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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 480/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 480/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. BUONGIORNO VALERIO Parte_1 Parte_2 ci uo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/04/2025, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia i vendo contratto matrimonio in Cava dei Tirreni il 15/12/1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Comune di Cava dei Tirreni, anno 1994 , parte I, n. 94), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli e , maggiorenni Per_1 Persona_2 ed economicamente indipendenti. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.11.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi, anche tenuto conto di come la maggiore età ed indipendenza economica della prole precluda un formale provvedimento di assegnazione della casa coniugale che, pertanto, seguirà le ordinarie regole civilistiche.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2 onio in Cava dei Tirreni il 15/12/1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Comune di Cava dei Tirreni, anno 1994, parte I, n. 94);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco risetto. 4) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo o, la somma mensile di euro 300,00, som rivalutata annualmente secondo l'indice Istat. Detto assegno sarà versato entro il giorno cinque di ogni mese in danaro contante alla signora che rilascerà le relative quietanze”. Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“2) La casa coniugale sita in Cava Dei Tirreni (SA) alla Via San Benedetto, 1, è assegnata in uso con tutti gli arredi al proprietario signor che ivi continuerà ad abitarvi con i Parte_1 due figli e;
Per_1 Persona_2
3) La si erirà altrove la sua abitazione entro il termine di mesi sei dalla Parte_2 data di sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé tutti i suoi beni ed oggetti personali. La stessa avrà il diritto di frequentare periodicamente la casa coniugale, previo mero preavviso telefonico, per supportare i figli e nella preparazione dei pasti e nello Per_1 Persona_2 svolgimento delle faccende domes r a imali domestici che ivi resteranno”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 480/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. BUONGIORNO VALERIO Parte_1 Parte_2 ci uo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/04/2025, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia i vendo contratto matrimonio in Cava dei Tirreni il 15/12/1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Comune di Cava dei Tirreni, anno 1994 , parte I, n. 94), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli e , maggiorenni Per_1 Persona_2 ed economicamente indipendenti. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.11.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi, anche tenuto conto di come la maggiore età ed indipendenza economica della prole precluda un formale provvedimento di assegnazione della casa coniugale che, pertanto, seguirà le ordinarie regole civilistiche.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2 onio in Cava dei Tirreni il 15/12/1994 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Comune di Cava dei Tirreni, anno 1994, parte I, n. 94);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco risetto. 4) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo o, la somma mensile di euro 300,00, som rivalutata annualmente secondo l'indice Istat. Detto assegno sarà versato entro il giorno cinque di ogni mese in danaro contante alla signora che rilascerà le relative quietanze”. Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“2) La casa coniugale sita in Cava Dei Tirreni (SA) alla Via San Benedetto, 1, è assegnata in uso con tutti gli arredi al proprietario signor che ivi continuerà ad abitarvi con i Parte_1 due figli e;
Per_1 Persona_2
3) La si erirà altrove la sua abitazione entro il termine di mesi sei dalla Parte_2 data di sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé tutti i suoi beni ed oggetti personali. La stessa avrà il diritto di frequentare periodicamente la casa coniugale, previo mero preavviso telefonico, per supportare i figli e nella preparazione dei pasti e nello Per_1 Persona_2 svolgimento delle faccende domes r a imali domestici che ivi resteranno”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire