei casi indicati dal comma precedente, l'imprenditore ha diritto di
recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla
legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza
dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di
servizio”.
Considerato che nulla comprova in alcun modo l'eziologia professionale della malattia che ha afflitto il ricorrente nei periodi in cui, a decorrere dal 3/5/2019, si
è assentato dal lavoro e che ha carattere assolutamente generico la deduzione secondo cui la datrice di lavoro non avrebbe “rimodulato le mansioni svolte”
compatibilmente allo stato di salute del ricorrente, la disciplina dettata dalla norma sopra trascritta va integrata esclusivamente con la regolamentazione istituita dall'art. 26 del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, applicabile nel caso in esame e la cui disciplina è richiamata anche dall'art. 97 del CCNL erroneamente invocato dal ricorrente. La disposizione contrattuale testualmente prevede: “In caso di malattia, l'operaio non in prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi
(pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con
un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza
interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa
malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con
un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente
accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla
indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 33.
Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la
decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. L'operaio che cada ammalato
in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma
dell'art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti
assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di
malattia agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è
tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un
trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le
quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base,
dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e
dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla
divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella
circoscrizione durante l'assenza per malattia. Per le malattie sorte dall'1/6/2008
le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: a) per il 1°, 2° e
3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495; b) per il 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495; c) dal 4° al 20° giorno, per le
giornate indennizzate dall 0,3795d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate CP_2
indennizzate dall' 0,1565; e) dal 181° giorno al compimento del 365° CP_2
giorno, per le sole giornate non indennizzate dall' 0,5495. Sono fatte salve CP_2
le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle
singole circoscrizioni alla data del 22/7/1979. Per gli operai addetti ai lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga
base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente
contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma. Il
trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto
dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività. In caso di
ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta
dall' vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell' CP_2 CP_2
medesimo. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui
al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla
divisione per sei dell'orario settimanale convenuto. In caso di assenza
ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art.
99 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento
dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è
ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al
nono comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di assenza ingiustificata. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa
entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è
tenuta ad accantonare presso la la percentuale di cui all'art. 18 nella CP_3
misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'undicesimo comma dello stesso
articolo. Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non
superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo
5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per i casi di tbc,
fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente
articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge”.
Alla luce della disciplina dettata dal CCNL di categoria, quindi, la società
convenuta era certamente tenuta, nei confronti del ricorrente - “operaio con
un'anzianità superiore a tre anni e mezzo” – alla corresponsione del trattamento economico giornaliero, calcolato secondo le modalità indicate dalle previsioni della stessa contrattazione collettiva, “… entro i limiti della conservazione del
posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi
consecutivi”: periodo che, considerando i 24 mesi precedenti alla data del
03/05/2019 (con 152 giorni di malattia dal 03/05/2017 al 01/10/2017),
considerando altresì gli ulteriori 134 giorni di malattia nel periodo 03/05/2019 -
13/09/2019, considerando infine il lunghissimo periodo di malattia iniziato a decorrere dal 17/09/2019, si è alfine concluso, come correttamente indicato dal
CTU nell'elaborato peritale depositato dal CTU il 17/02/2025, il 04/05/2020.
Ne consegue un residuo credito del ricorrente – inclusi accessori di legge maturati sino a tutto il mese di febbraio 2025 - pari ad euro 11.479,80 ed una differenza contributiva da versare alla pari ad euro 1.419,56. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 5.200,01. La posizione sostanzialmente neutrale dell' giustifica per questo la compensazione delle spese processuali. CP_2
◊
Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2346/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti DALFINO DANIELE e SCIBETTA SERGIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ti CALANDRINO GERLANDO e COLOSIMO MARIA) CP_1
(Avv.ta RIZZO ADRIANA Controparte_2
GIOVANNA)
Controparte_3
(CONTUMACE)
[...]
