Sentenza 21 aprile 1987
Massime • 2
In tema di benefici cosiddetti combattentistici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, primo comma, della legge 24 maggio 1970 n. 336, la facoltà di scelta fra l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ed il conferimento della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella precedente può essere esercitata dal dipendente fino all'atto della cessazione dal servizio, oppure, in caso di decesso di quest'ultimo in costanza di rapporto, dai suoi eredi, aventi diritto a pensione di riversibilità, fino al momento in cui l'ente erogatore della pensione stessa non abbia proceduto alla sua liquidazione, restando peraltro escluso che l'interessato, una volta espressa la preferenza per l'uno o l'altro beneficio prima dei detti momenti, possa successivamente mutare la scelta effettuata. ( V 4331/85, mass n 441793).*
L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta; l'obbligazione facoltativa postula invece un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, ed una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale. Pertanto, l'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, che prevede, anziché l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio al dipendente, il conferimento, su sua richiesta, di una qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa e perciò il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, se non abbia tenuto conto della facoltà, esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, di esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata. ( V 1156/86, mass n 444651; ( Conf 3781/85, mass n 441367; ( Conf 3349/77, mass n 386884).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1987, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1987 |
Testo completo
L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta;
l'obbligazione facoltativa postula invece un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, ed una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale. Pertanto, l'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, che prevede, anziché l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio al dipendente, il conferimento, su sua richiesta, di una qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa e perciò il datore di lavoro non si libera con l'esecuzione della prestazione principale, se non abbia tenuto conto della facoltà, esercitata dal dipendente creditore, prima dell'adempimento della predetta prestazione, di esprimere la propria preferenza per la prestazione subordinata. ( V 1156/86, mass n 444651; ( Conf 3781/85, mass n 441367; ( Conf 3349/77, mass n 386884).*