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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1810 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1810 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Valentina Lucà, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Giacomo Matteotti n. 39
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Amalia Manuela Nucera e Antonio D'Agostino, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, con la qualifica di idraulico forestale, alle dipendenze dell'Azienda Calabria ER (già AFOR), dall'1/01/1972 al mese di ottobre 2021;
- che è stato adibito a mansioni quali: pulitura ed estirpazione delle sterpaglie negli argini e nei terreni;
potatura ed estirpazione degli alberi;
costruzione di gabbionate;
deflusso dei corsi di acqua;
irrigazione e gestione delle aree verdi e delle piantagioni;
3
- che, ai fini dello svolgimento delle attività suindicate, ha dovuto utilizzare arnesi quali falce, zappa, piccone e roncola;
-che, in data 14/09/2015 alle ore 14:00 circa, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in Bovalino (RC), località “Bricà”, ha subito un infortunio
(riportando: “ferita lacerocontusa all'arcata sopraciliare destra, altre ferite della fronte…”), regolarmente denunciato all' (prot. n. 500559252 del CP_1
14/09/2015) che, con nota del 13/10/2015, ha comunicato l'accertamento della seguente menomazione: “trauma cranio facciale con f.l.c.”;
-che, con provvedimento del 17/05/2016, l' ha comunicato: ӏ CP_1
stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile…la menomazione accertata è la seguente: cicatrice visibile in regione sopraciliare dx;
sindrome soggettiva post traumatica, grado accertato 004% grado complessivo 004%”;
- che, in seguito ad una visita di revisione, l'Istituto ha riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7%;
- che, successivamente alla visita medico collegiale, l' ha CP_1
riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%;
- che ha presentato domanda di aggravamento;
- che, con provvedimento del 12/03/2019, l' ha confermato la CP_2
menomazione dell'integrità psico-fisica precedentemente accertata;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione;
- che, con provvedimento del 12/11/2021, l' ha comunicato “il CP_1
caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112 D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”;
- che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' CP_1 4
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice adito: 1) Dichiarare, con qualsiasi statuizione, e per tutte le ragioni contenute nella parte motiva del ricorso, l'illegittimità, l'inesattezza, e/o la non conformità alla normativa vigente in materia, della decisione contenuta nel provvedimento adottato dall' in data 12.11.2021; 2) In ogni caso, CP_1
accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico legale, che il sig. , in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (ossia dall' Parte_1
infortunio dipeso da una causa violenta verificatasi in occasione di lavoro e connesso ad una condotta riconducibile all'attività lavorativa) occorso al ricorrente in data 14.09.2015, registrato all' al n. caso n. 500559252 del CP_1
14.09.2015, già riconosciuto dall' come infortunio sul lavoro, ha subito un CP_1
aggravamento delle proprie condizioni di salute legate al peggioramento delle menomazioni dell'infortunio stesso, e che le dette menomazioni indicate in ricorso determinano nel ricorrente una inabilità e menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%, ovvero pari alla maggiore o minore misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, e che, in ogni caso,
l'aggravamento delle condizioni di salute del legate al peggioramento Pt_1
delle menomazioni dell'infortunio stesso determinano una menomazione dell'integrità psicofisica maggiore rispetto a quella dal 12% già riconosciuta dall' con i provvedimenti in atti, con condanna dell' , in persona CP_1 CP_2
del suo legale rappresentante P.T., al riconoscimento delle percentuali di inabilità che verranno accertate in giudizio con decorrenza dalla data della domanda di revisione ovvero dalla diversa data che dovesse risultare dalla
CTU; 3) conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente a percepire tutto quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38, e, dunque, il di Lui diritto a percepire il prescritto indennizzo - anche per danno biologico-, ovvero la rendita per danno biologico e danno patrimoniale, rapportata al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica che verrà accertata nel corso del giudizio anche a 5
seguito di Consulenza tecnica d'Ufficio; 4) per l'effetto, condannare l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
a corrispondere al ricorrente il pagamento di ogni indennità e prestazione assistenziale scaturente per legge dalla malattia professionale, ivi compreso tutto quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 23 febbraio
2000, n 38, e dunque ivi compreso l' indennizzo – anche per danno biologico - ,
e/o la rendita d'inabilità permanente – per danno biologico e danno patrimoniale- , nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
5) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver ricevuto somma alcuna e di aver anticipato le spese ex art. 93 cpc.; 6) con sentenza esecutiva come per legge".”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
deducendo preliminarmente che i medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio risultano indagati nell'ambito di una operazione finalizzata al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con provvedimento del 26/08/2025 questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3. 6
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. n.
1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta una percentuale di danno biologico pari al 12%, in relazione alla quale parte ricorrente ha invocato un aggravamento (con domanda del 25/10/2018) , reclamando una percentuale non inferiore al 16% e chiedendo la revisione, che non è stata accolta con la seguente motivazione (contenuta nel provvedimento del 12/11/2021): “ il caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge
(art. 112 D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”. 7
Orbene, l'art. 112 del T.U. sugli infortuni sul lavoro stabilisce che:
“L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e
11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Dalla consultazione della documentazione allegata in atti, si evince che il ricorrente ha tempestivamente presentato denuncia dell'infortunio subito in data
1/10/2015 e che l'Istituto si è pronunciato dapprima con provvedimento del
17/05/2016 e successivamente con provvedimento del 25/07/2017.
Inoltre, in data 25/10/2018, parte ricorrente ha presentato una domanda di revisione per aggravamento, nei primi quattro anni dalla costituzione della rendita ed entro i termini di cui all'art 83 del T.U. sugli infortuni sul lavoro (a mente del quale: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, 8
in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata al l'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito 9
senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento”).
Ai fini della prova della percentuale della percentuale di danno biologico derivante dall'infortunio subito, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti di ferita da taglio arcata sopracigliare destra. Deficit cutaneo di sensibilità e disestesie. Pregiudizio estetico. Disturbo post traumatico da stress” confermando il nesso causale tra i postumi denunciati e l'infortunio subito ed evidenziando che l'impatto lesivo derivante dal frammento di vetro e il conseguente traumatismo hanno agito su un soggetto che non aveva lesioni o menomazioni pregresse e che, dunque, sono residuati i postumi indicati, nonostante il percorso terapeutico intrapreso.
Nondimeno il C.T.U. ha rimarcato la correlazione tra la cicatrice e le relazioni con gli altri, nello svolgimento del lavoro specifico, in quanto cagiona uno stato ansioso reattivo che porta all'isolamento.
Alla luce di un'esaustiva disamina, sorretta da un approfondito esame obiettivo e dalla documentazione in atti, il C.T.U. ha concluso che la menomazione permanente residuata dall'infortunio subito in data 14/09/2015 è pari al 14%.
Con riferimento alla decorrenza, con relazione integrativa depositata in data 13/10/2025, con la quale il C.T.U. ha spiegato l'attribuzione della data del 10
13/10/2021 quale mero errore materiale, lo stesso ha ulteriormente specificato le conclusioni formulate in relazione all'esame obiettivo e alla documentazione medica in atti, spiegando come la decorrenza sia correttamente ancorata alla data dell'ultima domanda di revisione (25/10/2018).
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da corrette valutazioni medico legali, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Infatti, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio.
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la quantificazione dei postumi permanenti.
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso che, in conseguenza dell'infortunio subito, il ricorrente ha riportato postumi permanenti nella misura del 14%, con la decorrenza indicata nella relazione integrativa da ultimo depositata, ossia dall'ultima domanda di aggravamento (25/10/2018).
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall nella CP_1
memoria di costituzione, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o in fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice. 11
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con la percentuale e la decorrenza indicate dal C.T.U.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, considerando che è stata riconosciuta una percentuale di menomazione permanente in misura lievemente superiore rispetto alla percentuale riconoscitiva in via amministrativa e inferiore alla percentuale del
16%, invocata in prima battuta nella domanda proposta, ponendo a carico dell' la rimanente parte, in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Inoltre, vanno poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1810 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che Pt_1
, in seguito all'infortunio subito in data 14/09/2025, è affetto da postumi
[...]
invalidanti( “Esiti di ferita da taglio arcata sopracigliare destra. Deficit cutaneo di sensibilità e disestesie. Pregiudizio estetico. Disturbo post traumatico da stress””) tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 14%, con decorrenza dal 25/10/2028;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 12
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1810 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
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Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1810 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Valentina Lucà, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Giacomo Matteotti n. 39
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Amalia Manuela Nucera e Antonio D'Agostino, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, con la qualifica di idraulico forestale, alle dipendenze dell'Azienda Calabria ER (già AFOR), dall'1/01/1972 al mese di ottobre 2021;
- che è stato adibito a mansioni quali: pulitura ed estirpazione delle sterpaglie negli argini e nei terreni;
potatura ed estirpazione degli alberi;
costruzione di gabbionate;
deflusso dei corsi di acqua;
irrigazione e gestione delle aree verdi e delle piantagioni;
3
- che, ai fini dello svolgimento delle attività suindicate, ha dovuto utilizzare arnesi quali falce, zappa, piccone e roncola;
-che, in data 14/09/2015 alle ore 14:00 circa, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in Bovalino (RC), località “Bricà”, ha subito un infortunio
(riportando: “ferita lacerocontusa all'arcata sopraciliare destra, altre ferite della fronte…”), regolarmente denunciato all' (prot. n. 500559252 del CP_1
14/09/2015) che, con nota del 13/10/2015, ha comunicato l'accertamento della seguente menomazione: “trauma cranio facciale con f.l.c.”;
-che, con provvedimento del 17/05/2016, l' ha comunicato: ӏ CP_1
stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile…la menomazione accertata è la seguente: cicatrice visibile in regione sopraciliare dx;
sindrome soggettiva post traumatica, grado accertato 004% grado complessivo 004%”;
- che, in seguito ad una visita di revisione, l'Istituto ha riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7%;
- che, successivamente alla visita medico collegiale, l' ha CP_1
riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%;
- che ha presentato domanda di aggravamento;
- che, con provvedimento del 12/03/2019, l' ha confermato la CP_2
menomazione dell'integrità psico-fisica precedentemente accertata;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione;
- che, con provvedimento del 12/11/2021, l' ha comunicato “il CP_1
caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112 D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”;
- che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' CP_1 4
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice adito: 1) Dichiarare, con qualsiasi statuizione, e per tutte le ragioni contenute nella parte motiva del ricorso, l'illegittimità, l'inesattezza, e/o la non conformità alla normativa vigente in materia, della decisione contenuta nel provvedimento adottato dall' in data 12.11.2021; 2) In ogni caso, CP_1
accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e previa CTU medico legale, che il sig. , in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (ossia dall' Parte_1
infortunio dipeso da una causa violenta verificatasi in occasione di lavoro e connesso ad una condotta riconducibile all'attività lavorativa) occorso al ricorrente in data 14.09.2015, registrato all' al n. caso n. 500559252 del CP_1
14.09.2015, già riconosciuto dall' come infortunio sul lavoro, ha subito un CP_1
aggravamento delle proprie condizioni di salute legate al peggioramento delle menomazioni dell'infortunio stesso, e che le dette menomazioni indicate in ricorso determinano nel ricorrente una inabilità e menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%, ovvero pari alla maggiore o minore misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, e che, in ogni caso,
l'aggravamento delle condizioni di salute del legate al peggioramento Pt_1
delle menomazioni dell'infortunio stesso determinano una menomazione dell'integrità psicofisica maggiore rispetto a quella dal 12% già riconosciuta dall' con i provvedimenti in atti, con condanna dell' , in persona CP_1 CP_2
del suo legale rappresentante P.T., al riconoscimento delle percentuali di inabilità che verranno accertate in giudizio con decorrenza dalla data della domanda di revisione ovvero dalla diversa data che dovesse risultare dalla
CTU; 3) conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente a percepire tutto quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38, e, dunque, il di Lui diritto a percepire il prescritto indennizzo - anche per danno biologico-, ovvero la rendita per danno biologico e danno patrimoniale, rapportata al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica che verrà accertata nel corso del giudizio anche a 5
seguito di Consulenza tecnica d'Ufficio; 4) per l'effetto, condannare l' CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
a corrispondere al ricorrente il pagamento di ogni indennità e prestazione assistenziale scaturente per legge dalla malattia professionale, ivi compreso tutto quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 23 febbraio
2000, n 38, e dunque ivi compreso l' indennizzo – anche per danno biologico - ,
e/o la rendita d'inabilità permanente – per danno biologico e danno patrimoniale- , nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
5) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non aver ricevuto somma alcuna e di aver anticipato le spese ex art. 93 cpc.; 6) con sentenza esecutiva come per legge".”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
deducendo preliminarmente che i medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio risultano indagati nell'ambito di una operazione finalizzata al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con provvedimento del 26/08/2025 questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3. 6
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Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. n.
1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta una percentuale di danno biologico pari al 12%, in relazione alla quale parte ricorrente ha invocato un aggravamento (con domanda del 25/10/2018) , reclamando una percentuale non inferiore al 16% e chiedendo la revisione, che non è stata accolta con la seguente motivazione (contenuta nel provvedimento del 12/11/2021): “ il caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge
(art. 112 D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”. 7
Orbene, l'art. 112 del T.U. sugli infortuni sul lavoro stabilisce che:
“L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e
11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Dalla consultazione della documentazione allegata in atti, si evince che il ricorrente ha tempestivamente presentato denuncia dell'infortunio subito in data
1/10/2015 e che l'Istituto si è pronunciato dapprima con provvedimento del
17/05/2016 e successivamente con provvedimento del 25/07/2017.
Inoltre, in data 25/10/2018, parte ricorrente ha presentato una domanda di revisione per aggravamento, nei primi quattro anni dalla costituzione della rendita ed entro i termini di cui all'art 83 del T.U. sugli infortuni sul lavoro (a mente del quale: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, 8
in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata al l'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito 9
senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento”).
Ai fini della prova della percentuale della percentuale di danno biologico derivante dall'infortunio subito, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti di ferita da taglio arcata sopracigliare destra. Deficit cutaneo di sensibilità e disestesie. Pregiudizio estetico. Disturbo post traumatico da stress” confermando il nesso causale tra i postumi denunciati e l'infortunio subito ed evidenziando che l'impatto lesivo derivante dal frammento di vetro e il conseguente traumatismo hanno agito su un soggetto che non aveva lesioni o menomazioni pregresse e che, dunque, sono residuati i postumi indicati, nonostante il percorso terapeutico intrapreso.
Nondimeno il C.T.U. ha rimarcato la correlazione tra la cicatrice e le relazioni con gli altri, nello svolgimento del lavoro specifico, in quanto cagiona uno stato ansioso reattivo che porta all'isolamento.
Alla luce di un'esaustiva disamina, sorretta da un approfondito esame obiettivo e dalla documentazione in atti, il C.T.U. ha concluso che la menomazione permanente residuata dall'infortunio subito in data 14/09/2015 è pari al 14%.
Con riferimento alla decorrenza, con relazione integrativa depositata in data 13/10/2025, con la quale il C.T.U. ha spiegato l'attribuzione della data del 10
13/10/2021 quale mero errore materiale, lo stesso ha ulteriormente specificato le conclusioni formulate in relazione all'esame obiettivo e alla documentazione medica in atti, spiegando come la decorrenza sia correttamente ancorata alla data dell'ultima domanda di revisione (25/10/2018).
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da corrette valutazioni medico legali, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Infatti, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio.
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la quantificazione dei postumi permanenti.
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso che, in conseguenza dell'infortunio subito, il ricorrente ha riportato postumi permanenti nella misura del 14%, con la decorrenza indicata nella relazione integrativa da ultimo depositata, ossia dall'ultima domanda di aggravamento (25/10/2018).
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall nella CP_1
memoria di costituzione, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o in fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice. 11
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con la percentuale e la decorrenza indicate dal C.T.U.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, considerando che è stata riconosciuta una percentuale di menomazione permanente in misura lievemente superiore rispetto alla percentuale riconoscitiva in via amministrativa e inferiore alla percentuale del
16%, invocata in prima battuta nella domanda proposta, ponendo a carico dell' la rimanente parte, in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Inoltre, vanno poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1810 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che Pt_1
, in seguito all'infortunio subito in data 14/09/2025, è affetto da postumi
[...]
invalidanti( “Esiti di ferita da taglio arcata sopracigliare destra. Deficit cutaneo di sensibilità e disestesie. Pregiudizio estetico. Disturbo post traumatico da stress””) tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 14%, con decorrenza dal 25/10/2028;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 12
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci