Sentenza breve 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 28/03/2025, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2944 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del processo verbale delle operazioni compiute, n.76, prova orale del giorno 04 novembre 2024, sessione 1, Guardia di Finanza, concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di numero 1.330 allievi marescialli, al 96 corso, presso la scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza, per l’anno accademico 2024 / 2025, della sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, nonché della, in quella sede, disposta (e, semplicemente, comunicata, al termine della prova concorsuale) esclusione selettiva, del candidato esaminato, -OMISSIS-, ovvero di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad esso/i atto/i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 1.330 allievi marescialli, in quanto risultato non idoneo nella prova orale.
Con memoria del 23 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Sebbene la rinuncia risulti irrituale in quanto non notificata alla controparte, la stessa può, comunque, essere valutata quale manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.
Il Collegio deve, pertanto, prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.