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27 novembre 1988
27 novembre 1988
Art. 11. Liquidazione in capitale 1. Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , e' costituito dalla meta' del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data.
2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l' articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
Nota all'art. 11:
Il testo dell' art. 34 della legge n. 859/1965 e' il seguente:
"Art. 34 (Liquidazione in capitale). - L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', ha la facolta' di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il capitale liquidabile non puo' superare:
a) ne' la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi della stessa legge;
b) ne' la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.
La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo e' calcolata sulla quota residua di pensione diretta.
Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40".
2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l' articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
Nota all'art. 11:
Il testo dell' art. 34 della legge n. 859/1965 e' il seguente:
"Art. 34 (Liquidazione in capitale). - L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', ha la facolta' di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il capitale liquidabile non puo' superare:
a) ne' la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi della stessa legge;
b) ne' la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.
La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo e' calcolata sulla quota residua di pensione diretta.
Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40".
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2007, n. 7132Provvedimento: […] Orbene nella specie è pacifico in causa che la ricorrente sia stata collocata in pensione in data 1° marzo 1994 e che essa quindi abbia fruito del beneficio (opzionale) della liquidazione in somma capitale di una quota della pensione con i limiti previsti dall'art. 34 della legge 859 del 1965 e dall'art. 11 della legge n. 480 del 1988 cit. (appena esaminati sub 3 ss.), non trovando invece applicazione quelli, […] con i limiti quantitativi previsti dall'art. 34 della legge 13 luglio 1965 n. 859 e dall'art. 11 della legge 31 agosto 1988 n. 480, sulla base dei coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal d.m. 19 9097/2005 r.g.n. 13 ud. 17 gennaio 2007 febbraio 1981 (in Suppl. […]Leggi di più...
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