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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6896/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa SI ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6896/2016 di R.G. promossa da:
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari alla via Melo n.
97 legalmente domicilia;
- appellante -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Agostino Rutigliano presso il cui studio sito in Bari al c.so De Gasperi n. 417/A ha eletto domicilio giusta procura in atti;
- appellata –
E
Controparte_3
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 624/2015 emessa in data 02.11.2015 e depositata in data
03.11.2015 dal Giudice di Pace di Trani nel procedimento avente R.G. n. 1796/2014.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 04.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata
SI ER celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 04.12.2014 la Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie, la
[...] Controparte_4
ed proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...] Controparte_3
01420130024421512000, emessa per il mancato pagamento nei confronti della Controparte_4 dell'importo complessivo di €. 967,87, a titolo di sanzione amministrativa per infrazione al
[...]
Codice della Strada accertata con verbale n. 126/0001014512 notificato in 15.04.2009.
In particolare, l'opponente eccepiva: 1) la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
2) l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella;
5) l'illegittimità della cartella con riferimento alle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 689/1981.
Sulla base di tali eccezioni, dunque, concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, previa sospensione dell'esecutività della citata cartella, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.05.2015 si costituiva in giudizio la
[...]
instando per il rigetto dell'opposizione, previo rigetto dell'istanza di Controparte_4 sospensione, deducendo: 1) la inammissibilità dell'opposizione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi da proporsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.; 2) l'infondatezza dell'opposizione in quanto il titolo prodromico costituito dal verbale di accertamento risulta ritualmente notificato
(notifica perfezionata per compiuta giacenza); 3) la legittimità della maggiorazioni di cui all'art. 27
L. 689/1981; 4) con vittoria di spese.
All'udienza del 07.07.2015 si costituiva in giudizio eccependo: 1) il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestata mancata notifica del verbale di violazione al C.d.S. e all'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 co. 6 L. n. 689/81; 2)
l'infondatezza dell'opposizione in ordine alla nullità della notifica della cartella esattoriale siccome avvenuta in data 13.09.2013con consegna del plico postale a mani di un dipendente della società opponente;
3) on vittoria di spese.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 624/2015 emessa in data 02.11.2015 e depositata in data 03.11.2015 nel procedimento avente R.G. n. 1796/2014, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da accoglieva parzialmente l'opposizione Controparte_3
dichiarando non dovute le somme a titolo di maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/81 e rideterminando
SI ER l'ammontare delle somme dovute, rigettava l'eccepita inesistenza e/o nullità della notifica della cartella effettuata direttamente dall'Ente esattore a mezzo del servizio postale e compensava le spese di lite.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la proponendo Controparte_4
il presente gravame con atto di citazione in notificato in data27.04.2016, affidando le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi:
1) Violazione e fala applicazione degli art. 206 C.d.S. e 27 L. n. 689/81: l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure non avesse correttamente interpretato il meccanismo di calcolo sia della sanzione principale che delle maggiorazioni.
Se, infatti, l'art. 203 C.d.S. prevede che il verbale non opposto diventi titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, tale previsione non esclude affatto che su tale somma debba essere calcolata, ai sensi dell'art. 27 della l. 689/1981, la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, trattandosi, peraltro, di un computo rientrante in una serie di meccanismi automatici sottratti a qualsivoglia discrezionalità in capo al decidente.
Parte appellante richiamava, inoltre, la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della
Corte Costituzionale per ribadire l'erroneo presupposto su cui si fonda la sentenza emessa in primo grado secondo cui le maggiorazioni costituirebbero un'ulteriore sanzione che andrebbe a sommarsi a quella già prevista dall'art. 203 del C.d.S. che finirebbe per sanzionare due volte il medesimo comportamento, ovvero il ritardato pagamento.
2) Spese di lite: assumeva la che il Giudice di Pace, Controparte_4 accogliendo parzialmente l'opposizione, avesse compensato le spese di lite, in ragione del principio di soccombenza parziale che, tuttavia, è risultato errato avendo l'Amministrazione operato correttamente.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello depositata all'udienza del 14.09.2016 si costituiva eccepiva, preliminarmente l'incompetenza territoriale/funzionale Controparte_2
del Giudice di appello adito in luogo del Giudice di Appello di Trani e, nel merito, instava per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. non si costituiva nel presente giudizio di appello. Controparte_3
In assenza di attività istruttoria e previa acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di organizzazione del ruolo di cognizione, la causa è pervenuta all'udienza del 04.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione con
SI ER concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. non ha depositato la propria comparsa conclusionale, né la Controparte_2
memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, tempestivamente sollevata, nella comparsa di costituzione e risposta, dall'appellato.
La parte appellata ha sostenuto che il Giudice territorialmente competente a decidere il gravame proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Bisceglie, dovesse essere individuato nel Tribunale di Trani anziché il Tribunale di Bari, in ossequio alle norme procedurali che disciplinano la competenza per territorio.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In considerazione dell'evocazione in giudizio, innanzi al Giudice di primo grado, di un'amministrazione statale ( , la cui difesa spetta ope legis Controparte_6 all'Avvocatura dello Stato), per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace sussiste la competenza del “foro erariale”, ai sensi dell'art. 7, comma 2, R.D. n. 1611/1933, “pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l'introduzione dell'ufficio del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall'interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua 'ratio legis', consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell'Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all'articolo 6 del predetto R.D.” (cfr. Cass. Civ., n.17579/2007).
L'art. 25 c.p.c. disciplina il foro della Pubblica Amministrazione o “foro erariale”, che costituisce una scelta a favore dell'amministrazione dello Stato, un'effettiva facilitazione per la difesa nei giudizi in cui è evocata come convenuta o nelle controversie instaurate dalla P.A. in qualità di parte attrice;
tale privilegio non è riferibile in via diretta ed immediata alla stessa pubblica amministrazione, ma piuttosto all'Avvocatura dello Stato, organo che ne ha la necessaria rappresentanza e difesa tecnica in giudizio ex art. 1 R.D. n. 1611/1933.
In ossequio alle norme del codice procedurale, si impone una duplice valutazione: in primo luogo si individua il Giudice territorialmente competente secondo le norme ordinarie e, successivamente, una volta stabilito in quale distretto di Corte d'Appello si trova il predetto organo
SI ER giudicante, il giudizio va instaurato dinanzi al corrispondente Giudice del che risulta sede CP_7 della Corte d'Appello.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 118/1964 ha stabilito che gli artt. 25 c.p.c. e 6,7,8 e
10 del T.U. n. 1611/33 non violano i principi dello Stato di diritto, in quanto il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in un giudizio civile, non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo, ma risponde ad esigenze razionali, senza pregiudicare i diritti dei cittadini;
tali articoli non contrastano con il principio di uguaglianza, atteso che la regola del foro erariale ha una giustificazione sufficientemente adeguata che si rinviene nell'esigenza di concentrare,
a vantaggio della collettività, sia i giudizi ai quali partecipa lo Stato, sia gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, in modo da dare impulso alla specializzazione di queste (cfr. Corte Cost., n. 118/1964).
Il foro erariale prevale sui fori ordinari anche nelle ipotesi di processi con più parti, delle quali solo una, convenuta o chiamata in causa, sia amministrazione statale.
Mette conto rilevare che la competenza del Giudice del foro erariale (disciplinata dall'art. 25
c.p.c. nonché dagli artt. 6 e 7 del Regio Decreto n. 1611/1933), di natura generale ed inderogabile
(cfr. Cass. Civ., n. 4734/1994; Cass. Civ., n. 5174/1997; Cass. Civ., n. 17880/2004), è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale delle norme che la regolano, prevale, salve le eccezioni contemplate dall'art. 79 del R.D. n. 1611/1933, su ogni altra competenza, anche se inderogabile.
La norma in esame, tuttavia, concerne soltanto le controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato e non è estensibile, di conseguenza, alle cause con enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato (salvo diversa e specifica disposizione normativa), anche se svolgono attività proprie dello Stato.
In caso di foro derogabile, la P.A. potrebbe scegliere di non invocare l'applicazione del foro erariale, a differenza del caso ex art. 6 comma 1 del richiamato regio decreto, in forza del quale l'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 R.D. n. 1611/33; la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento stabilendo che “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la regola del foro erariale non si applica nel caso in cui l'amministrazione sia chiamata in giudizio e il foro territorialmente competente indicato sia inizialmente corretto, a meno che l'incompetenza territoriale per la regola del foro erariale non sia eccepita tempestivamente dalla P.A. chiamata in causa” (cfr. Cass. Civ., n. 25216/2001; Corte
Cost., n. 71/2006).
Nel caso di specie, il Controparte_8
, osservando le succitate norme che disciplinano il foro erariale, ha correttamente
[...]
SI ER instaurato il giudizio dinanzi al Giudice del Comune dove ha sede la Corte d'Appello territorialmente competente secondo le norme ordinarie e dove ha sede l'Avvocatura dello Stato.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come condivisibilmente dedotto dall'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nell'accogliere parzialmente l'opposizione assumendo la natura indebita delle maggiorazioni dell'importo da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 27 L. n. 689/1981.
A tal proposito giova richiamare il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente a mente del quale: “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e
l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. n. 1884/2016; conformi, Cass. n. 8116/2021 e n. 26308/2021).
Dall'accoglimento del motivo di appello incentrato sulla legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/81 consegue l'accoglimento dell'ulteriore motivo di appello volto ad ottenere la riforma della sentenza di prime cure anche nel capo relativo alle spese di lite, venendo meno ogni ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti.
Ne discende, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con integrale soccombenza dell'odierna appellata;
ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito, in quanto ritenuto da questo Giudice non dirimente ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali del doppio grado devono porsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'appellata soccombente, non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, deve CP_2 Controparte_2
essere condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in
SI ER dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.101,00), secondo i valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per entrambi i gradi di giudizio svoltisi in assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_3
2) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del
Tribunale di Trani sollevata da CP_2 Controparte_2
3) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 624/2015 emessa in data
02.11.2015 e depositata in data 03.11.2015 dal Giudice di Pace di Trani nel procedimento avente
R.G. n. 1796/2014 RIGETTA l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
01420130024421512000;
4) CONDANNA – alla rifusione nei confronti di CP_2 Controparte_2 [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il Controparte_4 giudizio dinanzi al Giudice di Pace in €. 278,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, e per il giudizio di appello in €. 463,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 07.05.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa SI ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6896/2016 di R.G. promossa da:
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari alla via Melo n.
97 legalmente domicilia;
- appellante -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Agostino Rutigliano presso il cui studio sito in Bari al c.so De Gasperi n. 417/A ha eletto domicilio giusta procura in atti;
- appellata –
E
Controparte_3
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 624/2015 emessa in data 02.11.2015 e depositata in data
03.11.2015 dal Giudice di Pace di Trani nel procedimento avente R.G. n. 1796/2014.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 04.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata
SI ER celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 04.12.2014 la Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie, la
[...] Controparte_4
ed proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...] Controparte_3
01420130024421512000, emessa per il mancato pagamento nei confronti della Controparte_4 dell'importo complessivo di €. 967,87, a titolo di sanzione amministrativa per infrazione al
[...]
Codice della Strada accertata con verbale n. 126/0001014512 notificato in 15.04.2009.
In particolare, l'opponente eccepiva: 1) la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
2) l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella;
5) l'illegittimità della cartella con riferimento alle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 689/1981.
Sulla base di tali eccezioni, dunque, concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, previa sospensione dell'esecutività della citata cartella, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.05.2015 si costituiva in giudizio la
[...]
instando per il rigetto dell'opposizione, previo rigetto dell'istanza di Controparte_4 sospensione, deducendo: 1) la inammissibilità dell'opposizione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi da proporsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.; 2) l'infondatezza dell'opposizione in quanto il titolo prodromico costituito dal verbale di accertamento risulta ritualmente notificato
(notifica perfezionata per compiuta giacenza); 3) la legittimità della maggiorazioni di cui all'art. 27
L. 689/1981; 4) con vittoria di spese.
All'udienza del 07.07.2015 si costituiva in giudizio eccependo: 1) il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestata mancata notifica del verbale di violazione al C.d.S. e all'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 co. 6 L. n. 689/81; 2)
l'infondatezza dell'opposizione in ordine alla nullità della notifica della cartella esattoriale siccome avvenuta in data 13.09.2013con consegna del plico postale a mani di un dipendente della società opponente;
3) on vittoria di spese.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 624/2015 emessa in data 02.11.2015 e depositata in data 03.11.2015 nel procedimento avente R.G. n. 1796/2014, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da accoglieva parzialmente l'opposizione Controparte_3
dichiarando non dovute le somme a titolo di maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/81 e rideterminando
SI ER l'ammontare delle somme dovute, rigettava l'eccepita inesistenza e/o nullità della notifica della cartella effettuata direttamente dall'Ente esattore a mezzo del servizio postale e compensava le spese di lite.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la proponendo Controparte_4
il presente gravame con atto di citazione in notificato in data27.04.2016, affidando le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi:
1) Violazione e fala applicazione degli art. 206 C.d.S. e 27 L. n. 689/81: l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure non avesse correttamente interpretato il meccanismo di calcolo sia della sanzione principale che delle maggiorazioni.
Se, infatti, l'art. 203 C.d.S. prevede che il verbale non opposto diventi titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, tale previsione non esclude affatto che su tale somma debba essere calcolata, ai sensi dell'art. 27 della l. 689/1981, la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, trattandosi, peraltro, di un computo rientrante in una serie di meccanismi automatici sottratti a qualsivoglia discrezionalità in capo al decidente.
Parte appellante richiamava, inoltre, la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della
Corte Costituzionale per ribadire l'erroneo presupposto su cui si fonda la sentenza emessa in primo grado secondo cui le maggiorazioni costituirebbero un'ulteriore sanzione che andrebbe a sommarsi a quella già prevista dall'art. 203 del C.d.S. che finirebbe per sanzionare due volte il medesimo comportamento, ovvero il ritardato pagamento.
2) Spese di lite: assumeva la che il Giudice di Pace, Controparte_4 accogliendo parzialmente l'opposizione, avesse compensato le spese di lite, in ragione del principio di soccombenza parziale che, tuttavia, è risultato errato avendo l'Amministrazione operato correttamente.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello depositata all'udienza del 14.09.2016 si costituiva eccepiva, preliminarmente l'incompetenza territoriale/funzionale Controparte_2
del Giudice di appello adito in luogo del Giudice di Appello di Trani e, nel merito, instava per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. non si costituiva nel presente giudizio di appello. Controparte_3
In assenza di attività istruttoria e previa acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di organizzazione del ruolo di cognizione, la causa è pervenuta all'udienza del 04.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e ivi trattenuta in decisione con
SI ER concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. non ha depositato la propria comparsa conclusionale, né la Controparte_2
memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, tempestivamente sollevata, nella comparsa di costituzione e risposta, dall'appellato.
La parte appellata ha sostenuto che il Giudice territorialmente competente a decidere il gravame proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Bisceglie, dovesse essere individuato nel Tribunale di Trani anziché il Tribunale di Bari, in ossequio alle norme procedurali che disciplinano la competenza per territorio.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In considerazione dell'evocazione in giudizio, innanzi al Giudice di primo grado, di un'amministrazione statale ( , la cui difesa spetta ope legis Controparte_6 all'Avvocatura dello Stato), per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace sussiste la competenza del “foro erariale”, ai sensi dell'art. 7, comma 2, R.D. n. 1611/1933, “pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l'introduzione dell'ufficio del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall'interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua 'ratio legis', consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell'Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all'articolo 6 del predetto R.D.” (cfr. Cass. Civ., n.17579/2007).
L'art. 25 c.p.c. disciplina il foro della Pubblica Amministrazione o “foro erariale”, che costituisce una scelta a favore dell'amministrazione dello Stato, un'effettiva facilitazione per la difesa nei giudizi in cui è evocata come convenuta o nelle controversie instaurate dalla P.A. in qualità di parte attrice;
tale privilegio non è riferibile in via diretta ed immediata alla stessa pubblica amministrazione, ma piuttosto all'Avvocatura dello Stato, organo che ne ha la necessaria rappresentanza e difesa tecnica in giudizio ex art. 1 R.D. n. 1611/1933.
In ossequio alle norme del codice procedurale, si impone una duplice valutazione: in primo luogo si individua il Giudice territorialmente competente secondo le norme ordinarie e, successivamente, una volta stabilito in quale distretto di Corte d'Appello si trova il predetto organo
SI ER giudicante, il giudizio va instaurato dinanzi al corrispondente Giudice del che risulta sede CP_7 della Corte d'Appello.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 118/1964 ha stabilito che gli artt. 25 c.p.c. e 6,7,8 e
10 del T.U. n. 1611/33 non violano i principi dello Stato di diritto, in quanto il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in un giudizio civile, non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo, ma risponde ad esigenze razionali, senza pregiudicare i diritti dei cittadini;
tali articoli non contrastano con il principio di uguaglianza, atteso che la regola del foro erariale ha una giustificazione sufficientemente adeguata che si rinviene nell'esigenza di concentrare,
a vantaggio della collettività, sia i giudizi ai quali partecipa lo Stato, sia gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, in modo da dare impulso alla specializzazione di queste (cfr. Corte Cost., n. 118/1964).
Il foro erariale prevale sui fori ordinari anche nelle ipotesi di processi con più parti, delle quali solo una, convenuta o chiamata in causa, sia amministrazione statale.
Mette conto rilevare che la competenza del Giudice del foro erariale (disciplinata dall'art. 25
c.p.c. nonché dagli artt. 6 e 7 del Regio Decreto n. 1611/1933), di natura generale ed inderogabile
(cfr. Cass. Civ., n. 4734/1994; Cass. Civ., n. 5174/1997; Cass. Civ., n. 17880/2004), è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale delle norme che la regolano, prevale, salve le eccezioni contemplate dall'art. 79 del R.D. n. 1611/1933, su ogni altra competenza, anche se inderogabile.
La norma in esame, tuttavia, concerne soltanto le controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato e non è estensibile, di conseguenza, alle cause con enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato (salvo diversa e specifica disposizione normativa), anche se svolgono attività proprie dello Stato.
In caso di foro derogabile, la P.A. potrebbe scegliere di non invocare l'applicazione del foro erariale, a differenza del caso ex art. 6 comma 1 del richiamato regio decreto, in forza del quale l'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 R.D. n. 1611/33; la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento stabilendo che “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la regola del foro erariale non si applica nel caso in cui l'amministrazione sia chiamata in giudizio e il foro territorialmente competente indicato sia inizialmente corretto, a meno che l'incompetenza territoriale per la regola del foro erariale non sia eccepita tempestivamente dalla P.A. chiamata in causa” (cfr. Cass. Civ., n. 25216/2001; Corte
Cost., n. 71/2006).
Nel caso di specie, il Controparte_8
, osservando le succitate norme che disciplinano il foro erariale, ha correttamente
[...]
SI ER instaurato il giudizio dinanzi al Giudice del Comune dove ha sede la Corte d'Appello territorialmente competente secondo le norme ordinarie e dove ha sede l'Avvocatura dello Stato.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come condivisibilmente dedotto dall'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nell'accogliere parzialmente l'opposizione assumendo la natura indebita delle maggiorazioni dell'importo da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 27 L. n. 689/1981.
A tal proposito giova richiamare il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente a mente del quale: “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e
l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. n. 1884/2016; conformi, Cass. n. 8116/2021 e n. 26308/2021).
Dall'accoglimento del motivo di appello incentrato sulla legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/81 consegue l'accoglimento dell'ulteriore motivo di appello volto ad ottenere la riforma della sentenza di prime cure anche nel capo relativo alle spese di lite, venendo meno ogni ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti.
Ne discende, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con integrale soccombenza dell'odierna appellata;
ogni altro profilo di doglianza non espressamente esaminato deve ritenersi assorbito, in quanto ritenuto da questo Giudice non dirimente ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali del doppio grado devono porsi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'appellata soccombente, non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, deve CP_2 Controparte_2
essere condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in
SI ER dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.101,00), secondo i valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per entrambi i gradi di giudizio svoltisi in assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_3
2) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del
Tribunale di Trani sollevata da CP_2 Controparte_2
3) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 624/2015 emessa in data
02.11.2015 e depositata in data 03.11.2015 dal Giudice di Pace di Trani nel procedimento avente
R.G. n. 1796/2014 RIGETTA l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
01420130024421512000;
4) CONDANNA – alla rifusione nei confronti di CP_2 Controparte_2 [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il Controparte_4 giudizio dinanzi al Giudice di Pace in €. 278,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, e per il giudizio di appello in €. 463,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 07.05.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER