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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/09/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2146 R.G.A.C., anno 2020, assegnata in decisione all'udienza del 5.5.25 e vertente
TRA
in Parte_1
persona del Procuratore p.t., dott. Stefano Senatore, in virtù di procura alle liti autenticata dal Notaio di Milano, Dott.ssa Per_1
in data 20.12.2017, con sede in Milano, Corso
[...]
Sempione n. 39, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall' Avv. Marta Enne e dall'Avv. Arturo
Dell'Isola ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Donato
Ricco con studio in Via De Nittis n. 7, Foggia (FG), il tutto in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente a[...] elettivamente domiciliato in
Cerignola alla via Salento n. 30, presso lo Studio legale dell'Avv. pagina 1 di 10 Domenico Merlicco che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
E
e , contumaci nel giudizio di primo CP_2 CP_3
grado ed elettivamente domiciliati ex lege presso l' con Pt_1
sede in Milano, Corso Sempione n. 39
Appellati contumaci
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
5.5.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 348/2019, emessa dal Giudice di Pace di Ariano PI (AV) in data 2.10.2019, con la quale veniva accolta integralmente la domanda attorea e veniva condannata al pagamento (in solido con gli altri convenuti contumaci), in favore di , Controparte_1
della somma di € 20.222,53, a titolo di risarcimento per i danni causati al veicolo di proprietà dell'attore a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 30.08.2015.
Invero, l'odierno appellato aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, l' , intermediario nei Parte_1
sinistri causati da un veicolo immatricolato all'estero sul territorio italiano, , quale proprietario del veicolo CP_2
Fiat Marea con targa bulgara tg. BH 3733 BK, nonché la CP_3
quale compagnia assicuratrice della vettura.
[...]
pagina 2 di 10 A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del Giudice di Pace nell'aver accertato l'esclusiva responsabilità
-nella causazione del sinistro- del veicolo Fiat Marea, nonché
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e orali del giudizio di primo grado.
Sosteneva altresì, l'erronea valutazione del Giudice di primo grado per non aver riconosciuto, in subordine, la responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa e infine per aver liquidato il risarcimento in favore di CP_1
senza una consulenza tecnica, richiesta in primo grado e non ammessa, ma solo sulla base di una perizia di parte.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto CP_1
dedotto dall'appellante e chiedeva in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. nonché dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 22.01.2021 il Giudice: “ritenuta la necessità di disporre C.T.U. per: accertare la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura Audi A6 di con la Controparte_1
dinamica del sinistro;
quantificare i costi di riparazione del veicolo;
accertare l'eventuale antieconomicità della riparazione in ragione del valore del veicolo al momento del sinistro” nominava un consulente.
All'udienza del 5.5.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio.
Invero, è oramai pacifico, come da decisione della Suprema
Corte, che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass.
Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dall' presenta i Pt_1
requisiti sopra evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
L'appellante, infatti, nell'atto introduttivo, ha evidenziato i punti della sentenza che intendeva contestare, indicandoli in modo chiaro.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. deve rilevarsi che l'appello non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo i motivi di appello suscettibili di studio e interpretazione.
Pertanto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. nonché 348 bis risultano infondate.
Nel merito, con il primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erronea motivazione del Giudice di primo grado per aver attribuito l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al veicolo Fiat Marea, nonché per aver errato nell'interpretare le risultanze istruttorie, documentali e orali e dunque per non pagina 4 di 10 aver, in via subordinata riconosciuto la responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In proposito, l sosteneva che il Giudice di primo grado Pt_1
basava la propria motivazione sulla documentazione prodotta, quale il modulo CAI con il grafico in esso contenuto, nonché sulle prove testimoniali, ritenendole concordanti.
L'appellante, invece, evidenziava le incongruenze tra le risultanze emergenti dal grafico contenuto nel modulo CAI e le testimonianze rese, che invece avrebbero confermato la tesi dell'odierno appellato;
pertanto, il Giudice di Pace avrebbe errato nel porre a base del proprio convincimento delle prove tra loro difformi.
La contraddittorietà, secondo parte appellante, sarebbe emersa dal contrasto tra quanto evidenziato dal grafico, da cui si evincerebbe, che la vettura di non teneva la destra della CP_1
sua corsia di marcia e quanto dichiarato dai testimoni che invece sostenevano l'esatto contrario, circa la dinamica del sinistro.
Tale motivo di appello non può essere accolto.
Invero, dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio emerge che, sebbene, all'atto delle operazioni peritali, l'auto risultasse alienata, la documentazione presente agli atti consentiva al nominato CTU “di eseguire, sull'autovettura AUDI A6 in esame, un fedele accertamento dei danni riportati dalla stessa, imputati all'evento stradale in questione”.
Il CTU, nel ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, rappresentava: “Il giorno 30 agosto 2015, verso le ore 23,10, il
Sig. alla guida della propria autovettura Controparte_1 pagina 5 di 10 AUDI A6, targata HAL 873 L, percorreva la corsia simmetrica di immissione all'autostrada A16 Napoli - Canosa, proveniente dal casello autostradale di VALLATA (AV), con direzione BARI.
Giunto in prossimità della biforcazione per la corsia di immissione per Bari e della corsia di provenienza da Napoli, dopo aver affrontato una curva destrorsa ad ampio raggio di curvatura in essere in quel punto, in un tratto di strada ad andamento e profilo longitudinale pianeggiante, entrava in
“interazione” con l'autovettura FIAT Marea che proveniva dalla opposta direzione di marcia, e cioè dalla corsia a senso unico di provenienza da Napoli. Quest'ultima, nel proseguire nella sua direzione rettilinea, con visibilità alquanto ridotta in essere al momento (ore 23,10), visibilità rapportabile al cono di luce anabbagliante degli impianti di illuminazione dei veicoli, viaggiava decentrata a sinistra nella propria corsia a senso unico di marcia, imboccando parzialmente contromano la corsia simmetrica di marcia di entrata dal casello di Vallata, e di immissione per Bari, in percorrenza in quel momento dall'autovettura AUDI A6 condotta dal Sig. Controparte_1
Il conducente di quest'ultima, alla percezione di un pericolo incombente, imprevisto e imprevedibile, iniziava una manovra di
Variazione Cinematica (schivamente) di traiettoria sulla destra nella corsia simmetrica di marcia in percorrenza di immissione per Bari, Variazione di traiettoria finalizzata ad evitare una
“interazione meccanica assiale” (frontale) con il veicolo proveniente dalla direzione a senso unico di marcia opposta da
Napoli, per cui, dopo l'interazione con il suo fianco anteriore sinistro contro il fianco anteriore sinistro della CP_4 pagina 6 di 10 finiva a collidere con il suo complessivo anteriore centrale contro il sistema di sicurezza passiva (guard rail trionda), a forma semicircolare, posto a demarcazione delle corsie di immissione per Bari e di provenienza da Napoli dell'autostrada
A16 Napoli – Canosa”
Pertanto, il CTU accertava: “la sussistenza della coerenza e della compatibilità dinamica tra i danni lamentati e richiesti a risarcimento per l'autovettura AUDI A6 attorea e la Meccanica dell'evento stradale per cui è lite, così come denunciata e narrata nella richiesta di risarcimento, nonché dichiarata e verbalizzata dai Testi indicati ed escussi in udienza”
Ad abundantiam, si precisa che -dalla lettura degli atti- emerge che le parti, conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sottoscrivevano in data 30.08.2015 il modello CAI e il conducente del veicolo Fiat Marea Ivan al punto 14 CP_2
rubricato “osservazioni”, dichiarava: “non sapevo che era a doppio senso ed invadevo la corsia opposta”.
Dunque, con la sottoscrizione del modello CAI, il conducente si assumeva la responsabilità nella causazione del CP_2
sinistro, riconoscendo di aver invaso la corsia percorsa dall'Audi
A6.
Pertanto, la dichiarazione del conducente della Fiat Marea, integra gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733
c.c., formando piena prova, circa i fatti sfavorevoli da questi riferiti.
Era dunque onere di quest'ultimo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma rimanendo CP_2
contumace in primo grado ed ammettendo nel modulo CID di pagina 7 di 10 aver posto in essere una manovra incauta ha escluso qualsiasi responsabilità del danneggiato al verificarsi dell'evento.
Con un secondo motivo di appello, la società appellante lamentava l'erronea determinazione del quantum deciso dal
Giudice di primo Grado a titolo di risarcimento, non potendo lo stesso ricavarsi solo dalla consulenza tecnica di parte, depositata da . CP_1
Invero, il Giudice di Pace quantificava in € 20.000,00 la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, quanto cioè richiesto da , evidenziando che l'attore conteneva la domanda nei CP_1
limiti di € 20.000,00, ovvero circa 7.000,00 € in meno rispetto a quanto valutato dal ctp.
Sul punto, il CTU nel rispondere al quesito sulla quantificazione in merito ai costi di riparazione evidenziava: “Sull'autovettura
AUDI A6 in esame gli interventi da effettuare per il ripristino dei particolari danneggiati, sia per quelli da sostituire e sia per quelli da riparare, nonché i tempi occorrenti totali per effettuare le operazioni di ripristino della stessa, così come rilevato dall'attenta visione della documentazione fotografica ed estimativa versata in atti….L'importo dei particolari sostituiti e della mano d'opera per l'esecuzione di detti lavori sono state calcolate secondo i tempi e metodi di lavorazione del programma
GENIUS Professional della oltre che da Parte_2
indagini di mercato…” per un totale danni, comprensivo di iva se dovuta, pari ad € 24.289,24.
Dunque, alla luce del già versato importo da parte della
[...]
Compagnia incaricata della gestione del sinistro per CP_5
conto della mandante straniera, nonché dell'avvenuta pagina 8 di 10 alienazione del veicolo oggetto di causa, si ritiene doversi confermare l'importo liquidato dal Giudice di Pace a titolo di risarcimento danni causati dal sinistro.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di
Pace di Benevento deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto dall Parte_1
[...]
Ogni altra questione formulata risulta essere assorbita dal rigetto dell'appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 348/2019 emessa dal Giudice di Pace Dott.ssa
Tempone, proposto dall' Parte_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato, nei
[...]
confronti di ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 348/2019 emessa dal
[...]
Giudice di Pace e per l'effetto conferma la sentenza n.
348/2019;
2) Condanna altresì l'appellante ad una somma corrispondente al doppio del contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater DPR
115/2002
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali pagina 9 di 10 del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to D. Merlicco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 01/09/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2146 R.G.A.C., anno 2020, assegnata in decisione all'udienza del 5.5.25 e vertente
TRA
in Parte_1
persona del Procuratore p.t., dott. Stefano Senatore, in virtù di procura alle liti autenticata dal Notaio di Milano, Dott.ssa Per_1
in data 20.12.2017, con sede in Milano, Corso
[...]
Sempione n. 39, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall' Avv. Marta Enne e dall'Avv. Arturo
Dell'Isola ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Donato
Ricco con studio in Via De Nittis n. 7, Foggia (FG), il tutto in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente a[...] elettivamente domiciliato in
Cerignola alla via Salento n. 30, presso lo Studio legale dell'Avv. pagina 1 di 10 Domenico Merlicco che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
E
e , contumaci nel giudizio di primo CP_2 CP_3
grado ed elettivamente domiciliati ex lege presso l' con Pt_1
sede in Milano, Corso Sempione n. 39
Appellati contumaci
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
5.5.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 348/2019, emessa dal Giudice di Pace di Ariano PI (AV) in data 2.10.2019, con la quale veniva accolta integralmente la domanda attorea e veniva condannata al pagamento (in solido con gli altri convenuti contumaci), in favore di , Controparte_1
della somma di € 20.222,53, a titolo di risarcimento per i danni causati al veicolo di proprietà dell'attore a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 30.08.2015.
Invero, l'odierno appellato aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, l' , intermediario nei Parte_1
sinistri causati da un veicolo immatricolato all'estero sul territorio italiano, , quale proprietario del veicolo CP_2
Fiat Marea con targa bulgara tg. BH 3733 BK, nonché la CP_3
quale compagnia assicuratrice della vettura.
[...]
pagina 2 di 10 A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del Giudice di Pace nell'aver accertato l'esclusiva responsabilità
-nella causazione del sinistro- del veicolo Fiat Marea, nonché
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e orali del giudizio di primo grado.
Sosteneva altresì, l'erronea valutazione del Giudice di primo grado per non aver riconosciuto, in subordine, la responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa e infine per aver liquidato il risarcimento in favore di CP_1
senza una consulenza tecnica, richiesta in primo grado e non ammessa, ma solo sulla base di una perizia di parte.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto CP_1
dedotto dall'appellante e chiedeva in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. nonché dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 22.01.2021 il Giudice: “ritenuta la necessità di disporre C.T.U. per: accertare la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura Audi A6 di con la Controparte_1
dinamica del sinistro;
quantificare i costi di riparazione del veicolo;
accertare l'eventuale antieconomicità della riparazione in ragione del valore del veicolo al momento del sinistro” nominava un consulente.
All'udienza del 5.5.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio.
Invero, è oramai pacifico, come da decisione della Suprema
Corte, che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass.
Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dall' presenta i Pt_1
requisiti sopra evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
L'appellante, infatti, nell'atto introduttivo, ha evidenziato i punti della sentenza che intendeva contestare, indicandoli in modo chiaro.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. deve rilevarsi che l'appello non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo i motivi di appello suscettibili di studio e interpretazione.
Pertanto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. nonché 348 bis risultano infondate.
Nel merito, con il primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erronea motivazione del Giudice di primo grado per aver attribuito l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al veicolo Fiat Marea, nonché per aver errato nell'interpretare le risultanze istruttorie, documentali e orali e dunque per non pagina 4 di 10 aver, in via subordinata riconosciuto la responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In proposito, l sosteneva che il Giudice di primo grado Pt_1
basava la propria motivazione sulla documentazione prodotta, quale il modulo CAI con il grafico in esso contenuto, nonché sulle prove testimoniali, ritenendole concordanti.
L'appellante, invece, evidenziava le incongruenze tra le risultanze emergenti dal grafico contenuto nel modulo CAI e le testimonianze rese, che invece avrebbero confermato la tesi dell'odierno appellato;
pertanto, il Giudice di Pace avrebbe errato nel porre a base del proprio convincimento delle prove tra loro difformi.
La contraddittorietà, secondo parte appellante, sarebbe emersa dal contrasto tra quanto evidenziato dal grafico, da cui si evincerebbe, che la vettura di non teneva la destra della CP_1
sua corsia di marcia e quanto dichiarato dai testimoni che invece sostenevano l'esatto contrario, circa la dinamica del sinistro.
Tale motivo di appello non può essere accolto.
Invero, dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio emerge che, sebbene, all'atto delle operazioni peritali, l'auto risultasse alienata, la documentazione presente agli atti consentiva al nominato CTU “di eseguire, sull'autovettura AUDI A6 in esame, un fedele accertamento dei danni riportati dalla stessa, imputati all'evento stradale in questione”.
Il CTU, nel ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, rappresentava: “Il giorno 30 agosto 2015, verso le ore 23,10, il
Sig. alla guida della propria autovettura Controparte_1 pagina 5 di 10 AUDI A6, targata HAL 873 L, percorreva la corsia simmetrica di immissione all'autostrada A16 Napoli - Canosa, proveniente dal casello autostradale di VALLATA (AV), con direzione BARI.
Giunto in prossimità della biforcazione per la corsia di immissione per Bari e della corsia di provenienza da Napoli, dopo aver affrontato una curva destrorsa ad ampio raggio di curvatura in essere in quel punto, in un tratto di strada ad andamento e profilo longitudinale pianeggiante, entrava in
“interazione” con l'autovettura FIAT Marea che proveniva dalla opposta direzione di marcia, e cioè dalla corsia a senso unico di provenienza da Napoli. Quest'ultima, nel proseguire nella sua direzione rettilinea, con visibilità alquanto ridotta in essere al momento (ore 23,10), visibilità rapportabile al cono di luce anabbagliante degli impianti di illuminazione dei veicoli, viaggiava decentrata a sinistra nella propria corsia a senso unico di marcia, imboccando parzialmente contromano la corsia simmetrica di marcia di entrata dal casello di Vallata, e di immissione per Bari, in percorrenza in quel momento dall'autovettura AUDI A6 condotta dal Sig. Controparte_1
Il conducente di quest'ultima, alla percezione di un pericolo incombente, imprevisto e imprevedibile, iniziava una manovra di
Variazione Cinematica (schivamente) di traiettoria sulla destra nella corsia simmetrica di marcia in percorrenza di immissione per Bari, Variazione di traiettoria finalizzata ad evitare una
“interazione meccanica assiale” (frontale) con il veicolo proveniente dalla direzione a senso unico di marcia opposta da
Napoli, per cui, dopo l'interazione con il suo fianco anteriore sinistro contro il fianco anteriore sinistro della CP_4 pagina 6 di 10 finiva a collidere con il suo complessivo anteriore centrale contro il sistema di sicurezza passiva (guard rail trionda), a forma semicircolare, posto a demarcazione delle corsie di immissione per Bari e di provenienza da Napoli dell'autostrada
A16 Napoli – Canosa”
Pertanto, il CTU accertava: “la sussistenza della coerenza e della compatibilità dinamica tra i danni lamentati e richiesti a risarcimento per l'autovettura AUDI A6 attorea e la Meccanica dell'evento stradale per cui è lite, così come denunciata e narrata nella richiesta di risarcimento, nonché dichiarata e verbalizzata dai Testi indicati ed escussi in udienza”
Ad abundantiam, si precisa che -dalla lettura degli atti- emerge che le parti, conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sottoscrivevano in data 30.08.2015 il modello CAI e il conducente del veicolo Fiat Marea Ivan al punto 14 CP_2
rubricato “osservazioni”, dichiarava: “non sapevo che era a doppio senso ed invadevo la corsia opposta”.
Dunque, con la sottoscrizione del modello CAI, il conducente si assumeva la responsabilità nella causazione del CP_2
sinistro, riconoscendo di aver invaso la corsia percorsa dall'Audi
A6.
Pertanto, la dichiarazione del conducente della Fiat Marea, integra gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733
c.c., formando piena prova, circa i fatti sfavorevoli da questi riferiti.
Era dunque onere di quest'ultimo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma rimanendo CP_2
contumace in primo grado ed ammettendo nel modulo CID di pagina 7 di 10 aver posto in essere una manovra incauta ha escluso qualsiasi responsabilità del danneggiato al verificarsi dell'evento.
Con un secondo motivo di appello, la società appellante lamentava l'erronea determinazione del quantum deciso dal
Giudice di primo Grado a titolo di risarcimento, non potendo lo stesso ricavarsi solo dalla consulenza tecnica di parte, depositata da . CP_1
Invero, il Giudice di Pace quantificava in € 20.000,00 la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, quanto cioè richiesto da , evidenziando che l'attore conteneva la domanda nei CP_1
limiti di € 20.000,00, ovvero circa 7.000,00 € in meno rispetto a quanto valutato dal ctp.
Sul punto, il CTU nel rispondere al quesito sulla quantificazione in merito ai costi di riparazione evidenziava: “Sull'autovettura
AUDI A6 in esame gli interventi da effettuare per il ripristino dei particolari danneggiati, sia per quelli da sostituire e sia per quelli da riparare, nonché i tempi occorrenti totali per effettuare le operazioni di ripristino della stessa, così come rilevato dall'attenta visione della documentazione fotografica ed estimativa versata in atti….L'importo dei particolari sostituiti e della mano d'opera per l'esecuzione di detti lavori sono state calcolate secondo i tempi e metodi di lavorazione del programma
GENIUS Professional della oltre che da Parte_2
indagini di mercato…” per un totale danni, comprensivo di iva se dovuta, pari ad € 24.289,24.
Dunque, alla luce del già versato importo da parte della
[...]
Compagnia incaricata della gestione del sinistro per CP_5
conto della mandante straniera, nonché dell'avvenuta pagina 8 di 10 alienazione del veicolo oggetto di causa, si ritiene doversi confermare l'importo liquidato dal Giudice di Pace a titolo di risarcimento danni causati dal sinistro.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di
Pace di Benevento deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto dall Parte_1
[...]
Ogni altra questione formulata risulta essere assorbita dal rigetto dell'appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 348/2019 emessa dal Giudice di Pace Dott.ssa
Tempone, proposto dall' Parte_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato, nei
[...]
confronti di ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 348/2019 emessa dal
[...]
Giudice di Pace e per l'effetto conferma la sentenza n.
348/2019;
2) Condanna altresì l'appellante ad una somma corrispondente al doppio del contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater DPR
115/2002
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali pagina 9 di 10 del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to D. Merlicco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 01/09/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 10 di 10