TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Prima Sezione
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 8 aprile 2025, tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 886/2020 R.G., avente ad oggetto ”Occupazione sine titulo” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Intermite, Parte_1
- Ricorrente – contro rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Frassanito, Controparte_1
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 22.01.2020, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, al fine di sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare e statuire che la ricorrente, Parte_1
, ha il diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo univoco ed esclusivo nei
[...]
confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, ne servitù, o altri diritti reali di godimento. • In conseguenza di ciò statuire che il convenuto non ha diritto alcuno sulla res e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del titolare comparente. • Con condanna del convenuto al risarcimento danni per le ragioni, e nell'ammontare, in narrativa indicati, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. • Vittoria di spese 1 diritti ed onorari del presente giudizio.”. deduceva di essere titolare, per successione legittima, del Parte_1
diritto di proprietà sull'immobile censito in catasto al foglio 50, part. 10, cat. a/4, via Padre
Filippo Ciotta, 61/B, già di proprietà del defunto marito sig. ; quest'ultimo, Persona_1
a sua volta, ne aveva acquistato la proprietà per usucapione in prima battuta con sentenza di primo grado n. 48 del 2006 emessa dal Tribunale di MP NA e poi, essendo stata appellata, la Corte d'Appello di Lecce seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto del 19.10.2006, confermava l'acquisto per usucapione ottenuto dal defunto in primo grado. Persona_1
L'attrice asseriva che, ad oggi, il predetto immobile risulta abusivamente occupato da
, la quale lo occupa in via di mero fatto e senza alcun titolo che la legittimi. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2020, si costituiva la quale previa integrale impugnazione e contestazione delle avverse Controparte_1
difese, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto di capacità e rappresentanza del la signora , del CP_2
suo amministratore di sostegno e conseguentemente anche del procuratore costituito. 2)
Gradatamente negare il diritto rivendicato da parte attrice nei confronti della sig.ra
e, comunque, rigettare la domanda in forza della sollevata eccezione di acquisto CP_1 della proprietà per usucapione dell'abitazione dalla medesima occupata, perfezionatosi nell'anno 2015.”.
Con ordinanza del 3.06.2021 veniva rigetta l'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dalla parte convenuta.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da in quanto fondata, merita Parte_1
accoglimento.
In merito alla eccepita nullità della procura alle liti, si richiama integralmente quanto già stabilito con ordinanza del 3.06.2021, ribadendo, quindi, l'efficacia sanante della procura alle liti depositata telematicamente dalla difesa attorea in data 22.04.2021.
2 Passando ad esaminare il merito del giudizio, si osserva quanto segue.
Appare opportuno, in primis, richiamare in questa sede le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a firma del geom. disposta in questa sede. Persona_2
In risposta al quesito postogli ("Individui il C.T.U. catastalmente l'immobile occupato dalla sig.ra ”), il geo. all'esito delle indagini effettuate, ha potuto Controparte_1 Per_2
accertare che la convenuta sig.ra occupa l'appartamento posto al 1° e 2° Controparte_1
piano, ubicato nel Comune di MP NA (Le), in Via Padre Filippo Ciotta n. 61/b (ex
Via Calasanzio); trattasi di un'unità immobiliare autonoma a cui si accede da una scala coperta, di esclusiva pertinenza, con ingresso diretto dalla via pubblica ed è composta al primo piano dai vani: ingresso-salotto, camera da letto, tinello, cucina, disimpegno con piccolo armadio a muro, bagno, balcone e terrazzo scoperto (antistante la via pubblica); al secondo piano dai vani: camera da letto e wc;
il tutto per una superficie utile di circa mq 110,00 (vedasi
All.1: planimetria redatta dal CTU;
All.4: documentazione fotografica).
Il CTU ha, altresì, evidenziato che detto appartamento, anche se di fatto è un'unità immobiliare autonoma, catastalmente fa parte della consistenza di una più grande unità immobiliare (originaria) censita nel Catasto Fabbricati al foglio 50 di MP NA (Le), particella 10, graffata alla particella 11 subalterno 2, Cat. A/4, classe 1^, vani 4,5 rendita €
144,09, in testa a Persona_3
La relativa planimetria catastale, presentata in data 27/12/1939, rappresenta graficamente un'unica unità immobiliare (originaria) che si sviluppa in parte al piano terra, con ortale retrostante, ed in parte al primo piano;
i due piani sono collegati dalla scala interna a cui si accede dall'interno del vano al piano terra (cfe. all.3; planimetria catastale, su cui il
CTU ha evidenziato con un cerchio rosso la parte di fabbricato occupata dalla convenuta).
Il CTU, inoltre, ha dato atto che, insieme ai tecnici catastali, ha potuto accertare che è stato commesso un errore nel calcolo della consistenza catastale della p.lla 10 graffata con la p.lla 11 subalterno 2, infatti in atti risulta essere erroneamente calcolata in vani 4,5; mentre, il CTU con i rilievi metrici eseguiti ha potuto accertare che l'unità immobiliare identificata con la particella 11 sub. 4 del foglio 50 di MP NA (Le) riportata nella Seconda
Memoria ex 183 comma VI dell'avv.Roberto Frassanito del 02.01.2020, non è quella posseduta dalla convenuta sig.ra ma identifica l'appartamento al primo CP_1
3 piano adiacente a quello posseduto dalla convenuta, attualmente disabitato ed intestato catastalmente alla sig.ra . Persona_3
Quindi, in risposta alle osservazioni alla bozza di perizia formulate dall'avv. Roberto
Frassanito, il CTU ha ribadito quanto segue:
a) Con riferimento alle due osservazioni: "- le particelle 10 e 11 sub.2 al foglio 50, ancorché catastalmente "graffate", sono unità totalmente distinte e autonome tra di loro;
- le due unità immobiliari non comunicano tra di loro, di guisa che possono essere godute come in effetti sono godute in modo separato e indipendente;
" RISPOSTA: L'appartamento al 1° piano occupato dalla convenuta è di fatto distinto ed autonomo rispetto a quello del piano terra, anche se catastalmente sono un'unica unità immobiliare (p.t. e 1°p.) individuata da un unico identificativo catastale: particella 10 graffata alla particella 11 subalterno 2. L'unità immobiliare al primo piano, occupata dalla convenuta, non comunica con il resto del fabbricato del piano terra e può essere goduta in modo separato ed indipendente.
b) Con riferimento alla terza osservazione: "- mentre la particella 10 è nella disponibilità dell'attrice la particella 11 sub.2 è invece posseduta dalla sig.ra e CP_1
dal suo nucleo familiare." RISPOSTA: La suddetta affermazione è completamente errata. Le due unità immobiliari (p.t. e 1°p.), allo stato, non possono essere individuate catastalmente, in maniera distinta e separata perchè entrambe costituiscono un'UNICA unità immobiliare identificata da un UNICO identificativo catastale: particella 10 graffata alla particella 11 subalterno 2 che non può essere diviso perché legato dalla
"graffatura"; La sig.ra occupa una porzione di detta unità immobiliare. Per CP_1
avere due identificativi catastali distinti che rappresentino separatamente le due unità immobiliari al p.t. e 1° p., occorre presentare in Catasto un frazionamento dell'unità immobiliare originaria, "sopprimere", quindi, la particella 10 graffata alla particella 11 subalterno 2 e costituire due nuove unità immobiliari derivate, una per il piano terra e l'altra per il primo piano, con due nuovi identificativi (il tutto previo accatastamento dell'ampliamento al primo piano (mai censito), come meglio descritto nella risposta al quesito.
La scrivente osserva, altresì, che con sentenza n. 48/2006, emessa dal Tribunale di
Lecce- Sez. dist. di MP S.na, veniva riconosciuto in capo a l'acquisto Persona_1
della proprietà, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in MP NA alla via
4 Calasanzio n. 59 (ora via Filippo Ciotta) p.t., in Catasto al foglio 50, p.lle 10-11, sub 2-2819; detta sentenza veniva appellata e, con pronuncia n. 992/2011 del 12.07.2011, la Corte di
Appello di Lecce, Seconda Sez. Civ., confermava la predetta sentenza.
In questa sede sono stati ascoltati due testimoni addotti dalla difesa della convenuta,
(fratello della convenuta) e (suocera della convenuta), i Testimone_1 Testimone_2
quali, univocamente, hanno confermato la versione dei fatti per come esposta dalla CP_1
sin dall'atto di costituzione in giudizio, ribadendo, in particolare che aveva Controparte_1
avuto accesso per la prima volta, nell'immobile per cui è causa, nell'anno 1995, unitamente al di lei marito, , deceduto il 29 aprile 2015. I predetti testimoni Persona_4
hanno, altresì, riferito che i coniugi avevano effettuato miglioramenti e Parte_2
addizioni, curando la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in questione, a loro cura e spese.
Orbene, a parere della scrivente, parte convenuta non ha fornito prova idonea a supportare la propria eccezione di usucapione, non avendo provato di aver posseduto l'immobile per cui è causa per oltre un ventennio, così come richiesto dalla legge al fine di poter ritenere compiuta l'usucapione; invero, a tal fine, in assenza di ulteriori riscontri probatori esterni, non si ritengono sufficienti le sole dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e il primo legato da stretto vincolo di parentela con la convenuta e la
[...] Testimone_2
seconda in qualità di suocera della CP_1
Parte attrice, invece, in questa sede, ha provato che ben due pronunce rese in due distinti gradi di giudizio, hanno confermato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile per cui è causa in favore di , defunto marito della Persona_1 Pt_1
la quale, coma da denuncia di successione mortis causa del 27.08.2015, reg. in Lecce al vol.
9990 n. 2188 del 28.07.2016, è divenuta proprietaria del predetto immobile (cfr. visure catastali allegate all'elaborato peritale in atti).
Pertanto, stante tutto quanto innanzi, può senza dubbio alcuno affermarsi che alla data di instaurazione del presente giudizio, non era certamente maturato il termine ventennale richiesto dalla legge, ai fini della declaratoria, in favore della convenuta, dell'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione.
5 In conclusione, questo giudice dichiara accertata l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile di proprietà di sito in MP Controparte_1 Parte_1
NA (LE), alla via Padre Filippo Ciotta n. 61/B, in NCEU al foglio 50, part. 10, cat. a/4; per l'effetto, condanna la convenuta all'immediato rilascio del predetto immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
1. Accoglie la domanda attorea;
2. Per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, sito Controparte_1
in MP NA (LE), alla via Padre Filippo Ciotta n. 61/B, in NCEU al foglio 50, part. 10, cat. a/4, libero e sgombro da persone e cose, in favore di Parte_1
[...]
3. Condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di Parte_1
legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
4. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Lecce, 8 aprile 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
6