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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35683/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024
da
1) Parte_1 nato/a ALBANIA il 22.05.1981 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 39 MILANO con l'Avv. VIRGINIA PAOLA VECCHIO presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato/a MILANO il 06.02.1983 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 33 con l'Avv. ADRIANA GIORGI
con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, parte ricorrente Sig.ra a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1310/2020 pubblicata il 23.05.2022 del Tribunale di
Milano, ha chiesto l'affido esclusivo del figlio minore , con collocamento presso di sé, Per_1 nonché di disporre l'obbligo, nei confronti del Sig. , al mantenimento del figlio Parte_2 minore mediante versamento indiretto della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 07.02.2025 si è costituito in giudizio il Sig. , il quale si è opposto alle domande di Pt_2
controparte.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“Conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna;
Conferma delle frequentazioni in essere come indicate nel decreto del tribunale di Milano del
20.05.2022;
Conferma del contributo di mantenimento per il figlio minore versato dal padre alla madre Per_1
con le modalità indicate nel decreto del Tribunale di Milano del 20.05.2022;
Conferma delle spese straordinarie come indicate nel decreto del tribunale di Milano del
20.05.2022. La signora percepirà integralmente l'assegno unico per il minore pari attualmente ad euro 200,00 mensili. Attualmente sta frequentando un corso di calcio;
i genitori si Per_1
impegnano a corrispondere il 50% del costo di tale sport. I genitori concordano che in Per_1
estate verrà iscritto al centro estivo collegato alla scuola che lo stesso frequente o in alternativa qualora non vi fosse posto verrà iscritto all'oratorio. I costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Il signor autorizza la signora madre di un compagno di scuola di per Pt_2 Parte_3 Per_1
il ritiro del minore da scuola in caso di necessità. Qualora la signora ovesse avere un Pt_3
impedimento improrogabile, sarà la signora , madre di un altro compagno di Parte_4
scuola di Jacopo, ad occuparsi del ritiro del minore.
La signora autorizza i nonni paterni in caso di necessità al ritiro del minore da scuola. Pt_1
Rinuncia reciproca le rispettive richieste.
Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 24.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 07.04.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al n. 1310/2020 pubblicato il 23.05.2022 del
Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024
da
1) Parte_1 nato/a ALBANIA il 22.05.1981 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 39 MILANO con l'Avv. VIRGINIA PAOLA VECCHIO presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato/a MILANO il 06.02.1983 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 33 con l'Avv. ADRIANA GIORGI
con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, parte ricorrente Sig.ra a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1310/2020 pubblicata il 23.05.2022 del Tribunale di
Milano, ha chiesto l'affido esclusivo del figlio minore , con collocamento presso di sé, Per_1 nonché di disporre l'obbligo, nei confronti del Sig. , al mantenimento del figlio Parte_2 minore mediante versamento indiretto della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 07.02.2025 si è costituito in giudizio il Sig. , il quale si è opposto alle domande di Pt_2
controparte.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“Conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna;
Conferma delle frequentazioni in essere come indicate nel decreto del tribunale di Milano del
20.05.2022;
Conferma del contributo di mantenimento per il figlio minore versato dal padre alla madre Per_1
con le modalità indicate nel decreto del Tribunale di Milano del 20.05.2022;
Conferma delle spese straordinarie come indicate nel decreto del tribunale di Milano del
20.05.2022. La signora percepirà integralmente l'assegno unico per il minore pari attualmente ad euro 200,00 mensili. Attualmente sta frequentando un corso di calcio;
i genitori si Per_1
impegnano a corrispondere il 50% del costo di tale sport. I genitori concordano che in Per_1
estate verrà iscritto al centro estivo collegato alla scuola che lo stesso frequente o in alternativa qualora non vi fosse posto verrà iscritto all'oratorio. I costi verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
Il signor autorizza la signora madre di un compagno di scuola di per Pt_2 Parte_3 Per_1
il ritiro del minore da scuola in caso di necessità. Qualora la signora ovesse avere un Pt_3
impedimento improrogabile, sarà la signora , madre di un altro compagno di Parte_4
scuola di Jacopo, ad occuparsi del ritiro del minore.
La signora autorizza i nonni paterni in caso di necessità al ritiro del minore da scuola. Pt_1
Rinuncia reciproca le rispettive richieste.
Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 24.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 07.04.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al n. 1310/2020 pubblicato il 23.05.2022 del
Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato