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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 20914 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di (c.f. C.F._3 Persona_1
), tutti in giudizio con l'avv. Liliana Spartera C.F._4
-opponenti-
e
c.f. ) e, per essa e quale sua mandataria con Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanza sostanziale e processuale, (c.f. ), in CP_2 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Marianna Lopis
-opposta-
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), in giudizio Controparte_3 P.IVA_3 con l'avv. Gianluigi Martino
-terza chiamata-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive
1 conclusioni:
- per gli opponenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adìto, ogni contraria istanza contestata e disattesa […] 1) in via principale, in accoglimento dell'opposizione spiegata, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte della ricorrente per quanto esposto in narrativa e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 403/2020 (RGN 78026/19) con condanna di parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge;
2) in via subordinata, in caso di contestazione e/o di avversa produzione e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, anche parziale, si chiede previa determinazione della somma effettivamente dovuta dagli odierni opponenti, accertare e dichiarare il diritto delle parti opponenti ad essere garantiti
e/o manlevati dalla pronunciando, direttamente Controparte_3
a carico della stessa la condanna al pagamento di quanto sarà riconosciuto dovuto ad
per il decreto ingiuntivo n. 403/2020 (RGN 78026/19) con condanna di CP_1
parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge;
3) sempre in via subordinata, in caso di contestazione e/o di avversa produzione e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, anche parziale, si chiede previa determinazione della somma effettivamente dovuta dagli odierni opponenti, accertare e dichiarare il diritto delle parti opponenti ad essere garantiti e/o manlevati dalla pronunciando la Controparte_3
condanna della stessa a rifondere agli opponenti di quanto saranno tenuti a versare ad per il decreto ingiuntivo n. 403/2020 (RGN 78026/19) con condanna CP_1
di parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge. In ogni caso, con condanna di parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale si dichiara antistatario”
- per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adìto, ogni contraria istanza contestata e disattesa: […] 1) Nel merito:- respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto
2 ingiuntivo n. 403/2020 dell'08.01.2020 RG 78026/2019 emesso dal Tribunale di
Roma su ricorso di ritualmente notificato e per l'effetto Controparte_1
condannare i sig.ri (CF ); Parte_1 C.F._5 [...]
(CF ); (CF ) Parte_2 C.F._6 Parte_3 C.F._3
in proprio e nella qualità di eredi del Sig. , tutti residenti in [...]
Roma, nella loro qualità di eredi del Sig. , a pagare l'importo di Persona_1
Euro 5.186,03 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il servizio di Controparte_1
somministrazione di gas naturale, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare i sig.ri (CF ); Parte_1 C.F._5 [...]
(CF ); (CF ) Parte_2 C.F._6 Parte_3 C.F._3
in proprio e nella qualità di eredi del Sig. , tutti residenti in [...]
Roma, nella loro qualità di eredi del Sig. , a pagare l'importo di Persona_1
Euro 5.186,03 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.”
- per la terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per l'effetto ordinare la sua Controparte_3
estromissione dal procedimento RG 20914/2020.
Con vittoria di spese e compensi nei confronti degli opponenti che l'hanno chiamata in giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. (e, per essa e quale sua mandataria con rappresentanza Controparte_1 sostanziale e processuale, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del CP_2
decreto n. 403/2020 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto a Parte_1
3 , e , in solido fra loro, il pagamento Pt_1 Parte_2 Parte_3 dell'importo di euro 5.186,03, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, quale corrispettivo portato da una serie di fatture (così indicate nel dettaglio nel ricorso monitorio: “nm. 2551250528 del 03/12/2014,
2656249704 del 04/12/2015, 2806128200 del 05/02/2017 2738262981 del
05/08/2016, 2749315563 del 05/10/2016, 2760401860 del 05/12/2016, 2867487315 del 05/12/2017, 2900166932 del 06/01/2018, 2907280828 del 06/02/2018,
2913140940 del 06/03/2018, 2625440936 del 06/06/2015, 2830683121 del
06/06/2017, 2836029201 del 06/07/2017, 2938802325 del 06/07/2018, 2951368505 del 06/99/2018, 2606318823 del 07/02/2015, 2716950901 del 07/04/2016,
2920143254 del 07/04/2018, 2925840542 del 07/05/2018, 2727659142 del
07/06/2016, 2932503583 del 07/06/2018, 2635423689 del 07/08/2015, 2945246736 del07/08/2018, 2848542440 del 07/09/2017, 2645322980 del 07/10/2015,
2854875973 del 07/10/2017, 2860982717 del 07/11/2017, 2705574004 del
08/02/2016, 2616146244 del 08/04/2015, 2843112229 del 08/08/2017, 2542009234 del 09/10/2014, 2828888943 del 12/05/2017, 8088050385 del 13/08/2016,
8086983348 del 29/10/2015 (doc n. 3)”) e derivante dalla somministrazione di gas naturale effettuata in favore del de cuius.
1.2. , e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , hanno quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., Persona_1 formulando istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269, comma
2, c.p.c. e concludendo, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda della opposta o, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della opposta, per la condanna della terza chiamata a manlevarli da quanto riconosciuto dovuto alla stessa opposta.
Gli opponenti hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che il decreto ingiuntivo opposto era nullo per difetto della prova scritta idonea alla sua emissione, essendo stata la domanda monitoria proposta dalla sola base della sola produzione di un estratto autentico dei libri IVA e di un foglio riepilogativo delle fatture dal mese di ottobre 2014 al mese di agosto 2018;
- che la opposta, nei cinque anni cui si riferiva il credito azionato, non aveva mai
4 intimato il pagamento dei crediti maturati, né aveva mai avvisato l'intestatario dell'utenza del fatto che, in caso di persistente morosità, si sarebbe proceduto prima al depotenziamento e poi alla sospensione dell'erogazione del gas;
condotta questa invece imposta sia dalla normativa di settore che dall'art. 12.4. delle condizioni generali di contratto e tenendo la quale la stessa società opposta si sarebbe avveduta che l'utenza era intestata ad un soggetto, , deceduto in data Persona_1
4.11.2015 e che l'erogazione del gas avveniva quindi in favore di soggetti terzi rispetto al predetto intestatario;
- che l'immobile servito dall'utenza era infatti di proprietà di Controparte_3
ed era stato condotto in locazione dai coniugi e
[...] Persona_1
dall'1.2.2012 (come da opposito contratto di locazione stipulato Parte_1 con la società proprietaria dell'immobile) fino al 31.10.2014 (per effetto del recesso anticipato esercitato dai conduttori);
- che, dopo quest'ultima data, non aveva quindi più abitato presso Persona_1
l'immobile servito dall'utenza e aveva disdetto il contratto di somministrazione con la opposta;
circostanza questa che tuttavia gli opponenti, in ragione dell'intervenuto decesso di , non erano in grado di documentare;
Persona_1
- che in ogni caso gli stessi opponenti, nel caso di accertamento del credito della opposta, avevano diritto ad essere manlevati da Controparte_3
quale soggetto che aveva presumibilmente fruito del gas somministrato.
[...]
1.3. A seguito di differimento della prima udienza e rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, si è poi tempestivamente costituita in giudizio
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 concludendo quindi per la propria “estromissione” dal giudizio.
La terza chiamata, a sua volta, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, dopo il suo rilascio da parte di e , Persona_1 Parte_1
l'immobile servito dall'utenza era stato convesso in locazione, prima e per il periodo ricompreso dall'1.11.2014 al 6.7.2020, a tali e Persona_2 Per_3
e, successivamente, a tali ed
[...] Persona_4 Persona_5
- che questi ultimi due erano stati impossibilitati ad effettuare il cambio di intestazione dell'utenza del gas, in quanto aveva comunicato loro che, da oltre un CP_1
5 quinquennio, non era stato effettuato il pagamento delle fatture emesse;
- che infatti, come poi accertato dalla stessa terza chiamata, il precedente conduttore non aveva mai effettuato la voltura, a proprio nome, del contratto di Per_2
somministrazione del gas;
- che gli unici obbligati al pagamento del corrispettivo per la somministrazione del gas erano dunque gli opponenti, quali eredi di , mentre nulla era dovuto Persona_1
da la quale era rimasta estranea al contratto di Controparte_3
somministrazione e non aveva neanche mai usufruito del gas.
1.4. Prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ma oltre il termine di cui all'art. 166
c.p.c., si è infine costituita in giudizio anche , la quale ha concluso per la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna degli opponenti, in proprio e nella qualità di eredi di , al pagamento del dovuto. Persona_1
Parte opposta ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete;
- che la somministrazione del gas erta stata effettuata in regime di default, ossia in espletamento del servizio attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di determinate situazioni, a seguito delle quali il cliente si trova senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo perciò continuare a prelevare gas;
- che il contratto di somministrazione di gas naturale era a tempo indeterminato, con la conseguenza che, in mancanza di disdetta o voltura da comunicarsi in conformità alla normativa di settore dettata dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas, il rapporto contrattuale era destinato a proseguire fra le sue parti originarie;
- che, nella specie, non aveva ricevuto alcuna richiesta di voltura del CP_1
contratto – né da , né da altri soggetti – ed aveva pertanto continuato Persona_1 ad erogare il gas presso l'utenza;
- che l'esistenza del credito posto a base della domanda non era stata oggetto di contestazione specifica da parte degli opponenti e trovava in ogni caso conferma nella documentazione versata in atti (estratto autentico notarile delle scritture contabili della opposta e fatture dalla stessa emesse sulla base dei dati di consumo trasmessi dal distributore).
6 1.5. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto come da ordinanza del 20.1.2021 ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del minore importo dovuto.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.1. L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, sollevata dagli opponenti per dedotto difetto di prova scritta idonea alla sua emissione, è infondata e comunque irrilevante.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass.
6879/1994).
Nella specie, l'estratto notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso della opposta è dunque documento idoneo a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
La questione è peraltro priva di autonomo rilievo, in quanto il decreto ingiuntivo, sia pure sulla base delle diverse motivazioni di seguito esposte, deve comunque essere revocato.
2.2. Gli opponenti – che non hanno contestato l'originaria esistenza del rapporto contrattuale a tempo indeterminato fra il de cuius e la opposta – non hanno dato prova di alcun fatto modificativo o estintivo, tale da escludere l'esistenza del rapporto contrattuale nel periodo cui si riferiscono le fatture emesse dalla opposta.
7 L'allegazione concernente la effettuazione, da parte del de cuius, di una
“disdetta” del contratto (ossia dell'invio di una comunicazione di recesso dal contratto) non ha infatti trovato alcuna conferma nel corso nel giudizio.
Né è stata data prova del fatto che sia stata chiesta ed ottenuta la voltura del contratto di somministrazione in favore di un soggetto terzo.
E' invece irrilevante nel rapporto fra odierni opponenti ed opposta la circostanza che il de cuius, in ragione del recesso dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile, non abbia più fruito del gas somministrato.
Tale circostanza, infatti, non fa venire meno la qualità di parte del contratto di somministrazione, come tale obbligata al pagamento del corrispettivo dovuto al somministrante.
2.3. E' infondata l'eccezione degli opponenti, secondo cui la opposta si sarebbe resa a sua volta inadempiente ai propri obblighi, non avendo la stessa opposta mai intimato il pagamento dei crediti maturati, né avvisato l'intestatario dell'utenza che, in caso di persistente morosità, si sarebbe proceduto prima al depotenziamento e poi alla sospensione dell'erogazione del gas.
Nel rapporto fra somministrante e somministrato, il compimento delle attività appena indicate costituisce infatti facoltà e non obbligo del contraente (come anche si evince dall'art. 12.4 delle condizioni generali di contratto richiamato dagli stessi opponenti).
Motivo per cui gli opponenti non possono dolersi del fatto che la opposta non abbia tenuto la predetta condotta.
Al riguardo, va peraltro anche osservato che le fatture emesse dalla opposta contengono l'indicazione delle precedenti fatture ancora insolute, mentre il de cuius
(al pari dei suoi successori a titolo universale) non risulta avere mai comunicato neanche il mutamento del proprio indirizzo di fatturazione, pur essendo di ciò onerato
(v. art. 14.5 delle condizioni generali di fornitura prodotte dagli stessi opponenti come allegato 4, secondo cui “[…] il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del
Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo email ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore
8 non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.”).
2.4. Parte opposta ha prodotto solo n. 32 fatture delle n. 34 poste a fondamento della domanda (come si evince confrontando l'estratto conto allegato al fascicolo della fase monitoria con le fatture prodotte docc. 4 e 5 del fascicolo di parte).
In particolare, non sono state versate in atti le fatture n. 8088050385 del
13.8.2016 e 8086983348 del 29.10.2015, ciascuna dell'importo di euro 50,02.
Non risultando quindi neanche specificamente individuabili i relativi fatti costitutivi (causali degli addebiti), la domanda della opposta è infondata nella misura in cui è diretta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 100,04, portato dalle due predette fatture.
2.5. Per la restante parte, il credito della opposta è invece adeguatamente provato.
2.5.1. Quanto alla prova dei consumi esposti nelle fatture, va infatti premesso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13605/2019 e 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione (di energia elettrica, ma considerazioni analoghe valgono con riguardo alla somministrazione del gas), occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), che ricorre nella specie (in quanto gli opponenti non hanno lamentato la manomissione del contatore, ma si sono limitati ad una, sia pur generica, contestazione dell'entità dei consumi addebitati), si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”
9 (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In definitiva, dunque, quanto sopra implica che, in materia, le risultanze delle fatture siano destinate ad avere un'efficacia probatoria ben maggiore di quella di norma attribuita a tale tipologia di documento.
Le fatture emesse dalla somministrante contengono infatti il dettaglio, non solo delle condizioni economiche applicate, ma anche dei consumi registrati dal soggetto terzo (il distributore locale) cui, per normativa di settore avente efficacia integrativa del regolamento contrattuale, compete in via esclusiva l'attività di rilevazione e comunicazione dei consumi effettuati dal somministrato.
Di modo che, ove non vi sia specifica contestazione della corrispondenza fra dati di consumo riportati in fattura e dati comunicati dal distributore oppure il somministrato non adempia agli oneri di specifica contestazione e prova sopra descritti, le fatture in questione costituiscono adeguata prova del credito da esse
10 portato.
2.5.2. Nel caso in esame, si deve allora escludere che gli opponenti abbiano assolto gli oneri sopra individuati.
Gli opponenti, in particolare, non hanno specificamente contestato la corrispondenza fra dati di consumo dettagliatamente esposti nelle fatture e dati rilevati dal soggetto terzo a ciò deputato (il distributore locale), né hanno tempestivamente lamentato (richiedendone la verifica) il malfunzionamento dei misuratore, né hanno fornito elementi idonei ad evidenziare una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e gas caratterizzanti la specifica attività svolta), né, infine, hanno allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi e che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da loro condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Sotto quest'ultimo profilo, è infatti evidente come il rilascio dell'immobile servito dall'utenza, non accompagnato dalla comunicazione del recesso dal contratto di somministrazione (o comunque dalla acquisizione della dimostrazione dell'intervenuta voltura del contratto in favore di terzi), costituisce condotta non improntata alla dovuta diligenza e che, nel rapporto con la somministrante, non consente di escludere il diritto di quest'ultima a pretendere dalla controparte contrattuale il corrispettivo dovuto per i consumi effettuati (sia pure, se del caso, da soggetti terzi).
2.6. Quanto precede giustifica quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento, in favore della opposta, dell'importo di euro
5.085,99, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura e sui relativi importi (v. docc. 4 e 5 del fascicolo della opposta), con applicazione della misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 6.12.2019 (data deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e quindi di proposizione della domanda).
3. Deve invece essere rigettata la domanda proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata.
La terza chiamata è infatti – pacificamente – soggetto estraneo al rapporto
11 contrattuale su cui si fonda la domanda della opposta.
Gli opponenti, inoltre, pur essendo di ciò onerati ai sensi dell'art. 2697 c.c., non hanno dato prova che la terza chiamata abbia mai fruito del gas somministrato e che la stessa terza chiamata abbia pertanto conseguito un ingiustificato arricchimento per effetto di tale fruizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente (da individuare, nel rapporto fra opponenti ed opposta, tenendo conto del quasi totale riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta) e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022 (valore della controversia rientrante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c. e quindi tenendo conto anche degli interessi già scaduti alla domanda, nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00; minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione in ragione del valore della controversia prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione e della limitatezza).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 403/2020 di questo Tribunale);
2) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido fra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
euro 5.085,99, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura e sui relativi importi, con applicazione della misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 6.12.2019;
3) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
4) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, al rimborso, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per
[...]
12 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
(provvedimento redatto in collaborazione con la ott.ssa Ludovica Lombardo) CP_4
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 20914 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di (c.f. C.F._3 Persona_1
), tutti in giudizio con l'avv. Liliana Spartera C.F._4
-opponenti-
e
c.f. ) e, per essa e quale sua mandataria con Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanza sostanziale e processuale, (c.f. ), in CP_2 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Marianna Lopis
-opposta-
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), in giudizio Controparte_3 P.IVA_3 con l'avv. Gianluigi Martino
-terza chiamata-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive
1 conclusioni:
- per gli opponenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adìto, ogni contraria istanza contestata e disattesa […] 1) in via principale, in accoglimento dell'opposizione spiegata, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte della ricorrente per quanto esposto in narrativa e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 403/2020 (RGN 78026/19) con condanna di parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge;
2) in via subordinata, in caso di contestazione e/o di avversa produzione e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, anche parziale, si chiede previa determinazione della somma effettivamente dovuta dagli odierni opponenti, accertare e dichiarare il diritto delle parti opponenti ad essere garantiti
e/o manlevati dalla pronunciando, direttamente Controparte_3
a carico della stessa la condanna al pagamento di quanto sarà riconosciuto dovuto ad
per il decreto ingiuntivo n. 403/2020 (RGN 78026/19) con condanna di CP_1
parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge;
3) sempre in via subordinata, in caso di contestazione e/o di avversa produzione e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, anche parziale, si chiede previa determinazione della somma effettivamente dovuta dagli odierni opponenti, accertare e dichiarare il diritto delle parti opponenti ad essere garantiti e/o manlevati dalla pronunciando la Controparte_3
condanna della stessa a rifondere agli opponenti di quanto saranno tenuti a versare ad per il decreto ingiuntivo n. 403/2020 (RGN 78026/19) con condanna CP_1
di parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge. In ogni caso, con condanna di parte avversa al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale si dichiara antistatario”
- per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adìto, ogni contraria istanza contestata e disattesa: […] 1) Nel merito:- respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto
2 ingiuntivo n. 403/2020 dell'08.01.2020 RG 78026/2019 emesso dal Tribunale di
Roma su ricorso di ritualmente notificato e per l'effetto Controparte_1
condannare i sig.ri (CF ); Parte_1 C.F._5 [...]
(CF ); (CF ) Parte_2 C.F._6 Parte_3 C.F._3
in proprio e nella qualità di eredi del Sig. , tutti residenti in [...]
Roma, nella loro qualità di eredi del Sig. , a pagare l'importo di Persona_1
Euro 5.186,03 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il servizio di Controparte_1
somministrazione di gas naturale, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare i sig.ri (CF ); Parte_1 C.F._5 [...]
(CF ); (CF ) Parte_2 C.F._6 Parte_3 C.F._3
in proprio e nella qualità di eredi del Sig. , tutti residenti in [...]
Roma, nella loro qualità di eredi del Sig. , a pagare l'importo di Persona_1
Euro 5.186,03 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.”
- per la terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per l'effetto ordinare la sua Controparte_3
estromissione dal procedimento RG 20914/2020.
Con vittoria di spese e compensi nei confronti degli opponenti che l'hanno chiamata in giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. (e, per essa e quale sua mandataria con rappresentanza Controparte_1 sostanziale e processuale, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del CP_2
decreto n. 403/2020 di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto a Parte_1
3 , e , in solido fra loro, il pagamento Pt_1 Parte_2 Parte_3 dell'importo di euro 5.186,03, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, quale corrispettivo portato da una serie di fatture (così indicate nel dettaglio nel ricorso monitorio: “nm. 2551250528 del 03/12/2014,
2656249704 del 04/12/2015, 2806128200 del 05/02/2017 2738262981 del
05/08/2016, 2749315563 del 05/10/2016, 2760401860 del 05/12/2016, 2867487315 del 05/12/2017, 2900166932 del 06/01/2018, 2907280828 del 06/02/2018,
2913140940 del 06/03/2018, 2625440936 del 06/06/2015, 2830683121 del
06/06/2017, 2836029201 del 06/07/2017, 2938802325 del 06/07/2018, 2951368505 del 06/99/2018, 2606318823 del 07/02/2015, 2716950901 del 07/04/2016,
2920143254 del 07/04/2018, 2925840542 del 07/05/2018, 2727659142 del
07/06/2016, 2932503583 del 07/06/2018, 2635423689 del 07/08/2015, 2945246736 del07/08/2018, 2848542440 del 07/09/2017, 2645322980 del 07/10/2015,
2854875973 del 07/10/2017, 2860982717 del 07/11/2017, 2705574004 del
08/02/2016, 2616146244 del 08/04/2015, 2843112229 del 08/08/2017, 2542009234 del 09/10/2014, 2828888943 del 12/05/2017, 8088050385 del 13/08/2016,
8086983348 del 29/10/2015 (doc n. 3)”) e derivante dalla somministrazione di gas naturale effettuata in favore del de cuius.
1.2. , e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , hanno quindi proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., Persona_1 formulando istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269, comma
2, c.p.c. e concludendo, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda della opposta o, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della opposta, per la condanna della terza chiamata a manlevarli da quanto riconosciuto dovuto alla stessa opposta.
Gli opponenti hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che il decreto ingiuntivo opposto era nullo per difetto della prova scritta idonea alla sua emissione, essendo stata la domanda monitoria proposta dalla sola base della sola produzione di un estratto autentico dei libri IVA e di un foglio riepilogativo delle fatture dal mese di ottobre 2014 al mese di agosto 2018;
- che la opposta, nei cinque anni cui si riferiva il credito azionato, non aveva mai
4 intimato il pagamento dei crediti maturati, né aveva mai avvisato l'intestatario dell'utenza del fatto che, in caso di persistente morosità, si sarebbe proceduto prima al depotenziamento e poi alla sospensione dell'erogazione del gas;
condotta questa invece imposta sia dalla normativa di settore che dall'art. 12.4. delle condizioni generali di contratto e tenendo la quale la stessa società opposta si sarebbe avveduta che l'utenza era intestata ad un soggetto, , deceduto in data Persona_1
4.11.2015 e che l'erogazione del gas avveniva quindi in favore di soggetti terzi rispetto al predetto intestatario;
- che l'immobile servito dall'utenza era infatti di proprietà di Controparte_3
ed era stato condotto in locazione dai coniugi e
[...] Persona_1
dall'1.2.2012 (come da opposito contratto di locazione stipulato Parte_1 con la società proprietaria dell'immobile) fino al 31.10.2014 (per effetto del recesso anticipato esercitato dai conduttori);
- che, dopo quest'ultima data, non aveva quindi più abitato presso Persona_1
l'immobile servito dall'utenza e aveva disdetto il contratto di somministrazione con la opposta;
circostanza questa che tuttavia gli opponenti, in ragione dell'intervenuto decesso di , non erano in grado di documentare;
Persona_1
- che in ogni caso gli stessi opponenti, nel caso di accertamento del credito della opposta, avevano diritto ad essere manlevati da Controparte_3
quale soggetto che aveva presumibilmente fruito del gas somministrato.
[...]
1.3. A seguito di differimento della prima udienza e rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, si è poi tempestivamente costituita in giudizio
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 concludendo quindi per la propria “estromissione” dal giudizio.
La terza chiamata, a sua volta, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, dopo il suo rilascio da parte di e , Persona_1 Parte_1
l'immobile servito dall'utenza era stato convesso in locazione, prima e per il periodo ricompreso dall'1.11.2014 al 6.7.2020, a tali e Persona_2 Per_3
e, successivamente, a tali ed
[...] Persona_4 Persona_5
- che questi ultimi due erano stati impossibilitati ad effettuare il cambio di intestazione dell'utenza del gas, in quanto aveva comunicato loro che, da oltre un CP_1
5 quinquennio, non era stato effettuato il pagamento delle fatture emesse;
- che infatti, come poi accertato dalla stessa terza chiamata, il precedente conduttore non aveva mai effettuato la voltura, a proprio nome, del contratto di Per_2
somministrazione del gas;
- che gli unici obbligati al pagamento del corrispettivo per la somministrazione del gas erano dunque gli opponenti, quali eredi di , mentre nulla era dovuto Persona_1
da la quale era rimasta estranea al contratto di Controparte_3
somministrazione e non aveva neanche mai usufruito del gas.
1.4. Prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ma oltre il termine di cui all'art. 166
c.p.c., si è infine costituita in giudizio anche , la quale ha concluso per la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna degli opponenti, in proprio e nella qualità di eredi di , al pagamento del dovuto. Persona_1
Parte opposta ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete;
- che la somministrazione del gas erta stata effettuata in regime di default, ossia in espletamento del servizio attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di determinate situazioni, a seguito delle quali il cliente si trova senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo perciò continuare a prelevare gas;
- che il contratto di somministrazione di gas naturale era a tempo indeterminato, con la conseguenza che, in mancanza di disdetta o voltura da comunicarsi in conformità alla normativa di settore dettata dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas, il rapporto contrattuale era destinato a proseguire fra le sue parti originarie;
- che, nella specie, non aveva ricevuto alcuna richiesta di voltura del CP_1
contratto – né da , né da altri soggetti – ed aveva pertanto continuato Persona_1 ad erogare il gas presso l'utenza;
- che l'esistenza del credito posto a base della domanda non era stata oggetto di contestazione specifica da parte degli opponenti e trovava in ogni caso conferma nella documentazione versata in atti (estratto autentico notarile delle scritture contabili della opposta e fatture dalla stessa emesse sulla base dei dati di consumo trasmessi dal distributore).
6 1.5. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto come da ordinanza del 20.1.2021 ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del minore importo dovuto.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.1. L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, sollevata dagli opponenti per dedotto difetto di prova scritta idonea alla sua emissione, è infondata e comunque irrilevante.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass.
6879/1994).
Nella specie, l'estratto notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso della opposta è dunque documento idoneo a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
La questione è peraltro priva di autonomo rilievo, in quanto il decreto ingiuntivo, sia pure sulla base delle diverse motivazioni di seguito esposte, deve comunque essere revocato.
2.2. Gli opponenti – che non hanno contestato l'originaria esistenza del rapporto contrattuale a tempo indeterminato fra il de cuius e la opposta – non hanno dato prova di alcun fatto modificativo o estintivo, tale da escludere l'esistenza del rapporto contrattuale nel periodo cui si riferiscono le fatture emesse dalla opposta.
7 L'allegazione concernente la effettuazione, da parte del de cuius, di una
“disdetta” del contratto (ossia dell'invio di una comunicazione di recesso dal contratto) non ha infatti trovato alcuna conferma nel corso nel giudizio.
Né è stata data prova del fatto che sia stata chiesta ed ottenuta la voltura del contratto di somministrazione in favore di un soggetto terzo.
E' invece irrilevante nel rapporto fra odierni opponenti ed opposta la circostanza che il de cuius, in ragione del recesso dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile, non abbia più fruito del gas somministrato.
Tale circostanza, infatti, non fa venire meno la qualità di parte del contratto di somministrazione, come tale obbligata al pagamento del corrispettivo dovuto al somministrante.
2.3. E' infondata l'eccezione degli opponenti, secondo cui la opposta si sarebbe resa a sua volta inadempiente ai propri obblighi, non avendo la stessa opposta mai intimato il pagamento dei crediti maturati, né avvisato l'intestatario dell'utenza che, in caso di persistente morosità, si sarebbe proceduto prima al depotenziamento e poi alla sospensione dell'erogazione del gas.
Nel rapporto fra somministrante e somministrato, il compimento delle attività appena indicate costituisce infatti facoltà e non obbligo del contraente (come anche si evince dall'art. 12.4 delle condizioni generali di contratto richiamato dagli stessi opponenti).
Motivo per cui gli opponenti non possono dolersi del fatto che la opposta non abbia tenuto la predetta condotta.
Al riguardo, va peraltro anche osservato che le fatture emesse dalla opposta contengono l'indicazione delle precedenti fatture ancora insolute, mentre il de cuius
(al pari dei suoi successori a titolo universale) non risulta avere mai comunicato neanche il mutamento del proprio indirizzo di fatturazione, pur essendo di ciò onerato
(v. art. 14.5 delle condizioni generali di fornitura prodotte dagli stessi opponenti come allegato 4, secondo cui “[…] il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del
Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo email ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore
8 non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.”).
2.4. Parte opposta ha prodotto solo n. 32 fatture delle n. 34 poste a fondamento della domanda (come si evince confrontando l'estratto conto allegato al fascicolo della fase monitoria con le fatture prodotte docc. 4 e 5 del fascicolo di parte).
In particolare, non sono state versate in atti le fatture n. 8088050385 del
13.8.2016 e 8086983348 del 29.10.2015, ciascuna dell'importo di euro 50,02.
Non risultando quindi neanche specificamente individuabili i relativi fatti costitutivi (causali degli addebiti), la domanda della opposta è infondata nella misura in cui è diretta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 100,04, portato dalle due predette fatture.
2.5. Per la restante parte, il credito della opposta è invece adeguatamente provato.
2.5.1. Quanto alla prova dei consumi esposti nelle fatture, va infatti premesso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13605/2019 e 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione (di energia elettrica, ma considerazioni analoghe valgono con riguardo alla somministrazione del gas), occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), che ricorre nella specie (in quanto gli opponenti non hanno lamentato la manomissione del contatore, ma si sono limitati ad una, sia pur generica, contestazione dell'entità dei consumi addebitati), si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”
9 (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
In definitiva, dunque, quanto sopra implica che, in materia, le risultanze delle fatture siano destinate ad avere un'efficacia probatoria ben maggiore di quella di norma attribuita a tale tipologia di documento.
Le fatture emesse dalla somministrante contengono infatti il dettaglio, non solo delle condizioni economiche applicate, ma anche dei consumi registrati dal soggetto terzo (il distributore locale) cui, per normativa di settore avente efficacia integrativa del regolamento contrattuale, compete in via esclusiva l'attività di rilevazione e comunicazione dei consumi effettuati dal somministrato.
Di modo che, ove non vi sia specifica contestazione della corrispondenza fra dati di consumo riportati in fattura e dati comunicati dal distributore oppure il somministrato non adempia agli oneri di specifica contestazione e prova sopra descritti, le fatture in questione costituiscono adeguata prova del credito da esse
10 portato.
2.5.2. Nel caso in esame, si deve allora escludere che gli opponenti abbiano assolto gli oneri sopra individuati.
Gli opponenti, in particolare, non hanno specificamente contestato la corrispondenza fra dati di consumo dettagliatamente esposti nelle fatture e dati rilevati dal soggetto terzo a ciò deputato (il distributore locale), né hanno tempestivamente lamentato (richiedendone la verifica) il malfunzionamento dei misuratore, né hanno fornito elementi idonei ad evidenziare una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e gas caratterizzanti la specifica attività svolta), né, infine, hanno allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi e che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da loro condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Sotto quest'ultimo profilo, è infatti evidente come il rilascio dell'immobile servito dall'utenza, non accompagnato dalla comunicazione del recesso dal contratto di somministrazione (o comunque dalla acquisizione della dimostrazione dell'intervenuta voltura del contratto in favore di terzi), costituisce condotta non improntata alla dovuta diligenza e che, nel rapporto con la somministrante, non consente di escludere il diritto di quest'ultima a pretendere dalla controparte contrattuale il corrispettivo dovuto per i consumi effettuati (sia pure, se del caso, da soggetti terzi).
2.6. Quanto precede giustifica quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento, in favore della opposta, dell'importo di euro
5.085,99, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura e sui relativi importi (v. docc. 4 e 5 del fascicolo della opposta), con applicazione della misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 6.12.2019 (data deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e quindi di proposizione della domanda).
3. Deve invece essere rigettata la domanda proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata.
La terza chiamata è infatti – pacificamente – soggetto estraneo al rapporto
11 contrattuale su cui si fonda la domanda della opposta.
Gli opponenti, inoltre, pur essendo di ciò onerati ai sensi dell'art. 2697 c.c., non hanno dato prova che la terza chiamata abbia mai fruito del gas somministrato e che la stessa terza chiamata abbia pertanto conseguito un ingiustificato arricchimento per effetto di tale fruizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente (da individuare, nel rapporto fra opponenti ed opposta, tenendo conto del quasi totale riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta) e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022 (valore della controversia rientrante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c. e quindi tenendo conto anche degli interessi già scaduti alla domanda, nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00; minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione in ragione del valore della controversia prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione e della limitatezza).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 403/2020 di questo Tribunale);
2) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido fra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
euro 5.085,99, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura e sui relativi importi, con applicazione della misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 6.12.2019;
3) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
4) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, al rimborso, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per
[...]
12 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
(provvedimento redatto in collaborazione con la ott.ssa Ludovica Lombardo) CP_4
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