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la al pagamento in favore del ricorrente della somma – CP_1
inclusi accessori di legge maturati sino a tutto il mese di febbraio 2025 – di euro
11.479,80;
◊ condanna la al pagamento in favore della della somma di CP_1 CP_3
euro 1.419,56;
◊ condanna la a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi euro 2.694,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ pone in capo alla le spese della CTU, come liquidate con separato CP_1
decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 15/03/2021 il ricorrente – premesso di essere stato assunto, in data 15/02/2006, dalla società convenuta con mansioni di termosifonista inquadrabili nel livello 3° del CCNL di categoria;
che, con verbale di conciliazione giudiziale del 19/12/2018, egli e la società convenuta avevano posto fine al contenzioso seguito al suo licenziamento, in data 16/8/2017, per superamento del periodo di comporto e che tale accordo prevedeva la reintegra nel posto di lavoro (effettivamente avvenuta in data 01/01/2019) ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati dalla data del licenziamento
– esponeva che dal 2019 in poi non aveva ricevuto alcuna retribuzione, eccetto alcuni acconti corrisposti sino al mese di aprile, né erano stati versati all' e CP_2
alla i contributi previdenziali dovuti;
aggiungeva che, nonostante fosse CP_3
stato riconosciuto, in data 9/07/2019, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% nonché soggetto portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, la società convenuta non aveva provveduto alla rimodulazione delle sue mansioni, costringendolo ad
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro astenersi dallo svolgimento dell'attività lavorativa per ragioni di malattia sin dal mese di maggio dell'anno 2019; chiedeva, conclusivamente, di condannare la società convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dovutegli dal 2019 sino al mese di febbraio del 2021 (euro 49.857,92) e di quelle che sarebbero maturate nel corso della restante parte dell'anno, commisurate al minimo di paga tabellare determinato dall'art. 84 dell'allegato al CCNL per i dipendenti delle imprese edili,
nonché al versamento dei contributi previdenziali maturati a favore dell' per CP_2
complessivi 24 mesi, e della per i mesi di Febbraio e Marzo 2019 insieme CP_3
a tutti gli ulteriori contributi dovuti e non versati.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/11/2021, la società resistente rappresentava che il ricorrente si era ininterrottamente assentato per malattia dal 3/05/2019 al 13/09/2019 e dal 17/09/2019 in poi perciò superando il limite massimo di malattia indennizzabile di 180 giorni;
deduceva di avere adempiuto a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto con il lavoratore, ivi incluso il versamento dei contributi dovuti, e che, al superamento del periodo massimo di malattia indennizzabile, ella non era più tenuta all'erogazione di alcun trattamento economico in favore del dipendente;
chiedeva, dunque, rigettarsi il ricorso.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25/11/2021,
l' chiedeva accogliersi, in caso di accertamento positivo del diritto del CP_2
ricorrente alle somme dovute quali differenze retributive, la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'Ente di previdenza nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva invece contumace la . CP_3
Dopo il fallimento delle trattative intercorse tra le parti per addivenire ad una soluzione conciliativa, non essendo contestato il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione per un periodo di malattia di 180 giorni ed essendo, altresì, pacifico che al ricorrente fossero state corrisposte le sole retribuzioni maturate da gennaio
2019 ad aprile 2019 (per un importo presumibilmente pari ad euro 5.243,00), con ordinanza del 13/10/2022 veniva ordinato, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., alla società
resistente di pagare al ricorrente l'importo complessivo lordo di euro 11.031,60 e nominato consulente tecnico d'ufficio al fine di quantificare l'ammontare residuo delle retribuzioni spettanti al ricorrente a partire dal mese di gennaio 2019
nonché al fine di calcolare i residui contributi previdenziali dovuti.
Con ordinanze del 20/11/2024 e del 17/02/2025 il Tribunale integrava il quesito peritale onerando l'Ausiliario di tenere conto della disciplina di cui all'art. 26 del
CCNL di settore, del periodo di comporto e del trattamento economico giornaliero ivi stabiliti e considerando i versamenti medio tempore compiuti, anche in corso di causa, come documentati da parte resistente.
Fissata, quindi, udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24/03/2025, con il deposito di questa sentenza.
*
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Se, infatti, alla disposta ed eseguita reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro non poteva che seguire, sul piano del sinallagma contrattuale, l'integrale corresponsione, quanto meno, del trattamento retributivo minimo tabellare stabilito dal C.C.N.L. per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusione differente deve pervenirsi in relazione al periodo a partire dal quale il ricorrente è entrato in malattia.
Secondo quanto disposto dall'art. 2110 c.c., infatti, “In caso di infortunio, di
malattia, di gravidanza, o puerperio, se la legge [o le norme corporative] non
stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al
prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo
determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo
equità. Nei casi indicati dal comma precedente, l'imprenditore ha diritto di
recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla
legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza
dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di
servizio”.
Considerato che nulla comprova in alcun modo l'eziologia professionale della malattia che ha afflitto il ricorrente nei periodi in cui, a decorrere dal 3/5/2019, si
è assentato dal lavoro e che ha carattere assolutamente generico la deduzione secondo cui la datrice di lavoro non avrebbe “rimodulato le mansioni svolte”
compatibilmente allo stato di salute del ricorrente, la disciplina dettata dalla norma sopra trascritta va integrata esclusivamente con la regolamentazione istituita dall'art. 26 del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, applicabile nel caso in esame e la cui disciplina è richiamata anche dall'art. 97 del CCNL erroneamente invocato dal ricorrente. La disposizione contrattuale testualmente prevede: “In caso di malattia, l'operaio non in prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi
(pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con
un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza
interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa
malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con
un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente
accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla
indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 33.
Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la
decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. L'operaio che cada ammalato
in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma
dell'art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti
assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di
malattia agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è
tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un
trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le
quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base,
dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e
dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla
divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella
circoscrizione durante l'assenza per malattia. Per le malattie sorte dall'1/6/2008
le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: a) per il 1°, 2° e
3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495; b) per il 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495; c) dal 4° al 20° giorno, per le
giornate indennizzate dall 0,3795d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate CP_2
indennizzate dall' 0,1565; e) dal 181° giorno al compimento del 365° CP_2
giorno, per le sole giornate non indennizzate dall' 0,5495. Sono fatte salve CP_2
le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle
singole circoscrizioni alla data del 22/7/1979. Per gli operai addetti ai lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga
base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente
contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma. Il
trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto
dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività. In caso di
ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta
dall' vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell' CP_2 CP_2
medesimo. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui
al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla
divisione per sei dell'orario settimanale convenuto. In caso di assenza
ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art.
99 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento
dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è
ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al
nono comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di assenza ingiustificata. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa
entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è
tenuta ad accantonare presso la la percentuale di cui all'art. 18 nella CP_3
misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'undicesimo comma dello stesso
articolo. Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non
superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo
5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per i casi di tbc,
fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente
articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge”.
Alla luce della disciplina dettata dal CCNL di categoria, quindi, la società
convenuta era certamente tenuta, nei confronti del ricorrente - “operaio con
un'anzianità superiore a tre anni e mezzo” – alla corresponsione del trattamento economico giornaliero, calcolato secondo le modalità indicate dalle previsioni della stessa contrattazione collettiva, “… entro i limiti della conservazione del
posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi
consecutivi”: periodo che, considerando i 24 mesi precedenti alla data del
03/05/2019 (con 152 giorni di malattia dal 03/05/2017 al 01/10/2017),
considerando altresì gli ulteriori 134 giorni di malattia nel periodo 03/05/2019 -
13/09/2019, considerando infine il lunghissimo periodo di malattia iniziato a decorrere dal 17/09/2019, si è alfine concluso, come correttamente indicato dal
CTU nell'elaborato peritale depositato dal CTU il 17/02/2025, il 04/05/2020.
Ne consegue un residuo credito del ricorrente – inclusi accessori di legge maturati sino a tutto il mese di febbraio 2025 - pari ad euro 11.479,80 ed una differenza contributiva da versare alla pari ad euro 1.419,56. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 5.200,01. La posizione sostanzialmente neutrale dell' giustifica per questo la compensazione delle spese processuali. CP_2
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Così deciso in Palermo, il 01/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro