Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1811/2023 del R.G., pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Remo Signoriello, Email_1
Attrice
E
Controparte_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora Parte_1
in poi solo : ) ha citato in giudizio rappresentando che in Parte_1 Controparte_1
data 3/12/2015 ha ricevuto, quale terzo debitore, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, azionato da per crediti vantati nei confronti di per un Parte_2 Controparte_1
credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 15650 del 27.05.2010, con la quale è stata condannata al pagamento della somma di euro 48.730,00, oltre CP_1
rivalutazione ISTAT per accertato rapporto di lavoro subordinato. Ha dedotto che non è mai stata debitrice di ma che - incardinato il giudizio di pignoramento presso Controparte_2
terzi presso il Tribunale di Napoli al n. R.G. 12221/2015 per la riscossione delle somme dovute dalla a – essa esponente ha omesso di rendere dichiarazione Controparte_1 Parte_2
di quantità negativa ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 547 c.p.c.. Ne è seguita in data 28.11.2016 la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione “della somma pignorata dovuta dal
Proposta opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, la stessa è stata rigettata e in data
04.01.2017 ha notificato alla prima atto di precetto e poi Parte_2 Parte_1
pignoramento presso terzi per il pagamento della somma complessiva di euro 69.279,32, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, così come l'avv. Umberto Cavalli ha inoltrato pignoramento per il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.397,32 per le spese di lite liquidate nella ordinanza di assegnazione. Sulla base della dichiarazione di quantità positiva resa da Città metropolitana di Napoli, con ordinanza del 16/07/2018 è stata assegnata a Parte_2
la somma di euro 68.949,32 e all'Avv. Umberto Cavalli la somma di euro 2.925,94 per spese e con ordinanza successiva il giudice dell'esecuzione ha assegnato all'Avv. Umberto Cavalli la somma complessiva di euro 3.870,35 a soddisfazione del proprio credito. La Città Metropolitana di Napoli ha poi proceduto ai pagamenti e, quindi, nonostante il non abbia mai avuto alcun Parte_1
rapporto con la questa si è vista estinguere il proprio debito nei Controparte_1
confronti di e del suo difensore. Tanto premesso in fatto, l' Parte_2 Parte_1
ha citato in giudizio per ottenere la ripetizione di quando Controparte_1
indebitamente corrisposto al e in suo vantaggio, a titolo di ripetizione di indebito ovvero di Pt_2
arricchimento senza causa.
non si è costituita, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto Controparte_1
introduttivo. Ne va dichiarata, quindi, la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale, oltre che con deferimento di interrogatorio formale al legale rappresentante della convenuta, cui è stata notificata l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio. La stessa è stata assunta in decisione il 18 gennaio
2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, va evidenziato che l'ordinanza di assegnazione in favore di Parte_2
(creditore), in danno di (debitore) e con terzo pignorato Controparte_1 Parte_1
è stata legittimamente emessa in applicazione del disposto dell'art. 548 c.p.c., secondo
[...] cui se il terzo pignorato non rende la dichiarazione “il credito pignorato …, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione”. La mancanza di diligenza da parte di che, pur Parte_1
non avendo crediti da vantare nei confronti della debitrice ha omesso Controparte_1
di rendere la dichiarazione, ha determinato l'emissione dell'ordinanza di assegnazione. Il mancato pagamento di quanto disposto con l'ordinanza di assegnazione da parte di ha poi Parte_1 giustificato l'esecuzione forzata ai suoi danni, come debitrice sulla scorta della predetta ordinanza, sia in favore di , che del suo difensore, attributario delle spese di lite. Parte_2
Tanto chiarito, è la stessa norma appena citata che limita il “riconoscimento” del credito, la sua non contestazione, all'ambito “del procedimento in corso”, cioè ai fini della espropriazione forzata.
L'istruttoria compiuta ha reso palese l'inesistenza di qualsivoglia debito di nei Parte_1
confronti di Tanto è stato affermato sia dal teste , Controparte_1 Testimone_1 responsabile amministrativo dell'attrice, che ha dichiarato che “non mi risulta che l'associazione abbia collaborato con . Non conosco l'associazione Arti Grafiche, anzi Controparte_1
dopo una ricognizione ho verificato che nella anagrafica fornitori non è mai comparsa questa associazione, anzi per questi tipi di lavori c'erano altre ditte per questi lavori Millestampe ovvero
Grafica Metelliana. Non esisteva nessun debito o credito nei confronti di questa associazione, anzi noi procediamo per affidamenti formali pubblicati sul sito in “Amministrazione Trasparente” e rilevo che non sarebbe stato possibile per questo tipo di importi procedere ad un affidamento senza gara formale”. Quanto, soprattutto, vi è stata l'ammissione del legale rappresentante della sentito in sede di interrogatorio formale, che ha Controparte_1 Tes_2 dichiarato che non esercita attività dal primo gennaio 2012. Alla parte Controparte_1
capitoli nn. 2 e 3 della memoria depositata in 14 luglio 2023. Non è vero che CP_1
ha effettuato lavori per il e quindi sul capitolo 3) non è vero che ho
[...] Parte_1
crediti nei confronti degli stessi. ADR Anche la mia attuale società Grafiche e Stampa tuttora in attività ha mai lavorato per il Teatro Stabile”. La debitrice nel procedimento promosso da Pt_2
con terzo pignorato di ha, quindi, ammesso di non aver mai vantato
[...] Parte_1 Pt_1
alcun credito nei confronti del terzo pignorato, odierna attrice.
Tanto chiarito in fatto, la fattispecie non è inquadrabile nell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033
c.c., in primo luogo, perché non si tratta del pagamento di un debito inesistente vantato dal creditore, quanto di un credito esistente ed accertato giudizialmente del creditore, che Parte_2 figura come accipiens finale della somma. In secondo luogo, l'azione, correttamente, non è diretta verso chi ha ricevuto il pagamento, quanto nei confronti di chi se ne è avvantaggiato, in quanto ha visto il proprio debito estinguersi per effetto del pagamento eseguito da un terzo (in concreto il pagamento è stato eseguito da Città Metropolitana di Napoli, che, invece di pagare il proprio debito nei confronti di , ha versato la somma al creditore di Parte_1 CP_1
. Si rientra, quindi, nella fattispecie di ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041
[...]
c.c., secondo cui “chi, senza gusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. L'arricchimento ingiustificato è stato sostanzialmente ammesso dalla convenuta, che, non vantando alcun credito nei confronti dell'attrice, ha beneficiato della estinzione di un proprio debito avvenuta con danaro spettante a . Parte_1
In conclusione, deve essere condannata a indennizzare l'attrice Controparte_1 dell'esborso effettuato, nella misura di euro 75.745,29.
È inoltre pacifico (cfr. Cass. 1889/2013) che, trattandosi di un debito di valore, “l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., 11 maggio 2007, n. 10884)”.
La convenuta deve essere condannata, quindi, a pagare in favore dell'attrice la somma di euro
75.745,29, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'ingiustificato arricchimento
(4/2/2019, data dell'ultima disposizione di pagamento) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data sopra indicata e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice della somma di euro 75.745,29, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'ingiustificato arricchimento (4/2/2019, data dell'ultima disposizione di pagamento) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data suddetta e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 810,00 per spese ed euro 5.600,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 08/05/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro