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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 287-1/2025 Reg. V.G.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro
VISTI gli atti del sub-procedimento in epigrafe indicato, concernente la domanda di adozione, e art. 473 bis.40 e 69 c.p.c., dell'ordine di protezione e di provvedimenti provvisori ed urgenti e per emissione nell'ambito del procedimento per la regolamentazione del regime di affido e mantenimento della prole e art. 337 c.c.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata da ultimo;
SENTITE approfonditamente (e separatamente) le parti;
VISTE le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati;
VISTA la documentazione trasmessa dal P.M. ex art. 473 bis.42 co. 5 cpc;
OSSERVA
La ricorrente, dopo avere prospettato una situazione familiare difficile per condotte del convenuto da lei ritenute prevaricatrici, minacciose e controllanti, ha chiesto “IN
VIA PROVVISORIA ED URGENTE
- Disporre per il convenuto la presa in carico al SERD di competenza territoriale;
- Affidare il figlio minore alla madre, anche in via provvisoria, ex articolo Persona_1
337-quater, comma III, c.c., nella modalità del c.d. “affido super esclusivo”, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate unicamente dalla ricorrente, con collocazione principale e residenza presso la medesima o, in subordine, disporre la modalità di affidamento ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore e alla tutela della ricorrente;
- Disporre che il sig. sia tenuto a concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella Per_1 misura di € 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico, oltre al 75% delle spese straordinarie, a decorrere dal deposito della presente domanda;
- Tenuto conto della gravità delle condotte tenute dal resistente, disporre l'allontanamento del sig. dalla casa familiare, sita in Rivarossa, via San Grato 16 /A assegnando anche in Per_1 via provvisoria l'abitazione alla ricorrente;
- Disporre il divieto di avvicinamento per il convenuto al luogo di lavoro della sig.ra Pt_1 alla casa familiare, ai luoghi comunemente da essa frequentati e in generale alla persona della ricorrente, nonché dalle scuole frequentate dai figli della ricorrente;
- Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità tale da garantire la protezione della ricorrente e del minore e comunque in luogo protetto e solo all'esito degli accertamenti opportuni ad opera del SERD e della presa in carico del convenuto;
”.
I genitori sono stati lungamente sentiti, comparsi separatamente, all'udienza del 6 marzo 2025; all'esito la madre ha ribadito le sue richieste mentre il convenuto, pur chiedendo il rigetto delle avverse richieste in via indifferibile circa allontanamento e divieto di avvicinamento, ha ribadito la disponibilità - a titolo conciliativo e senza nulla riconoscere circa la fondatezza degli avversi assunti - all'assegnazione della casa alla ricorrente (dalla quale si era già allontanato da ottobre 2024) ed anche all'impegno a non avvicinarsi alla casa e al luogo di lavoro della ricorrente fino a quando la stessa lo vorrà ed anche eventualmente alla scuola dei bambini.
Nel poco tempo a disposizione comunque i Servizi Sociali incaricati sono riusciti a rendere una prima ”istantanea” della situazione del nucleo familiare, trasmettendo in data 5.3.2025 breve relazione informativa nella quale hanno riportato che entrambe le parti sono risultate disponibili e collaborative;
i Servizi Sociali, essendo emersa una situazione complessa, hanno valutato che sarebbe opportuna la presa in carico psicologica di minori ed adulti nonché la presa in carico da parte del per Pt_2 entrambi i genitori.
Entrambe le parti hanno dichiarato la disponibilità a tutti i percorsi ritenuti necessari Part ivi compresi quelli presso il D..
Tanto premesso e tenuto conto del tenore delle difese delle parti e della relazione dei
Servizi, oltre che della documentazione allegata/trasmessa, allo stato e in attesa dei necessari approfondimenti, si ritiene non possa derivare pregiudizio per il minore
(nato il [...]) dall'affido condiviso ai genitori con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, tenuto anche conto della tenera età del figlio e della situazione di fatto verificatasi per accordo tra i genitori dall'ottobre 2024, epoca nella quale il padre si è allontanato dalla casa familiare per volere della ricorrente. La delicatezza della situazione sottolineata anche dai Servizi, rende inoltre opportuno disporre che in questa fase gli incontri tra padre e figlio avvengano in luogo neutro e quindi secondo le modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per il minore (come del resto da dichiarata disponibilità del padre). In ogni caso, tali incontri saranno recessivi rispetto ad eventuali misure cautelari penali che dovessero in futuro essere adottate. I Servizi dovranno vigilare sull'andamento di tali incontri, con potere di sospensione degli stessi, qualora ritenessero di ravvisare ragioni di grave pregiudizio per il figlio.
Data l'emersa complessità e delicatezza della situazione, a tutela dei minori coinvolti, i Servizi incaricati proseguiranno con l'attività di presa in carico e monitoraggio, effettuando i necessari approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, sulla relazione e sulle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore, valutando per quanto di competenza, la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i
Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili ed in particolare:
• il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali;
• la presa in carico psicologica di adulti e minore da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI;
• presa in carico da parte del per entrambi i genitori. Pt_2
Il padre nulla ha opposto all'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria del minore (e convivente con altra figlia nata da precedente relazione), sottolineando di essersi dalla stessa allontanato fin dall'ottobre 2024; va pertanto disposta la detta assegnazione in favore della ricorrente.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fornita dalle parti relativamente ai loro redditi e patrimoni, è emerso che:
- la madre, diplomata e di professione OSS, ha dichiarato un reddito per il 2023 di €
6.842,00; dal 1.9.2023 lavorava come impiegata con contratto a tempo indeterminato e retribuzione media mensile di € 1.600,00 circa, ma il rapporto è cessato perché l'evolversi della situazione familiare non ha più consentito alle parti di lavorare insieme. Poi dal
1.1.2025 al 31.3.2025 sta lavorando con contratto a termine come addetta alla persona a chiamata con una retribuzione media mensile di € 1.100,00 circa;
ha allegato atto di acquisto della casa per € 135.000,00 (prezzo versato 107.000,00), con mutuo per importo dovuto di € 180.000 circa.
- il padre, che ha conseguito la licenza media, ha dichiarato che al momento, chiusa l'attività, non sta lavorando ma di essere in contatto con un'azienda di Parte_4 con cui dovrebbe concludere a breve un contratto;
quando lavorava percepiva un reddito mensile di circa € 3.000,00 dalla ditta di cui la ricorrente è socia unica.
Alla luce degli elementi sopra riportati, tenuto conto che gli oneri di cura e accudimento della prole (di sicura valenza economica), da sempre, gravano in misura significativamente maggiore sulla madre ed ora quasi in via esclusiva, considerata la capacità lavorativa pregressa di entrambi (comunque inferiore per quanto dichiarato della madre), che la moglie è onerata del pagamento delle rate di mutuo per la casa di sua proprietà in cui vive con i figli, in attesa dei necessari approfondimenti, si ritiene misura congrua di contribuzione al mantenimento del figlio in questa sede la somma mensile di € 275,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato da Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Ivrea il 24.6.2026.
La ricorrente ha chiesto anche disporsi l'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale e il divieto per lo stesso di avvicinarsi alla casa familiare, ai luoghi di lavoro frequentati dalla madre ed alla scuola del figlio delle parti ed anche dalla figlia della sola ricorrente. A sostegno della sua istanza, la madre ha lamentato che il padre avesse fin dall'inizio della loro relazione avuto atteggiamenti insultanti, prevaricatori, verbalmente aggressivi, controllanti a causa della sua incontrollata gelosia nei suoi confronti, addirittura da epoca anteriore alla nascita del figlio. In particolare, di recente il convenuto, asseritamente sempre ubriaco e abusando altresì di stupefacenti, aveva assunto un atteggiamento geloso, possessivo e molto aggressivo verbalmente, oltre che minaccioso;
anche dopo essersi allontanato dalla casa familiare aveva continuato a farvi accesso contro la volontà della ricorrente e, per dispetto, aveva portato via una serie di elettrodomestici ed il cane cui i bambini erano molto legati. A corredo di tale domanda la ricorrente ha allegato denuncia e documentazione fotografica, anche per il tramite degli atti poi trasmessi dalla
Procura di Ivrea.
Il convenuto ha negato tutti gli addebiti, fornendo una versione completamente diversa dei fatti riportati dalla madre, negando ogni forma di violenza anche solo verbale e riferendo di litigi molto accesi tra le parti nell'ambito dei quali nessuno prevaricava l'altro. Il convenuto ha negato di avere asportato dalla casa contro la volontà della ricorrente alcunchè, precisando di avere riportato il cane a casa della controparte e che, qualora i bambini avessero voluto tenere con sé anche il suo cane, non si sarebbe opposto. In ogni caso, e al solo fine di non complicare oltre la situazione, il convenuto ha dichiarato di impegnarsi a non avvicinarsi alla casa familiare ed a nessun luogo frequentato dalla fino a quando questa avesse Pt_1 voluto.
Tanto premesso, incontestato che il convenuto si è già allontanato dalla casa familiare nell'ottobre 2024, e tenuto conto che comunque, a prescindere dalla diversa prospettiva in cui i fatti sono stati sottoposti all'attenzione del giudice, è accaduto che il convenuto sia tornato nella casa familiare anche dopo averla abbandonata e questo ha creato situazioni di forte tensione tra le parti (inducendo la ricorrente a sporgere denuncia), nonché e soprattutto che il ha sostanzialmente dichiarato di essere Per_1 disponibile a non avvicinarsi alla ed ai luoghi dalla stessa frequentati, va Pt_1 disposto il divieto di avvicinamento a meno di 500 mt. alla alla casa familiare, Pt_1 al luogo di lavoro della alla scuola frequentata dal figlio delle parti e dall'altra Pt_1 minore coinvolta (figlia della ricorrente) per la durata di mesi 10.
Il sub procedimento è da intendersi così definito, dovendosi pertanto disporne l'estinzione.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.15 c.p.c.,
in via provvisoria, indifferibile ed urgente (a valere almeno fino alla prossima fissanda udienza nel procedimento portante)
DISPONE l'affido condiviso dei figli ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
gli incontri padre/figlio avverranno in luogo neutro e quindi secondo le modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per il minore. In ogni caso, tali incontri saranno recessivi rispetto ad eventuali misure cautelari penali che dovessero in futuro essere adottate. I Servizi dovranno vigilare sull'andamento di tali incontri, con potere di sospensione degli stessi, qualora ritenessero di ravvisare ragioni di grave pregiudizio per il figlio (e pronta segnalazione al Tribunale);
DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali;
DISPONE la presa in carico psicologica di adulti e minore da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI; I suddetti Servizi dovranno effettuare indagine sociale ed i necessari approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, sulla relazione e sulle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore, valutando per quanto di competenza la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili
DISPONE la presa in carico da parte del per entrambi i genitori;
il dovrà Pt_2 Pt_2 procedere in collaborazione con i Servizi incaricati cui comunicherà gli esiti dei vari controlli;
DISPONE che i Servizi incaricati facciano pervenire – nel procedimento portante n.
287/2025 - relazioni sull'attività posta in essere in espletamento del mandato alla cancelleria Famiglia dell'intestato Tribunale entro il 10.11.2025, salvo in ogni caso l'obbligo di segnalare situazioni di potenziale pregiudizio per la prole che richiedano un intervento urgente;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla madre, convivente con i minori;
PONE a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 la somma di € 275, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal corrente mese di marzo 2025 (per il quale soltanto sarà da versare entro il 30.3.2025);
i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese extra-assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Ivrea il 24.6.2016;
visto l'art. 473bis.40 e 69 c.p.c.,
DISPONE il divieto per il sig. di avvicinarsi oltre i 500 metri alla Controparte_1
ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, ed in particolare alla casa Pt_1 familiare , al luogo di lavoro di , alla scuola frequentata dal figlio delle Persona_2 parti e dall'altra minore coinvolta (figlia della ricorrente);
STABILISCE la durata del presente ordine di protezione in mesi 10 dalla comunicazione del provvedimento;
DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Stazione dei
Carabinieri competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti.
DICHIARA ESTINTO il presente sub-procedimento onerando la cancelleria di caricare il presente provvedimento anche nel procedimento portante n. 287-1/2024. MANDA
la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ed in particolare ai
Servizi incaricati ed al P.M..
Ivrea, 20 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro
VISTI gli atti del sub-procedimento in epigrafe indicato, concernente la domanda di adozione, e art. 473 bis.40 e 69 c.p.c., dell'ordine di protezione e di provvedimenti provvisori ed urgenti e per emissione nell'ambito del procedimento per la regolamentazione del regime di affido e mantenimento della prole e art. 337 c.c.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata da ultimo;
SENTITE approfonditamente (e separatamente) le parti;
VISTE le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati;
VISTA la documentazione trasmessa dal P.M. ex art. 473 bis.42 co. 5 cpc;
OSSERVA
La ricorrente, dopo avere prospettato una situazione familiare difficile per condotte del convenuto da lei ritenute prevaricatrici, minacciose e controllanti, ha chiesto “IN
VIA PROVVISORIA ED URGENTE
- Disporre per il convenuto la presa in carico al SERD di competenza territoriale;
- Affidare il figlio minore alla madre, anche in via provvisoria, ex articolo Persona_1
337-quater, comma III, c.c., nella modalità del c.d. “affido super esclusivo”, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate unicamente dalla ricorrente, con collocazione principale e residenza presso la medesima o, in subordine, disporre la modalità di affidamento ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore e alla tutela della ricorrente;
- Disporre che il sig. sia tenuto a concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella Per_1 misura di € 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici istat, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico, oltre al 75% delle spese straordinarie, a decorrere dal deposito della presente domanda;
- Tenuto conto della gravità delle condotte tenute dal resistente, disporre l'allontanamento del sig. dalla casa familiare, sita in Rivarossa, via San Grato 16 /A assegnando anche in Per_1 via provvisoria l'abitazione alla ricorrente;
- Disporre il divieto di avvicinamento per il convenuto al luogo di lavoro della sig.ra Pt_1 alla casa familiare, ai luoghi comunemente da essa frequentati e in generale alla persona della ricorrente, nonché dalle scuole frequentate dai figli della ricorrente;
- Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità tale da garantire la protezione della ricorrente e del minore e comunque in luogo protetto e solo all'esito degli accertamenti opportuni ad opera del SERD e della presa in carico del convenuto;
”.
I genitori sono stati lungamente sentiti, comparsi separatamente, all'udienza del 6 marzo 2025; all'esito la madre ha ribadito le sue richieste mentre il convenuto, pur chiedendo il rigetto delle avverse richieste in via indifferibile circa allontanamento e divieto di avvicinamento, ha ribadito la disponibilità - a titolo conciliativo e senza nulla riconoscere circa la fondatezza degli avversi assunti - all'assegnazione della casa alla ricorrente (dalla quale si era già allontanato da ottobre 2024) ed anche all'impegno a non avvicinarsi alla casa e al luogo di lavoro della ricorrente fino a quando la stessa lo vorrà ed anche eventualmente alla scuola dei bambini.
Nel poco tempo a disposizione comunque i Servizi Sociali incaricati sono riusciti a rendere una prima ”istantanea” della situazione del nucleo familiare, trasmettendo in data 5.3.2025 breve relazione informativa nella quale hanno riportato che entrambe le parti sono risultate disponibili e collaborative;
i Servizi Sociali, essendo emersa una situazione complessa, hanno valutato che sarebbe opportuna la presa in carico psicologica di minori ed adulti nonché la presa in carico da parte del per Pt_2 entrambi i genitori.
Entrambe le parti hanno dichiarato la disponibilità a tutti i percorsi ritenuti necessari Part ivi compresi quelli presso il D..
Tanto premesso e tenuto conto del tenore delle difese delle parti e della relazione dei
Servizi, oltre che della documentazione allegata/trasmessa, allo stato e in attesa dei necessari approfondimenti, si ritiene non possa derivare pregiudizio per il minore
(nato il [...]) dall'affido condiviso ai genitori con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, tenuto anche conto della tenera età del figlio e della situazione di fatto verificatasi per accordo tra i genitori dall'ottobre 2024, epoca nella quale il padre si è allontanato dalla casa familiare per volere della ricorrente. La delicatezza della situazione sottolineata anche dai Servizi, rende inoltre opportuno disporre che in questa fase gli incontri tra padre e figlio avvengano in luogo neutro e quindi secondo le modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per il minore (come del resto da dichiarata disponibilità del padre). In ogni caso, tali incontri saranno recessivi rispetto ad eventuali misure cautelari penali che dovessero in futuro essere adottate. I Servizi dovranno vigilare sull'andamento di tali incontri, con potere di sospensione degli stessi, qualora ritenessero di ravvisare ragioni di grave pregiudizio per il figlio.
Data l'emersa complessità e delicatezza della situazione, a tutela dei minori coinvolti, i Servizi incaricati proseguiranno con l'attività di presa in carico e monitoraggio, effettuando i necessari approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, sulla relazione e sulle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore, valutando per quanto di competenza, la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i
Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili ed in particolare:
• il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali;
• la presa in carico psicologica di adulti e minore da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI;
• presa in carico da parte del per entrambi i genitori. Pt_2
Il padre nulla ha opposto all'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria del minore (e convivente con altra figlia nata da precedente relazione), sottolineando di essersi dalla stessa allontanato fin dall'ottobre 2024; va pertanto disposta la detta assegnazione in favore della ricorrente.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fornita dalle parti relativamente ai loro redditi e patrimoni, è emerso che:
- la madre, diplomata e di professione OSS, ha dichiarato un reddito per il 2023 di €
6.842,00; dal 1.9.2023 lavorava come impiegata con contratto a tempo indeterminato e retribuzione media mensile di € 1.600,00 circa, ma il rapporto è cessato perché l'evolversi della situazione familiare non ha più consentito alle parti di lavorare insieme. Poi dal
1.1.2025 al 31.3.2025 sta lavorando con contratto a termine come addetta alla persona a chiamata con una retribuzione media mensile di € 1.100,00 circa;
ha allegato atto di acquisto della casa per € 135.000,00 (prezzo versato 107.000,00), con mutuo per importo dovuto di € 180.000 circa.
- il padre, che ha conseguito la licenza media, ha dichiarato che al momento, chiusa l'attività, non sta lavorando ma di essere in contatto con un'azienda di Parte_4 con cui dovrebbe concludere a breve un contratto;
quando lavorava percepiva un reddito mensile di circa € 3.000,00 dalla ditta di cui la ricorrente è socia unica.
Alla luce degli elementi sopra riportati, tenuto conto che gli oneri di cura e accudimento della prole (di sicura valenza economica), da sempre, gravano in misura significativamente maggiore sulla madre ed ora quasi in via esclusiva, considerata la capacità lavorativa pregressa di entrambi (comunque inferiore per quanto dichiarato della madre), che la moglie è onerata del pagamento delle rate di mutuo per la casa di sua proprietà in cui vive con i figli, in attesa dei necessari approfondimenti, si ritiene misura congrua di contribuzione al mantenimento del figlio in questa sede la somma mensile di € 275,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato da Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Ivrea il 24.6.2026.
La ricorrente ha chiesto anche disporsi l'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale e il divieto per lo stesso di avvicinarsi alla casa familiare, ai luoghi di lavoro frequentati dalla madre ed alla scuola del figlio delle parti ed anche dalla figlia della sola ricorrente. A sostegno della sua istanza, la madre ha lamentato che il padre avesse fin dall'inizio della loro relazione avuto atteggiamenti insultanti, prevaricatori, verbalmente aggressivi, controllanti a causa della sua incontrollata gelosia nei suoi confronti, addirittura da epoca anteriore alla nascita del figlio. In particolare, di recente il convenuto, asseritamente sempre ubriaco e abusando altresì di stupefacenti, aveva assunto un atteggiamento geloso, possessivo e molto aggressivo verbalmente, oltre che minaccioso;
anche dopo essersi allontanato dalla casa familiare aveva continuato a farvi accesso contro la volontà della ricorrente e, per dispetto, aveva portato via una serie di elettrodomestici ed il cane cui i bambini erano molto legati. A corredo di tale domanda la ricorrente ha allegato denuncia e documentazione fotografica, anche per il tramite degli atti poi trasmessi dalla
Procura di Ivrea.
Il convenuto ha negato tutti gli addebiti, fornendo una versione completamente diversa dei fatti riportati dalla madre, negando ogni forma di violenza anche solo verbale e riferendo di litigi molto accesi tra le parti nell'ambito dei quali nessuno prevaricava l'altro. Il convenuto ha negato di avere asportato dalla casa contro la volontà della ricorrente alcunchè, precisando di avere riportato il cane a casa della controparte e che, qualora i bambini avessero voluto tenere con sé anche il suo cane, non si sarebbe opposto. In ogni caso, e al solo fine di non complicare oltre la situazione, il convenuto ha dichiarato di impegnarsi a non avvicinarsi alla casa familiare ed a nessun luogo frequentato dalla fino a quando questa avesse Pt_1 voluto.
Tanto premesso, incontestato che il convenuto si è già allontanato dalla casa familiare nell'ottobre 2024, e tenuto conto che comunque, a prescindere dalla diversa prospettiva in cui i fatti sono stati sottoposti all'attenzione del giudice, è accaduto che il convenuto sia tornato nella casa familiare anche dopo averla abbandonata e questo ha creato situazioni di forte tensione tra le parti (inducendo la ricorrente a sporgere denuncia), nonché e soprattutto che il ha sostanzialmente dichiarato di essere Per_1 disponibile a non avvicinarsi alla ed ai luoghi dalla stessa frequentati, va Pt_1 disposto il divieto di avvicinamento a meno di 500 mt. alla alla casa familiare, Pt_1 al luogo di lavoro della alla scuola frequentata dal figlio delle parti e dall'altra Pt_1 minore coinvolta (figlia della ricorrente) per la durata di mesi 10.
Il sub procedimento è da intendersi così definito, dovendosi pertanto disporne l'estinzione.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.15 c.p.c.,
in via provvisoria, indifferibile ed urgente (a valere almeno fino alla prossima fissanda udienza nel procedimento portante)
DISPONE l'affido condiviso dei figli ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
gli incontri padre/figlio avverranno in luogo neutro e quindi secondo le modalità ed i tempi ritenuti di volta in volta più tutelanti per il minore. In ogni caso, tali incontri saranno recessivi rispetto ad eventuali misure cautelari penali che dovessero in futuro essere adottate. I Servizi dovranno vigilare sull'andamento di tali incontri, con potere di sospensione degli stessi, qualora ritenessero di ravvisare ragioni di grave pregiudizio per il figlio (e pronta segnalazione al Tribunale);
DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali;
DISPONE la presa in carico psicologica di adulti e minore da parte del Servizio psicologia età evolutiva/NPI; I suddetti Servizi dovranno effettuare indagine sociale ed i necessari approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti, sulla relazione e sulle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore, valutando per quanto di competenza la capacità genitoriale delle parti e sottolineando tutti gli elementi utili ad individuare, nel superiore interesse della prole, il regime di affido, collocazione ed il calendario di incontri più adeguato;
i Servizi potranno inoltre attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari od utili
DISPONE la presa in carico da parte del per entrambi i genitori;
il dovrà Pt_2 Pt_2 procedere in collaborazione con i Servizi incaricati cui comunicherà gli esiti dei vari controlli;
DISPONE che i Servizi incaricati facciano pervenire – nel procedimento portante n.
287/2025 - relazioni sull'attività posta in essere in espletamento del mandato alla cancelleria Famiglia dell'intestato Tribunale entro il 10.11.2025, salvo in ogni caso l'obbligo di segnalare situazioni di potenziale pregiudizio per la prole che richiedano un intervento urgente;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla madre, convivente con i minori;
PONE a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 la somma di € 275, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal corrente mese di marzo 2025 (per il quale soltanto sarà da versare entro il 30.3.2025);
i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese extra-assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Ivrea il 24.6.2016;
visto l'art. 473bis.40 e 69 c.p.c.,
DISPONE il divieto per il sig. di avvicinarsi oltre i 500 metri alla Controparte_1
ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, ed in particolare alla casa Pt_1 familiare , al luogo di lavoro di , alla scuola frequentata dal figlio delle Persona_2 parti e dall'altra minore coinvolta (figlia della ricorrente);
STABILISCE la durata del presente ordine di protezione in mesi 10 dalla comunicazione del provvedimento;
DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Stazione dei
Carabinieri competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti.
DICHIARA ESTINTO il presente sub-procedimento onerando la cancelleria di caricare il presente provvedimento anche nel procedimento portante n. 287-1/2024. MANDA
la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ed in particolare ai
Servizi incaricati ed al P.M..
Ivrea, 20 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)