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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Pietro F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, a seguito dell'udienza cartolare del 11.2.25, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2285/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'AVV. PASQUALE MANFREDI dall'avv. Maria Stella Matrone;
APPELLANTE
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1 [...]
, erede del ricorrente rappresentata e difesa, come in atti, Per_1 Persona_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Gemma TROMBETTA e dall'avv. Donatello ESPOSITO;
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 809/2024 il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA ha parzialmente accolto la domanda presentata da , dante causa delle odierne appellate, volta ad impugnare Persona_2 il licenziamento orale comminatogli ed ad ottenere la condanna della al pagamento Parte_1 delle differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo dal
01/06/2018 al 10/09/2018, durante il quale, senza regolare inquadramento, aveva disimpegnato mansioni di responsabile di sala riconducibili al II livello del CCNL di settore (turismo
/confcommercio) ovvero, in via gradata, al III o al IV.
Il ricorrente in primo grado aveva inoltre dedotto che le direttive di lavoro gli erano impartite dal e che era obbligato ad osservare l'orario di lavoro a lui indicato dal Parte_1 medesimo, ovvero quello distribuito su sei giorni a settimana dalle 10.30 sino alle 16.00 e dalle 18.30 sino alle ore 1.00, quindi per 12 ore al giorno, con un giorno di riposo infrasettimanale concessogli generalmente nella giornata del mercoledì e giovedì; che per la prestazione lavorativa del mese di giugno e luglio 2018 il sig. aveva percepito la somma di € 1.400,00 corrispostagli in Per_2 contanti dal sig. nei locali del ristorante e in presenza degli altri dipendenti Parte_1 e che questo era l'unico importo complessivamente ricevuto da parte datoriale;
che il rapporto di lavoro a nero, avviato con la garanzia di prossima e sicura formalizzazione, era proseguito tra le parti sino al 10 settembre del 2018 senza alcuna regolarizzazione, e si era interrotto bruscamente allorquando era stato oralmente e illegittimamente licenziato, oltre che violentemente estromesso e fisicamente cacciato dal ristorante per aver richiesto, come da accordi, il pagamento della mensilità del mese di agosto (di più intenso lavoro) nonché di un premio promesso all'atto della sua assunzione (per aver declinato altra proposta lavorativa maggiormente remunerativa); che in tale occasione, a seguito di dette giuste, legittime e minime richieste avanzate, il dipendente veniva violentemente aggredito, dapprima verbalmente e poi fisicamente, dal sig. all'interno del Parte_1 locale ristorante, e di poi estromesso dal lavoro, ricacciato a calci lungo il marciapiedi della pubblica via, ove il dipendente veniva ancora pestato con calci e diffidato a non presentarsi più sul posto di lavoro, con minacce ed epiteti offensivi irripetibili ed alla presenza ovviamente sia di passanti che di altri dipendenti del ristorante che dei titolari ed addetti degli esercizi commerciali vicini;
che tale aggressione sostanzia anche l'estromissione dal contesto lavorativo;
che a seguito di tale incresciosa e violenta aggressione, il lavoratore riportava gravi lesioni per quali ha fatto ricorso alle cure del locale nosocomio di Boscotrecase ove gli veniva diagnosticata “frattura IV e V metacarpo della mano destra” con prognosi di 30 giorni con postumi non ancora stabilizzati;
che l'accaduto aveva profondamente mortificato il ricorrente, essendo peraltro avvenuti il pestaggio e le offese e minacce alla presenza di persone conoscenti, che ogni giorno da qualche mese vedeva, il tutto solo per aver chiesto il pagamento di quanto gli spettava: tale danno non patrimoniale, per la particolare gravità, andava adeguatamente risarcito;
che per i fatti esposti aveva sporto querela;
che per effetto delle lesioni subite il ricorrente aveva riportato un danno patrimoniale e non patrimoniale di cui rivendicava ristoro, in particolare era derivato un danno biologico, non ancora stabilizzato, quantomeno del 4%,
o della maggiore misura da determinarsi anche a mezzo CTU, e da quantificarsi secondo Tabelle;
che con comunicazione pec del 7 novembre 2019 e raccomandate a/r del 12 novembre 2019 impugnava e contestava il predetto licenziamento oralmente intimato perché nullo, inefficace, illegittimo e comunque ingiustificato e chiedeva la immediata ripresa al lavoro offrendo la prestazione lavorativa nonché il contestuale risarcimento dei danni allo stesso derivato e il pagamento della retribuzione omessa e delle differenze retributive dovutegli. Tanto premesso ha chiesto: Accertare e dichiarare, in via preliminare, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato a partire dal 1 giugno 2018; B) Accertare e dichiarare l'inefficacia e, in via gradata, la nullità e/o l'annullabilità per assenza di giusta causa e/o di g.m. del recesso dal rapporto di lavoro irrogato oralmente al ricorrente dalla convenuta in data 10 settembre 2018, per violazione dell'obbligo della forma scritta di cui di cui all'art. 2 della L. 604/66 e succ.mod., condannando la convenuta alla reintegra del ricorrente, ed al pagamento in suo favore di una somma pari alle retribuzioni maturate dall'illegittima risoluzione alla reintegra, sulla base di un … mensile di € 1.668,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
C) Previo accertamento, condannare, la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive e di retribuzione omessa, per l'importo di € 11.269,29, o alla maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito di CTU, a cui va aggiunto, per l'ipotesi di esercizio dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegra, l'ulteriore importo di € 875,63 a titolo di TFR: il tutto come da conteggi analitici allegati, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto. O la maggiore somma che Giustizia riterrà. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singol crediti;
D) Condannarsi in via generica la convenuta società al risarcimento del danno per l'omessa regolarizzazione previdenziale ed assistenziale del ricorrente, con riserva di separata azione per il concreto recupero di quanto spettante;
E) Condannare la convenuta, anche ex art. 2049 e 2087 c.c., a risarcire al ricorrente i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'aggressione fisica e verbale subita dal ricorrente stesso il 10.09.2018 in una misura non inferiore ad euro diecimila o alla maggiore o minore somma che il GL anche equitativamente vorrà determinare;
…” La convenuta, costituitasi, ha chiesto dichiararsi la nullità del ricorso e nel merito rigettarlo in quanto non vi era mai stato un rapporto di lavoro subordinato, mentre il lavoratore aveva reso una prestazione occasionale ed autonoma retribuita previa emissione di fattura, espletata solo per due mesi (luglio e agosto 2018) e interrotta bruscamente a causa del rifiuto del lavoratore ad emettere la fattura relativa alla mensilità di luglio 2018, regolarmente pagata.
Il primo giudice, espletata la prova testimoniale, ha accolto parzialmente la domanda ritenendo: provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato da luglio al 10 settembre 2018, con le mansioni di cameriere riconducibili al IV livello CCNL;
non provato lo svolgimento di straordinario.
Sicchè ricalcolato il dovuto sulla base del IV livello di inquadramento CCNL settore turismo, ha condannato la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.511,12 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di luglio e agosto 2018 fino al 10 settembre 2018 e differenze retributive, compresa la somma di € 360,47 per TFR, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo. Ha rigettato l'impugnativa del licenziamento ritenendo insufficiente la prova dell'estromissione del lavoratore. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale la società ed appello incidentale l'appellata nq. La società ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la subordinazione sulla scorta del libero interrogatorio del legale rappresentante della società, mentre la prova testimoniale sul punto era da ritenersi indufficiente. In via subordinata si è comunque doluta della quantificazione effettuata dal primo Giudice mediante erronea lettura delle tabelle retributive. La nella qualità, ha chiesto il rigetto dell'appello principale perchè infondato e ha CP_1 proposto a sua volta appello incidentale sia per il ricornoscimento delle differenze retributive in relazione al II livello ( o in subordine al terzo), posto che dalla prova emergeva chiaramente che il ricorrente era maître di sala;
sia con riguardo al licenziamento essendovi ragionevole prova dell'estromissione. Ha concluso come in atti. La società ha depositato memoria avverso l'appello incidentale chiedendone il rigetto. Previo deposito di note di trattazione la controversia è decisa come segue.
In primo luogo, va detto che si è formato il giudicato sulla parte della pronuncia attinente al lavoro straordinario: nonostante le chiare emersioni processuali alcuna doglianza sul punto è stata avanzata. Allo stesso modo va rilevato che alcuno si duole dell'omessa pronuncia in ordine al risarcimento del danno richiesto in primo grado dal ricorrente.
Su tali punti, dunque, la pronuncia di primo grado è intangibile. Con l'appello principale la società si duole, invece, del riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Il motivo non può essere condiviso. La subordinazione si evince chiaramente dalle testimonianze acquisite delle sorelle che Tes_1 effettivamente hanno lavorato nel ristorante e che hanno precisato che era il a dare direttive Pt_1 al ricorrente ( ) che doveva osservare gli orari indicati e che dal primo riceveva la Parte_2 retribuzione. Le stesse hanno evidenziato che il ricorrente era maitre di sala e che era lui a gestire i camerieri ( “punto di riferimento degli atri camerieri” cit. ; “ il dirigeva la Parte_2 Per_2 sala della pizzeria ristorante e diceva a noi camerieri cosa fare” ” io prendevo direttive dal Per_2 e venivo pagata dal titolare ” cit. . Hanno ricordato che il CP_2 Persona_3 Per_2
“sceglieva la carta dei vini “con il , a riprova dell'espletamento di una mansione diversa da Pt_1 quella esecutiva di un cameriere richiedente specifica esperienza e manifestazione della diversa relazione con il titolare. A tali fatti acquisiti si associa la valutazione del libero interrogatorio del che, egli stesso, Pt_1 riferisce che il ricorrente eseguiva le sue direttive e che osservava un orario di lavoro 6 giorni su sette
( non avendo più ad un certo punto voluto lavorare sette giorni su sette). Si tratta di una valutazione, quella del libero interrogatorio, che va a confermare quanto acquisito dalla prova, sicchè non possono essere condivise neppure le doglianze in ordine alla natura ed al valore del libero interrogatorio che l'appellante principale assume essere stato erroneamente valutato dal primo giudice. Dunque non risponde al vero che la decisione si fonda sul valore erroneamente confessorio del libero interrogatorio;
piuttosto quest'ultimo si aggiunge e conferma quanto acquisito con la prova. L'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro è elemento tipico della subordinazione e, nella specie esso è accompagnato dall'osservanza di orari e dall'inserimento nella compagine aziendale. Nessuna credibilità può essere conferita, con riguardo alle modalità del rapporto riferite, dal teste il quale – titolare di un negozio posto accanto al ristorante- quanto alla presenza del Testimone_2
addirittura la circoscrive in termini minori di quelli dichiarati dallo stesso legale Per_2 rappresentante della società (sebbene dica di essere sempre presente e di frequentare assiduamente il ristorante, assume di averlo visto 4 o 5 gg a settimana o di mattina o di sera quando è lo stesso Pt_1 che dichiara che il ha lavorato 7 gg a settimana, e poi sei, sia di mattina che di sera). Per_2
Inverosimile è poi che un negoziante sappia dire anche di orari in cui il suo negozio era chiuso (23.30) perché era al bar all'angolo, così come poco verosimile è che lui passasse le sue giornate seduto ai tavolini esterni del ristorante o entrasse nello stesso con la frequenza descritta dal teste. Dunque sul punto la sentenza va confermata, anche in ordine alla durata del rapporto.
Ciò detto, va delibato anche il motivo di appello incidentale relativo alle mansioni, con la precisazione che trattandosi di rapporto non formalizzato il livello di inquadramento deve essere verificato ai fini del riconoscimento della giusta retribuzione ex art. 36 C.; e quello principale in ordine al calcolo del dovuto. Trattasi, invero, di questioni intimamente connesse. Quanto alle differenze retributive con l'appello principale la società si duole dell'erroneità dei calcoli sulla retribuzione base effettuati dal primo giudice, assumendo che il conteggio riformulato dal giudice (in relazione a paga base XIII ferie e tfr, escluso dunque lo straordinario) terrebbe conto della paga base prevista non per il IV livello sicchè l'intero conteggio ne risulterebbe falsato. Sul punto l'appellante incidentale non nega che vi sia stato questo errore sull'individuazione della paga base ma, proponendo gravame sul punto, assume che, in ogni caso, al ricorrente doveva essere riconosciuto il II livello in quanto maitre di sala e che comunque le differenze dovutegli sarebbero state superiori, anche senza proporre gravame in ordine allo straordinario.
Ritiene la Corte che possa ritenersi provato che il ricorrente non fosse un semplice Per_2 cameriere ma provvedesse egli stesso a gestire i camerieri. Sul punto sono concordi le testimonianze delle testi escusse, espunta per quanto sopra detto la testimonianza dell'ulteriore teste Che egli Tes_2 avesse particolare competenza emerge parimenti come sopra detto, e che parlasse anche le lingue è lo stesso che lo dice. D'altro canto, non può essere sottovalutato il fatto che lo stesso Pt_1 Pt_1 voleva che il ricorrente lavorasse 7 giorni su sette, risentendosi che egli volesse lavorare alla fine solo
6 giorni, ciò si spiega solo per il fatto che avesse necessità di una figura che avesse compiti di gestione della sala e dunque non fosse un semplice cameriere.
In definitiva il era un maitre, figura professionale sussumibile nel II livello CCNL ( al II Per_2 livello appartengono, d'altronde “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: …- Primo maitre o capo servizio sala”). Sulla scorta delle tabelle retributive per questo livello, da applicarsi in via parametrica, stante l'inapplicabilità diretta del CCNL (trattasi di rapporto di lavoro non formalizzato in cui non vi è prova da parte della società della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti o della spontanea applicazione della contrattazione collettiva), devono essere calcolate le differenze retributive dovute al . Sono dovute: la paga base ed indennità di contingenza per i mesi di luglio ed agosto Per_2 pari ad euro 1668,46 per ogni mese, euro 641,72 per lo stesso titolo per i giorni del mese di settembre lavorati (tale somma ai sensi dell'art. 36 C e 432 cpc è quantificata dal collegio anche in via equitativa), euro 324,41 per XIII mensilità, euro 416,47 per ferie non godute ( sulla cui debenza non vi è gravame). Per un totale di 4719,52, cui vanno detratti euro 1400 ricevuti, per un totale finale di euro 3319,52. A queste somme vanno aggiunti 356,46 euro a titolo di tfr.
Non sono dovute le somme a titolo di permessi non goduti e XIV mensilità trattandosi di emolumenti di natura contrattuale ed essendo carenti i presupposti per l'applicazione diretta del CCNL. La va condannata al pagamento in favore dell'avente causa del alla somma di euro CP_3 Per_2
3319,00 a titolo di differenze retributive ed euro 356,46 a titolo di TFR oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo. Resta da valutare l'appello incidentale avente ad oggetto il rigetto dell'impugnativa di licenziamento orale. L'appellata si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato la sussistenza della prova dell'avvenuta estromissione del lavoratore. Il gravame non può essere condiviso.
Oltre a tutto quanto già osservato dal primo giudice, qui da confermarsi, ritiene la corte che vi sia un ulteriore profilo che depone in senso negativo rispetto alla ricostruzione offerta dal ricorrente in primo grado. L'esame della querela dallo stesso allegata, oltre alla descrizione dell'alterco/ aggressione e dei danni fisici patiti dal (su cui, si ribadisce che non c'è gravame), si legge”…a seguito del lavoro Per_2 prestato per il mese di agosto e inizio settembre, il giorno 31 di agosto, dovevo percepire lo stipendio ma siccome attualmente l'attività non naviga in buone acque, il titolare di cui conosco solo il nome,
, mi chiedeva se poteva pagarmi il 10 settembre. Acconsentivo a tale richiesta e nella Parte_1 giornata di ieri verso le 19.30 mi presentavo presso il ristorante per riscuotere il mensile. Giunto all'interno della sala, dopo aver chiesto al titolare il pagamento del lavoro effettuato, lo stesso mi chiedeva se era possibile pagarmi in più rate dato che al momento non era in grado di saldarmi il conto. Ancora una volta ero accondiscendente ma chiedevo allo stesso di mettere insieme tutta la somma in un'unica rata. A questo punto il titolare si alterava e dopo avergli fatto presente che oltre allo stipendio doveva pagarmi il premio pattuito al momento dell'assunzione, lo stesso mi metteva le mani al collo invitandomi ad uscire dalla struttura in quanto avevo solo contribuito a rovinarlo…”. Dal racconto fatto dallo stesso lavoratore ai carabinieri – che dunque si deve ritenere veritiero- si comprende chiaramente che il giorno 10 settembre il era andato solo a ritirare i soldi Per_2 dovutigli, e che il rapporto era cessato prima, non si sa quando, ma prima, in settembre. Altrimenti egli avrebbe ben potuto chiedere i soldi durante la presenza per il lavoro e non recarsi apposta in orario serale a riscuotere. Dal tenore delle dichiarazioni (“a seguito del lavoro prestato per il mese di agosto e inizio settembre”) si evince che il andava a riscuotere tutto quanto dovutogli, a rapporto finito, altrimenti non Per_2 avrebbe fatto riferimento al lavoro di settembre, posto che lo stesso, per il criterio della post numerazione andava pagato ad ottobre. A settembre era scaduta la sola mensilità di agosto, ma non quella di settembre. Invece, all'evidenza egli voleva il pagamento di agosto e dei primi giorni di settembre.
Questo lascia ritenere che il rapporto di lavoro fosse già cessato – con modalità non dedotte e non emerse in giudizio- e che il violento allontanamento del fosse dovuto ad un litigio Per_2 successivo alla cessazione del rapporto, dovuto appunto al mancato saldo delle sue spettanze.
Si deve dunque concludere che non sia rinvenibile il momento dell'estromissione nella data del fatto delittuoso, come dedotto. Dunque non si possano circoscrivere con certezza le modalità di cessazione del rapporto. Su questo punto l'appello incidentale non può essere accolto. Tutto quanto sinora detto, l'appello principale va rigettato e quello incidentale accolto con riguardo al motivo attinente alle mansioni ed alle differenze retributive, con condanna della società al pagamento delle somme di cui in dispositivo. Le spese di lite di questo grado di giudizio possono essere compensate per un terzo in ragione della reciproca soccombenza. Il residuo cede a carico della ed è liquidato come in dispositivo con CP_3 attribuzione.
Restano ferme le spese del primo grado, perché correttamente quantificate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede,
In parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna Parte_1 al pagamento in favore di , nella qualità di
[...] Controparte_1 genitore esercente la potestà sulla minore , della somma di euro 3319,00 a titolo di Persona_1 differenze retributive ed euro 356,46 a titolo di TFR oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo, nei termini di cui in motivazione;
rigetta ogni altro gravame;
ferme le spese del primo grado di giudizio, compensa per un terzo le spese di questo grado e condanna al pagamento del residuo che liquida in Parte_1 euro 2000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- con riguardo a
[...] della sussistenza dei presupposti di cui al primo Parte_1 periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 11.2.25
Il Consigliere relatore
IL Presidente