Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2011, n. 15939
CASS
Sentenza 20 luglio 2011

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In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non possono essere oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi che non siano connessi all'attività istituzionale della scuola; né è dovuta, in tale evenienza, l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, non percependo detti alunni alcuna retribuzione alla quale commisurare l'indennità in questione ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 la cui "ratio" è volta a garantire al lavoratore il sostentamento per tutta la durata dell'inabilità.

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Aldo Garlatti L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali Tra le principali forme di tutela previdenziale di diritto pubblico rientra certamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30.6.1965 finalizzata a indennizzare, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l'infortunio o la malattia professionale – verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte. Sotto questo profilo, il sistema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2011, n. 15939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15939
Data del deposito : 20 luglio 2011

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