Decreto decisorio 21 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, decreto decisorio 21/11/2022, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 00565/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2017, proposto da
-Ricorrente-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società 3GM S.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Caruso, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Piemonte in Torino, via Confienza, 10;
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTURA della PROVINCIA di TORINO, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l’annullamento
del decreto cat.0/A-2017 - PAS emesso dal Questore di Torino in data 29.03.2017 e notificato in pari data dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Torino al -ricorrente-, titolare della licenza dell’esercizio pubblico denominato “Life”, con il quale, ai sensi dell’art. 100 TULPS, veniva disposta la sospensione, per la durata di 10 giorni, della licenza d’esercizio relativa al pubblico esercizio denominato “Life” sito in Torino, Corso Massimo d’Azeglio n.3/G;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque presupposto e/o connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti di causa;
Visti gli artt. 35, c. 2, lett. b), 71 e 81 del c.p.a.;
Considerato che il ricorso indicato in epigrafe, fissato all’udienza pubblica del 6 ottobre 2021 è stato cancellato dal ruolo e che della detta cancellazione dal ruolo è stata data comunicazione alle parti in data 7 ottobre 2021;
Considerato che dalla suddetta data del 7 ottobre 2021 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell’art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino il giorno 21 novembre 2022.
| Il Presidente |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.