Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 18/03/2026, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14187 del 2025, proposto da
“ G. di Vieto ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato GI Abenavoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Irgoli (NU), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- alla pronuncia arbitrale resa dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici in Roma, resa tra le parti in epigrafe indicate, pronunciata il 3.3.2014, depositata presso la Cancelleria della Camera arbitrale il successivo giorno 4, depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma con verbale del 19 giugno 2014, dichiarata esecutiva dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma il 24.6.2014, al quale è stata apposta la formula esecutiva il 14.7.2014 e così notificata al Comune di Irgoli il giorno 11 - 15 settembre 2014;
- alla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione terza civile, n. 3390 del 2.5.2019 pubblicata il 21.5.2019 nel procedimento recante r.g.n. 6164/2014 instaurato dal Comune di Irgoli ed avente ad oggetto l'impugnativa del lodo arbitrale di cui al precedente punto;
- all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25006 del 9.3.2021, pubblicata il 15.9.2021 nel procedimento recante n. 25918/2019 proposto dal Comune di Irgoli, munita di formula esecutiva il 27.12.2021, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6164/2014 di cui al precedente punto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Irgoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b ) ed e ), c.p.a., la società ricorrente domandava fosse dichiarato l’obbligo del Comune di Irgoli di prestare ottemperanza a tre titoli esecutivi e, precisamente:
- al lodo emesso dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici pronunciato il 4 marzo 2014, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma il 19 giugno 2014, dichiarato esecutivo dal Presidente di detto Tribunale con decreto del 24 giugno 2014 e spedito in formula esecutiva al Comune resistente il 15 settembre 2014;
- alla sentenza n. 3390 del 21 maggio 2019 della Corte d’Appello di Roma, sez. III civile che, adita su impugnazione della parte pubblica, respingeva il gravame condannando il Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 13.650,00 oltre accessori;
- all’ordinanza n. 25006/2021 della Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso avanzato dal Comune di Irgoli, condannava nuovamente l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.100,00 oltre accessori.
In definitiva, con il presente ricorso, la “ G. Di Vieto ” s.r.l. chiedeva la condanna del Comune di Irgoli a prestare esecuzione ai suddetti titoli pagando un totale di Euro 271.016,45, oltre a 414,68 per marche da bollo, notifica e registrazione discendenti dal lodo arbitrale esecutivo, oltre alle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte d’Appello di Roma e l’ordinanza della Corte di Cassazione, con l’aggiunta di gli interessi legali sulle singole voci di condanna con la rispettiva decorrenza sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Irgoli eccependo, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza del presupposto consistente nel proprio (contestato) inadempimento e la mancata notificazione della sentenza della Corte d’Appello capitolina e dell’ordinanza della Corte di Cassazione mentre, nel merito, veniva denunciata l’infondatezza del gravame.
In particolare, parte resistente rilevava di aver già adempiuto al debito nascente dai titoli esecutivi in questa sede azionati e in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale Ordinario di Napoli il 9 dicembre 2020 nell’ambito di un pignoramento presso terzi avviato da una società creditrice della ricorrente, di aver versato Euro 102.353,04 all’amministrazione finanziaria (creditrice della società pignoratizia) ed ulteriori Euro 34.193,13 alla società creditore che aveva promosso l’esecuzione presso terzi, per un totale quindi di Euro 144.193,13.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il Collegio dava avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile parziale inammissibilità del gravame, in seguito al quale esso veniva trattenuto in decisione.
L’azione di ottemperanza proposta è, in parte, inammissibile.
Come preannunciato con l’avviso reso in sede di udienza camerale di discussione del ricorso, dagli atti versati in causa non è emerso l’avvenuto adempimento, a cura della ricorrente, dell’onere preliminare, prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/96, di notificazione in forma esecutiva, anteriormente all’avvio delle procedure esecutive, dei titoli giudiziali all’amministrazione debitrice.
E’ questo un adempimento che, per consolidato ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale, è posto a pena di inammissibilità anche dell’azione di ottemperanza disciplinata dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. tale per cui essa non può essere intrapresa, con la notificazione del gravame, prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ( ex multis , T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, n. 815/2026).
Nel caso di specie il presente ricorso, notificato il 10 novembre 2025 e depositato il successivo 18 novembre, non è stato preceduto dalla notificazione della sentenza n. 3390/2019 della Corte d’Appello di Roma e dell’ordinanza n. 25006/2021 della Corte Suprema di Cassazione di talché, per quanto riguarda detti titoli esecutivi, esso è inammissibile.
Per il resto (e relativamente, quindi, alle somme di cui il Comune di Irgoli è debitore in forza del lodo arbitrale esecutivo pronunciato il 4 marzo 2014), esso è ammissibile e fondato, seppure vada accolta l’eccezione di parziale adempimento mossa sempre dal Comune resistente.
Pertanto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di prestare piena ed integrale esecuzione al titolo da ultimo menzionato provvedendo al pagamento delle somme ancora dovute dal Comune di Irgoli e detratte quelle per le quali esso ha proceduto al versamento in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale ordinario di Napoli il 9 dicembre 2020.
A tanto il Comune intimato provvederà nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Alla scadenza del suddetto termine, in caso di persistente inottemperanza del Comune di Irgoli, provvederà, nel rispetto delle competenze concorrenti definite dalla pronuncia n. 8/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Commissario ad acta che si nomina, sin da ora, nella persona del Prefetto p.t. di Nuoro, con facoltà di delega ad un funzionario dipendente, il quale si insedierà, su richiesta della ricorrente corredata dell’accertamento del perdurante inadempimento al decisum e darà così esecuzione al titolo esecutivo azionato entro i successivi sessanta giorni.
La parziale, reciproca, soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul gravame, per come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile l’azione di ottemperanza con riferimento ai titoli giudiziali costituiti dalla sentenza n. 3390/2019 della Corte d’Appello di Roma e dall’ordinanza n. 25006/2021 della Corte Suprema di Cassazione;
- per il resto accoglie, nei termini ed entro i limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto e, per l’effetto, condanna il Comune di Irgoli al pagamento delle somme ancora dovute in forza del lodo arbitrale pronunciato tra le parti il 4 marzo 2014 e dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma;
- assegna al Comune di Irgoli il termine di giorni sessanta per provvedere, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
- nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto p.t. di Nuoro, con facoltà di delega a funzionario dipendente, affinché provveda all’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato all’amministrazione resistente;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
- manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI CA, Presidente
GI RI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | MI CA |
IL SEGRETARIO