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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 9763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.vg. 9763/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. RESMINI
MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Sangano il 14/09/2002. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/12/2003 maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e , il 31/05/2008. Per_2
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi sull'affidamento della figlia poiché maggiorenne. Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale di proprietà della IGnora alla stessa con i beni e gli arredi ivi Pt_1 contenuti;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il IGnor si allontanerà dalla casa coniugale entro il Pt_2
01.03.2024 portando con sé gli oggetti personali;
AFFIDA il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e abitazione principale Per_2 presso la madre;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando lo avrà con sé;
DA' ATTO che ormai maggiorenne, potrà vedere il padre liberamente in base anche agli impegni Per_1 di quest'ultimo;
DISPONE che possa frequentare il padre secondo la sua volontà, in collaborazione ed armonia tra Per_2
i genitori, e nella massima libertà sia di giorni che di orari. In generale, trascorrerà con il padre da Per_2 uno a due giorni a settimana;
weekend alternati con la madre, salvo diversi accordi dei genitori;
DISPONE che in caso di disaccordo tra i coniugi:
A) starà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina Per_2
e almeno un giorno infrasettimanale -da concordare con il minore nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna- nel quale il padre trascorrerà il pomeriggio e la cena con il figlio il quale rientrerà in serata presso la residenza materna;
B) trascorrerà con il padre 15 giorni durante le vacanze estive e almeno 3 giorni durante le vacanze Per_2 natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
pagina 2 di 3 DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_2 Pt_1 mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli (300,00 euro a figlio), somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, sino a quando non saranno divenuti economicamente autosufficienti;
DISPONE che le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., preventivamente concordate, saranno a carico del IGnor nella misura del 60%, mentre il 40% delle stesse resterà a Pt_2 carico della IGnora Pt_1
DA' ATTO che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IGnora Pt_1
DA' ATTO che il patrimonio mobiliare, composto da fondi d'investimento, in ragione del diverso apporto economico dei coniugi negli anni di convivenza, sarà suddiviso in misura pari al 60% a favore del IGnor
, mentre il restante 40% andrà a favore della IGnora;
Pt_2 Pt_1
DA' ATTO che l'autovettura Citroen C3, targata GL202WY, rimane di proprietà esclusiva della IGnora
, la quale si obbliga a corrispondere al IGnor l'importo di € 10.000,00, pari al 50% del valore Pt_1 Pt_2 dell'autovettura;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minorenne.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.vg. 9763/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. RESMINI
MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Sangano il 14/09/2002. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/12/2003 maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e , il 31/05/2008. Per_2
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi sull'affidamento della figlia poiché maggiorenne. Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale di proprietà della IGnora alla stessa con i beni e gli arredi ivi Pt_1 contenuti;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il IGnor si allontanerà dalla casa coniugale entro il Pt_2
01.03.2024 portando con sé gli oggetti personali;
AFFIDA il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e abitazione principale Per_2 presso la madre;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando lo avrà con sé;
DA' ATTO che ormai maggiorenne, potrà vedere il padre liberamente in base anche agli impegni Per_1 di quest'ultimo;
DISPONE che possa frequentare il padre secondo la sua volontà, in collaborazione ed armonia tra Per_2
i genitori, e nella massima libertà sia di giorni che di orari. In generale, trascorrerà con il padre da Per_2 uno a due giorni a settimana;
weekend alternati con la madre, salvo diversi accordi dei genitori;
DISPONE che in caso di disaccordo tra i coniugi:
A) starà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina Per_2
e almeno un giorno infrasettimanale -da concordare con il minore nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna- nel quale il padre trascorrerà il pomeriggio e la cena con il figlio il quale rientrerà in serata presso la residenza materna;
B) trascorrerà con il padre 15 giorni durante le vacanze estive e almeno 3 giorni durante le vacanze Per_2 natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
pagina 2 di 3 DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_2 Pt_1 mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli (300,00 euro a figlio), somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, sino a quando non saranno divenuti economicamente autosufficienti;
DISPONE che le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., preventivamente concordate, saranno a carico del IGnor nella misura del 60%, mentre il 40% delle stesse resterà a Pt_2 carico della IGnora Pt_1
DA' ATTO che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IGnora Pt_1
DA' ATTO che il patrimonio mobiliare, composto da fondi d'investimento, in ragione del diverso apporto economico dei coniugi negli anni di convivenza, sarà suddiviso in misura pari al 60% a favore del IGnor
, mentre il restante 40% andrà a favore della IGnora;
Pt_2 Pt_1
DA' ATTO che l'autovettura Citroen C3, targata GL202WY, rimane di proprietà esclusiva della IGnora
, la quale si obbliga a corrispondere al IGnor l'importo di € 10.000,00, pari al 50% del valore Pt_1 Pt_2 dell'autovettura;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minorenne.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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