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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13 marzo 2025 innanzi alla Corte d'Appello di Messina,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, C.D. dott.ssa Maria Luisa
Tortorella, nel giudizio iscritto al n. 453/2024 R.G.A.C., promosso da
Avv. Urzì Gaetano (c.f. ), elettiv.te domiciliato in CodiceFiscale_1
Via Nino Bixio 144, Messina, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, resistente contumace, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale (ricorso ex art. 15 D.Lgs. n.
150/11 avverso il decreto di liquidazione della Corte d'Appello di Messina –
Prima Sezione Civile emesso in data 2 maggio 2024);
è presente l'Avv. Urzì il quale insiste in ricorso.
All'esito della discussione orale, la Corte pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/11 l'Avv. Gaetano Urzì proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del 2 maggio 2024, comunicatogli in data 16 maggio 2024, con il quale la Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina aveva liquidato in suo favore, in relazione all'attività difensiva da lui prestata nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 989/23 e 1066/23 R.G. nell'interesse della Curatela del fallimento della società , Parte_1
1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di € 8.966,80 a titolo di onorario.., oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come dovute per legge.
Il ricorrente esponeva che il procedimento iscritto al n. 989/23 R.G. aveva ad oggetto il reclamo proposto dalla società avverso il Parte_1 provvedimento di inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 183 L. Fall. emesso dal Tribunale di Messina;
il procedimento iscritto al n.
1066/23 R.G., poi riunito al precedente, aveva invece ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della predetta società.
L'Avv. Urzì censurava il decreto impugnato nella parte in cui la Prima Sezione della Corte aveva liquidato i compensi a lui spettanti per l'attività difensiva svolta in favore della Curatela considerando i giudizi in questione di valore indeterminabile – complessità media. La Corte aveva posto a fondamento di tale individuazione di valore la pronuncia a sezioni unite della S.C. n. 16300/07 che si riferiva, tuttavia, alle cause aventi ad oggetto l'impugnazione della dichiarazione di fallimento e non, come nella specie, l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall.
Nel caso in esame il valore della causa era di € 10.191.200,00, pari all'ammontare del debito tributario e del passivo della società come dichiarati da quest'ultima nel piano di accordo del quale si chiedeva l'omologa.
In subordine, ove tale criterio non fosse stato condiviso, il ricorrente chiedeva la rideterminazione dei compensi a lui spettanti considerando la causa di valore indeterminabile di particolare importanza e non, come ritenuto dalla Corte nel decreto impugnato, di complessità media.
Il , benché regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_1
giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
L'opposizione proposta è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti indicati.
La prima censura formulata dal ricorrente è infondata.
La S.C., con la nota pronuncia a sezioni unite n. 16300/07, ha affermato che, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di
2 opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione.
Tale criterio è stato successivamente applicato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito nelle controversie aventi ad oggetto non solo la revoca del fallimento ma anche l'omologa di concordato preventivo o, come nella specie, di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Appare opportuno richiamare sul punto una recente pronuncia la S.C. che ha esaminato, in una controversia avente ad oggetto l'omologa di un concordato preventivo, una censura analoga a quella formulata dall'Avv. Urzì nel presente procedimento: “Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c. in relazione alle previsioni di cui al DM n.
55/2014. In particolare, si lamenta che erroneamente la Corte d'Appello ha reputato che la causa fosse di valore indeterminabile, ma trattasi di conclusione che parte dall'erronea assimilazione del giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, cui fanno riferimento i precedenti di legittimità, a quello di reclamo avverso il diniego di omologazione del concordato preventivo, atteso che in quest'ultima ipotesi non viene in rilievo l'accertamento dell'insolvenza che è invece alla base dell'orientamento sposato dal giudice di merito. Nel giudizio di omologazione si ha riguardo ad un accordo intervenuto con i creditori circa la proposta concordataria, essendo l'omologazione finalizzata solo a dargli efficacia, con la conseguenza che deve farsi riferimento all'ammontare dei beni offerti ai creditori, il cui importo ascende ad €
16.950.627,22. Pertanto, è su tale cifra che deve parametrarsi il valore della controversia. Il motivo è privo di fondamento. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16300/2007, nel risolvere il contrasto che si era manifestato
3 all'interno della Corte, in merito all'individuazione del valore delle cause aventi ad oggetto l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, hanno affermato che ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione. Il principio ha poi ricevuto adesione dalla successiva giurisprudenza di legittimità... Ritiene il
Collegio che il detto criterio di determinazione del valore possa essere esteso anche all'ipotesi qui in esame… Ancorché nella fattispecie in esame si verta in materia di reclamo avverso diniego di omologazione del concordato, e che non si sia posta in immediata discussione la verifica circa la sussistenza della condizione di insolvenza legittimante l'adozione della pronuncia di fallimento, è evidente che anche in questo caso il presupposto della richiesta di omologazione sia una situazione che possa ingenerare una condizione di insolvenza tale poi da portare al fallimento e che quindi la verifica demandata al giudice si ponga in termini analoghi a quelli che hanno indotto a sostenere che si verta in materia di causa di valore indeterminabile. In questa direzione deve poi farsi richiamo a quanto di recente è possibile leggere nella motivazione di Cass. n. 5127/2022 che, in relazione ad un giudizio di opposizione all'omologazione del concordato, ha rigettato il motivo di ricorso concernente la liquidazione dei compensi, osservando che fosse corretto il riferimento al valore indeterminabile della controversia. Il motivo deve pertanto essere rigettato.” (Cass. Civ. Sez. 2, 24 ottobre 2024 n. 27638).
Alla luce della pronuncia richiamata appare evidente che tale criterio
(determinazione del valore della causa come indeterminabile senza alcun riferimento all'ammontare dei beni offerti ai creditori) non può che riguardare
4 anche le controversie aventi ad oggetto l'omologa dell'accordo sulla ristrutturazione dei debiti, atteso che anche in tale ipotesi il presupposto della richiesta di omologazione è una situazione che potrebbe ingenerare una condizione di insolvenza tale poi da portare al fallimento (così, Cass. n.
27638/24); tale orientamento è peraltro unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello Napoli nn. 5209/24, 946/24,
2243/23; Corte d'Appello Venezia nn. 1068/23, 907/22; Corte d'Appello
Catanzaro n. 1245/24; Corte d'Appello Torino n. 2020/19; Corte d'Appello
Firenze n. 432/25; Corte d'Appello L'Aquila n. 272/25).
Può, invece, trovare parziale accoglimento il secondo motivo di opposizione, svolto in via subordinata dal ricorrente.
L'Avv. Urzì ha chiesto, in via subordinata, che, in relazione al giudizio iscritto al n. 1066/23 R.G. (avente ad oggetto la revoca della dichiarazione di fallimento) il valore della controversia venisse considerato indeterminabile ma di particolare importanza e non di complessità media, come ritenuto dal Collegio nel decreto impugnato.
Ritiene questa Corte che, dall'esame dei provvedimenti impugnati e degli atti di causa e tenuto conto delle complesse questioni affrontate, sia più corretto considerare la controversia di valore indeterminabile - complessità alta piuttosto che media, e ciò sia con riguardo al giudizio iscritto al n. 1066/23 R.G. che al giudizio iscritto al n. 989/23 R.G. (avente ad oggetto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), non sussistendo i presupposti per la qualificazione della causa come di particolare importanza.
Incidentalmente si osserva che, se è pur vero che il ricorrente aveva chiesto la qualificazione della causa come di particolare importanza solo con riferimento al giudizio iscritto al n. 1066/23 R.G., ciò non osta a che la rivalutazione in ordine alla complessità della controversia possa estendersi anche al giudizio iscritto al n.
989/23 R.G., attesa la natura “devolutiva” dell'opposizione al decreto di liquidazione ex art. 15 D.Lgs. n. 150/11; relativamente al giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, la
S.C. ha chiarito che il ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il
5 giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza
(Cass. Civ. Sez. 6, 22 gennaio 2018 n. 1470).
Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, i compensi spettanti all'Avv.
Urzì devono rideterminarsi come di seguito indicato, secondo gli importi medi delle cause di valore indeterminabile – complessità alta, liquidando separatamente per i due giudizi i compensi solo per la fase studio ed introduttiva, e per la fase di trattazione e decisoria un unico compenso con la maggiorazione, come stabilita dalla Corte nel decreto impugnato, del 20%, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, D.M.
n. 55/14; a titolo di compensi per l'attività professionale svolta dal ricorrente nel giudizio iscritto al n. 1066/23 R.G. devono liquidarsi gli importi di € 2.977,00 per la fase studio ed € 1.911,00 per la fase introduttiva e per il giudizio iscritto al n.
989/23 R.G. devono liquidarsi gli importi di € 2.977,00 per la fase studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.191,20 per la fase di trattazione (€ 4.326,00 + maggiorazione del 20%) ed € 6.123,60 per la fase decisoria (€ 5.103,00 + maggiorazione del 20%), e così complessivamente € 10.545,40 (€ 21.090,80/2, importo già decurtato in ragione del 50% ex art. 130 D.P.R. n. 115/02), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo lo scaglione di riferimento dato dalla differenza tra gli importi già liquidati nel decreto opposto e quelli riconosciuti in questa sede.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. Urzì avverso il decreto di liquidazione della Corte d'Appello di Messina – Prima Sezione Civile emesso in data 2 maggio 2024 e, per l'effetto, in parziale modifica del decreto impugnato, liquida a favore dell'Avv. Urzì, in relazione all'attività difensiva prestata dallo stesso nei giudizi nn. 989/23 e 1066/23 R.G. a favore della
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato, la complessiva somma di € 10.545,40 (importo già decurtato in ragione del
6 50% ex art. 130 D.P.R. n. 115/02), oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge;
condanna il resistente al pagamento, a favore dell'Avv. Urzì, delle CP_1
spese del presente procedimento liquidate in € 125,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi (€ 400,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 600,00 fase trattazione, € 600,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Il Consigliere designato
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)
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