Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/11/2025, n. 20949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20949 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10262 del 2021, proposto dalla Zampieri Holding s.r.l. e dalla Marem s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Sabrina Morelli e Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.ssa Sabrina Morelli in Roma, al viale Bruno Buozzi, 109;
contro
il Comune di Capena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Pittori e Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Pittori in Roma, al Lungotevere dei Mellini 24;
nei confronti
della Maiorana Maggiorino s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Dora, 2;
per l’annullamento
- della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15 luglio 2021, recante per oggetto “ Assetto area Tiberina atto di indirizzo ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione e la memoria del Comune di Capena nonché i relativi allegati e l’atto di costruzione in giudizio della controinteressata;
Vista la dichiarazione depositata in giudizio il 27 ottobre 2025, con cui la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. SI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- le ricorrenti: i) sono proprietarie, a vario titolo, di alcuni immobili a destinazione commerciale/direzionale in Comune di Capena, in Zona D2 di PRG, siti sulla Via Tiberina al Km. 16,270 circa, sul tratto che fronteggia l’autostrada A1 in prossimità del casello di uscita da Roma; ii) sono state coinvolte, quali proprietari frontisti, nel progetto comunale di realizzazione della viabilità complanare all’Autostrada A1 (di seguito anche “complanare”) a servizio delle insediate e realizzande attività commerciali, progetto approvato nella conferenza di servizi del 15 luglio 2011; iii) si sono obbligate pro quota alla realizzazione della complanare;
- dopo alcune riunioni interlocutorie, tenutesi negli anni successivi, fra i proprietari frontisti per individuare gli interventi necessari alla realizzazione della complanare, è seguita una fase di stallo prolungato;
- è, poi, intervenuta la delibera n. 25 del 15 luglio 2021, avente per oggetto l’ “Assetto area Tiberina atto di indirizzo” , con cui il Consiglio Comunale del Comune di Capena ha stabilito di: 1) prendere atto che il procedimento volto alla realizzazione della complanare varato nella conferenza di servizi del 15 luglio 2011 era da ritenersi ormai non definito, non essendo intervenuti sviluppi successivi; 2) prendere atto che era comunque interesse dell’Amministrazione definire un assetto alternativo della zona, con l’inserimento di una rotatoria nell’intersezione tra via Monte Travicello e via Tiberina con finalità deflattiva del traffico veicolare; 3) attivare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di contributi partecipativi dei privati interessati in vista della sottoscrizione di un accordo di programma per lo sviluppo armonico dell’area Tiberina sulla base del predetto schema di assetto;
- avverso tale delibera le ricorrenti sono insorte con gravame, affidato ai seguenti motivi: i) illegittimità della delibera, in quanto la presa d’atto, da parte del Comune, della mancata definizione del procedimento volto alla realizzazione della complanare, secondo quanto già statuito nella conferenza di servizi del 15 luglio 2011, e il varo di un assetto alternativo della zona sarebbero stati decisi senza un’adeguata istruttoria, in una fattispecie in cui la stasi dell’originario progetto è stata determinata dall’inerzia dell’ente locale nel compulsare i proprietari frontisti ad adempiere agli impegni assunti; ii) violazione di legge, in quanto la delibera impugnata avrebbe dato luogo surrettiziamente ad un provvedimento di secondo grado, volto a revocare quanto precedentemente statuito in merito al surrichiamato progetto, senza i presupposti di legge;
- il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con articolata memoria, ne ha dedotto: i) l’inammissibilità, in quanto essa avrebbe attinto un mero atto non sfavorevole per la ricorrente e comunque di indirizzo; ii) nel merito, l’infondatezza; secondo il Comune la delibera in discorso, infatti, non ha comportato l’abbandono dell’originario progetto ma ha inteso: 1) coniugare la sua realizzazione con la prescrizione inserita dall’ANAS s.p.a. in sede di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, tesa ad arretrare l’asse della complanare rispetto alla sede autostradale, in modo da consentire la realizzazione della quarta corsia (cfr. doc. 5 del Comune); 2) promuovere l’avvio di un nuovo procedimento partecipativo finalizzato alla individuazione di una ipotesi di localizzazione dell’infrastruttura viaria che, nel garantire il decongestionamento dell’area, non mettesse a rischio le attività esistenti, nell’interesse delle ricorrenti stesse;
- in vista dell’udienza, le ricorrenti hanno depositato in giudizio una dichiarazione con cui, preso atto di quanto rappresentato dalla difesa comunale in ordine alla realizzazione in parte qua della viabilità complanare di uso pubblico nella sua previsione originaria, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2025, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del difensore delle ricorrenti in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso;
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi, tenuto conto dell’esito della controversia e della mancata opposizione delle altre parti alla richiesta in tal senso di parte ricorrente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda- Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
SI IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IS | EL NI |
IL SEGRETARIO