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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2607/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Parte_1 C.F._1
Cubeddu e dall'avv. Paola Vagnoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Falchi, presso il Parte_2 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrenti
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 27/11/2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) confermarsi l'affidamento condiviso dei minori figli e , con collocamento CP_1 Per_1
prevalente presso il domicilio materno;
2) in ragione della coabitazione di e con la madre, confermarsi l'assegnazione della CP_1 Per_1
casa familiare in Sassari, via Walter Frau n. 34, alla sig.ra con i beni ed arredi ivi presenti. Parte_2
Sulla stessa assegnataria graveranno in via esclusiva le spese ordinarie di condominio e super condominio,
mentre quelle straordinarie restano a carico del proprietario;
3) il padre terrà con sé i figli una settimana nelle giornate del lunedì, dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva;
del mercoledì, dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva e del venerdì, sempre dalle ore 19:00 sino alla mattina seguente. La settimana successiva terrà con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva. Il padre terrà inoltre i figli con sé a settimane alternate con la sig.ra dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 20:30 della domenica dopo aver Pt_2
consumato la cena e, nel periodo di sospensione scolastica, dalle ore 10:30 del sabato sino al lunedì mattina.
Nei giorni in cui i figli ed il padre si vedranno, gli stessi condivideranno il pranzo, come sempre avvenuto negli anni precedenti;
4) il padre terrà con sé i figli durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per un periodo non inferiore a due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori;
5) il Sig corrisponderà un assegno mensile di euro 700,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei due figli (350,00 per ciascun figlio), assegno che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) in considerazione dei tempi di permanenza dei minori figli presso ciascun genitore, il diritto alla riscossione dell'assegno unico universale permane in capo ai genitori stessi nella misura del 50% ciascuno,
come da normativa in vigore;
7) i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie di cui i figli dovessero necessitare e gli stessi stabiliscono di attenersi alle linee guide del protocollo CNF;
pagina 2 di 4 8) I genitori precisano che entrambi i figli frequentano un corso di calcio ed entrambi si impegnano a sostenere le spese relative al 50% ciascuno. I genitori precisano altresì che il maggiore dei figli, , CP_1
utilizza in via esclusiva una moto acquistata al 50% da entrambi i genitori, benché intestata al solo , e Pt_1
si impegnano ad affrontare anche per il futuro le spese relative al mezzo di locomozione, dividendole al 50%
ciascuno;
9) in considerazione di quanto nella premessa del ricorso sub “F” precisato, il sig. Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale C.F._3
, trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il [...], codice
[...] Parte_2
fiscale residente in [...], la proprietà dell'autovettura Kia CodiceFiscale_4
Picanto tg. DE139JX;
10) la sig.ra provvederà a sue spese, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del Pt_2
deposito della emananda sentenza alla trascrizione presso il PRA della stessa sentenza e delle condizioni sottostanti. Tutte le eventuali violazioni al codice della strada connesse al veicolo nonché la relativa tassa di proprietà restano a carico della GN , posto che il veicolo è sempre stato da lei utilizzato in via Pt_2
esclusiva;
11) Nessun mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro;
12) spese compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI (SS) in data 04/09/1999.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 27/11/2024 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
pagina 3 di 4 Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
07/08/2024 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2
disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_3
in SASSARI (SS) in data 04/09/1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari
[...]
(SS) per l'Anno 1999 – Atto n. 292 – Parte 2 – Serie A
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note di trattazione scritta del 27/11/2024, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2607/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Parte_1 C.F._1
Cubeddu e dall'avv. Paola Vagnoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Falchi, presso il Parte_2 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrenti
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 27/11/2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) confermarsi l'affidamento condiviso dei minori figli e , con collocamento CP_1 Per_1
prevalente presso il domicilio materno;
2) in ragione della coabitazione di e con la madre, confermarsi l'assegnazione della CP_1 Per_1
casa familiare in Sassari, via Walter Frau n. 34, alla sig.ra con i beni ed arredi ivi presenti. Parte_2
Sulla stessa assegnataria graveranno in via esclusiva le spese ordinarie di condominio e super condominio,
mentre quelle straordinarie restano a carico del proprietario;
3) il padre terrà con sé i figli una settimana nelle giornate del lunedì, dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva;
del mercoledì, dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva e del venerdì, sempre dalle ore 19:00 sino alla mattina seguente. La settimana successiva terrà con sé i figli nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva. Il padre terrà inoltre i figli con sé a settimane alternate con la sig.ra dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 20:30 della domenica dopo aver Pt_2
consumato la cena e, nel periodo di sospensione scolastica, dalle ore 10:30 del sabato sino al lunedì mattina.
Nei giorni in cui i figli ed il padre si vedranno, gli stessi condivideranno il pranzo, come sempre avvenuto negli anni precedenti;
4) il padre terrà con sé i figli durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per un periodo non inferiore a due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori;
5) il Sig corrisponderà un assegno mensile di euro 700,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei due figli (350,00 per ciascun figlio), assegno che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) in considerazione dei tempi di permanenza dei minori figli presso ciascun genitore, il diritto alla riscossione dell'assegno unico universale permane in capo ai genitori stessi nella misura del 50% ciascuno,
come da normativa in vigore;
7) i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie di cui i figli dovessero necessitare e gli stessi stabiliscono di attenersi alle linee guide del protocollo CNF;
pagina 2 di 4 8) I genitori precisano che entrambi i figli frequentano un corso di calcio ed entrambi si impegnano a sostenere le spese relative al 50% ciascuno. I genitori precisano altresì che il maggiore dei figli, , CP_1
utilizza in via esclusiva una moto acquistata al 50% da entrambi i genitori, benché intestata al solo , e Pt_1
si impegnano ad affrontare anche per il futuro le spese relative al mezzo di locomozione, dividendole al 50%
ciascuno;
9) in considerazione di quanto nella premessa del ricorso sub “F” precisato, il sig. Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale C.F._3
, trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il [...], codice
[...] Parte_2
fiscale residente in [...], la proprietà dell'autovettura Kia CodiceFiscale_4
Picanto tg. DE139JX;
10) la sig.ra provvederà a sue spese, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del Pt_2
deposito della emananda sentenza alla trascrizione presso il PRA della stessa sentenza e delle condizioni sottostanti. Tutte le eventuali violazioni al codice della strada connesse al veicolo nonché la relativa tassa di proprietà restano a carico della GN , posto che il veicolo è sempre stato da lei utilizzato in via Pt_2
esclusiva;
11) Nessun mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro;
12) spese compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI (SS) in data 04/09/1999.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 27/11/2024 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
pagina 3 di 4 Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
07/08/2024 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2
disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_3
in SASSARI (SS) in data 04/09/1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari
[...]
(SS) per l'Anno 1999 – Atto n. 292 – Parte 2 – Serie A
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note di trattazione scritta del 27/11/2024, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4