Articolo 119 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 118Articolo 120
Versione
18 dicembre 1942
Art. 119.

Il contratto puo' avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore piu' larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera e' suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o piu' diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facolta' esclusive.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente