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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/07/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4782/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FORTINO GIUSEPPINA C.F._2
ADOTTANTE nei confronti di:
, nato il [...], nella Repubblica di Parte_3
Belarus, regione di Gomel, provincia di Zhlobin, paese di Oktiabr
ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso depositato il 27.12.2024, i ricorrenti hanno dedotto: (i) di voler adottare il Sig.
[...]
nato il [...], nella Repubblica di Belarus, regione di Parte_3
Gomel, provincia di Zhlobin, paese di Oktiabr;
(ii) che dal loro matrimonio non sono nati figli biologici;
(iii) di aver stabilito con l'adottando un forte legame affettivo, tale da considerarlo di fatto un membro della famiglia;
(iv) che l'adottando, infatti, è stato accolto nella loro casa a decorrere dall'anno 1998 sino all'anno 2019 con l'associazione nell'ambito dei progetti di CP_1
accoglienza dei minori che vivevano nelle vicinanze di Chernobyl ed oggi intendono dare una veste giuridica a tale legame.
All'udienza del 28.5.2025 sono comparsi gli adottanti, i quali hanno prestato consenso alla adozione
(in particolare, la signora ha dichiarato: “io appena l'ho visto mi sono Parte_2 affezionata a lui e per me è stato da subito mio figlio;
veniva d'estate a fine maggio fino a inizio settembre, poi tornava a dicembre fino a metà gennaio. Veniva nell'ambito del progetto di Chernobyl
e poteva stare 120 giorni in totale. è venuto da noi anche dopo la laurea, l'abbiamo aiutato noi anche per le questioni economiche. Ci siamo visti poco causa Covid, ora abbiamo ripreso a vederci”), e l'adottando (il quale ha parimenti prestato il consenso all'adozione, riferendo che considera gli adottanti i propri genitori), nonché la signora quale procuratrice speciale della Parte_4 coniuge dell'adottando , la quale ha dichiarato che quest'ultima Persona_1
presta il proprio consenso alla adozione.
Hanno, dunque, tutti prestato consenso alla adozione e la decisione è stata riservata al collegio.
È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”.
Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato Parte_1 il 17.7.1940, è nata il [...], e l'adottando è nato il [...]. Parte_2
Pienamente realizzato risulta, poi, il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso all'adozione degli adottanti e dell'adottando ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte della coniuge dell'adottando. Quanto ai genitori dell'adottando, sono entrambi deceduti come da certificati in atti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto ha ben evidenziato infatti come “...l'adozione di maggiorenni nella prassi viene utilizzata per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di convalidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto
...” (vedi Cass. n. 2426/2006).
Considerato che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sopra esposte e che il P.M. non ha espresso parere contrario, può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione, a norma dell'art. 313 c.c., di nato il 16 Parte_3
Settembre 1990, nella Repubblica di Belarus, regione di Gomel, provincia di Zhlobin, paese di
Oktiabr, da parte di nato il [...] a [...]: Parte_1
) e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(Romania) (C.F.: ); C.F._2 manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Spese irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO RU RD MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4782/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FORTINO GIUSEPPINA C.F._2
ADOTTANTE nei confronti di:
, nato il [...], nella Repubblica di Parte_3
Belarus, regione di Gomel, provincia di Zhlobin, paese di Oktiabr
ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso depositato il 27.12.2024, i ricorrenti hanno dedotto: (i) di voler adottare il Sig.
[...]
nato il [...], nella Repubblica di Belarus, regione di Parte_3
Gomel, provincia di Zhlobin, paese di Oktiabr;
(ii) che dal loro matrimonio non sono nati figli biologici;
(iii) di aver stabilito con l'adottando un forte legame affettivo, tale da considerarlo di fatto un membro della famiglia;
(iv) che l'adottando, infatti, è stato accolto nella loro casa a decorrere dall'anno 1998 sino all'anno 2019 con l'associazione nell'ambito dei progetti di CP_1
accoglienza dei minori che vivevano nelle vicinanze di Chernobyl ed oggi intendono dare una veste giuridica a tale legame.
All'udienza del 28.5.2025 sono comparsi gli adottanti, i quali hanno prestato consenso alla adozione
(in particolare, la signora ha dichiarato: “io appena l'ho visto mi sono Parte_2 affezionata a lui e per me è stato da subito mio figlio;
veniva d'estate a fine maggio fino a inizio settembre, poi tornava a dicembre fino a metà gennaio. Veniva nell'ambito del progetto di Chernobyl
e poteva stare 120 giorni in totale. è venuto da noi anche dopo la laurea, l'abbiamo aiutato noi anche per le questioni economiche. Ci siamo visti poco causa Covid, ora abbiamo ripreso a vederci”), e l'adottando (il quale ha parimenti prestato il consenso all'adozione, riferendo che considera gli adottanti i propri genitori), nonché la signora quale procuratrice speciale della Parte_4 coniuge dell'adottando , la quale ha dichiarato che quest'ultima Persona_1
presta il proprio consenso alla adozione.
Hanno, dunque, tutti prestato consenso alla adozione e la decisione è stata riservata al collegio.
È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”.
Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato Parte_1 il 17.7.1940, è nata il [...], e l'adottando è nato il [...]. Parte_2
Pienamente realizzato risulta, poi, il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso all'adozione degli adottanti e dell'adottando ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte della coniuge dell'adottando. Quanto ai genitori dell'adottando, sono entrambi deceduti come da certificati in atti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto ha ben evidenziato infatti come “...l'adozione di maggiorenni nella prassi viene utilizzata per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di convalidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto
...” (vedi Cass. n. 2426/2006).
Considerato che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sopra esposte e che il P.M. non ha espresso parere contrario, può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione, a norma dell'art. 313 c.c., di nato il 16 Parte_3
Settembre 1990, nella Repubblica di Belarus, regione di Gomel, provincia di Zhlobin, paese di
Oktiabr, da parte di nato il [...] a [...]: Parte_1
) e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(Romania) (C.F.: ); C.F._2 manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Spese irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO RU RD MA