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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 1068/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio Di Pietro nella causa
TRA
(nata a [...] – AN - il 18.7.1955), elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma via Basento n. 86, presso lo studio dell'Avv. Stefano Riccardi che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi giusta procura generali in atti convenuto
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23.9.2025 ha emesso la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle CP_2 CP_1
spese processuali, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità della nota del 5.9.2023 con la quale le è stata contestata CP_1
1 l'indebita percezione, nel periodo dall'1.7.2021 al 30.9.2023, di ratei di indennità di accompagnamento a seguito del venir meno del requisito sanitario come accertato in sede di visita di revisione del 23.6.2021.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il comportamento dell' che ha CP_1 continuato ad erogargli la prestazione anche dopo l'esito della visita di verifica, avrebbe ingenerato in lui un legittimo affidamento nella percezione dei ratei e, pertanto, non dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale sull'indebito delineata dall'art. 2033 c.c. In proposito, ha rimarcato, inoltre, la sua buona fede nel percepire il trattamento in discussione, la cui indebita elargizione può essere addebitata esclusivamente ad un errore dell'Istituto.
L' nel costituirsi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni CP_1 difensive, ribadendo la piena legittimità del proprio operato. Ha precisato, poi, che l'indebito è stato interamente recuperato mediante un conguaglio operato con gli arretrati spettanti al a seguito della ricostituzione della pensione di Pt_1 vecchiaia in di lui godimento.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Risulta pacifico che la causa giustificatrice della pretesa restitutoria risiede nella sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento, accertata in occasione della visita di revisione del 23.6.2021.
Ed infatti tali fatti costitutivi dell'indebito risultano incontestati dal ricorrente, il quale si è limitato ad eccepire il suo legittimo affidamento nella spettanza della prestazione e l'irripetibilità delle somme pretese a restituzione.
Orbene, va osservato, in primo luogo, che, venendo in rilievo nella specie un indebito assistenziale, non trova applicazione la disciplina recata dall'art. 13 legge n. 413 del 1991.
A questo punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n. 1446 del 2008) ha evidenziato che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i
2 procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti.
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di “concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico.
Si è pure precisato che tale disciplina si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, le erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale, dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento, sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale in tema di indebito dettata dall'art. 2033 c.c.: in tali casi pertanto la buona fede del percettore esclude la decorrenza dei soli interessi legali dalla data del pagamento.
In linea generale, quindi, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei
3 requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale).
Ne consegue che, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione,
l'indebito è pienamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite:
1) la legge n. 29/1977 art. 3; d.l. n. 173/1988 art. 3, comma 9, legge n.
537/1993, d.P.R. n. 698/1994 art.5, comma 5, d.l. n. 323/1995 art. 4 in relazione al mancato possesso dei requisiti sanitari;
2) la legge n. 449/1997 art. 52, comma 3, in relazione alla mancanza dei requisiti salutari;
3) la legge n. 448/1998 art. 37 in relazione alla mancanza dei requisiti salutari;
4) il d.l. n. 269/2003 art. 42, comma 5, conv. nella legge 32/2003 in merito alla mancanza dei requisiti reddituali.
Il citato art. 37 legge n. 448 del 1998, al comma 8, prevede “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica [oggi, , n.d.r.] dispone l'immediata CP_1
sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tuttavia, come accennato, la giurisprudenza si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
4 Si è precisato che, in caso di carenza sopravvenuta del requisito sanitario, non rileva il momento in cui il provvedimento di soppressione del beneficio è stato portato a conoscenza dell'interessato, poiché il momento di formazione dell'indebito coincide con quello dell'accertamento sanitario. Al riguardo, deve essere ricordato che il diritto alle prestazioni assistenziali viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'Amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni
(per tutte, Cass. 4.2.2004, n. 2056 e Cass. 29.3.2005, n. 6610).
Tutto ciò premesso, considerato che – come detto - va precisato l'indebito in parola scaturisce dalla mancanza del requisito sanitario utile per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento per un determinato periodo e tenuto conto che tale circostanza è stata ritualmente portata a conoscenza dell'interessato, quest'ultimo non può invocare un affidamento nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, né può postulare, a sua scusante, di versare nella condizione di buona fede.
Invero, come documentato dall' e non contestato dall'assicurato, il CP_1 verbale di revisione con esito negativo è stato prontamente comunicato al Pt_1 tramite PEC del 24/06/2023 (vedi doc. 8 fascicolo ). CP_1
5 Il provvedimento restitutorio dell' deve, quindi, ritenersi CP_1
legittimamente adottato, in quanto gli arretrati sono stati richiesti a partire dalla data della visita di revisione e non già da data anteriore.
Né elementi decisivi in senso contrario al ragionamento appena esposto possono ricavarsi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa della ricorrente, atteso che essa – come detto – si riferisce alla diversa ipotesi di indebito dovuto alla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, fattispecie assoggettata ad una differente disciplina.
Per le considerazioni sinora esposte, il ricorso va respinto.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali, liquidate come in CP_1 dispositivo;
parte ricorrente non ha prodotto infatti la dichiarazione per godere del beneficio della irripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c. e ha versato, peraltro, il contributo unificato.
Tivoli, 23.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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