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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: rappresentato e difeso nella presente procedura, sia congiuntamente che Parte_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe SANDRI (C.F. ) e Anna SANDRI (C.F. C.F._1
) con elezione di domicilio presso il loro studio in Alba – C.so Piave n. 31 C.F._2
come da delega in atti.
Attore
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]– CP_1 C.F._3
Via Reana n. 34, indirizzo PEC estratto dall'Inad, Email_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._4
– Via Gorizia n. 45, indirizzo PEC estratto dall'Inad Email_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._5
Padova – Via Franzela n. 21, indirizzo PEC estratto dall'Inad, Email_3
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente in CP_4 C.F._6 C.F._7
Londra – 14A Mora Road, indirizzo PEC estratto dall'Inad. Email_4
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il Tribunale Ill.mo previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti e ove occorrendo disponenda CTU.
Accertare e dichiarare la intervenuta usucapione a sensi art. 1158 c.c. a favore di Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente in [...]C.F._8
n. 18 del seguente bene immobile terreno sito in Vezza d'Alba identificato a Catasto Terreni del citato
Comune al F5 part. 172 prato di classe 2, superfice di mq. 1407 RD € 7,63 RA 6,90 con le conseguenti trascrizioni di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 31.1.2025 ha proposto azione di usucapione nei confronti Parte_1
degli odierni convenuti allegando di aver esercitato, a partire dall'anno 1990, senza soluzione di continuità e fino all'attualità, il possesso pacifico ed incontestato del terreno sito in Vezza d'Alba,
identificato al Catasto Terreni del citato Comune al F5 part. 172, prato di classe 2, formalmente intestato a , nata a [...] il [...] e deceduta ad Udine il 19/01/2006, Controparte_5
i cui eredi sono gli odierni convenuti , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
L'attore ha altresì dato atto, e documentato, di aver avviato, prima di intraprendere la via giudiziaria, la procedura di mediazione obbligatoria, la quale ha avuto esito negativo vista la mancata partecipazione della controparte.
I convenuti, ritualmente evocati in giudizio (mediante notifiche eseguite a mezzo pec agli indirizzi risultanti dal pubblico registro Inad), non si sono costituiti, e sono pertanto stati dichiarati contumaci.
2 La causa è quindi stata istruita per mezzo di prove orali e, all'udienza del 10.11.2025, all'esito della discussione orale effettuata ai sensi dell'art. 281 sexies, è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta dall'attore è fondata e deve trovare accoglimento.
Come è noto, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (v., per tutte, Cass. 18392/2006).
Ai fini dell'usucapione, poi, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto,
indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri (Cass. 2857/2006).
Ebbene, ciò detto, nella fattispecie qui in esame, la prova dell'intervenuto possesso continuato per venti anni ex art. 1158 del cod.civ., nonché della ricorrenza del correlato animus rem sibi habendi,
è stata offerta dalla parte attrice attraverso gli elementi istruttori acquisiti in corso di causa.
Invero, può dirsi provato che per oltre 20 anni ha occupato, curato e coltivato il bene Parte_1
immobile in oggetto, comportandosi sullo stesso alla stregua di esclusivo proprietario.
Al riguardo, in particolare, è parsa rilevante la deposizione resa dal teste , da ritenersi Testimone_1
pienamente attendibile in quanto logica, circostanziata, coerente, e non smentita da elementi di segno contrario. Tale testimone, dopo aver preso visione della mappa catastale prodotta in giudizio (doc. n.
4), ha dichiarato di riconoscere lo stato dei luoghi, a lui ben noto per essere residente in prossimità e
3 anche per aver coltivato, per molti anni, terreni agricoli situati nella stessa zona, tra cui uno posto nelle immediate vicinanze di quello oggetto di causa, sul quale peraltro ha riferito essere posta una strada interpoderale che lo collega direttamente al fondo già coltivato dal testimone (identificato a catasto con il numero di mappale 272).
Ciò premesso, il testimone ha confermato che: “Quanto al fondo contraddistinto al n 172 posso dire
che è vero che dal 1990 circa il ne ha sempre goduto in modo esclusivo, coltivandolo a Parte_1
meleto. … Anch'io coltivavo mele, e posso dire che in occasione degli accessi che facevo al fondo ho
sempre visto il sig. coltivare il fondo oggetto di causa, tant'è che ho sempre pensato che il Parte_1
terreno fosse suo”, precisando che le piante di melo erano state messe in sede dall'odierno attore, il quale, dopo averle espiantate e coltivato il terreno per qualche anno a seminativo, ha recentemente messo a dimora una nuova piantagione.
Le circostanze tutte ora analizzate devono peraltro ritenersi anche ammesse dai convenuti, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., non essendosi questi ultimi presentati, ancorché ritualmente intimati (con notifica effettuata a mezzo pec) a rendere l'interrogatorio formale ammesso in relazione alle stesse, e non avendo allegato, al riguardo, alcun giustificato motivo.
Alle luce di tutti gli elementi ora esposti deve pertanto ritenersi dimostrato che l'odierno attore ha esercitato, sul fondo oggetto di causa, un possesso continuativo, ininterrotto e non violento, per almeno venti anni, come richiesto dall'articolo 1158 del cod.civ.
Parimenti, deve ritenersi provata la legittimazione passiva degli odierni convenuti, i quali, ritualmente intimati a rendere l'interrogatorio formale, non si sono presentati, con la conseguenza che può ritenersi ammessa dagli stessi la circostanza, allegata dalla controparte e indicata nell'apposito capitolo di prova formulato al riguardo, secondo cui gli stessi sono eredi della formale intestataria dell'immobile controverso, nata a [...] il [...] e deceduta ad Udine il Controparte_5
19/01/2006 (come da visura catastale in atti).
4 Sulla base di tali motivi, deve pertanto dichiararsi di piena ed esclusiva proprietà dell'attore, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., il bene immobile oggetto di causa.
Deve altresì ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità, nonché all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al
Dipartimento del Territorio competente di procedere alla volturazione del diritto di proprietà in questione a favore dell'attore Parte_1
Non vi è luogo a provvedere in punto spese, non essendo state formulate domande al riguardo e considerata la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando,
in accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara l'intervenuta Parte_1
usucapione ultraventennale in favore del predetto attore del diritto di proprietà piena ed esclusiva sul seguente bene immobile:
terreno sito in Vezza d'Alba, identificato a Catasto Terreni del citato Comune al F5 part. 172, prato di classe 2, superfice di mq. 1407 RD € 7,63 RA 6,90.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità, nonché all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al Dipartimento
del Territorio competente di procedere alla volturazione del diritto di proprietà in questione a favore dell'attore Parte_1
Asti, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
5
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: rappresentato e difeso nella presente procedura, sia congiuntamente che Parte_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe SANDRI (C.F. ) e Anna SANDRI (C.F. C.F._1
) con elezione di domicilio presso il loro studio in Alba – C.so Piave n. 31 C.F._2
come da delega in atti.
Attore
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]– CP_1 C.F._3
Via Reana n. 34, indirizzo PEC estratto dall'Inad, Email_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._4
– Via Gorizia n. 45, indirizzo PEC estratto dall'Inad Email_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._5
Padova – Via Franzela n. 21, indirizzo PEC estratto dall'Inad, Email_3
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente in CP_4 C.F._6 C.F._7
Londra – 14A Mora Road, indirizzo PEC estratto dall'Inad. Email_4
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il Tribunale Ill.mo previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti e ove occorrendo disponenda CTU.
Accertare e dichiarare la intervenuta usucapione a sensi art. 1158 c.c. a favore di Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente in [...]C.F._8
n. 18 del seguente bene immobile terreno sito in Vezza d'Alba identificato a Catasto Terreni del citato
Comune al F5 part. 172 prato di classe 2, superfice di mq. 1407 RD € 7,63 RA 6,90 con le conseguenti trascrizioni di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 31.1.2025 ha proposto azione di usucapione nei confronti Parte_1
degli odierni convenuti allegando di aver esercitato, a partire dall'anno 1990, senza soluzione di continuità e fino all'attualità, il possesso pacifico ed incontestato del terreno sito in Vezza d'Alba,
identificato al Catasto Terreni del citato Comune al F5 part. 172, prato di classe 2, formalmente intestato a , nata a [...] il [...] e deceduta ad Udine il 19/01/2006, Controparte_5
i cui eredi sono gli odierni convenuti , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
L'attore ha altresì dato atto, e documentato, di aver avviato, prima di intraprendere la via giudiziaria, la procedura di mediazione obbligatoria, la quale ha avuto esito negativo vista la mancata partecipazione della controparte.
I convenuti, ritualmente evocati in giudizio (mediante notifiche eseguite a mezzo pec agli indirizzi risultanti dal pubblico registro Inad), non si sono costituiti, e sono pertanto stati dichiarati contumaci.
2 La causa è quindi stata istruita per mezzo di prove orali e, all'udienza del 10.11.2025, all'esito della discussione orale effettuata ai sensi dell'art. 281 sexies, è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta dall'attore è fondata e deve trovare accoglimento.
Come è noto, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (v., per tutte, Cass. 18392/2006).
Ai fini dell'usucapione, poi, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto,
indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri (Cass. 2857/2006).
Ebbene, ciò detto, nella fattispecie qui in esame, la prova dell'intervenuto possesso continuato per venti anni ex art. 1158 del cod.civ., nonché della ricorrenza del correlato animus rem sibi habendi,
è stata offerta dalla parte attrice attraverso gli elementi istruttori acquisiti in corso di causa.
Invero, può dirsi provato che per oltre 20 anni ha occupato, curato e coltivato il bene Parte_1
immobile in oggetto, comportandosi sullo stesso alla stregua di esclusivo proprietario.
Al riguardo, in particolare, è parsa rilevante la deposizione resa dal teste , da ritenersi Testimone_1
pienamente attendibile in quanto logica, circostanziata, coerente, e non smentita da elementi di segno contrario. Tale testimone, dopo aver preso visione della mappa catastale prodotta in giudizio (doc. n.
4), ha dichiarato di riconoscere lo stato dei luoghi, a lui ben noto per essere residente in prossimità e
3 anche per aver coltivato, per molti anni, terreni agricoli situati nella stessa zona, tra cui uno posto nelle immediate vicinanze di quello oggetto di causa, sul quale peraltro ha riferito essere posta una strada interpoderale che lo collega direttamente al fondo già coltivato dal testimone (identificato a catasto con il numero di mappale 272).
Ciò premesso, il testimone ha confermato che: “Quanto al fondo contraddistinto al n 172 posso dire
che è vero che dal 1990 circa il ne ha sempre goduto in modo esclusivo, coltivandolo a Parte_1
meleto. … Anch'io coltivavo mele, e posso dire che in occasione degli accessi che facevo al fondo ho
sempre visto il sig. coltivare il fondo oggetto di causa, tant'è che ho sempre pensato che il Parte_1
terreno fosse suo”, precisando che le piante di melo erano state messe in sede dall'odierno attore, il quale, dopo averle espiantate e coltivato il terreno per qualche anno a seminativo, ha recentemente messo a dimora una nuova piantagione.
Le circostanze tutte ora analizzate devono peraltro ritenersi anche ammesse dai convenuti, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., non essendosi questi ultimi presentati, ancorché ritualmente intimati (con notifica effettuata a mezzo pec) a rendere l'interrogatorio formale ammesso in relazione alle stesse, e non avendo allegato, al riguardo, alcun giustificato motivo.
Alle luce di tutti gli elementi ora esposti deve pertanto ritenersi dimostrato che l'odierno attore ha esercitato, sul fondo oggetto di causa, un possesso continuativo, ininterrotto e non violento, per almeno venti anni, come richiesto dall'articolo 1158 del cod.civ.
Parimenti, deve ritenersi provata la legittimazione passiva degli odierni convenuti, i quali, ritualmente intimati a rendere l'interrogatorio formale, non si sono presentati, con la conseguenza che può ritenersi ammessa dagli stessi la circostanza, allegata dalla controparte e indicata nell'apposito capitolo di prova formulato al riguardo, secondo cui gli stessi sono eredi della formale intestataria dell'immobile controverso, nata a [...] il [...] e deceduta ad Udine il Controparte_5
19/01/2006 (come da visura catastale in atti).
4 Sulla base di tali motivi, deve pertanto dichiararsi di piena ed esclusiva proprietà dell'attore, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., il bene immobile oggetto di causa.
Deve altresì ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità, nonché all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al
Dipartimento del Territorio competente di procedere alla volturazione del diritto di proprietà in questione a favore dell'attore Parte_1
Non vi è luogo a provvedere in punto spese, non essendo state formulate domande al riguardo e considerata la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando,
in accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara l'intervenuta Parte_1
usucapione ultraventennale in favore del predetto attore del diritto di proprietà piena ed esclusiva sul seguente bene immobile:
terreno sito in Vezza d'Alba, identificato a Catasto Terreni del citato Comune al F5 part. 172, prato di classe 2, superfice di mq. 1407 RD € 7,63 RA 6,90.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità, nonché all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al Dipartimento
del Territorio competente di procedere alla volturazione del diritto di proprietà in questione a favore dell'attore Parte_1
Asti, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
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