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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1366/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1366/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gioseffi Parte_1
- Appellante -
nei confronti di già rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Calvio e Maria Rosaria Controparte_1
Calvio
- Appellata -
* * * * *
All'udienza del 4.3.2025 nessuna parte è comparsa e la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
1
sua condanna alla restituzione della quota della metà delle somme che quest'ultimo avrebbe indebitamente prelevato dal conto corrente bancario cointestato a lui, al padre e alla madre,
deceduti “ab intestato”, rispettivamente in data 11.8.2017 e 3.10.2017, previa qualificazione giuridica dell'azione come petizione di eredità, ha accertato e dichiarato che l'attrice ed il convenuto sono gli unici eredi di e , con la conseguente Persona_1 Controparte_2
apertura della successione legittima (capo 1 del dispositivo); accertato e dichiarato che tutte le somme transitate sul conto corrente bancario cointestato erano di esclusiva spettanza dei genitori
(capo 2); accertato come rientrante nella massa ereditaria la somma netta di € 198.375,00,
indebitamente prelevata da (capo 3); sciolto la comunione ereditaria fra i germani Parte_1
e condannato il fratello alla restituzione della somma di € 99.187,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria (capo 4); condannato il convenuto alla refusione delle spese processuali, liquidate in €
572,00 per esborsi ed in € 8.328,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge
(capo 5); posto in via definitiva le spese di ctu a carico esclusivo del convenuto (capo 6).
2. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sulla scorta di due motivi, Parte_1
chiedendo l'integrale riforma della pronunzia di primo grado per insussistenza del credito restitutorio o, in subordine, la rideterminazione della somma effettivamente dovuta alla sorella in base all'effettiva consistenza della massa ereditaria, e, in via “cautelare”, la sospensione della sua esecutività ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc.
3. – Al gravame non ha resistito Controparte_1
4. – All'udienza del 4.2.2025 la Corte di Appello ha riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta delle parti.
5. – Alla successiva udienza del 27.2.2025 la causa è stata rinviata per l'astensione dei componenti del Collegio.
2 6. – All'udienza del 4.3.2025 nessuna parte è comparsa (o ha fatto pervenire note di trattazione scritta) e la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Orbene, poiché l'appellante non ha depositato le note di trattazione scritta in vista della nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348 co. 2 cpc, tale condotta inerte, equivalendo alla sua mancata comparizione, determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
8. – Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
9. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1994/2024, pubblicata il 22.7.2024, Controparte_1
con atto di citazione dell'11.10.2024, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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