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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'Avv. Diva Pennacchia, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Latina, Via Armando Diaz n. 14; opponente
E
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Controparte_1
Via Vittorio Alfieri n. 1, Conegliano (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno, codice fiscale e partita IVA n. e per essa P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, Milano, iscritta al R.E.A. di
[...]
Milano al n. 2521466, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Caputi, elettivamente domiciliata in Latina, via San Carlo da Sezze n. 118, scala B, int. 3, nello studio dell'avv. Silvia Cavalcanti;
opposta nonché
, procuratrice di C.F. Controparte_3 Controparte_4
, (già ; P.IVA_2 Controparte_4
codice fiscale , Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato da (già , codice fiscale e P. IVA CP_6 CP_7
P.IVA_4
; Controparte_8
opposti contumaci
1 OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2° c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 27.02.2025, sostituita l'udienza del 26.02.2025 con il deposito di note di trattazione, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
Conclusioni di parte opponente: “in accoglimento della proposta opposizione agli atti esecutivi, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e la conseguente estinzione della procedura esecutiva n. 212/2020
R.G.E. Immobiliari e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare la nullita e/o l'inefficacia dell'intera ordinanza del 13.07.2023, comunicata il 17.07.2023 e di qualsivoglia ulteriore atto esecutivo medio tempore compiuto, compresi gli atti di intervento ed l'eventuale aggiudicazione. In ogni caso con ordine al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell' Agenzia delle Entrate, di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.
Conclusioni di parte opposta: “rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto pretestuosa, illegittima e infondata in ragione di tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa, e per l'effetto confermare il diritto della a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti del Sig. ”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
dell'opposizione agli atti esecutivi, dal medesimo spiegata nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 212/2020, conclusasi con ordinanza comunicata il
22.09.2023, con la quale il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- che con provvedimento comunicato il 17.07.2023, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva;
- che l'istanza avrebbe dovuto trovare accoglimento, posto che il pagamento del fondo spese, nonché della somma dovuta per la pubblicazione sul Portale delle Vendite
Pubbliche, in vista dell'esperimento di vendita, era stato corrisposto dalla società
[...]
[...] [...]
[...]
non legittimata;
Pt_2
- che, infatti, come affermato dallo stesso giudice dell'esecuzione, detto creditore non aveva fornito la prova della titolarità del credito originariamente vantato da CP_4
[... nei confronti di;
Parte_1
- che, pertanto, il versamento del fondo spese e il pagamento della pubblicazione sul
Portale delle Vendite Pubbliche, effettuato dal creditore non legittimato, era da ritenersi tamquam non esset;
- che, inoltre, “il mancato versamento del fondo spese da parte degli altri "creditori" nel termine assegnato dal G.E., ormai elasso, determina l'improseguibilità della procedura esecutiva e la sua conseguente estinzione, senza che ciò possa essere sanato da un eventuale tardivo versamento del fondo spese medesimo”;
- che ricorre, dunque, l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 631 bis c.p.c.;
- che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza di estinzione, è errato.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata in data 29.01.2024, si è costituita l'opposta e, CP_1
per essa , la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Sono state depositate Acquisite dalle parti le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c..
Trattandosi di causa documentale, non è stata svolta attività istruttoria. Con provvedimento comunicato il 27.02.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
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In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.
L'opponente ha, infatti, contestato il contenuto del provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione, comunicato il 17.07.2023, di rigetto dell'istanza di estinzione del processo esecutivo.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli opposti Controparte_3
e i quali, Controparte_5 Controparte_8
nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si sono costituiti in giudizio.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'opponente assume che il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che “risultano tempestivamente versati tanto il fondo spese al professionista delegato quanto il
3 contributo per la pubblicità sul PVP e che non rilevi il soggetto dal quale è provenuto il pagamento, non richiedendo alcuna norma che questo sia necessariamente a carico del creditore procedente”.
Il motivo di opposizione non è condivisibile.
Si osserva che, ai fini della fissazione delle vendite e del regolare svolgimento delle stesse, ciò che rileva è che gli adempimenti indicati nell'ordinanza di vendita - sia quelli imposti dalla legge che quelli indicati dal giudice dell'esecuzione al momento dell'emissione di detta ordinanza di vendita - siano espletati.
L'art. 631 bis c.p.c. dispone che “Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma”.
Osserva il Tribunale che nel caso di specie, non viene in rilievo la predetta norma, la quale, come affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8113/2022, trova applicazione quando la pubblicità deve essere eseguita direttamente dal creditore, mentre, nell'esecuzione in oggetto, degli adempimenti pubblicitari non è stato onerato il/i creditore. Infatti, nell'ordinanza di vendita è stato disposto che sul creditore procedente (o su quelli intervenuti), incombe l'onere di eseguire il pagamento per la pubblicazione sul
PVP, che viene poi richiesta dal delegato, nonché di corrispondere al professionista il fondo spese per l'espletamento degli altri adempimenti pubblicitari. Ne consegue che l'eventuale mancata corresponsione delle somme non integra la causa di estinzione tipica disciplinata dalla norma richiamata.
L'opponente, nell'atto introduttivo, invoca sia la sanzione prevista dall'art. 631 bis c.p.c.
- della quale denuncia la violazione - che le conseguenze della mancata corresponsione del fondo spese come indicato nell'ordinanza di vendita, dalla quale fa derivare l'improseguibilità dell'esecuzione. Vale rilevare, tuttavia, che nel caso di specie, la pubblicazione sul PVP non è stata omessa, avendo, la fornito al delegato CP_1
la provvista per eseguire la pubblicazione, dallo stesso effettuata, così come vi è stata la corresponsione del fondo spese, sempre da parte della Comunque, con Parte_3
riferimento a tale ultimo incombente, l'ordinanza di vendita neppure prevede la immediata declaratoria di estinzione della procedura in caso di inadempimento, essendo rimesso al giudice di valutare la proseguibilità della stessa.
Ciò evidenziato, si osserva che non può essere condivisa la prospettazione dell'opponente
4 che assimila al pagamento proveniente da un soggetto non legittimato, la mancanza dell'adempimento stesso. La sanzione della mancata pubblicità, come evidenziato dalle stesse pronunce richiamate dall'esecutato, è ricollegata alla sola omissione della stessa, mentre è innegabile che essa sia stata espletata. Ciò che assume rilievo, ai fini della proseguibilità dell'esecuzione, non è, dunque, chi abbia corrisposto il denaro per la pubblicità, ma che questo sia stato corrisposto, sì da consentire l'adempimento. Non risulta, infatti, condivisibile l'allegazione dell'opponente che considera il pagamento delle somme necessarie agli adempimenti pubblicitari un atto di impulso, alla stregua di quelli che regolano la sequenza procedimentale del processo esecutivo (a titolo esemplificativo l'istanza di vendita) e che deve provenire dai soli creditori titolati. Ciò che conta è che l'adempimento pubblicitario sia eseguito. In considerazione di quanto esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M.
127/2022), tenuto conto dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta costituita e, per essa in euro 4.600,00 ciascuno (di cui CP_1 Controparte_2
euro 1.500,00 per la fase di studio;
euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 28.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli
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