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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11196 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38419 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 5.6.2025,
e vertente tra
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della omonima ditta, elettivamente domiciliato in Barrafranca (EN), Via dello
Stadio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferreri che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 9 FATTO
Con atto ritualmente notificato, in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della omonima ditta, conveniva in giudizio la proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 prot. n. 2023.0051765 del
5.7.2023 dell'importo di euro 126.989,19, di cui euro 9.146,40 a titolo di interessi, per la ripetizione di somme indebitamente percepite quali aiuto per l'esecuzione degli investimenti aziendali a causa del rinvio a giudizio della ditta per i Pt_1
reati di cui agli artt. 110-640 bis c.p. per indebita percezione di aiuti comunitari a valere sul PSR Sicilia 2007 – 2013 Misura 121 e successiva revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022.
Parte attrice eccepiva la competenza territoriale del Tribunale di Enna, la pendenza del giudizio civile di accertamento negativo del credito, con relativa necessità di sospensione o pronuncia di connessione, l'inammissibilità dello strumento ex r.d.
n. 639/1910, la violazione del principio di affidamento, degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 7 della legge n. 212/2000,
l'errata valutazione dei fatti, la infondatezza della richiesta di rimborso, il difetto di istruttoria, la prescrizione del diritto alla restituzione, l'errata determinazione del
“quantum” e la illegittimità delle trattenute e delle somme richieste a titolo di interessi.
Si costituiva la , eccependo la inammissibilità ed infondatezza di tutti i CP_1
motivi dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 5.6.2025 parte attrice, rinunciando alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente di accertamento negativo del credito e di connessione, concludeva per la incompetenza per territorio, la tardività e la nullità della costituzione in giudizio di ed il difetto di procura, la inammissibilità ed illegittimità CP_1
pagina 2 di 9 dell'ingiunzione e del decreto di revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022, per la restituzione dell'importo recuperato pari ad euro 96.774,57 e di ogni ulteriore somma corrisposta e per la condanna ex art. 96 c.p.c., la ” concludeva per il CP_1
rigetto della opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che ai sensi dell'art. 32), secondo comma, d.l.vo n. 150/2011 per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
In giurisprudenza per tutte di veda Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/02/2020,
n. 4501.
Essendo il provvedimento opposto emesso da , la quale ha sede a Roma, è CP_1
dunque competente questo Tribunale.
Sempre in via preliminare è rigettata l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio di e di difetto di procura. CP_1
Infatti, “Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacchè, a norma dell'art. 45 del r.d. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato r.d., a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell Controparte_1
pagina 3 di 9 per la quale è previsto il patrocinio facoltativo Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2, quarto comma, d.lgs. n. 165 del
1999)” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2005, n. 2202). Così anche Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 13/03/2013, n. 6228.
Per altro profilo, la è competente ed ha titolo ad emettere il provvedimento CP_1
di recupero.
L'ingiunzione è stata emessa ai sensi del r.d. 639/1910 e l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n. 34552; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n.
11992; Cass. civ., Sez. I, 25/08/2004, n. 16855) ed è esperibile anche da CP_1
(per tutte Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/07/2014, n. 16724).
Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonchè di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV,
25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame alla luce del recupero di somme oggettivamente calcolate e stabilite.
Del pari l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna ed alla segnalazione di indebita percezione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza Armerina prot. n. 328964/2022 del pagina 4 di 9 05/06/2022 (prot. n. 44123 del 06/06/2022), dove sono elencati tutti i motivi CP_1
della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V
Ord., 19/11/2019, n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ.,
Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189; Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte
d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n.
7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989,
n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento può essere motivato “per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n.
18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Dunque nessuna violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Per la violazione del principio di affidamento, invece, si osserva che è sussistente nel nostro ordinamento la tutela del privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, sia esso provvisorio o definitivo, poi annullato o revocato dopo un notevole lasso di tempo, per fatti e circostanze già note all'amministrazione al momento dell'emissione nel provvedimento stesso.
In sostanza, il dovere di comportamento di buona fede da parte dell'amministrazione giustifica il formarsi di legittime aspettative in capo al privato e rende illegittima la revoca intervenuta dopo anni per una nuova valutazione di una situazione di fatto rimasta sempre identica.
Nella fattispecie, però, da un lato sarebbe lo stesso attore con condotte irregolari ad aver dato luogo al provvedimento di recupero, mentre, per altro profilo, il decreto di liquidazione del saldo n. 3292 è del 2016 e la richiesta di recupero è avvenuta in pagina 5 di 9 data 5.7.2023 con il provvedimento oggi opposto dopo la segnalazione di indebita percezione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza Armerina prot.
n. 328964/2022 del 05/06/2022 (prot. Agea n. 44123 del 06/06/2022), dunque appena un anno dopo e per fatti sopravvenuti, essendo, peraltro, intervenuto immediatamente il decreto di revoca in data 1.9.2022.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. chieda, come è nella fattispecie in esame, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò specificato, il Regolamento UE del Consiglio n.. 2988/95 del 18 dicembre
1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità, e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale.
