Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 914
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici da parte dell'Agente della Riscossione, confutando l'assunto del ricorrente.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione dei crediti

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica degli atti interruttivi, unitamente al periodo di sospensione per emergenza COVID-19, abbia impedito il decorso dei termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Omessa allegazione atti prodromici

    La Corte ha ritenuto superflua l'allegazione degli atti prodromici, essendo stata provata la loro ricezione da parte del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 914
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 914
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo