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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 41/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LOMBARDO SAVERIO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
- contumace
OGGETTO: fondo di garanzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito all'udienza dell'11.6.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.1.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti, “ ”), chiedendo Controparte_1 CP_2 al Tribunale di accertare il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e degli emolumenti retributivi delle mensilità di maggio e giugno
2016, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ditta individuale Controparte_3
CP_ dal 2.5.2014 al 6.6.2016, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento di €
4.256,35, oltre accessori di legge, somma residua del maggior credito di € 13.171,89, non riscosso all'esito dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti del datore di lavoro. , seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia.
La causa, istruita in via documentale, è stata quindi decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
*****
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di
Garanzia al fine di percepire il credito residuo a titolo di TFR e retribuzioni relative alle CP_2 ultime due mensilità per il lavoro svolto alle dipendenze della ditta individuale CP_3
e da questa non corrisposti.
[...]
Con riguardo alla richiesta di accesso al Fondo per la mancata percezione delle retribuzioni di maggio e giugno 2016, va richiamato l'art. 1 del d.lgs. 80 del 1992 il quale dispone che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista da decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di taluni crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
In ordine alla richiesta di pagamento del TFR, occorre invece fare riferimento all'art. 2 L. n.
297/1982 secondo cu (comma 1) “è istituito presso l' nazionale CP_1 Controparte_5
il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi
[...] al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
I presupposti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero che il medesimo, non
Pag. 2 di 6 soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n.267, (ora da riferire alle analoghe procedure regolate dal Codice della Crisi – liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale.
Nel caso di datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il comma
5 statuisce che: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
In questo caso, il lavoratore, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve dimostrare che manchino o siano insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle CP_2 condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva”. (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 29.5.2012, n. 8529).
Sul piano processuale, secondo un orientamento della Suprema Corte, l'intervento del
Tribunale fallimentare costituisce una condizione necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia gestito dall' . In particolare, la Corte ha statuito che: CP_2
“In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall la verifica da parte del CP_2
Tribunale fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del
Pag. 3 di 6 r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del
1992 (cfr. Cass., ord., n. 21734 del 6.9.2018).
Tuttavia, recentemente, la S.C. (cfr. Cass. 28.1.2020, n. 1887), superando il precedente orientamento ermeneutico, ha statuito che in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' , la verifica della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro costituisce CP_2 una questione pregiudiziale in senso logico, che può e deve essere accertata in via incidentale dal giudice adito, ai sensi dell'art. 34 c.p.c. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che:
“[…] rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il
Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato.
L'accertamento della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, sia in astratto (perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili ad una procedura concorsuale) che in concreto (in quanto il fallimento non è esperibile per ragioni oggettive), costituisce una questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda di accesso al Fondo che può essere accertata incidentalmente ai sensi dell'art. 34 c.p.c. ,senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori.
Tanto chiarito, in base alle regole generali sul riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., grava sul lavoratore assicurato la prova della non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro, rientrando tale circostanza tra quelle costitutive del rapporto previdenziale (in motivazione Cass. 1887/2020).
Venendo al caso concreto, il ricorrente ha chiesto l'accesso al Fondo di garanzia sulla base della intrapresa esecuzione forzata individuale, senza tuttavia fornire la prova che il datore di lavoro non fosse in concreto assoggettabile alle disposizioni della legge fallimentare.
Pag. 4 di 6 A tal riguardo, il ricorrente assume la non fallibilità del datore di lavoro data la sua qualifica di piccolo imprenditore artigiano e in considerazione della esiguità del credito azionato, inferiore alle soglie dell'art. 15 u.c. r.d. 267/1942.
L'assunto circa la non fallibilità in regione della natura di piccolo imprenditore rivestita dal datore di lavoro, deve essere esaminato alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha ridefinito i criteri per l'assoggettabilità al fallimento, individuandoli in specifici parametri dimensionali riguardanti il volume d'affari, l'attivo patrimoniale e l'ammontare dei debiti. In tal senso, si è espressa altresì di recente la S.C.: “ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs.
n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art.
2083 c.c. in tema di c.d. “piccolo imprenditore”. (cfr. Cass. civ., 22.2.2023, n. 5480).
Ed infatti, l'art. 1 R.D. 267/1942, come modificato, dispone che: sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso in esame, gravava quindi sul ricorrente provare il mancato superamento dei limiti dimensionali tali da escludere l'assoggettabilità in concreto del proprio datore di lavoro al fallimento, presupposto indefettibile per potere accedere alla tutela previdenziale richiesta sulla base dell'azione esecutiva infruttuosamente esercitata.
A tal riguardo, nessuna specifica deduzione è contenuta in ricorso e neppure alcun mezzo di prova documentale è stato depositato al fine di dimostrare il mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2, del R.D. 267/1942. La produzione della sola
Pag. 5 di 6 visura camerale ordinaria (cfr. doc. 17) che contiene esclusivamente dati anagrafici, legali e amministrativi, non è sufficiente a comprovare la situazione economico-finanziaria dell'impresa. Sotto tale profilo, in disparte l'omessa allegazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali nei termini sopra citati, il ricorrente non ha neppure dimostrato di essersi azionato al fine di ottenere i dati contabili dell'imprenditore (bilanci, dichiarazioni fiscali), né in tale sede ha chiesto ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c. emettersi ordine di esibizione al fine di acquisire tali informazioni.
In difetto di prova della condizione di non fallibilità del datore di lavoro, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, stante la contumacia di risultato CP_2 vittorioso.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
Così deciso in Sciacca, 22.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LOMBARDO SAVERIO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
- contumace
OGGETTO: fondo di garanzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito all'udienza dell'11.6.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.1.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti, “ ”), chiedendo Controparte_1 CP_2 al Tribunale di accertare il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e degli emolumenti retributivi delle mensilità di maggio e giugno
2016, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ditta individuale Controparte_3
CP_ dal 2.5.2014 al 6.6.2016, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento di €
4.256,35, oltre accessori di legge, somma residua del maggior credito di € 13.171,89, non riscosso all'esito dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti del datore di lavoro. , seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia.
La causa, istruita in via documentale, è stata quindi decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
*****
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di
Garanzia al fine di percepire il credito residuo a titolo di TFR e retribuzioni relative alle CP_2 ultime due mensilità per il lavoro svolto alle dipendenze della ditta individuale CP_3
e da questa non corrisposti.
[...]
Con riguardo alla richiesta di accesso al Fondo per la mancata percezione delle retribuzioni di maggio e giugno 2016, va richiamato l'art. 1 del d.lgs. 80 del 1992 il quale dispone che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista da decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di taluni crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
In ordine alla richiesta di pagamento del TFR, occorre invece fare riferimento all'art. 2 L. n.
297/1982 secondo cu (comma 1) “è istituito presso l' nazionale CP_1 Controparte_5
il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi
[...] al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
I presupposti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero che il medesimo, non
Pag. 2 di 6 soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n.267, (ora da riferire alle analoghe procedure regolate dal Codice della Crisi – liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale.
Nel caso di datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il comma
5 statuisce che: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
In questo caso, il lavoratore, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve dimostrare che manchino o siano insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle CP_2 condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva”. (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 29.5.2012, n. 8529).
Sul piano processuale, secondo un orientamento della Suprema Corte, l'intervento del
Tribunale fallimentare costituisce una condizione necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia gestito dall' . In particolare, la Corte ha statuito che: CP_2
“In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall la verifica da parte del CP_2
Tribunale fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del
Pag. 3 di 6 r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del
1992 (cfr. Cass., ord., n. 21734 del 6.9.2018).
Tuttavia, recentemente, la S.C. (cfr. Cass. 28.1.2020, n. 1887), superando il precedente orientamento ermeneutico, ha statuito che in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' , la verifica della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro costituisce CP_2 una questione pregiudiziale in senso logico, che può e deve essere accertata in via incidentale dal giudice adito, ai sensi dell'art. 34 c.p.c. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che:
“[…] rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il
Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato.
L'accertamento della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, sia in astratto (perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili ad una procedura concorsuale) che in concreto (in quanto il fallimento non è esperibile per ragioni oggettive), costituisce una questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda di accesso al Fondo che può essere accertata incidentalmente ai sensi dell'art. 34 c.p.c. ,senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori.
Tanto chiarito, in base alle regole generali sul riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., grava sul lavoratore assicurato la prova della non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro, rientrando tale circostanza tra quelle costitutive del rapporto previdenziale (in motivazione Cass. 1887/2020).
Venendo al caso concreto, il ricorrente ha chiesto l'accesso al Fondo di garanzia sulla base della intrapresa esecuzione forzata individuale, senza tuttavia fornire la prova che il datore di lavoro non fosse in concreto assoggettabile alle disposizioni della legge fallimentare.
Pag. 4 di 6 A tal riguardo, il ricorrente assume la non fallibilità del datore di lavoro data la sua qualifica di piccolo imprenditore artigiano e in considerazione della esiguità del credito azionato, inferiore alle soglie dell'art. 15 u.c. r.d. 267/1942.
L'assunto circa la non fallibilità in regione della natura di piccolo imprenditore rivestita dal datore di lavoro, deve essere esaminato alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha ridefinito i criteri per l'assoggettabilità al fallimento, individuandoli in specifici parametri dimensionali riguardanti il volume d'affari, l'attivo patrimoniale e l'ammontare dei debiti. In tal senso, si è espressa altresì di recente la S.C.: “ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs.
n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art.
2083 c.c. in tema di c.d. “piccolo imprenditore”. (cfr. Cass. civ., 22.2.2023, n. 5480).
Ed infatti, l'art. 1 R.D. 267/1942, come modificato, dispone che: sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso in esame, gravava quindi sul ricorrente provare il mancato superamento dei limiti dimensionali tali da escludere l'assoggettabilità in concreto del proprio datore di lavoro al fallimento, presupposto indefettibile per potere accedere alla tutela previdenziale richiesta sulla base dell'azione esecutiva infruttuosamente esercitata.
A tal riguardo, nessuna specifica deduzione è contenuta in ricorso e neppure alcun mezzo di prova documentale è stato depositato al fine di dimostrare il mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2, del R.D. 267/1942. La produzione della sola
Pag. 5 di 6 visura camerale ordinaria (cfr. doc. 17) che contiene esclusivamente dati anagrafici, legali e amministrativi, non è sufficiente a comprovare la situazione economico-finanziaria dell'impresa. Sotto tale profilo, in disparte l'omessa allegazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali nei termini sopra citati, il ricorrente non ha neppure dimostrato di essersi azionato al fine di ottenere i dati contabili dell'imprenditore (bilanci, dichiarazioni fiscali), né in tale sede ha chiesto ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c. emettersi ordine di esibizione al fine di acquisire tali informazioni.
In difetto di prova della condizione di non fallibilità del datore di lavoro, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, stante la contumacia di risultato CP_2 vittorioso.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
Così deciso in Sciacca, 22.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6