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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5390/2024 promosso da:
), nato in data [...] ad Parte_1 C.F._1
Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sanguinetti;
e
), nata in data [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sanguinetti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di Via della Grancetta n. 198 di Chiaravalle, già di proprietà esclusiva del dott. (doc. 2), rimarrà assegnata a costui ed egli potrà così continuare ad abitarla in Parte_1 via esclusiva (insieme con il mobilio, gli accessori e le pertinenze di essa, fatta eccezione per i beni che la IG.ra intenderà asportare siccome personali o, comunque, comuni, ma in CP_1 accordo con il marito). La moglie potrà comunque trattenersi ancora qualche tempo, e almeno sino al deposito della sentenza di separazione, nell'abitazione predetta, sino a che non avrà trovato una nuova e soddisfacente situazione abitativa in locazione.
3) I coniugi, tenuto conto della diversa capacità reddituale fra gli stessi, stabiliscono di comune accordo di disporre un mantenimento in denaro in favore della moglie, che il marito, cui è posto
- 1 - a carico il relativo onere, verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa IG.ra nell'ammontare di € 500,00, somma rivalutabile a partire CP_1 dal secondo anno successi mologa della presente separazione nella misura del 75% dell'indice ISTAT.
4) Le parti non sono comproprietarie o cointestatarie di alcun altro bene mobile o immobile, o titoli, o investimenti, che vadano fra di loro suddivisi, né di veicoli in proprietà comune.
Sono, invece, intestatari ciascuno per conto proprio di due conti correnti:
· quello acceso presso Banca BNL, filiale di ON M.ma (AN), Via XX Settembre n. 5/a, n. 0152/6698, intestato alla IG.ra , di cui si allegano qui gli estratti conto dei Controparte_1 movimenti degli ultimi 3 anni (doc.ti sub 3),
· quello acceso presso Banca Unicredit, filiale di ON M.ma (AN), Via P. Mauri n. 22, n. 09152512, intestato al dott. di cui si allegano qui pure gli estratti conto dei Parte_1 movimenti degli ultimi 3 anni (doc.ti sub 4).
Inoltre, alla moglie si appartiene in proprietà in via esclusiva l'automobile Kia Rio, tg. EW 013 BZ, come risulta dal relativo c.d.p., (doc. 5), mentre il marito conserva la proprietà del veicolo Hyundai
Tucson, tg. FL 587 HD, di cui si allega copia del libretto di circolazione (doc. 6).
A norma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti allegano qui gli ulteriori documenti previsti dall'art. 473 bis.12, terzo comma, c.p.c., vale a dire (doc.ti sub 7 e 8):
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IG.ra ; Controparte_1
b) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del dott. Parte_1
Essi non detengono partecipazioni societarie di alcun genere.
5) Le parti si rilasciano infine sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Chiaravalle (AN) in data 09/09/2007, premesso che dal matrimonio non sono nati figli e che nel tempo la convivenza matrimoniale si è resa intollerabile per sopravvenute incompatibilità di carattere, hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò precisato, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno concordato un assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie, quale soggetto economicamente più debole, di € 500,00 mensili, importo rivalutabile “nella misura del 75% dell'indice ISTAT” (non si condivide, in questa sede, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, costituendo l'indice ISTAT il “criterio minimo per assicurare il mantenimento del valore di acquisto della somma, nell'interesse dei soggetti economicamente più deboli”, sarebbe fatto divieto di adottare soluzioni che possano determinare adeguamenti automatici annuali di minore entità, potendo soltanto il giudice escludere l'adeguamento Istat con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 5, co. 7, l. 898/701; si ritiene, per contro, che rientri nella disponibilità delle parti la previsione di una misura di adeguamento anche inferiore come nella specie).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei limiti di cui sopra.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione della definizione concordata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contatto matrimonio a Chiaravalle (AN) il 09/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle al n. 11, parte I, serie // dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Corte di Appello di Roma, n. 2769/2012.
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5390/2024 promosso da:
), nato in data [...] ad Parte_1 C.F._1
Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sanguinetti;
e
), nata in data [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sanguinetti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di Via della Grancetta n. 198 di Chiaravalle, già di proprietà esclusiva del dott. (doc. 2), rimarrà assegnata a costui ed egli potrà così continuare ad abitarla in Parte_1 via esclusiva (insieme con il mobilio, gli accessori e le pertinenze di essa, fatta eccezione per i beni che la IG.ra intenderà asportare siccome personali o, comunque, comuni, ma in CP_1 accordo con il marito). La moglie potrà comunque trattenersi ancora qualche tempo, e almeno sino al deposito della sentenza di separazione, nell'abitazione predetta, sino a che non avrà trovato una nuova e soddisfacente situazione abitativa in locazione.
3) I coniugi, tenuto conto della diversa capacità reddituale fra gli stessi, stabiliscono di comune accordo di disporre un mantenimento in denaro in favore della moglie, che il marito, cui è posto
- 1 - a carico il relativo onere, verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa IG.ra nell'ammontare di € 500,00, somma rivalutabile a partire CP_1 dal secondo anno successi mologa della presente separazione nella misura del 75% dell'indice ISTAT.
4) Le parti non sono comproprietarie o cointestatarie di alcun altro bene mobile o immobile, o titoli, o investimenti, che vadano fra di loro suddivisi, né di veicoli in proprietà comune.
Sono, invece, intestatari ciascuno per conto proprio di due conti correnti:
· quello acceso presso Banca BNL, filiale di ON M.ma (AN), Via XX Settembre n. 5/a, n. 0152/6698, intestato alla IG.ra , di cui si allegano qui gli estratti conto dei Controparte_1 movimenti degli ultimi 3 anni (doc.ti sub 3),
· quello acceso presso Banca Unicredit, filiale di ON M.ma (AN), Via P. Mauri n. 22, n. 09152512, intestato al dott. di cui si allegano qui pure gli estratti conto dei Parte_1 movimenti degli ultimi 3 anni (doc.ti sub 4).
Inoltre, alla moglie si appartiene in proprietà in via esclusiva l'automobile Kia Rio, tg. EW 013 BZ, come risulta dal relativo c.d.p., (doc. 5), mentre il marito conserva la proprietà del veicolo Hyundai
Tucson, tg. FL 587 HD, di cui si allega copia del libretto di circolazione (doc. 6).
A norma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti allegano qui gli ulteriori documenti previsti dall'art. 473 bis.12, terzo comma, c.p.c., vale a dire (doc.ti sub 7 e 8):
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IG.ra ; Controparte_1
b) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del dott. Parte_1
Essi non detengono partecipazioni societarie di alcun genere.
5) Le parti si rilasciano infine sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Chiaravalle (AN) in data 09/09/2007, premesso che dal matrimonio non sono nati figli e che nel tempo la convivenza matrimoniale si è resa intollerabile per sopravvenute incompatibilità di carattere, hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò precisato, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno concordato un assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie, quale soggetto economicamente più debole, di € 500,00 mensili, importo rivalutabile “nella misura del 75% dell'indice ISTAT” (non si condivide, in questa sede, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, costituendo l'indice ISTAT il “criterio minimo per assicurare il mantenimento del valore di acquisto della somma, nell'interesse dei soggetti economicamente più deboli”, sarebbe fatto divieto di adottare soluzioni che possano determinare adeguamenti automatici annuali di minore entità, potendo soltanto il giudice escludere l'adeguamento Istat con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 5, co. 7, l. 898/701; si ritiene, per contro, che rientri nella disponibilità delle parti la previsione di una misura di adeguamento anche inferiore come nella specie).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei limiti di cui sopra.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione della definizione concordata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contatto matrimonio a Chiaravalle (AN) il 09/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle al n. 11, parte I, serie // dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Corte di Appello di Roma, n. 2769/2012.
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