Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 25.2.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 22772/2024 R.G., a cui è stata riunita quella n. 19327/2023
R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. Stefano Palomba
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2023 (al quale veniva assegnato il n. 19327/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, la ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità civile, sulla base della domanda amministrativa del 30.9.2022.
Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutata “solo” invalido nella misura del 75%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo che la ricorrente, Persona_1 fin dalla domanda amministrativa del settembre 2022, è invalida nella misura dell'82% ed è in grado di deambulare ed attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato lil 24.10.2024 (al quale è stato assegnato il n. 22772/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi che,
a decorrere dalla data della domanda amministrativa, è invalida nella misura del 100% e che
è in possesso del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, nonché CP_ condannare l' all'erogazione di tale ultima prestazione, vinte le spese di lite, con
1
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Deve premettersi che l'art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. dispone che “nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ciò posto, la ricorrente non ha indicato, né tantomeno specificato, i motivi della contestazione delle conclusioni del ctu.
La stessa, infatti, nella sostanza si è limitato a lamentare che “Le conclusioni cui perviene il CTU appaiono riduttive rispetto al quadro patologico cui è affetta la ricorrente …”, anche tenuto conto del quadro patologico dallo stesso riscontrato.
Ne consegue che l'opposizione in esame si sostanzia in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, la valutazione del c.t.u., alla quale si rimanda per relationem, risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo alle prestazioni previdenziali vantate ed all'accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
In sostanza, le conclusioni del ctu, in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da approfondita ed esauriente motivazione logica e tecnica alla quale, pure, si rimanda per relationem, vanno pienamente condivise.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di
2 cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. nella precedente fase di ATP.
Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ dichiara la ricorrente non tenuta a pagare all' i compensi di lite;
CP_ pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
In Napoli, il 25.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3