Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2022, proposto da
“GOODSIDE s.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio eletto presso lo studio AN GL in Cagliari, via Logudoro 3/B;
per l'annullamento, con riserva di proporre istanza cautelare in corso di causa:
- della determinazione conclusiva del procedimento unico n. 583 del 1° agosto 2022 adottato dal Dirigente dello Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE) del Comune di Olbia;
- dei pareri negativi resi nella fase asincrona e sincrona del procedimento dal settore edilizia privata ed urbanistica comunale, in particolare il parere reso in data 27 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti gli artt. 35, c. 1 e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi con modalità da remoto, il dott. SI SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la società ricorrente impugna, con richiesta di vittoria di spese del giudizio, i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Olbia, il 1° agosto 2022, ha rigettato la richiesta di rinnovo per la stagione estiva 2022 dell’autorizzazione per il posizionamento di un chiosco-bar amovibile a carattere stagionale da installarsi su area privata ad uso pubblico in località “Rena Bianca”, distinta al catasto terreni al foglio 11, mappale 34 (parte).
Le motivazioni sottese al provvedimento sono costituite dal “ contrasto con l’art. 88 Zone H2 di salvaguardia paesaggistico ambientale delle NTA del PUC adottato con Delibera n.134 del 29/07/2020 pubblicata sul BURAS il 20/08/2020 ” e dal mancato previo ottenimento “ delle seguenti autorizzazioni: Autorizzazione ex art. 55 del codice della navigazione – parere di competenza della Capitaneria di porto per la realizzazione di opere in prossimità del Demanio marittimo; Assenso dell’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n° 374/1990 edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale; Ufficio PAI del Comune di Olbia (Linea Elettrica e Idrica); Parere del Genio Civile per opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche di cui agli artt. 93-97-98 del RD 523/1904 e s.m.i; Autorizzazione “LAND HOLDING Co. S.R.L.” con sede Legale in Arzachena, Casa il Ginepro n. 1/A- (07021) – Porto Cervo, per la posa in opere della linea elettrica e idrica ” (pagina 3 e s. del documento n. 4 depositato dalla ricorrente).
“GOODSIDE s.r.l.s.” lamenta, in estrema sintesi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 88 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del piano urbanistico comunale (p.u.c.) adottato in data 29 luglio 2020 - violazione degli artt. 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - violazione dell’art. 22- bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e dell’art. 43 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - eccesso di potere per falsità dei presupposti - difetto di motivazione;
2) eccesso di potere per travisamento presupposti - violazione degli artt. 14- bis , 14- ter e 14- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’art. 37 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24.
Si è costituito in giudizio il Comune di Olbia, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la società ricorrente ha chiesto lo stralcio della documentazione depositata dalla difesa comunale il 19 febbraio 2026. Dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione e le parti sono state avvertite, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, del c.p.a. che il collegio si riservava la verifica d'ufficio della permanenza dell'interesse alla decisione del merito della causa, che ha ad oggetto l'installazione di un chiosco per un periodo stagionale già “scaduto” da tempo.
2.In via preliminare, quanto alla richiesta attorea di stralcio della documentazione tardivamente depositata dall’amministrazione resistente pochi giorni prima dell’udienza, il collegio, in disparte ogni considerazione sulla sostanziale irrilevanza delle produzioni documentali in parola, alla luce di quanto si dirà infra al p. 3., osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine previsto dall’art. 46, c. 2, c.p.a. (secondo cui “ L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio ”) non ha natura perentoria (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 621/2026). La ratio della norma deve essere individuata nel fatto che il processo amministrativo “ ha per oggetto atti e documenti formati ovvero custoditi dall'Amministrazione, per i quali, non essendovi un immediato e generalizzato accesso da parte del privato, è più difficile l'assolvimento dell'onus probandi nei rigorosi termini di cui all'art. 2697 c.c., grava sull’amministrazione l’onere del deposito di tutti gli atti del procedimento in giudizio, in mancanza dei quali il giudice amministrativo può emanare, anche su richiesta di parte, ordini istruttori tesi a colmare la mancanza di ogni informazione al riguardo ” (T.A.R. Lombardia - Milano, Sezione Seconda, n. 565/2020). Ora, è vero che l’art. 73, comma 1, del c.p.a. dispone che le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni prima dell’udienza, e ciò anche a garanzia dell’ordinato lavoro del giudice. Peraltro, nel caso in esame è vero anche che la produzione documentale civica ha riguardato in concreto i documenti indicati dal menzionato art. 46, c. 2 c.p.a., in parte già versati in giudizio dalla ricorrente e in parte conosciuti o comunque conoscibili dalla stessa, e tali da non comportare un ampliamento del thema decidendum , e da rendere necessaria la riapertura del contraddittorio ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 621/2026).
Pertanto, la richiesta di stralcio della documentazione non può essere accolta.
3.Ciò premesso, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’apertura del chiosco-bar riguardava la sola stagione 2022 e per un periodo di utilizzazione non superiore a 120 giorni, sicché appare evidente che il ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità da un eventuale annullamento degli atti impugnati con un ricorso notificato il 31 ottobre 2022, dopo la conclusione della stagione estiva.
Sul punto il collegio ritiene che non possa condividersi l’argomentazione sviluppata da “GOODSIDE s.r.l.s.” all’udienza straordinaria, secondo cui l’interesse alla decisione andrebbe individuato nella costituzione di un precedente giurisprudenziale atto ad orientare la futura azione dell’amministrazione in sede di valutazione di analoghe eventuali domande della ricorrente per le successive stagioni estive.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, l’utilità derivante dall’eventuale annullamento giurisdizionale “ può e deve essere riferita all’atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti a fronte dei quali deve escludersi che il potere sia stato esercitato (T.A.R. Toscana, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 265): l’effetto conformativo, infatti, potrebbe manifestarsi soltanto nel momento di riesercizio del potere (su cui strumentalmente si esercita l’effetto vincolante del giudicato), ossia all’interno della sola vicenda amministrativa esaminata (e quindi toccata dalla statuizione caducatoria) e dei seguiti di essa (T.A.R. Veneto, n. 97/2023, cit.; C.d.S., Sez. V, n. 6875/2021; id., Sez. IV, n. 1489/2020, rispettivamente ai punti 1.6 e 18.1) (T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, n. 78/2023).
Nel caso di specie non è pertanto possibile configurare un interesse a una pronuncia di merito in grado di incidere, sotto il profilo conformativo, su una eventuale attività amministrativa futura, in ragione del chiaro disposto dell’art. 34, c, 2, c.p.a., a tenore del quale “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, n. 78/2023).
La mancata richiesta – tempestiva - di risarcimento danni, infine, non consente nemmeno a questo giudice di pronunciarsi sull’annullamento del provvedimento ai fini risarcitori ex art. 34, c. 3, c.p.a..
In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La particolarità della questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Andrea Gana, Referendario
SI SP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SP | Marco CE |
IL SEGRETARIO