TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2084 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI ELENA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso, C.so Matteotti, 41;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZI Parte_2 C.F._2
LL e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cappuccini 4;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noviglio, in data 02/07/2005, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 4, dell'anno 2005; separati consensualmente con verbale in data 1/07/2016 e relativo decreto di omologa del
18/07/2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data
2.07.2005, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del • Comune di Noviglio al n. 4, Parte I anno 2005 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune;
• ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che i coniugi, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, considerato che la casa coniugale è intestata al 50% al signor e al 50% alla signora e che i coniugi Pt_2 Pt_1
Con hanno contratto mutuo fondiario n. 045-5809473 presso , convengono quanto segue.
• Il marito signor si impegna a trasferire alla moglie signora Parte_2
che accetta, la quota del 50% di sua proprietà dell'immobile adibito a casa Parte_1
coniugale e assegnato a moglie e figlie in sede di separazione personale dei coniugi, sito ad
Ozzero in via Aldo Moro n. 17 composto da un appartamento di due locali oltre servizi, cui sono annessi due vani mansardati, ai piani 1-2, con annessa cantina e box il tutto censito al NCEU del Comune di Ozzero (MI), come segue: Foglio 6, Mappale 249. Sub. 16, Cat. A/2, Classe 3, vani
4,5, oltre ad un vano ad uso autorimessa posta al piano S1, al Foglio 6, Mappale 249. Sub. 4,
Cat. C/6, Classe 2, nonché la quota del 50% dei relativi arredi ivi contenuti, a titolo gratuito
(doc. 8).
• Il trasferimento di proprietà di cui al precedente punto 1 avverrà con atto notarile, con i relativi benefici di legge, presso lo studio del notaio prescelto entro e non oltre tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio, previa intestazione esclusivamente in capo alla signora Pt_1
Con del mutuo fondiario n. 045-5809473 presso oggi intestato ad entrambi i coniugi, come meglio specificato infra al punto 5 mediante accollo liberatorio ovvero stipula di un diverso mutuo con manleva a favore del sig. Pt_2
• Il signor sarà tenuto indenne da ogni spesa, imposta, tassa che attenga al Pt_2
trasferimento immobiliare suindicato, le cui formalità rimarranno a carico esclusivo della signora Pt_1
• Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le spese condominiali ordinarie e straordinarie (anche quelle precedentemente deliberate), le spese per la fornitura di gas, energia elettrica, telefonia e internet dell'immobile (ex casa coniugale) rimarranno a carico esclusivo della signora Pt_1
5. Dal momento del trasferimento dell'immobile rimarrà ad esclusivo carico della signora il Pt_1
Con pagamento delle residue rate del mutuo ipotecario n. 045-5809473 acceso c/o da
Pag. 2 di 6 ER AL ER e ER FU per l'importo di € 165.000 (doc. 9) La signora si Pt_1 impegna a compiere tutte le formalità necessarie per divenire unico intestatario del suddetto contratto di mutuo fondiario contestualmente al trasferimento dell'immobile come previsto al punto che precede impegnandosi a trasferire su un conto corrente intestato esclusivamente a sé l'addebito della rata di mutuo fondiario. Le spese per detto accollo graveranno esclusivamente sulla signora Il trasferimento di proprietà di cui al punto 1, si perfezionerà Pt_1
solo ed esclusivamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto.
6. Contestualmente al trasferimento immobiliare e all'accollo del mutuo, i coniugi
Con estingueranno il conto corrente contestato n. 00251 c/o filiale su cui CP_2
attualmente sono addebitate le utenze della casa coniugale nonché la rata di mutuo cointestato. Entro detta data la signora si obbliga ad addebitare tutte le utenze su un Pt_1
conto intestato esclusivamente a sé.
• Omologare le seguenti condizioni inerenti alle figlie:
7. la figlia minore (16 anni compiuti il 29 novembre 2024) rimane affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso ciascuno di essi durante l'anno scolastico.
La figlia minore starà con ciascuno dei genitori: Per_1
durante le vacanze natalizie alternando il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante i cosiddetti “ponti” seguendo il criterio dell'alternanza; durate le vacanze estive, suddividendo l'intero periodo tra ciascuno dei genitori.
I genitori prenderanno accordi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della figlia.
8. Entrambe le figlie e manterranno la residenza presso l'abitazione Per_2 Per_1
materna sita a Ozzero, via Aldo Moro 17, pur non permanendovi in via prevalente. 9.
9. I genitori provvederanno al mantenimento diretto sia della figlia minore , sia della Per_1
figlia maggiorenne (18 anni il 31 agosto 2024), economicamente ancora non Per_2 indipendente, che, attualmente, dal lunedì al venerdì, vive a Monza a casa della zia paterna, signora Parte_3
Pag. 3 di 6 10. A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, il padre, pertanto, cesserà di versare alla signora il contributo di mantenimento mensile stabilito in sede di separazione Pt_1
consensuale per le figlie.
11. I genitori sosterranno nella misura del 20% in capo alla madre e dell'80% in capo al padre le spese extra di e , così come indicate dal protocollo del Tribunale Per_2 Per_1
di Pavia, che qui si richiama integralmente, sino all'indipendenza economica di ciascuna di esse.
12. La signora ontinuerà a percepire integralmente l'assegno unico per le figlie. Pt_1
13. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, il signor e la signora dichiarano di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti, di non avanzare pretese economiche presenti e future e, quindi, di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro e a qualsiasi altro titolo o ragione o causa dedotta o deducibile e di avere così regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente che dovrà in ogni caso considerarsi definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambe le parti.
14. Le parti si impegnano a rinunciare ai termini ex art 190 c.p.c. e all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, ove conforme alle previsioni della presente scrittura. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 4 di 6 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 18/07/2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 1/07/2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
n Noviglio il giorno 02/07/2005 (atto n. 4, parte I, anno 2005); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2084 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI ELENA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso, C.so Matteotti, 41;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZI Parte_2 C.F._2
LL e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cappuccini 4;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noviglio, in data 02/07/2005, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 4, dell'anno 2005; separati consensualmente con verbale in data 1/07/2016 e relativo decreto di omologa del
18/07/2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data
2.07.2005, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del • Comune di Noviglio al n. 4, Parte I anno 2005 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune;
• ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che i coniugi, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, considerato che la casa coniugale è intestata al 50% al signor e al 50% alla signora e che i coniugi Pt_2 Pt_1
Con hanno contratto mutuo fondiario n. 045-5809473 presso , convengono quanto segue.
• Il marito signor si impegna a trasferire alla moglie signora Parte_2
che accetta, la quota del 50% di sua proprietà dell'immobile adibito a casa Parte_1
coniugale e assegnato a moglie e figlie in sede di separazione personale dei coniugi, sito ad
Ozzero in via Aldo Moro n. 17 composto da un appartamento di due locali oltre servizi, cui sono annessi due vani mansardati, ai piani 1-2, con annessa cantina e box il tutto censito al NCEU del Comune di Ozzero (MI), come segue: Foglio 6, Mappale 249. Sub. 16, Cat. A/2, Classe 3, vani
4,5, oltre ad un vano ad uso autorimessa posta al piano S1, al Foglio 6, Mappale 249. Sub. 4,
Cat. C/6, Classe 2, nonché la quota del 50% dei relativi arredi ivi contenuti, a titolo gratuito
(doc. 8).
• Il trasferimento di proprietà di cui al precedente punto 1 avverrà con atto notarile, con i relativi benefici di legge, presso lo studio del notaio prescelto entro e non oltre tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio, previa intestazione esclusivamente in capo alla signora Pt_1
Con del mutuo fondiario n. 045-5809473 presso oggi intestato ad entrambi i coniugi, come meglio specificato infra al punto 5 mediante accollo liberatorio ovvero stipula di un diverso mutuo con manleva a favore del sig. Pt_2
• Il signor sarà tenuto indenne da ogni spesa, imposta, tassa che attenga al Pt_2
trasferimento immobiliare suindicato, le cui formalità rimarranno a carico esclusivo della signora Pt_1
• Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le spese condominiali ordinarie e straordinarie (anche quelle precedentemente deliberate), le spese per la fornitura di gas, energia elettrica, telefonia e internet dell'immobile (ex casa coniugale) rimarranno a carico esclusivo della signora Pt_1
5. Dal momento del trasferimento dell'immobile rimarrà ad esclusivo carico della signora il Pt_1
Con pagamento delle residue rate del mutuo ipotecario n. 045-5809473 acceso c/o da
Pag. 2 di 6 ER AL ER e ER FU per l'importo di € 165.000 (doc. 9) La signora si Pt_1 impegna a compiere tutte le formalità necessarie per divenire unico intestatario del suddetto contratto di mutuo fondiario contestualmente al trasferimento dell'immobile come previsto al punto che precede impegnandosi a trasferire su un conto corrente intestato esclusivamente a sé l'addebito della rata di mutuo fondiario. Le spese per detto accollo graveranno esclusivamente sulla signora Il trasferimento di proprietà di cui al punto 1, si perfezionerà Pt_1
solo ed esclusivamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto.
6. Contestualmente al trasferimento immobiliare e all'accollo del mutuo, i coniugi
Con estingueranno il conto corrente contestato n. 00251 c/o filiale su cui CP_2
attualmente sono addebitate le utenze della casa coniugale nonché la rata di mutuo cointestato. Entro detta data la signora si obbliga ad addebitare tutte le utenze su un Pt_1
conto intestato esclusivamente a sé.
• Omologare le seguenti condizioni inerenti alle figlie:
7. la figlia minore (16 anni compiuti il 29 novembre 2024) rimane affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso ciascuno di essi durante l'anno scolastico.
La figlia minore starà con ciascuno dei genitori: Per_1
durante le vacanze natalizie alternando il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante i cosiddetti “ponti” seguendo il criterio dell'alternanza; durate le vacanze estive, suddividendo l'intero periodo tra ciascuno dei genitori.
I genitori prenderanno accordi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della figlia.
8. Entrambe le figlie e manterranno la residenza presso l'abitazione Per_2 Per_1
materna sita a Ozzero, via Aldo Moro 17, pur non permanendovi in via prevalente. 9.
9. I genitori provvederanno al mantenimento diretto sia della figlia minore , sia della Per_1
figlia maggiorenne (18 anni il 31 agosto 2024), economicamente ancora non Per_2 indipendente, che, attualmente, dal lunedì al venerdì, vive a Monza a casa della zia paterna, signora Parte_3
Pag. 3 di 6 10. A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, il padre, pertanto, cesserà di versare alla signora il contributo di mantenimento mensile stabilito in sede di separazione Pt_1
consensuale per le figlie.
11. I genitori sosterranno nella misura del 20% in capo alla madre e dell'80% in capo al padre le spese extra di e , così come indicate dal protocollo del Tribunale Per_2 Per_1
di Pavia, che qui si richiama integralmente, sino all'indipendenza economica di ciascuna di esse.
12. La signora ontinuerà a percepire integralmente l'assegno unico per le figlie. Pt_1
13. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, il signor e la signora dichiarano di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti, di non avanzare pretese economiche presenti e future e, quindi, di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro e a qualsiasi altro titolo o ragione o causa dedotta o deducibile e di avere così regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente che dovrà in ogni caso considerarsi definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambe le parti.
14. Le parti si impegnano a rinunciare ai termini ex art 190 c.p.c. e all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, ove conforme alle previsioni della presente scrittura. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 4 di 6 Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 18/07/2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 1/07/2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
n Noviglio il giorno 02/07/2005 (atto n. 4, parte I, anno 2005); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6