Tuttavia tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ., Sez. II, 22/01/2007, n. 1274;
Cass. civ. Sez. II Sent., 16/05/2008, n. 12488; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n.
1995)
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che pagina 6 di 9 prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria.
Poiché il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2011, n. 28048; Cons.
Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196), ovvero, in ogni caso, a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità (Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II
Sent., 29/01/2009, n. 279/07; Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II,
29/01/2009, n. 280/07), riferendosi il recupero ad un saldo del 2016 ed essendo l'ingiunzione oggi opposta emessa nel 2023 nessuna prescrizione può, in ogni caso, ritenersi integrata.
Nel merito, l'ingiunzione si fonda sull'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna nei confronti dell'attore per i reati di cui agli artt. 110-640 bis c.p. per indebita percezione di aiuti Pt_1
comunitari a valere sul PSR Sicilia 2007 – 2013 Misura 121 e sulla “segnalazione di indebita percezione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza
Armerina prot. n. 328964/2022 del 05/06/2022 (prot. n. 44123 del CP_1
06/06/2022), con la quale vengono evidenziate e documentate, a livello amministrativo, le medesime contestazioni spiegate nella richiesta di rinvio a giudizio sopra menzionata”.
Peraltro, trattasi di accertamenti e contestazioni che hanno dato origine ad un procedimento penale, senza, allo stato, alcun carattere di definitività e di certezza.
Gli stessi, dunque, sono certamente sufficienti a giustificare la sospensione dell'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del d.l.vo n. 228 del
18.5.2001, in base al quale “I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi
pagina 7 di 9 pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”, ma non possono ritenersi tali da determinare una restituzione automatica dell'aiuto già erogato.
In particolare, parte attrice eccepisce in modo specifico, in ordine alle contestazioni, che non vi era alcuna operazione inesistente o “sovrafatturazione”, che si trattava di lavori a misura quantificati in base al prezziario regionale per i quali la emetteva fatture, in atti (doc n. 25 fascicolo parte Controparte_2 attrice), che l'istruttoria svolta dalla “Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Enna” confermava la legittimità delle operazioni contabili (doc. n. 16 fascicolo parte attrice), che le fatture erano relative a lavori effettivamente eseguiti come da relazione contabile in atti (doc. n. 26, punto n. 2/a e 2/b, fascicolo parte attrice) e che la regolarità tecnica e contabile della domanda, peraltro sottoposta a preventivi, continui e rigidi controlli da parte dell'amministrazione, è confermata anche dalla perizia tecnica a firma dell'agronomo (doc. n. 27 fascicolo Persona_1
parte attrice).
In definitiva, tutta la documentazione prodotta da parte attrice evidenzia un quadro differente rispetto a quanto contestato e, in ogni caso, determina effettiva incertezza in ordine alla reale sussistenza delle irregolarità.
Occorre anche aggiungere che il Tribunale Penale di Enna con sentenza n. 26/24 del 20.2.2024, in atti ed emessa nei confronti di coimputati nel medesimo procedimento penale e per gli stessi capi di imputazione, ha assolto gli stessi perché il fatto non sussiste e che in vicenda analoga l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con nota prot. n. 139324 del 30.6.2023 ha sospeso il procedimento pagina 8 di 9 di recupero in attesa dell'esito del giudizio penale (doc. n. 23 fascicolo parte attrice).
In definitiva allo stato non vi è la prova sufficiente del diritto al recupero della somma erogata e, in accoglimento dell'opposizione, l'ingiunzione opposta ed il decreto di revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022 sono annullati, ovvero disapplicati, con la condanna di “ , in accoglimento della specifica domanda sul punto, alla CP_1
restituzione della somma già recuperata, vale a dire euro 96.744,57 oltre ogni ulteriore somma corrisposta, pari oggi ad euro 132.263,47 come da scheda trattenute estratta dal portale SIAN invocata da parte attrice e non specificatamente contestata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che CP_1
abbia resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 prot. n. 2023.0051765 del 5.7.2023 dell'importo di euro 126.989,19 ed il decreto di revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022; c) condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla
[...]
restituzione in favore di , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della omonima ditta, della somma di euro 132.263,47; d) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; e) condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento delle spese processuali che liquida in euro 8.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 24.7.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38419 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 5.6.2025,
e vertente tra
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della omonima ditta, elettivamente domiciliato in Barrafranca (EN), Via dello
Stadio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferreri che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 9 FATTO
Con atto ritualmente notificato, in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della omonima ditta, conveniva in giudizio la proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 prot. n. 2023.0051765 del
5.7.2023 dell'importo di euro 126.989,19, di cui euro 9.146,40 a titolo di interessi, per la ripetizione di somme indebitamente percepite quali aiuto per l'esecuzione degli investimenti aziendali a causa del rinvio a giudizio della ditta per i Pt_1
reati di cui agli artt. 110-640 bis c.p. per indebita percezione di aiuti comunitari a valere sul PSR Sicilia 2007 – 2013 Misura 121 e successiva revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022.
Parte attrice eccepiva la competenza territoriale del Tribunale di Enna, la pendenza del giudizio civile di accertamento negativo del credito, con relativa necessità di sospensione o pronuncia di connessione, l'inammissibilità dello strumento ex r.d.
n. 639/1910, la violazione del principio di affidamento, degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 7 della legge n. 212/2000,
l'errata valutazione dei fatti, la infondatezza della richiesta di rimborso, il difetto di istruttoria, la prescrizione del diritto alla restituzione, l'errata determinazione del
“quantum” e la illegittimità delle trattenute e delle somme richieste a titolo di interessi.
Si costituiva la , eccependo la inammissibilità ed infondatezza di tutti i CP_1
motivi dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 5.6.2025 parte attrice, rinunciando alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente di accertamento negativo del credito e di connessione, concludeva per la incompetenza per territorio, la tardività e la nullità della costituzione in giudizio di ed il difetto di procura, la inammissibilità ed illegittimità CP_1
pagina 2 di 9 dell'ingiunzione e del decreto di revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022, per la restituzione dell'importo recuperato pari ad euro 96.774,57 e di ogni ulteriore somma corrisposta e per la condanna ex art. 96 c.p.c., la ” concludeva per il CP_1
rigetto della opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che ai sensi dell'art. 32), secondo comma, d.l.vo n. 150/2011 per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
In giurisprudenza per tutte di veda Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/02/2020,
n. 4501.
Essendo il provvedimento opposto emesso da , la quale ha sede a Roma, è CP_1
dunque competente questo Tribunale.
Sempre in via preliminare è rigettata l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio di e di difetto di procura. CP_1
Infatti, “Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacchè, a norma dell'art. 45 del r.d. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato r.d., a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell Controparte_1
pagina 3 di 9 per la quale è previsto il patrocinio facoltativo Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2, quarto comma, d.lgs. n. 165 del
1999)” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2005, n. 2202). Così anche Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 13/03/2013, n. 6228.
Per altro profilo, la è competente ed ha titolo ad emettere il provvedimento CP_1
di recupero.
L'ingiunzione è stata emessa ai sensi del r.d. 639/1910 e l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n. 34552; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n.
11992; Cass. civ., Sez. I, 25/08/2004, n. 16855) ed è esperibile anche da CP_1
(per tutte Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/07/2014, n. 16724).
Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonchè di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV,
25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame alla luce del recupero di somme oggettivamente calcolate e stabilite.
Del pari l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna ed alla segnalazione di indebita percezione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza Armerina prot. n. 328964/2022 del pagina 4 di 9 05/06/2022 (prot. n. 44123 del 06/06/2022), dove sono elencati tutti i motivi CP_1
della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V
Ord., 19/11/2019, n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ.,
Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189; Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte
d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n.
7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989,
n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento può essere motivato “per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n.
18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Dunque nessuna violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Per la violazione del principio di affidamento, invece, si osserva che è sussistente nel nostro ordinamento la tutela del privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, sia esso provvisorio o definitivo, poi annullato o revocato dopo un notevole lasso di tempo, per fatti e circostanze già note all'amministrazione al momento dell'emissione nel provvedimento stesso.
In sostanza, il dovere di comportamento di buona fede da parte dell'amministrazione giustifica il formarsi di legittime aspettative in capo al privato e rende illegittima la revoca intervenuta dopo anni per una nuova valutazione di una situazione di fatto rimasta sempre identica.
Nella fattispecie, però, da un lato sarebbe lo stesso attore con condotte irregolari ad aver dato luogo al provvedimento di recupero, mentre, per altro profilo, il decreto di liquidazione del saldo n. 3292 è del 2016 e la richiesta di recupero è avvenuta in pagina 5 di 9 data 5.7.2023 con il provvedimento oggi opposto dopo la segnalazione di indebita percezione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza Armerina prot.
n. 328964/2022 del 05/06/2022 (prot. Agea n. 44123 del 06/06/2022), dunque appena un anno dopo e per fatti sopravvenuti, essendo, peraltro, intervenuto immediatamente il decreto di revoca in data 1.9.2022.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. chieda, come è nella fattispecie in esame, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò specificato, il Regolamento UE del Consiglio n.. 2988/95 del 18 dicembre
1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità, e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale.
Tuttavia tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ., Sez. II, 22/01/2007, n. 1274;
Cass. civ. Sez. II Sent., 16/05/2008, n. 12488; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n.
1995)
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che pagina 6 di 9 prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria.
Poiché il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2011, n. 28048; Cons.
Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196), ovvero, in ogni caso, a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità (Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II
Sent., 29/01/2009, n. 279/07; Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II,
29/01/2009, n. 280/07), riferendosi il recupero ad un saldo del 2016 ed essendo l'ingiunzione oggi opposta emessa nel 2023 nessuna prescrizione può, in ogni caso, ritenersi integrata.
Nel merito, l'ingiunzione si fonda sull'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna nei confronti dell'attore per i reati di cui agli artt. 110-640 bis c.p. per indebita percezione di aiuti Pt_1
comunitari a valere sul PSR Sicilia 2007 – 2013 Misura 121 e sulla “segnalazione di indebita percezione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza
Armerina prot. n. 328964/2022 del 05/06/2022 (prot. n. 44123 del CP_1
06/06/2022), con la quale vengono evidenziate e documentate, a livello amministrativo, le medesime contestazioni spiegate nella richiesta di rinvio a giudizio sopra menzionata”.
Peraltro, trattasi di accertamenti e contestazioni che hanno dato origine ad un procedimento penale, senza, allo stato, alcun carattere di definitività e di certezza.
Gli stessi, dunque, sono certamente sufficienti a giustificare la sospensione dell'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del d.l.vo n. 228 del
18.5.2001, in base al quale “I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi
pagina 7 di 9 pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”, ma non possono ritenersi tali da determinare una restituzione automatica dell'aiuto già erogato.
In particolare, parte attrice eccepisce in modo specifico, in ordine alle contestazioni, che non vi era alcuna operazione inesistente o “sovrafatturazione”, che si trattava di lavori a misura quantificati in base al prezziario regionale per i quali la emetteva fatture, in atti (doc n. 25 fascicolo parte Controparte_2 attrice), che l'istruttoria svolta dalla “Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Enna” confermava la legittimità delle operazioni contabili (doc. n. 16 fascicolo parte attrice), che le fatture erano relative a lavori effettivamente eseguiti come da relazione contabile in atti (doc. n. 26, punto n. 2/a e 2/b, fascicolo parte attrice) e che la regolarità tecnica e contabile della domanda, peraltro sottoposta a preventivi, continui e rigidi controlli da parte dell'amministrazione, è confermata anche dalla perizia tecnica a firma dell'agronomo (doc. n. 27 fascicolo Persona_1
parte attrice).
In definitiva, tutta la documentazione prodotta da parte attrice evidenzia un quadro differente rispetto a quanto contestato e, in ogni caso, determina effettiva incertezza in ordine alla reale sussistenza delle irregolarità.
Occorre anche aggiungere che il Tribunale Penale di Enna con sentenza n. 26/24 del 20.2.2024, in atti ed emessa nei confronti di coimputati nel medesimo procedimento penale e per gli stessi capi di imputazione, ha assolto gli stessi perché il fatto non sussiste e che in vicenda analoga l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con nota prot. n. 139324 del 30.6.2023 ha sospeso il procedimento pagina 8 di 9 di recupero in attesa dell'esito del giudizio penale (doc. n. 23 fascicolo parte attrice).
In definitiva allo stato non vi è la prova sufficiente del diritto al recupero della somma erogata e, in accoglimento dell'opposizione, l'ingiunzione opposta ed il decreto di revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022 sono annullati, ovvero disapplicati, con la condanna di “ , in accoglimento della specifica domanda sul punto, alla CP_1
restituzione della somma già recuperata, vale a dire euro 96.744,57 oltre ogni ulteriore somma corrisposta, pari oggi ad euro 132.263,47 come da scheda trattenute estratta dal portale SIAN invocata da parte attrice e non specificatamente contestata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che CP_1
abbia resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 prot. n. 2023.0051765 del 5.7.2023 dell'importo di euro 126.989,19 ed il decreto di revoca n. 3473/2022 dell'1.9.2022; c) condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla
[...]
restituzione in favore di , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della omonima ditta, della somma di euro 132.263,47; d) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; e) condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento delle spese processuali che liquida in euro 8.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 24.7.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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