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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Gaetano Sole - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 311 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), nata ad [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
l'11.06.1986, (C.F. ), nata ad C.F._2 Parte_3
Alcamo il 25.10.1988, (C.F. ) e C.F._3 Pt_4
nato ad [...] il [...], (C.F. ),
[...] C.F._4
in proprio e n.q. di eredi di rappresentati e difesi, Persona_1
giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Serafino, ed elettivamente domiciliati in Partinico, nella via P.pe Amedeo n. 48,
attori
Contro
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Mazzeo ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella Piazza G. Ciaccio Montalto 2 convenuto
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata in
Trapani, nella via della Ginestra n. 11
terza chiamata
Motivi della decisione
Gli attori, in proprio e n.q. di eredi di (moglie e figli Persona_1
dello stesso), convenivano giudizio , per sentirne CP_1
pronunciare condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto,
rappresentando all'uopo che:
- il 18.4.2016, il de cuius, mentre lavorava come fabbro all'interno di un capannone adibito a segheria in Valderice, c.da Sciare, in uso alla veniva colpito dalla caduta di alcune lastre di Controparte_3
marmo;
- a seguito delle lesioni patite l'ND decedeva il 4.5.2016, sicché il legale rapp.te della , veniva Controparte_3 CP_1
rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 589, comma 2, c.p.:
procedimento nel quale gli odierni attori si costituivano parti civili, e che si concludeva con la condanna del alla pena di un anno di CP_1
reclusione ed al pagamento della somma di € 10.000,00 ciascuno in favore degli attori a titolo di provvisionale (sentenza divenuta
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole definitiva in data 3.7.2020);
- con sentenza n. 5485/2019 del 9.12.2019 la Corte di Appello di
Palermo - Sezione II Penale, confermava la sentenza del GUP di
Trapani appellata da : sentenza che diveniva definitiva CP_1
per mancanza di ulteriore impugnazione, in data 3.7.2020;
- in data 27.5.2021, gli attori invitavano il alla stipula di una CP_1
convenzione di negoziazione assistita, ma l'invito non sortiva gli esiti sperati, in quanto il convenuto non avrebbe versato alcunché, neanche la somma disposta dal GUP del Tribunale a titolo di provvisionale.
A sostegno della domanda, in punto di an debeatur, gli attori deducevano che il fatto storico e l'accertamento della responsabilità
del convenuto dovessero ritenersi di per sé provati in forza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal GUP di questo
Tribunale.
In ordine al quantum debeatur, parte attrice affermava la risarcibilità
del danno da perdita del rapporto parentale, ancorando la liquidazione,
in via principale, ai parametri elaborati dalle Tabelle del Tribunale di
Roma e, in via subordinata, a quelli cristallizzati nelle tabelle in uso al
Tribunale di Milano, domandando, in ogni caso, di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto: ed in particolare a giovane età
dei figli, l'età del defunto, e la presenza di un forte vincolo affettivo tra i congiunti e la vittima e della convivenza con la stessa.
Gli attori hanno, altresì, domandato il ristoro del danno patrimoniale subito, rappresentando che il defunto era un lavoratore Per_1
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole autonomo e svolgeva l'attività di fabbro, percependo un reddito annuo tra 12.000,00 e 16.000,00 euro, mentre i figli, al momento del decesso,
vivevano all'interno del nucleo familiare, quantificando presuntivamente la perdita in euro 50.000,00.
Pertanto, gli attori chiedevano al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare
tenuto al risarcimento dei danni di natura patrimoniale CP_1
e non patrimoniale in favore dei ricorrenti, nella qualità di Eredi di
, per i motivi di cui alla narrativa. Conseguentemente, Persona_1
liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di
ciascuno degli eredi odierni ricorrenti, per le causali e modalità
meglio dedotte nella parte narrativa, ovvero nella misura ritenuta
conforme a giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie.
Liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante in favore degli
eredi nella misura non inferiore ad E. 50.000,00, ovvero in quella
diversa somma ritenuta conforme a giustizia, per i motivi di cui alla
narrativa, ovvero in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c. .
Conseguentemente condannare il convenuto al CP_1
pagamento delle somme come sopra specificate e liquidate in favore di
ciascun erede, ovvero di quelle risultate dovute secondo le risultanze
istruttorie, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme
dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo”.
Costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente di CP_1
aver stipulato un contratto d'assicurazione con la Fata assicurazioni denominato “ ” con polizza n. 000005009023069058, Parte_5
Tribunale di Trapani 4
Giudice dott. Gaetano Sole che prevedeva la garanzia di responsabilità civile con massimale per danni contro le persone di euro 1.000.000.00, e di aver ritualmente denunciato il sinistro alla compagnia.
Nel merito, il convenuto contestava la ricostruzione, in fatto e in diritto, operata dagli attori.
In primo luogo, il affermava l'inconducenza del riferimento al CP_1
rapporto di lavoro, in quanto l' non era un lavoratore Per_1
subordinato, dacché, in tesi di parte attrice, non troverebbe applicazione la normativa sugli infortuni sul lavoro.
Il convenuto avversava, anche, la ricostruzione dei fatti fornita dai ricorrenti, rappresentando che sarebbe sfornita di prova e che tale carenza probatoria non potrebbe ritenersi colmata dalla statuizione di condanna emessa in sede penale.
In via subordinata, il contestava il quantum della pretesa fatta CP_1
valere in giudizio.
Pertanto, parte convenuta chiedeva al Tribunale di: “
1. rigettare la
domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in
diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda attrice, dichiarare il terzo, Controparte_4
in solido con la società tenuto a risarcire
[...] Controparte_3
i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali patiti dagli eredi
del sig. ed a manlevare il sig. , odierno Persona_1 CP_1
convenuto, di quanto sia tenuto a pagare ai ricorrenti in forza del
Tribunale di Trapani 5
Giudice dott. Gaetano Sole presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, Controparte_2
preliminarmente, che gli attori dichiaravano di agire n.q. di eredi dell' , dacché vi sarebbe carenza ad agire in ordine ai danni Per_1
chiesti iure proprio.
Sempre in via preliminare, la società chiamata evidenziava l'inopponibilità, nei propri confronti, degli esiti del giudizio penale,
non avendovi preso parte.
In tale ottica, chiedendo il mutamento del rito, la Controparte_2
affermava la carenza di legittimazione del a
[...] CP_1
chiamarla in causa, in quanto il soggetto che ha stipulato la polizza n.
000005009023069058 sarebbe la e la garanzia Controparte_3
non potrebbe ritenersi estensibile alla responsabilità personale dell'allora legale rappresentante della società.
La società terza chiamata, inoltre, rappresentava l'inoperatività della garanzia, in quanto l' non era dipendente della Per_1 Controparte_3
e che comunque sarebbe previsto un massimale di euro
[...]
500.000,00 per persona deceduta.
Sempre in via preliminare, la società terza chiamata deduceva che gli attori tacevano di aver avuto erogato dall' la somma di euro CP_5
356.715,00, somme delle quali chiedeva tener conto in caso di accoglimento della domanda.
Nel merito, quanto all'an debeatur, la Controparte_2
Tribunale di Trapani 6
Giudice dott. Gaetano Sole contestava l'assunto attoreo in forza del quale sarebbe sufficiente, al fine di comprovare la fondatezza della domanda, la sola sentenza di condanna in sede penale, e ciò in quanto gli elementi valutati in quella sede per l'affermazione della penale responsabilità del , in tesi CP_1
della parte chiamata, non sarebbero idonei a fondare un giudizio di responsabilità civile, e ciò in quanto l'intervento del de cuius sarebbe stato spontaneo e il gli avrebbe ingiunto di allontanarsi dai CP_1
luoghi ove poi si verificava l'incidente, circostanza cui la
[...]
riconnette valore di concausa. CP_2
In ordine al quantum debeatur, la società terza chiamata rappresentava che il danno patrimoniale da perdita della contribuzione in favore della moglie, lo stesso è stato risarcito dall' , dacché alcuna CP_5
somma sarebbe dovuta.
In merito al danno da perdita del rapporto parentale, la
[...]
affermava la necessità di applicare i parametri di cui CP_2
alle tabelle milanesi, evidenziando che parte attrice non avrebbe allegato circostanze utili ad inferire consistenza ed intensità del rapporto parentale.
In definitiva, ha chiesto al Tribunale: Controparte_2
“ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo ai
ricorrenti in relazione ai danni patiti iure proprio posto che gli stessi
hanno agito nella dichiarata qualità di eredi del de cuius e statuire in
conseguenza; - dato atto che la comparente non ha partecipato al
procedimento penale che ha visto imputato il alla stessa CP_6
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Giudice dott. Gaetano Sole inopponibili le risultanze del predetto procedimento e statuire in
conseguenza conseguentemente disporre il mutamento del rito;
- in
ogni caso dire il carente di legittimazione e comunque di CP_1
titolo ad agire nei confronti della , non essendo lo Controparte_2
stesso parte del rapporto assicurativo e comunque non rientrando tra
i soggetti assicurati e conseguentemente rigettare la domanda di
manleva dallo stesso spiegata;
- comunque dire inoperante la
garanzia per le ragioni di cui in premessa e conseguentemente
rigettare la domanda di manleva in subordine, ridurre la domanda
attorea al danno effettivamente e rigorosamente provato ed accertato,
tenuto conto del concorso colposo del de cuius nella produzione
dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché della avvenuta
liquidazione del danno da parte dell' , e dire tenuta la CP_5
concludente nei limiti di cui al contratto di assicurazione. - in ogni
caso dire nulla e rigettare la domanda cumulativa di interessi e
rivalutazione”.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita documentalmente e, stante la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185-bis cpc da parte degli attori e della società terza chiamata, è stata rinviata per la discussione orale.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in via del tutto preliminare deve affermarsi che, seppur nelle conclusioni del proprio
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Giudice dott. Gaetano Sole atto introduttivo gli attori domandavano il ristoro dei danni patiti
“nella qualità di eredi di ”, motivo per cui la terza Persona_1
chiamata ha spiegato, sul punto, eccezione affermando la circoscrivibilità della pretesa esclusivamente a tale posta risarcitoria,
sia dal corpo dell'atto di citazione, che dalle stesse conclusioni ivi rassegnate, gli attori chiedevano risarcirsi il danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno degli eredi, sul quale immoravano funditus.
È, quindi, evidente che parte attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno sofferto iure proprio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda delle parti attrici sia fondata, nei termini di cui appresso.
È incontestato che, in data 18.4.2016, subiva un Persona_1
incidente presso l'opificio adibito a segheria in uso alla ditta
[...]
che, in data 4 maggio 2016, ne causava il decesso. Controparte_3
Quanto agli elementi di prova atti a suffragare la fondatezza della domanda in punto di an, parte attrice fonda la sua domanda sulla sentenza n. 81/2019, con la quale il GUP presso questo Tribunale
accertava la penale responsabilità del in ordine al decesso CP_1
dell' . Per_1
Sul punto, mette conto evidenziare che i limiti oggettivi del giudicato penale, specificati nell'art. 651 cod. proc. pen., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato; che, quindi, una volta intervenuta una
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Giudice dott. Gaetano Sole sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento,
non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è
effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può
essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato.
L'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo il giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr., ex multis, Cass. n. 12901/2024).
In disparte la questione relativa alla qualifica dell' come Per_1
lavoratore subordinato, del tutto irrilevante nel caso che ci occupa
(stante la previsione di cui all'art. 26, D.lgs. n. 81/08, come ricordato dal GUP), la statuizione resa in sede penale evidenzia che il CP_1
non ha né predisposto un documento unico di valutazione dei rischi ex art. 26, D.lgs. n. 81/08, né ha istruito l' sulle idonee modalità Per_1
di svolgimento della prestazione lavorativa, non potendosi ritenersi sufficiente il mero invito ad allontanarsi dal luogo del sinistro rivolto alla vittima quando già le operazioni di sollevamento delle lastre erano in corso.
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Giudice dott. Gaetano Sole È proprio questo l'aspetto di maggior rilievo: per regola generale di prudenza, oltre che per precisa indicazione dell'art. 18, comma 1, lett.
e), D.lgs. n. 81/08, il datore di lavoro (che, nel caso di specie,
partecipava alle operazioni di sollevamento delle lastre) avrebbe dovuto prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori in possesso di adeguate istruzioni e specifico addestramento potessero accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave. Un mero invito ad allontanarsi, come testimoniato in sede penale dal teste non è idoneo a ritenere adempiuta l'obbligazione di garanzia Tes_1
che sul datore di lavoro grava.
Come correttamente rilevato dal GUP: “l'infortunio con esito letale
dell' non si sarebbe verificato, se a questi, prima ancora Per_1
dell'inizio delle operazioni, fosse stato ingiunto di allontanarsi e fesse
stato spiegato chiaramente il motivo e se il datore di lavoro avesse
appurato l'effettivo e definitivo allontanamento del lavoratore”.
Inoltre, la circostanza che la vittima non fosse legata al convenuto da un rapporto di lavoro subordinato è, dal punto di vista della responsabilità civile, di per sé irrilevante: difatti, mette conto evidenziare come l'obbligo di protezione del datore di lavoro si esplica nei confronti di tutti coloro che si trovino all'interno di un luogo di lavoro per espletare attività lavorativa, sia esso dipendente ovvero terzo. L'evento che si verifica in danno del terzo, quindi,
concretizza il rischio lavorativo e, di conseguenza, fa sussistere la colpa del datore di lavoro (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25597/21).
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Giudice dott. Gaetano Sole Peraltro, al di là del profilo inerente alla valida sussistenza di un contratto di lavoro tra le parti, la natura del rapporto che legava la vittima ed il convenuto sarebbe comunque contrattuale anche in ossequio alla teoria del c.d. “contatto sociale qualificato”.
Invero, come specificato della Suprema Corte di Cassazione , a
Sezioni Unite, nella sentenza del 26 giugno 2007, n. 14712 sussiste responsabilità contrattuale non solo quando la “prestazione derivi
propriamente da un contratto, nell'accezione che ne da il successivo
art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda
dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che
ne sia la fonte”.
In altri termini “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima
consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere
ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la
stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale
presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già
preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato
soggetto, (o di una determinata cerchia di soggetti); e ciò sia quando
la fonte di tale obbligo è strettamente strictu sensu contrattuale sia
quando è rinvenibile nella legge o in un contatto sociale qualificato”.
È quindi evidente la responsabilità colposa dal per l'occorso CP_1
incidente, né si può inferire, dalla condotta della vittima, alcun profilo di abnormità idoneo a spezzare il nesso di occasionalità necessaria tra
Tribunale di Trapani 12
Giudice dott. Gaetano Sole condotta ed evento. Difatti, è opportuno evidenziare quanto chiarito dalla S.C. secondo cui la vittima di un infortunio sul lavoro può
ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo quando il lavoratore abbia tenuto "un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute" (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 798 del 13/01/2017; Sez. L, Sentenza n.
19494 del 10/09/2009): ipotesi, come s'è detto, insussistente nel caso di specie.
Acclarato che il sinistro è dipeso dalla condotta colposa del , CP_1
ritiene poi il Tribunale che sia evidente la prova della sussistenza anche il nesso eziologico tra l'evento lesivo (sinistro sul lavoro) e la morte dell'ND.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che la causa del decesso (occorso 18
giorni dopo il sinistro) vada ricondotta, in ossequio al criterio c.d.
“della preponderanza dell'evidenza”, al sinistro sul quale si controverte.
Ebbene, una volta che l'attore abbia assolto l'onere probatorio impostogli dalla legge, sarebbe spettato alla parte convenuta fornire la prova liberatoria che, tuttavia, nel caso di specie, non veniva fornita, e ciò in quanto gli assunti sui quali si imperniano le difese del CP_1
vengono smentiti dalla ricostruzione della vicenda effettuata in sede penale, la quale essendo passata in giudicato vincola la presente decisione.
Affermata la responsabilità del convenuto, venendo alla
Tribunale di Trapani 13
Giudice dott. Gaetano Sole quantificazione del danno, occorre preliminarmente valutare la sussistenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato.
Ed invero, al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell'infortunio corresponsabile di quest'ultimo.
Rispetto a tale problema la giurisprudenza della Suprema Corte ha, da tempo, stabilito pochi principi, chiari e semplici.
Il primo principio è che l'art. 1227, comma primo, c.c. (a norma del quale "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate") si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi;
sia perché la legge impone anche al lavoratore l'obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell'altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l'art. 2104 c.c.,
sia l'art. 20 d. lgs.
9.4.2008 n. 81 (Sez. L, Sentenza n. 30679 del
25/11/2019; Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008).
Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. Dall'esistenza di quel potere e di quel dovere, la Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come
Tribunale di Trapani 14
Giudice dott. Gaetano Sole imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi.
La prima ipotesi è quella in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l'eventuale imprudenza del lavoratore non è più "causa", ma degrada ad "occasione"
dell'infortunio. Del resto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio
(Sez. I, - , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019, in motivazione;
Sez. L,
Sentenza n. 7328 del 17/04/2004; Sez. L, Sentenza n. 5024 del
08/04/2002; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998).
La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (da ultimo, Sez. L , Ordinanza n. 12538 del
10/05/2019).
Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso
Tribunale di Trapani 15
Giudice dott. Gaetano Sole l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Sez. L, Sentenza
n. 24798 del 05/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 1994 del 13/02/2012;
Sez. L, Sentenza n. 4656 del 25/02/2011; Sez. L, Sentenza n. 19494
del 10/09/2009; Sez.L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002; Sez. L,
Sentenza n. 6993 del 16/07/1998).
La terza ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno fu l'imprudenza del lavoratore, non è
men vero che causa dell'imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui all'art. 40 c.p. (Sez. L, Sentenza n. 30679 del
25/11/2019; Sez. L, Sentenza n. 24629 del 02/10/2019, Rv. 655134 -
01).
Questi essendo i principi in base ai quali stabilire se sussista, ed in che misura, un concorso di colpa del lavoratore infortunato, ritiene questo giudice che nel caso di specie non possa attribuirsi alcuna responsabilità concorrente al lavoratore.
Ed invero, l'istruttoria effettuata in sede penale ha consentito di chiarire che il convenuto non ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi formativi ed informativi;
dall'altro non può revocarsi in dubbio il fatto che l'infortunio sia avvenuto a causa della
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Giudice dott. Gaetano Sole organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità
contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
Pertanto, non può configurarsi alcun concorso di colpa in capo al danneggiato.
Ciò posto, venendo all'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa n. polizza n. 000005009023069058 stipulata dalla
[...]
la stessa deve ritenersi infondata. Controparte_3
L'eccezione si fonda su tre distinti profili:
a) l'asserita mancanza della qualità di “terzo” in capo alla vittima ai fini della garanzia RCT;
b) l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato tale da rendere operativa la garanzia RCO;
c) la mancata partecipazione al giudizio della società assicurata,
stipulante della polizza, a fronte della sola evocazione in giudizio dell'amministratore pro tempore.
Con riguardo ai primi due profili, non può non evidenziarsi come risulti logicamente contraddittorio che la compagnia affermi, da un lato, che il de cuius non sarebbe qualificabile come Persona_1
“terzo” in quanto legato da un rapporto di collaborazione con la società assicurata, e dall'altro lato sostenga che la garanzia non sarebbe comunque operante per difetto di un rapporto di lavoro subordinato, e dunque per l'inapplicabilità della copertura RCO. In
realtà, la stessa struttura del contratto di assicurazione per responsabilità civile aziendale contempla l'estensione della copertura
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Giudice dott. Gaetano Sole sia per la responsabilità verso i terzi (RCT), sia per la responsabilità
verso i prestatori d'opera (RCO), proprio al fine di offrire un sistema integrato di tutela contro i rischi connessi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. L'argomentazione dell'assicuratore, nel tentativo di escludere ogni forma di operatività della garanzia, finisce per collocare la vittima in un limbo non previsto dal contratto, né
compatibile con la funzione tipica di un'assicurazione di responsabilità civile, il cui scopo è proprio quello di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali derivanti da richieste risarcitorie a seguito di danni cagionati nello svolgimento dell'attività
oggetto di copertura.
In secondo luogo, quanto alla garanzia RCO, essa non può essere esclusa sulla sola base della natura non subordinata del rapporto tra la vittima e la società assicurata. Come ribadito anche dal giudice penale
(oltre che dalla giurisprudenza civile poc'anzi citata) l'obbligo di tutela ex art. 2087 c.c. e le previsioni del D.Lgs. 81/2008 impongono al datore di lavoro (e a chi in concreto ne esercita i poteri) di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori subordinati, ma anche dei collaboratori autonomi e di chiunque frequenti stabilmente o occasionalmente l'ambiente di lavoro. Di conseguenza, l'esistenza di un rapporto di collaborazione, pur non qualificabile come subordinato,
non è sufficiente ad escludere l'operatività della copertura, ove sussistano condizioni di rischio riconducibili all'ambito protetto dal contratto assicurativo.
Tribunale di Trapani 18
Giudice dott. Gaetano Sole Infine, quanto al terzo e ulteriore profilo — secondo cui la polizza non sarebbe operativa poiché il presente giudizio è stato instaurato solo nei confronti di , in qualità di amministratore, e non nei CP_1
confronti della società contraente la polizza — Controparte_3
anch'esso si rivela infondato.
Invero, è del tutto evidente che la vicenda che ci occupa, e che ha portato alla condanna in sede penale dell'odierno convenuto, attiene a fatti direttamente riconducibili all'attività di impresa della
[...]
soggetto giuridico che ha stipulato la polizza, di cui il Controparte_3
è legale rappresentante. È, quindi, evidente che la domanda di CP_1
manleva proposta da , quale soggetto personalmente CP_1
convenuto in giudizio, trova fondamento nella condotta posta in essere nell'esercizio delle funzioni di amministratore della società assicurata.
È dunque irrilevante che la società assicurata non sia stata formalmente evocata in giudizio, atteso che l'azione di manleva proposta da colui che ha agito quale organo della persona giuridica trova giustificazione nell'estensione della copertura assicurativa alle conseguenze dannose dell'attività svolta nell'ambito del mandato sociale.
In definitiva, tutte le eccezioni sollevate dalla terza chiamata in causa in ordine all'inoperatività della garanzia assicurativa devono essere disattese, risultando la copertura contrattualmente pattuita efficace ed operante rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Occorre, a questo punto, esaminare la tematica dei danni risarcibili.
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Giudice dott. Gaetano Sole Ora è evidente che il tragico evento accaduto è, di per sé, un fatto suscettibile di determinare l'insorgere di una pluralità di conseguenze dannose astrattamente risarcibili: ed invero, costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte, quella per cui la lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso – può produrre ed anzi, di regola produce, diversi pregiudizi,
scaturenti dalla lesione all'integrità psicofisica della persona, ovvero che possono porsi su un piano non prettamente biologico, pur meritando egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza
eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini
dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui
percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989).
Ciascuno di tali danni – che specificamente assolvono alla funzione di delimitare in maniera più specifica l'unitaria figura del danno non patrimoniale – è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”,
enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione
inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente
prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha
vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è
motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa
degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per
presunzioni” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del
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Giudice dott. Gaetano Sole 2020). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per
presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela
esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un
criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime
lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023), sicché è proprio
“in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il
valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di
apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote,
ascendente, zio, cugino” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n.
28989 del 2019).
La Cassazione ricorda, dunque, che in tale ambito la sola questione rilevante è, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque
anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso
dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non
patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la
controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo,
perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del
cd. «danno in re ipsa», che sorge per il solo verificarsi dei suoi
presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione –
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Giudice dott. Gaetano Sole danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta
l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte” (così, Cass. Sez.
3, ord. n. 13540 del 2023, che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre
2008, n. 26492).
E infatti, la morte di un prossimo congiunto comporta una lesione di un diritto costituzionalmente rilavante ex art. 2 e 29 Cost. che consiste nella perdita del rapporto parentale stesso. Da ciò possono scaturire,
senz'altro, conseguenze pregiudizievoli di varia natura (alla salute,
alla serenità di vita, e così via) che certamente rendono ammissibile l'eventuale richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare deve sottolinearsi, con riferimento al sorgere di pregiudizi di natura lato sensu esistenziali, che uno sconvolgimento pressoché “inevitabile” della propria vita, si verifica proprio nel caso di perdita di un prossimo congiunto, in quanto la perdita del rapporto parentale –quando il decesso colpisce soggetti legati da un vincolo familiare stretto –lede il diritto costituzionalmente rilevante all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare (cfr. Cass. n.
4253/2012).
Ne consegue che la sussistenza del pregiudizio in questione può dirsi rispondente all'id quod plerumque accidit, con la conseguenza che può darsene prova anche tramite presunzioni, gravando in capo al convenuto l'onere della prova circa l'insussistenza del danno in esame.
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Giudice dott. Gaetano Sole La Corte di Cassazione ha chiarito che “sussiste una presunzione iuris
tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della
famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche
ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che
assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non
convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo
danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra
loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto
dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la
dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della
consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla
coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397
del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022).
Tuttavia, “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato,
la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta
"in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo
invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ. n.
8421/2011).
La Corte di Cassazione, nel solco di un orientamento che ormai può
dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto
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Giudice dott. Gaetano Sole a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-
relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n.
27658/2023).
In via del tutto preliminare, osserva il Tribunale che, come da certificazione allegata in data 19.3.2024, l'Ente previdenziale CP_5
ha erogato, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 20/06/65 e successivo D.
Lgs. n. 38 del 23/02/00, la somma di euro 449.993,53 (cfr. attestazione a firma del Dirigente ). Persona_2
Tale importo deve certamente ritenersi satisfattivo del chiesto risarcimento del danno per la perdita della contribuzione economica al
ménage familiare, non avendo le parti attrici provato o chiesto di provare una maggiore perdita, e limitandosi ad ancorare la domanda al fatto storico del decesso del de cuius.
Quanto, invece, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, vanno considerate tutte le circostanze del caso concreto, e
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Giudice dott. Gaetano Sole in particolare: la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare,
l'età della vittima al momento della morte, e l'età dei congiunti superstiti, l'assenza di particolari deduzioni da parte della moglie e dei figli in ordine alla qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua e di quella che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.
Alla luce di tali indici, va ritenuto, in via presuntiva, (Cass. sentenza n. 25164/2020), che gli attori abbiano certamente subito un'importante sofferenza per la morte del congiunto (in assenza, d'altronde, di indici contrari, nel senso di un rapporto familiare compromesso, la cui sussistenza avrebbe dovuto essere provata da parte convenuta o dalla terza chiamata); l'assenza di ulteriori indici volti a gradare la specifica situazione delle parti attrici porta ad accedere ai valori medi previsti dalle Tabelle di Milano 2024, pur nella consapevolezza dell'inesistenza di un “minimo garantito”, valori che esprimono la
“uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n.
12408/2011. Come si legge nella menzionata sentenza n. 12408/2011,
la Tabella esprime un valore "equo", “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Alla luce di tali principi, va liquidata in favore di la Parte_1
somma di € 297.236,00, in favore di di ND IA Parte_3
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Giudice dott. Gaetano Sole e ND Giovanni la somma di € 320.702,00 ciascuno.
Spetta poi ai danneggiati il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio,
derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè
il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma,
danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma riva-lutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa,
con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può
fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di
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Giudice dott. Gaetano Sole interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi,
cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante,
Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è
necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale),
sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e pro-cedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivaluta-zione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri, il risarcimento spettante a ciascuna delle parti attrici che i convenuti, in solito, dovranno
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Giudice dott. Gaetano Sole corrispondere va così quantificato: € 328.781,65 in favore di Parte_1
€ 354.738,09 ciascuno in favore di ,
[...] Parte_1
e al pagamento dei Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali vanno condannato il convenuto, con condanna dell'assicurazione terza chiamata a tenere indenne il convenuto del pagamento delle somme suindicate entro il limite del massimale di polizza (€
1.000.000,00).
Su tali somme sono dovuti, altresì, gli interessi legali, dalla data della decisione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori,
condanna , al pagamento, in favore degli attori, CP_1
delle seguenti cifre: € 328.781,65 in favore di Parte_1
€ 354.738,09 ciascuno in favore di
[...] Parte_2
e oltre interessi dalla data Parte_3 Parte_4
della presente decisione e sino al soddisfo;
- condanna la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il convenuto del pagamento delle somme suindicate entro il
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Giudice dott. Gaetano Sole limite del massimale di polizza;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- condanna la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trapani, in data 05.07.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole