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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MASSIMILIANO CESARATO
Attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. ALBERTO NEGRI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
IS NZ
Convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente nel merito:
1 in accoglimento dell'interposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare/dichiarare che la , in sigla Parte_1 Parte_1 nulla deve alla società in concordato preventivo con continuità aziendale Controparte_1 per le fatture P7 del 31/01/2020 di € 56.972,29; la fattura P8 del 31/01/2020 di € 4.879,85; fattura P70 di € 39.137,32 del 31/10/2020 e per l'effetto annullare/revocare il decreto
Ingiuntivo n. 2523/2022-6588/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Vicenza il 29/12/2022 e notificato a mezzo p.e.c. il 27/02/2023, con condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. a pagare in favore della , in una somma Parte_1 Controparte_2 stabilita dall'Intestato Tribunale, in via equitativa, per aver agito con male fede e colpa grave;
in via riconvenzionale:
per tutti motivi sopra esposti, si chiede che il Giudice, accertato il credito della convenuta a seguito delle attività di raccolta, recupero, smaltimento e/o trattamento dei rifiuti svolte da anche al posto della odierna Parte_2 opposta, nonché riaddebito penali contrattuali comminate per sua esclusiva colpa, di cui alle fatture elencate in parte narrativa docc. 12-30, voglia condannare l'opposta al pagamento in favore della della somma Parte_2 complessiva di € 53.621,64, o alla diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data delle fatture al saldo, provvedendo alla compensazione del predetto credito con quanto dovesse risultare, in corso di causa, accertato in favore dell'opposta.
in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per parte convenuta opposta
Non ha precisato le conclusioni, Nella prima memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c. ha così concluso:
2 Nel merito
Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto e per l'effetto confermarsi il decreto12 ingiuntivo n. 2523/2022 RG
6588/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza.
In subordine nel merito
Accertarsi e dichiararsi che tutte risulta creditrice di della somma di Controparte_1 Pt_2 euro 95.002,36 o della maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Condanna ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVAZIONE
TO
(di seguito e (di seguito Parte_1 Pt_2 Controparte_1
hanno formato un' cui il Comune di CP_1 CP_3 Parte_3
GN (PD) ha affidato l'appalto per il servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi d'igiene urbana. In particolare, il 1.10.2018 è subentrata, come capogruppo/mandataria, a Pt_2 Controparte_4
per effetto di una cessione di ramo d'azienda, nell'ATI cui il Comune di GN
[...] aveva appaltato il servizio nel 2015.
A norma dell'art. 5 del regolamento dell'ATI era previsto che:
− l'impresa mandataria fatturasse all'ente appaltante gli importi spettanti all'ATI;
− l'impresa mandante fatturasse all'impresa mandataria gli importi ad essa spettanti;
3 − per eventuali penali applicate dall'ente appaltante per fatti imputabili alla mandante, la mandataria richiedesse alla mandante l'emissione di note di credito.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 15.12.2022, ha chiesto a questo Tribunale di emettere un CP_1 decreto ingiuntivo a carico di per l'importo di € 95.002,36, oltre ad interessi e spese, in Pt_2 relazione a tre fatture (nn. P7, P8 e P70) emesse nel corso del 2020 in ordine ai servizi erogati per raccolta porta a porta e trasporto RSU e ad altri servizi a chiamata (recupero rifiuti abbandonati, recupero carcasse animali e spazzamento operatore a terra a richiesta).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2523/22 del 28.12.2022, emesso in accoglimento del detto ricorso, ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice Pt_2 che ha emesso il decreto ingiuntivo e l'infondatezza delle pretese creditorie dell'ingiungente; in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei servizi resi dall'attrice in luogo o a beneficio della convenuta e alla rifusione delle penali pagate dalla mandataria per fatti imputabili alla mandante.
Con ordinanza 19.9.2023 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti sono state chiamate alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Solo l'attrice ha dimesso la memoria conclusiva autorizzata e le note per l'udienza.
Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice in citazione sulla base di una determinata previsione contrattuale – già disattesa nell'ordinanza 19.9.2023 per le ragioni ivi
4 spiegate - non è stata riproposta dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni e deve intendersi quindi rinunciata.
Sul preteso credito della convenuta opposta
Sostiene l'attrice che non avrebbe reso i servizi per i quali chiede di essere pagata e che i CP_1 servizi a chiamata indicati nella fattura P8 del 31.1.2020 non sarebbero mai stati richiesti.
Riguardo a quest'ultima fattura, a fronte della contestazione dell'attrice, era onere della convenuta dare prova di avere eseguito le prestazioni di cui al documento su richiesta dell'ente appaltante. ha articolato il capitolo di prova per testi sub 3 (“Vero che ha CP_1 CP_1 reso i servizi tutti indicati nella Fattura P 8/2020 e che tali servizi erano richiesti dal Comune di GN quali extra capitolato”) che tuttavia, come eccepito dall'attrice, è inammissibile in quanto generico. La fattura P8, difatti, reca una descrizione delle prestazioni che non consente di identificare a quali servizi siano riferiti i compensi richiesti.
Quanto alla fattura n. 70/20 del 31.10.2020, la causale del credito vantato da non è CP_1 chiara: mentre nel ricorso monitorio si fa riferimento unicamente al servizio di raccolta e trasporto r.s.u. porta a porta svolto a beneficio del , nelle memorie Controparte_5 autorizzate ex art. 171 ter c.p.c. deduce che la fattura sarebbe riferita “ai servizi resi nel CP_1 mese ottobre 2020 in favore dell'ATI per l'appalto con il ”. Riguardo ai Controparte_6 servizi resi per il Comune di , tuttavia, non vi è prova alcuna (nemmeno CP_6 dell'affidamento in appalto del servizio) sicché, in ragione della radicale contestazione da parte di e della carenza di prova offerta dalla pretesa creditrice, la domanda di Pt_2 quest'ultima va rigettata.
La fattura n. 8/20 del 31.1.2020 è stata emessa da sulla base di un'interpretazione del CP_1
Regolamento dell'ATI costituito in relazione all'appalto del Comune di GN secondo la quale alla convenuta spetterebbe il 31% del prezzo annuo dell'appalto totale o della diversa misura effettivamente liquidata dall'ente appaltante alla mandataria. Tale lettura si
5 contrappone a quella dell'attrice, ad avviso della quale ognuna delle due partecipanti al raggruppamento di imprese avrebbe diritto al compenso per le prestazioni rese secondo una
“tabella di ripartizione delle attività” allegata al regolamento. A sarebbero assegnate le CP_1
“attività di spazzamento, opere accessorie, raccolta dell'umido e del vetro, individuate nelle voci 24a, 24b, 25a, 31a, 27b, 32a, 32, 32b, 32c, 32d, 33, 30a della tabella”. All'opposta competerebbero quindi unicamente i compensi correlati alle attività ad essa affidate e l'entità di tale compenso sarebbe stata definita in resoconti (come quelli di cui alla tabella riportata a pagina 5 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attrice) nei quali le attività ed i relativi corrispettivi vengono ripartiti tra le due imprese associate.
Il citato regolamento (doc. 3 bis di parte attrice e doc. 10 del fascicolo monitorio) dispone, all'art. 9, che, “al solo fine di determinare le ripartizioni dei costi di cui al successivo articolo
11 commi 7 e 8” vengono stabilite le “quote dell'appalto”, tra le quali quella di è del CP_1
31%. E' poi previsto che sia la mandataria che la mandante eseguano le prestazioni e i servizi del Capitolato Speciale di Appalto “indicati in tabella allegata” e che il compenso per i detti servizi “è quello indicato in tabella allegata salvo future revisione del prezzo ai sensi dell'art.
6 del CSA”. L'art. 11 citato non contempla i commi 7 e 8 ma, al sesto ed ultimo comma, prevede che la mandataria sia tenuta a “rimborsare pro quota le cauzioni e/o le fidejussioni richieste da Capitolato e che saranno accese dalla mandataria nonché le spese contrattuali nella misura della quota di partecipazione”.
La tabella allegata al regolamento prevede un elenco di prestazioni con indicato, tra l'altro, il costo delle stesse e la società cui sono affidate.
L'atto costitutivo dell' (doc. 3 di parte attrice e doc. 8 del Controparte_7 fascicolo monitorio), all'art. 2, precisa che, “in ossequio agli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006”, “l'attività relativi ai servizi … verrà eseguita dall'associazione temporanea di imprese nel suo complesso” e dà atto che le “ripartizioni delle attività all'interno dell'associazione” risultano essere quelle ivi indicate, con riconoscimento a del “31% del CP_1
6 valore dell'appalto”. L'art. 6 prevede che i rapporti tra le imprese siano regolati da un
“regolamento interimprese”.
L'art. 37 del D.L.vo n. 163/06 (Codice degli appalti) citato prevede che, in caso di appalto di servizi, “nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
Dal complesso delle previsione contrattuali e normative citate si evince con chiarezza come la volontà delle parti non fosse quella di ripartire il corrispettivo dell'appalto, come ricevuto dalla committenza, secondo le quote percentuali indicate nel regolamento e nell'atto costitutivo. Era invece prevista una dettagliata distinzione di competenze tra le associate in ordine ai diversi servizi contemplati nell'appalto. A tale ripartizione doveva quindi corrispondere la ripartizione dei ricavi, mediante pagamento a ciascuna impresa associata del compenso dovuto per le attività da essa svolte. L'indicazione delle quote di partecipazione all'appalto deriva da un calcolo ex post, eseguito sulla base dei costi e corrispettivi legati a singoli gruppi di servizi, ed è inserita negli atti convenzionali richiamati al solo scopo di consentire, in particolare, la ripartizione delle spese a carico degli appaltatori.
La pretesa di di ricevere un compenso pari al 31% del corrispettivo pagato all'ATI dal CP_1
, a prescindere dalle attività effettivamente svolte, è quindi infondata. Controparte_5
Risulta corretto invece il metodo seguito dalla mandataria, la quale ha determinato le somme dovute alla mandante sulla base delle tabelle relative alle attività di spettanza della stessa. La coerenza delle somme già corrisposte dall'opponente rispetto a tali resoconti non è stata contestata dalla convenuta opposta.
Vanno quindi disattese tutte le richieste di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla domanda riconvenzionale di Pt_2
L'opponente deduce di essere creditrice dell'opposta in ragione:
7 a. delle penali che essa ha versato alla committente a cagione di inadempienze imputabili a
(docc. 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28) per complessivi € 29.624,50; CP_1
b. delle prestazioni che essa ha dovuto rendere a beneficio dell'appaltante in luogo di CP_1
(docc. 13, 19, 20, 25) per complessivi € 9.721,86;
c. delle operazioni di smaltimento di rifiuti conferiti da presso gli impianti della CP_1 mandataria (docc. 12, 14, 18, 21, 26, 29, 30) per complessivi € 14.275,28.
a) Quanto alle penali rileva l'art. 5 del regolamento dell'ATI in forza del quale, in caso di penali applicate dall'ente appaltante per fatti imputabili alla mandante, la mandataria era autorizzata a chiedere alla mandante l'emissione di nota di credito, “impregiudicati gli esiti di eventuali contraddittori e o contenziosi nei confronti dell'Ente appaltante in ordine al titolo impositivo delle penali stesse coltivati dalla mandataria su richiesta delle mandanti e su precise disposizioni ed allegazioni”. Era quindi prevista la facoltà della mandataria di riversare sulla mandante l'onere derivante dalle penali applicate dal comune, a prescindere dalla fondatezza degli addebiti. Savi eccepisce che l'attrice avrebbe mancato di difenderla nei confronti dell'ente, rendendosi così inadempiente agli obblighi a suo carico previsti dal citato articolo, ma sul punto la prova è del tutto carente.
b) Quanto ai servizi che afferma di avere reso al al posto di Pt_2 Controparte_5
per rimediare alle inadempienze di quest'ultima, la convenuta ha eccepito che, quanto CP_1 alla fattura 693 (doc. 13), essa è stata pagata mediante compensazione in occasione dei pagamenti di cui al doc. 5 di parte convenuta, mentre, quanto alle altre fatture (di cui ai docc.
19, 20, 24, 25), spettava a dare prova dell'effettuazione dei detti servizi. In ordine alla Pt_2 compensazione operata l'attrice non ha replicato, sicché tale circostanza deve considerarsi pacifica. Quanto alla prova dei servizi erogati onerata in tal senso, in sede di Pt_2 precisazione delle conclusioni, non insiste per l'acquisizione della prova orale relativa a tali fatti (per la quale la mera fattura non può costituire prova sufficiente) e perciò deve ritenersi
8 abbia rinunciato a tali istanze istruttorie. In mancanza di riscontro probatorio, il credito relativo a tali fatture non può dirsi provato.
3) Quanto allo smaltimento di rifiuti operati da la mera estraneità di tali operazioni CP_1 all'ambito dell'appalto cui si riferisce il decreto ingiuntivo opposto, eccepita dall'opposta, non preclude all'opponente la facoltà di chiedere il pagamento di tale credito, pur sempre attinente a servizi in tema di rifiuti chiesti e forniti nei rapporti tra le due imprese in causa. Poiché CP_1 non contesta di avere beneficiato di tali prestazioni, il credito si rappresentato dai docc. Pt_2
14, 18, 21, 26, 29 e 30 va ritenuto accertato. Con riferimento alla sola fattura 658 di cui al doc. 12, vale quanto detto per la fattura 693 in ordine alla compensazione già operata: circostanza eccepita e provata documentalmente da CP_1
La domanda riconvenzionale di va pertanto accolta per il minor importo di € 41.462,70, Pt_2 in relazione alle fatture di cui ai docc. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.
Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo va revocato, non risultando provato il credito dell'ingiungente.
Quest'ultima va invece, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 41.462,70, maggiorato con gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture di cui ai docc. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, sino al saldo.
Attesa la soccombenza della convenuta opposta, essa va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente. Le spese vengono liquidate in relazione al valore e alla complessità della lite. Non vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
9 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2523/22;
2) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 41.462,70, maggiorata con gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture di cui ai docc. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27,
28, 29 e 30 di parte attrice, sino al saldo;
3) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 14.206,50, di cui € 12.000,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 28 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MASSIMILIANO CESARATO
Attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. ALBERTO NEGRI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
IS NZ
Convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente nel merito:
1 in accoglimento dell'interposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare/dichiarare che la , in sigla Parte_1 Parte_1 nulla deve alla società in concordato preventivo con continuità aziendale Controparte_1 per le fatture P7 del 31/01/2020 di € 56.972,29; la fattura P8 del 31/01/2020 di € 4.879,85; fattura P70 di € 39.137,32 del 31/10/2020 e per l'effetto annullare/revocare il decreto
Ingiuntivo n. 2523/2022-6588/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Vicenza il 29/12/2022 e notificato a mezzo p.e.c. il 27/02/2023, con condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. a pagare in favore della , in una somma Parte_1 Controparte_2 stabilita dall'Intestato Tribunale, in via equitativa, per aver agito con male fede e colpa grave;
in via riconvenzionale:
per tutti motivi sopra esposti, si chiede che il Giudice, accertato il credito della convenuta a seguito delle attività di raccolta, recupero, smaltimento e/o trattamento dei rifiuti svolte da anche al posto della odierna Parte_2 opposta, nonché riaddebito penali contrattuali comminate per sua esclusiva colpa, di cui alle fatture elencate in parte narrativa docc. 12-30, voglia condannare l'opposta al pagamento in favore della della somma Parte_2 complessiva di € 53.621,64, o alla diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data delle fatture al saldo, provvedendo alla compensazione del predetto credito con quanto dovesse risultare, in corso di causa, accertato in favore dell'opposta.
in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per parte convenuta opposta
Non ha precisato le conclusioni, Nella prima memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c. ha così concluso:
2 Nel merito
Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto e per l'effetto confermarsi il decreto12 ingiuntivo n. 2523/2022 RG
6588/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza.
In subordine nel merito
Accertarsi e dichiararsi che tutte risulta creditrice di della somma di Controparte_1 Pt_2 euro 95.002,36 o della maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Condanna ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVAZIONE
TO
(di seguito e (di seguito Parte_1 Pt_2 Controparte_1
hanno formato un' cui il Comune di CP_1 CP_3 Parte_3
GN (PD) ha affidato l'appalto per il servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi d'igiene urbana. In particolare, il 1.10.2018 è subentrata, come capogruppo/mandataria, a Pt_2 Controparte_4
per effetto di una cessione di ramo d'azienda, nell'ATI cui il Comune di GN
[...] aveva appaltato il servizio nel 2015.
A norma dell'art. 5 del regolamento dell'ATI era previsto che:
− l'impresa mandataria fatturasse all'ente appaltante gli importi spettanti all'ATI;
− l'impresa mandante fatturasse all'impresa mandataria gli importi ad essa spettanti;
3 − per eventuali penali applicate dall'ente appaltante per fatti imputabili alla mandante, la mandataria richiedesse alla mandante l'emissione di note di credito.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 15.12.2022, ha chiesto a questo Tribunale di emettere un CP_1 decreto ingiuntivo a carico di per l'importo di € 95.002,36, oltre ad interessi e spese, in Pt_2 relazione a tre fatture (nn. P7, P8 e P70) emesse nel corso del 2020 in ordine ai servizi erogati per raccolta porta a porta e trasporto RSU e ad altri servizi a chiamata (recupero rifiuti abbandonati, recupero carcasse animali e spazzamento operatore a terra a richiesta).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2523/22 del 28.12.2022, emesso in accoglimento del detto ricorso, ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice Pt_2 che ha emesso il decreto ingiuntivo e l'infondatezza delle pretese creditorie dell'ingiungente; in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei servizi resi dall'attrice in luogo o a beneficio della convenuta e alla rifusione delle penali pagate dalla mandataria per fatti imputabili alla mandante.
Con ordinanza 19.9.2023 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti sono state chiamate alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Solo l'attrice ha dimesso la memoria conclusiva autorizzata e le note per l'udienza.
Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice in citazione sulla base di una determinata previsione contrattuale – già disattesa nell'ordinanza 19.9.2023 per le ragioni ivi
4 spiegate - non è stata riproposta dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni e deve intendersi quindi rinunciata.
Sul preteso credito della convenuta opposta
Sostiene l'attrice che non avrebbe reso i servizi per i quali chiede di essere pagata e che i CP_1 servizi a chiamata indicati nella fattura P8 del 31.1.2020 non sarebbero mai stati richiesti.
Riguardo a quest'ultima fattura, a fronte della contestazione dell'attrice, era onere della convenuta dare prova di avere eseguito le prestazioni di cui al documento su richiesta dell'ente appaltante. ha articolato il capitolo di prova per testi sub 3 (“Vero che ha CP_1 CP_1 reso i servizi tutti indicati nella Fattura P 8/2020 e che tali servizi erano richiesti dal Comune di GN quali extra capitolato”) che tuttavia, come eccepito dall'attrice, è inammissibile in quanto generico. La fattura P8, difatti, reca una descrizione delle prestazioni che non consente di identificare a quali servizi siano riferiti i compensi richiesti.
Quanto alla fattura n. 70/20 del 31.10.2020, la causale del credito vantato da non è CP_1 chiara: mentre nel ricorso monitorio si fa riferimento unicamente al servizio di raccolta e trasporto r.s.u. porta a porta svolto a beneficio del , nelle memorie Controparte_5 autorizzate ex art. 171 ter c.p.c. deduce che la fattura sarebbe riferita “ai servizi resi nel CP_1 mese ottobre 2020 in favore dell'ATI per l'appalto con il ”. Riguardo ai Controparte_6 servizi resi per il Comune di , tuttavia, non vi è prova alcuna (nemmeno CP_6 dell'affidamento in appalto del servizio) sicché, in ragione della radicale contestazione da parte di e della carenza di prova offerta dalla pretesa creditrice, la domanda di Pt_2 quest'ultima va rigettata.
La fattura n. 8/20 del 31.1.2020 è stata emessa da sulla base di un'interpretazione del CP_1
Regolamento dell'ATI costituito in relazione all'appalto del Comune di GN secondo la quale alla convenuta spetterebbe il 31% del prezzo annuo dell'appalto totale o della diversa misura effettivamente liquidata dall'ente appaltante alla mandataria. Tale lettura si
5 contrappone a quella dell'attrice, ad avviso della quale ognuna delle due partecipanti al raggruppamento di imprese avrebbe diritto al compenso per le prestazioni rese secondo una
“tabella di ripartizione delle attività” allegata al regolamento. A sarebbero assegnate le CP_1
“attività di spazzamento, opere accessorie, raccolta dell'umido e del vetro, individuate nelle voci 24a, 24b, 25a, 31a, 27b, 32a, 32, 32b, 32c, 32d, 33, 30a della tabella”. All'opposta competerebbero quindi unicamente i compensi correlati alle attività ad essa affidate e l'entità di tale compenso sarebbe stata definita in resoconti (come quelli di cui alla tabella riportata a pagina 5 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attrice) nei quali le attività ed i relativi corrispettivi vengono ripartiti tra le due imprese associate.
Il citato regolamento (doc. 3 bis di parte attrice e doc. 10 del fascicolo monitorio) dispone, all'art. 9, che, “al solo fine di determinare le ripartizioni dei costi di cui al successivo articolo
11 commi 7 e 8” vengono stabilite le “quote dell'appalto”, tra le quali quella di è del CP_1
31%. E' poi previsto che sia la mandataria che la mandante eseguano le prestazioni e i servizi del Capitolato Speciale di Appalto “indicati in tabella allegata” e che il compenso per i detti servizi “è quello indicato in tabella allegata salvo future revisione del prezzo ai sensi dell'art.
6 del CSA”. L'art. 11 citato non contempla i commi 7 e 8 ma, al sesto ed ultimo comma, prevede che la mandataria sia tenuta a “rimborsare pro quota le cauzioni e/o le fidejussioni richieste da Capitolato e che saranno accese dalla mandataria nonché le spese contrattuali nella misura della quota di partecipazione”.
La tabella allegata al regolamento prevede un elenco di prestazioni con indicato, tra l'altro, il costo delle stesse e la società cui sono affidate.
L'atto costitutivo dell' (doc. 3 di parte attrice e doc. 8 del Controparte_7 fascicolo monitorio), all'art. 2, precisa che, “in ossequio agli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006”, “l'attività relativi ai servizi … verrà eseguita dall'associazione temporanea di imprese nel suo complesso” e dà atto che le “ripartizioni delle attività all'interno dell'associazione” risultano essere quelle ivi indicate, con riconoscimento a del “31% del CP_1
6 valore dell'appalto”. L'art. 6 prevede che i rapporti tra le imprese siano regolati da un
“regolamento interimprese”.
L'art. 37 del D.L.vo n. 163/06 (Codice degli appalti) citato prevede che, in caso di appalto di servizi, “nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.
Dal complesso delle previsione contrattuali e normative citate si evince con chiarezza come la volontà delle parti non fosse quella di ripartire il corrispettivo dell'appalto, come ricevuto dalla committenza, secondo le quote percentuali indicate nel regolamento e nell'atto costitutivo. Era invece prevista una dettagliata distinzione di competenze tra le associate in ordine ai diversi servizi contemplati nell'appalto. A tale ripartizione doveva quindi corrispondere la ripartizione dei ricavi, mediante pagamento a ciascuna impresa associata del compenso dovuto per le attività da essa svolte. L'indicazione delle quote di partecipazione all'appalto deriva da un calcolo ex post, eseguito sulla base dei costi e corrispettivi legati a singoli gruppi di servizi, ed è inserita negli atti convenzionali richiamati al solo scopo di consentire, in particolare, la ripartizione delle spese a carico degli appaltatori.
La pretesa di di ricevere un compenso pari al 31% del corrispettivo pagato all'ATI dal CP_1
, a prescindere dalle attività effettivamente svolte, è quindi infondata. Controparte_5
Risulta corretto invece il metodo seguito dalla mandataria, la quale ha determinato le somme dovute alla mandante sulla base delle tabelle relative alle attività di spettanza della stessa. La coerenza delle somme già corrisposte dall'opponente rispetto a tali resoconti non è stata contestata dalla convenuta opposta.
Vanno quindi disattese tutte le richieste di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla domanda riconvenzionale di Pt_2
L'opponente deduce di essere creditrice dell'opposta in ragione:
7 a. delle penali che essa ha versato alla committente a cagione di inadempienze imputabili a
(docc. 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28) per complessivi € 29.624,50; CP_1
b. delle prestazioni che essa ha dovuto rendere a beneficio dell'appaltante in luogo di CP_1
(docc. 13, 19, 20, 25) per complessivi € 9.721,86;
c. delle operazioni di smaltimento di rifiuti conferiti da presso gli impianti della CP_1 mandataria (docc. 12, 14, 18, 21, 26, 29, 30) per complessivi € 14.275,28.
a) Quanto alle penali rileva l'art. 5 del regolamento dell'ATI in forza del quale, in caso di penali applicate dall'ente appaltante per fatti imputabili alla mandante, la mandataria era autorizzata a chiedere alla mandante l'emissione di nota di credito, “impregiudicati gli esiti di eventuali contraddittori e o contenziosi nei confronti dell'Ente appaltante in ordine al titolo impositivo delle penali stesse coltivati dalla mandataria su richiesta delle mandanti e su precise disposizioni ed allegazioni”. Era quindi prevista la facoltà della mandataria di riversare sulla mandante l'onere derivante dalle penali applicate dal comune, a prescindere dalla fondatezza degli addebiti. Savi eccepisce che l'attrice avrebbe mancato di difenderla nei confronti dell'ente, rendendosi così inadempiente agli obblighi a suo carico previsti dal citato articolo, ma sul punto la prova è del tutto carente.
b) Quanto ai servizi che afferma di avere reso al al posto di Pt_2 Controparte_5
per rimediare alle inadempienze di quest'ultima, la convenuta ha eccepito che, quanto CP_1 alla fattura 693 (doc. 13), essa è stata pagata mediante compensazione in occasione dei pagamenti di cui al doc. 5 di parte convenuta, mentre, quanto alle altre fatture (di cui ai docc.
19, 20, 24, 25), spettava a dare prova dell'effettuazione dei detti servizi. In ordine alla Pt_2 compensazione operata l'attrice non ha replicato, sicché tale circostanza deve considerarsi pacifica. Quanto alla prova dei servizi erogati onerata in tal senso, in sede di Pt_2 precisazione delle conclusioni, non insiste per l'acquisizione della prova orale relativa a tali fatti (per la quale la mera fattura non può costituire prova sufficiente) e perciò deve ritenersi
8 abbia rinunciato a tali istanze istruttorie. In mancanza di riscontro probatorio, il credito relativo a tali fatture non può dirsi provato.
3) Quanto allo smaltimento di rifiuti operati da la mera estraneità di tali operazioni CP_1 all'ambito dell'appalto cui si riferisce il decreto ingiuntivo opposto, eccepita dall'opposta, non preclude all'opponente la facoltà di chiedere il pagamento di tale credito, pur sempre attinente a servizi in tema di rifiuti chiesti e forniti nei rapporti tra le due imprese in causa. Poiché CP_1 non contesta di avere beneficiato di tali prestazioni, il credito si rappresentato dai docc. Pt_2
14, 18, 21, 26, 29 e 30 va ritenuto accertato. Con riferimento alla sola fattura 658 di cui al doc. 12, vale quanto detto per la fattura 693 in ordine alla compensazione già operata: circostanza eccepita e provata documentalmente da CP_1
La domanda riconvenzionale di va pertanto accolta per il minor importo di € 41.462,70, Pt_2 in relazione alle fatture di cui ai docc. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.
Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo va revocato, non risultando provato il credito dell'ingiungente.
Quest'ultima va invece, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condannata al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 41.462,70, maggiorato con gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture di cui ai docc. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, sino al saldo.
Attesa la soccombenza della convenuta opposta, essa va condannata alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente. Le spese vengono liquidate in relazione al valore e alla complessità della lite. Non vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
9 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2523/22;
2) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 41.462,70, maggiorata con gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture di cui ai docc. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27,
28, 29 e 30 di parte attrice, sino al saldo;
3) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 14.206,50, di cui € 12.000,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 28 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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