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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 746 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott.ssa Isabella Calia Consigliere
alla pubblica udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Tarantino
Appellante
E
CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 747/2024 pubblicata in data 5.3.2024, il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da per sentir dichiarare Parte_1
il diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle 54 giornate prestate nell'anno CP_ 2018, con conseguente condanna dell' alla relativa regolarizzazione contributiva nonché alla corresponsione, in proprio favore, della indennità di malattia dal 9.1.2019 al 27.2.2019 per un totale di 50 giorni;
ha compensato integralmente le spese di lite. 2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 03.09.2024, ha proposto appello il Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza di prime cure limitatamente alla parte in cui ha dichiarato la compensazione delle spese di lite e, conseguentemente, ha chiesto la condanna dell' alla CP_2
refusione delle stesse.
Con nota depositata telematicamente in data 17.09.2024 , l'appellante ha dato atto di non aver più interesse alla coltivazione del giudizio e di non aver notificato il ricorso introduttivo, ed ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
L'ente appellato non si è costituito.
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 05.06.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'odierna udienza del 19.06.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che l'ente appellato non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 19.09.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 05.06.2025, né all'odierna udienza, a seguito del rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
(v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte.
Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge
n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.”
(Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 3.9.2024 da nei confronti dell' avverso la sentenza n. 747/2024 resa dal Tribunale del Parte_1 CP_1
lavoro di Foggia in data 5.3.2024, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello; -nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
-dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 19.6.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino