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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6166/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Intimazione di pagamento n. 094
2025 90062266 32/000, notificata in data 17 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intima all'odierno relativamente a
1. Cartella di pagamento n. 094 2011 00192077 73 000, assunta notificata in data 18.07.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di diritti annuali camera di commercio, anno 2006, nonché sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri;
2. Cartella di pagamento n. 094 2013 00238131 72 000, assunta notificata in data 16.11.2013, contenente l'iscrizione a ruolo di contenente l'iscrizione a ruolo di tassa smaltimento rifiuti, anno 2011;
3. Cartella di pagamento n. 094 2016 00003358 59 000, assunta notificata in data 16.02.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anni 2005 e 2006, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
4. Cartella di pagamento n. 094 2016 00227108 51 000, assunta notificata in data 06.12.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2007.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, l'omessa loro allegazione all'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
1. la Cartella di Pagamento n. 094 2011 0019207773 000, avente ad oggetto tributo diritto annuale camera di commercio anno 2006 dell'importo di € 551,37 risulta notificata regolarmente in data 18/07/2011, con
Racc A/R a persona qualificatasi come figlio, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
2. la Cartella di Pagamento n. 094 2013 0023813172 000, avente ad oggetto Tassa Smaltimento rifiuti anno
2011 dell'importo di € 187,80 risulta notificata regolarmente in data 16/11/2013, a persona qualificatasi come moglie, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
3. la Cartella di Pagamento n. 094 2016 0000335859 000, avente ad oggetto Tassa Smaltimento rifiuti anno
2005 e 2006 dell'importo di € 89,16 risulta notificata regolarmente in data 16/02/2016, a persona qualificatasi come moglie, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
4. la Cartella di Pagamento n. 094 2016 0022710851 000, avente ad oggetto Tassa Smaltimento rifiuti anno
2007 dell'importo complessivo di € 49,35 risulta notificata regolarmente in data 06/12/2016, a persona qualificatasi come moglie, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
Successivamente
Preavviso di Fermo n. 094 80 2012 00003711 000 notificato in data 05/10/2012,
Intimazione di Pagamento n. 094 2013 9007013312 000 notificata in data 25/03/2013,
Intimazione di Pagamento n. 094 2018 9003011282 000 notificata in data 27/04/2018,
Intimazione di Pagamento n. 094 2018 900293864 000 notificata in data 13/03/2018,
Intimazione di Pagamento n. 094 2019 9012919409 000 notificata in data 09/01/2020,
Intimazione di Pagamento n. 094 2024 9016720281 000 notificata in data 1/10/2025, (cfr all.ti).
Sottolineava che bisognava anche tener conto anche dell'intervenuta disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che ha sospeso la riscossione dal giorno 8 Marzo 2020 al giorno 31
Dicembre del 2021.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Dall'ultimo atto interruttivo notificato al ricorrente a quello oggetto della presente impugnazione non sono, infatti, decorsi i termini di prescrizione (nel caso di specie triennali, quinquennali, decennali, trattandosi di tassa auto, tributi periodici, tributi erariali) dovendo anche essere considerato il periodo di sospensione di
542 giorni per la emergenza COVID-19.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare la previa ricezione degli atti prodromici impositivi rende superflua l'allegazione degli atti già ricevuti dal contribuente.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6166/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006226632000 TARI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Intimazione di pagamento n. 094
2025 90062266 32/000, notificata in data 17 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intima all'odierno relativamente a
1. Cartella di pagamento n. 094 2011 00192077 73 000, assunta notificata in data 18.07.2011, contenente l'iscrizione a ruolo di diritti annuali camera di commercio, anno 2006, nonché sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri;
2. Cartella di pagamento n. 094 2013 00238131 72 000, assunta notificata in data 16.11.2013, contenente l'iscrizione a ruolo di contenente l'iscrizione a ruolo di tassa smaltimento rifiuti, anno 2011;
3. Cartella di pagamento n. 094 2016 00003358 59 000, assunta notificata in data 16.02.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anni 2005 e 2006, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora ed oneri;
4. Cartella di pagamento n. 094 2016 00227108 51 000, assunta notificata in data 06.12.2016, contenente l'iscrizione a ruolo di Tassa smaltimento rifiuti, anno 2007.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, l'omessa loro allegazione all'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
1. la Cartella di Pagamento n. 094 2011 0019207773 000, avente ad oggetto tributo diritto annuale camera di commercio anno 2006 dell'importo di € 551,37 risulta notificata regolarmente in data 18/07/2011, con
Racc A/R a persona qualificatasi come figlio, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
2. la Cartella di Pagamento n. 094 2013 0023813172 000, avente ad oggetto Tassa Smaltimento rifiuti anno
2011 dell'importo di € 187,80 risulta notificata regolarmente in data 16/11/2013, a persona qualificatasi come moglie, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
3. la Cartella di Pagamento n. 094 2016 0000335859 000, avente ad oggetto Tassa Smaltimento rifiuti anno
2005 e 2006 dell'importo di € 89,16 risulta notificata regolarmente in data 16/02/2016, a persona qualificatasi come moglie, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
4. la Cartella di Pagamento n. 094 2016 0022710851 000, avente ad oggetto Tassa Smaltimento rifiuti anno
2007 dell'importo complessivo di € 49,35 risulta notificata regolarmente in data 06/12/2016, a persona qualificatasi come moglie, che sottoscrive la ricevuta dell'atto.
Successivamente
Preavviso di Fermo n. 094 80 2012 00003711 000 notificato in data 05/10/2012,
Intimazione di Pagamento n. 094 2013 9007013312 000 notificata in data 25/03/2013,
Intimazione di Pagamento n. 094 2018 9003011282 000 notificata in data 27/04/2018,
Intimazione di Pagamento n. 094 2018 900293864 000 notificata in data 13/03/2018,
Intimazione di Pagamento n. 094 2019 9012919409 000 notificata in data 09/01/2020,
Intimazione di Pagamento n. 094 2024 9016720281 000 notificata in data 1/10/2025, (cfr all.ti).
Sottolineava che bisognava anche tener conto anche dell'intervenuta disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che ha sospeso la riscossione dal giorno 8 Marzo 2020 al giorno 31
Dicembre del 2021.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Dall'ultimo atto interruttivo notificato al ricorrente a quello oggetto della presente impugnazione non sono, infatti, decorsi i termini di prescrizione (nel caso di specie triennali, quinquennali, decennali, trattandosi di tassa auto, tributi periodici, tributi erariali) dovendo anche essere considerato il periodo di sospensione di
542 giorni per la emergenza COVID-19.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare la previa ricezione degli atti prodromici impositivi rende superflua l'allegazione degli atti già ricevuti dal contribuente.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi.