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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 780/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 780 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto impugnativa di lodo arbitrale emesso in data 3 agosto 2017, notificato il 14.11.2017, su domanda di arbitrato del 6.04.2016, pendente
TRA
p. iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. (c.f.: , con sede legale in Avellino alla Parte_2 C.F._1
Piazza Libertà n.28, ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Rampa S. Paolo
n. 36 presso lo studio dell'Avv. Gianni Spina che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata il 14.05.2024 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Impugnante
E
Controparte_1
contumace
[...] RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il rapporto in contesa ha origine con lettera di incarico professionale per consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro, da svolgersi all'interno della sede legale della
Società impugnante, in data 1.10.2009, con cui la ha affidato la Parte_1
consulenza al ragioniere . Controparte_1
L'incarico aveva durata annuale, con decorrenza 31.12.2010, tacitamente rinnovabile salvo disdetta.
Venuto meno l'interesse a proseguire il rapporto contrattuale, il consulente instaurava un giudizio arbitrale con cui chiedeva la risoluzione della convenzione intercorsa, proprio attivando la clausola arbitrale prevista nella lettera di incarico.
L'istante deduceva il grave inadempimento della società e chiedeva la risoluzione del contratto ed il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse nel 2014, oltre alle spettanze maturate da maggio 2014 alla data del ricorso all'arbitro.
La società, dal canto suo, deduceva di aver legittimamente esercitato il recesso e chiedeva in via riconvenzionale di condannare il consulente per danni provocati dal suo inadempimento.
Con la decisione oggetto di impugnativa l'arbitro, ritenuto invalido l'atto di recesso in quanto non ritualmente comunicato, ritenuto, altresì, provato che ad un certo punto è stato materialmente impedito al consulente l'accesso agli uffici della società dove egli prestava la sua opera professionale, ha accolto la domanda di risoluzione di CP_1 per grave inadempiemnto della società e l'ha condannata a pagare la somam
[...]
di euro 35.000,00. Ha infine respinto la domanda riconvenzionale della odierna impugnante ritenendo non pravata la colpa del consulente.
§§§
Avverso detta decisione ha proposto impugnazione la . Parte_1
Il gravame è stato ritualmente notificato a che è rimasto Controparte_1
contumace.
All'udienza di comparizione in data 4 luglio 2018 il Collegio, respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2019.
Sono seguiti diversi rinvii d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 2 di 6
All'esito di trattazione scritta del 15.1.2025 il Collegio, acquisite le note di trattazione dell'impugnante, con ordinanza in data 17.1.2025 ha dichiarato la contumacia dell'impugnato e ha introitato il giudizio in decisione, fissando, per il deposito degli scritti difensivi finali, i termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
La ha depositato la comparsa conclusionale. Parte_1
§§§
In premessa (la premessa occupa il primo paragrafo di impugnazione) la società impugnante asserisce che il rapporto intercorso con fu una Controparte_1
collaborazione di tipo coordinato e continuativo, da inquadrare nella previsione di cui all'art. 409 c.p.c., considerato che il consulente lavorava in modo continuativo all'interno della sede societaria, avvalendosi dell'organizzazione di mezzi della società
e che l'incarico rappresentava il suo unico impiego. Tanto prospetta nell'ottica di invocare la previsione dell'art. 829, comma 4, n. 1 c.p.c., dunque per far valere la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Anche a prescindere dalla dubbia ammissibilità della premessa, avendo anche il contratto d'opera professionale in atti formato oggetto dell'accertamento arbitrale, si palesa del tutto infondata la tesi che il rapporto contrattuale avente ad oggetto la consulenza fiscale e del lavoro sia di tipo coordinato e continuativo secondo lo schema dell'art. 409 c.p.c.
Invero si è in presenza del classico contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c., di cui sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali. Vi è il conferimento dell'incarico, rimesso per iscritto, dunque provato documentalmente con la cd. “Lettera d'incarico”, che configura il contratto d'opera professionale che è il tipo contrattuale ordinariamente utilizzato per le prestazioni in esame. La prestazione che ne forma il contenuto è quella tipica intellettuale, da parte di professionista iscritto all'albo; per questo si configura in maniera naturale il contratto di prestazione d'opera professionale disciplinato dall'art. 2230 c.c..
Peraltro, in presenza di un contratto d'opera provato per iscritto appare davvero insufficiente a dare la prova contraria allegare che si tratti di un rapporto parasubordinato. Né basta a qualificarsi come coordinata e continuativa una consulenza professionale il solo fatto che si svolga alla sede della società assistita.
Ancora, per la collaborazione ex art. 409 c.p.c. occorre uno stretto coordinamento con il committente ed una continuità di rapporto pressochè esclusivo – anche da comparare
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 3 di 6
per i risultati economici alla ulteriore prestazione professionale svolta – che non è stata oggetto né di allegazione né di prova, né in sede arbitrale né con l'impugnazione (nulla
è dedotto o provato sul reddito dell'impugnato).
§§§
Ciò posto, con il primo motivo la società impugna la decisione arbitrale nella parte in cui ha ritenuto che la comunicazione di recesso in quanto non ricevuta da non CP_2
sia valida e che non vi sia la prova che il recesso sia stato comunicato verbalmente, atteso che i testi riferiscono di vivaci discussioni ma non che nel corso di queste discussioni sia stato comunicato verbalmente a l'intento della di CP_1 Pt_3
interrompere il rapporto di collaborazione. L'arbitro evidenzia il carattere recettizio della comunicazione di recesso ex articolo 1335 del codice civile e, attesa la mancata recezione del destinatario, ne ritiene l'invalidità, dando atto che non vi è prova nemmeno che la comunicazione della società di voler recedere sia stata data in forma verbale.
In parte qua, l'impugnante società sostiene, con diverse argomentazioni, che CP_1
era ben conscio della sua volontà di recedere dal rapporto contrattuale e conclude denunciando nel lodo violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e 1375 c.c..
Il motivo (attesa la natura della prestazione di opera professionale non di lavoro coordinato e continuativo ex art. 409 c.p.c.), è palesemente inammissibile, sostanziandosi in una censura di merito sulla decisione arbitrale.
§§§
Con il secondo motivo, sulla premessa che ha chiesto la risoluzione del CP_1
rapporto per grave inadempimento della società, consistito nell'avergli impedito di accedere alla sede di lavoro, sostiene che l'arbitro ha sbagliato ad accogliere oltre alla domanda di risoluzione una non meglio identificata domanda risarcitoria, con ciò violando l'articolo 112 del codice di procedura civile per pronuncia ultra petita che travolge di nullità la decisione impugnata;
conclude, sul punto, che il lodo è nullo per violazione dell'articolo 1453 c.c. e 112 cpc nella parte in cui, travisando la domanda di adempimento, ha condannato al risarcimento del danno.
Aggiunge la società, nell'ambito di questo motivo, che proprio la domanda di risoluzione di è manifestamente infondata, perché essa società impugnante CP_1
addivenì alla decisione di impedirgli l'accesso solo quando nel corso di una CP_1
riunione, reagì minacciando denunce alla Guardia di Finanza, che, dunque, il suo
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 4 di 6
presunto inadempimento è stato una conseguenza della gravissima condotta minatoria tenuta ad nella riunione dell'11.2.2014. CP_1
Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché non indica a quale dei casi di nullità del lodo la censura sia riconducibile;
in secondo luogo perché si traduce in una censura di merito sull'operato dell'arbitro.
§§§
Con il terzo motivo la società censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. sulla liquidazione del danno, calcolato in via equitativa dall'arbitro, da limitare, a suo parere, al più alla somma delle spettanze che CP_1
avrebbe percepito da febbraio 2014 fino alla successiva scadenza annuale del
31.12.2014, cioè nell'importo di euro 20.000,00.
La censura, in quanto strettamente di merito, è inammissibile.
§§§
Con il quarto motivo la censura la decisione arbitrale per violazione Parte_1 dell'art. 829 co. 1, n. 12 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale con cui ha chiesto il risarcimento per la negligenza del consulente nel calcolo degli sgravi fiscali operati in relazione ai dipendenti, condotta che avrebbe causato “due accertamenti INPS in danno della società per complessivi 74.147,00” (così l'atto di impugnazione).
Il motivo è infondato, avendo, invece, l'arbitro provveduto sul relativo capo di domanda, ritenendo non imputabile a negligenza o colpa del professionista le sanzioni irrogate dall'autorità tributaria, per quanto riconducibili al rapporto previdenziale.
§§§
Nessuna statuizione va assunta per le spese di lite, attesa la contumacia della parte risultata vittoriosa.
In ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, devono dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, avverso il lodo arbitrale prot. 27288 pubblicato il 3.08.2017, così provvede:
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 5 di 6
--Rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
--Nulla per spese di lite.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 16.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 780 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto impugnativa di lodo arbitrale emesso in data 3 agosto 2017, notificato il 14.11.2017, su domanda di arbitrato del 6.04.2016, pendente
TRA
p. iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. (c.f.: , con sede legale in Avellino alla Parte_2 C.F._1
Piazza Libertà n.28, ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Rampa S. Paolo
n. 36 presso lo studio dell'Avv. Gianni Spina che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata il 14.05.2024 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Impugnante
E
Controparte_1
contumace
[...] RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il rapporto in contesa ha origine con lettera di incarico professionale per consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro, da svolgersi all'interno della sede legale della
Società impugnante, in data 1.10.2009, con cui la ha affidato la Parte_1
consulenza al ragioniere . Controparte_1
L'incarico aveva durata annuale, con decorrenza 31.12.2010, tacitamente rinnovabile salvo disdetta.
Venuto meno l'interesse a proseguire il rapporto contrattuale, il consulente instaurava un giudizio arbitrale con cui chiedeva la risoluzione della convenzione intercorsa, proprio attivando la clausola arbitrale prevista nella lettera di incarico.
L'istante deduceva il grave inadempimento della società e chiedeva la risoluzione del contratto ed il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse nel 2014, oltre alle spettanze maturate da maggio 2014 alla data del ricorso all'arbitro.
La società, dal canto suo, deduceva di aver legittimamente esercitato il recesso e chiedeva in via riconvenzionale di condannare il consulente per danni provocati dal suo inadempimento.
Con la decisione oggetto di impugnativa l'arbitro, ritenuto invalido l'atto di recesso in quanto non ritualmente comunicato, ritenuto, altresì, provato che ad un certo punto è stato materialmente impedito al consulente l'accesso agli uffici della società dove egli prestava la sua opera professionale, ha accolto la domanda di risoluzione di CP_1 per grave inadempiemnto della società e l'ha condannata a pagare la somam
[...]
di euro 35.000,00. Ha infine respinto la domanda riconvenzionale della odierna impugnante ritenendo non pravata la colpa del consulente.
§§§
Avverso detta decisione ha proposto impugnazione la . Parte_1
Il gravame è stato ritualmente notificato a che è rimasto Controparte_1
contumace.
All'udienza di comparizione in data 4 luglio 2018 il Collegio, respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2019.
Sono seguiti diversi rinvii d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 2 di 6
All'esito di trattazione scritta del 15.1.2025 il Collegio, acquisite le note di trattazione dell'impugnante, con ordinanza in data 17.1.2025 ha dichiarato la contumacia dell'impugnato e ha introitato il giudizio in decisione, fissando, per il deposito degli scritti difensivi finali, i termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
La ha depositato la comparsa conclusionale. Parte_1
§§§
In premessa (la premessa occupa il primo paragrafo di impugnazione) la società impugnante asserisce che il rapporto intercorso con fu una Controparte_1
collaborazione di tipo coordinato e continuativo, da inquadrare nella previsione di cui all'art. 409 c.p.c., considerato che il consulente lavorava in modo continuativo all'interno della sede societaria, avvalendosi dell'organizzazione di mezzi della società
e che l'incarico rappresentava il suo unico impiego. Tanto prospetta nell'ottica di invocare la previsione dell'art. 829, comma 4, n. 1 c.p.c., dunque per far valere la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Anche a prescindere dalla dubbia ammissibilità della premessa, avendo anche il contratto d'opera professionale in atti formato oggetto dell'accertamento arbitrale, si palesa del tutto infondata la tesi che il rapporto contrattuale avente ad oggetto la consulenza fiscale e del lavoro sia di tipo coordinato e continuativo secondo lo schema dell'art. 409 c.p.c.
Invero si è in presenza del classico contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c., di cui sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali. Vi è il conferimento dell'incarico, rimesso per iscritto, dunque provato documentalmente con la cd. “Lettera d'incarico”, che configura il contratto d'opera professionale che è il tipo contrattuale ordinariamente utilizzato per le prestazioni in esame. La prestazione che ne forma il contenuto è quella tipica intellettuale, da parte di professionista iscritto all'albo; per questo si configura in maniera naturale il contratto di prestazione d'opera professionale disciplinato dall'art. 2230 c.c..
Peraltro, in presenza di un contratto d'opera provato per iscritto appare davvero insufficiente a dare la prova contraria allegare che si tratti di un rapporto parasubordinato. Né basta a qualificarsi come coordinata e continuativa una consulenza professionale il solo fatto che si svolga alla sede della società assistita.
Ancora, per la collaborazione ex art. 409 c.p.c. occorre uno stretto coordinamento con il committente ed una continuità di rapporto pressochè esclusivo – anche da comparare
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 3 di 6
per i risultati economici alla ulteriore prestazione professionale svolta – che non è stata oggetto né di allegazione né di prova, né in sede arbitrale né con l'impugnazione (nulla
è dedotto o provato sul reddito dell'impugnato).
§§§
Ciò posto, con il primo motivo la società impugna la decisione arbitrale nella parte in cui ha ritenuto che la comunicazione di recesso in quanto non ricevuta da non CP_2
sia valida e che non vi sia la prova che il recesso sia stato comunicato verbalmente, atteso che i testi riferiscono di vivaci discussioni ma non che nel corso di queste discussioni sia stato comunicato verbalmente a l'intento della di CP_1 Pt_3
interrompere il rapporto di collaborazione. L'arbitro evidenzia il carattere recettizio della comunicazione di recesso ex articolo 1335 del codice civile e, attesa la mancata recezione del destinatario, ne ritiene l'invalidità, dando atto che non vi è prova nemmeno che la comunicazione della società di voler recedere sia stata data in forma verbale.
In parte qua, l'impugnante società sostiene, con diverse argomentazioni, che CP_1
era ben conscio della sua volontà di recedere dal rapporto contrattuale e conclude denunciando nel lodo violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 c.c. e 1375 c.c..
Il motivo (attesa la natura della prestazione di opera professionale non di lavoro coordinato e continuativo ex art. 409 c.p.c.), è palesemente inammissibile, sostanziandosi in una censura di merito sulla decisione arbitrale.
§§§
Con il secondo motivo, sulla premessa che ha chiesto la risoluzione del CP_1
rapporto per grave inadempimento della società, consistito nell'avergli impedito di accedere alla sede di lavoro, sostiene che l'arbitro ha sbagliato ad accogliere oltre alla domanda di risoluzione una non meglio identificata domanda risarcitoria, con ciò violando l'articolo 112 del codice di procedura civile per pronuncia ultra petita che travolge di nullità la decisione impugnata;
conclude, sul punto, che il lodo è nullo per violazione dell'articolo 1453 c.c. e 112 cpc nella parte in cui, travisando la domanda di adempimento, ha condannato al risarcimento del danno.
Aggiunge la società, nell'ambito di questo motivo, che proprio la domanda di risoluzione di è manifestamente infondata, perché essa società impugnante CP_1
addivenì alla decisione di impedirgli l'accesso solo quando nel corso di una CP_1
riunione, reagì minacciando denunce alla Guardia di Finanza, che, dunque, il suo
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 4 di 6
presunto inadempimento è stato una conseguenza della gravissima condotta minatoria tenuta ad nella riunione dell'11.2.2014. CP_1
Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché non indica a quale dei casi di nullità del lodo la censura sia riconducibile;
in secondo luogo perché si traduce in una censura di merito sull'operato dell'arbitro.
§§§
Con il terzo motivo la società censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. sulla liquidazione del danno, calcolato in via equitativa dall'arbitro, da limitare, a suo parere, al più alla somma delle spettanze che CP_1
avrebbe percepito da febbraio 2014 fino alla successiva scadenza annuale del
31.12.2014, cioè nell'importo di euro 20.000,00.
La censura, in quanto strettamente di merito, è inammissibile.
§§§
Con il quarto motivo la censura la decisione arbitrale per violazione Parte_1 dell'art. 829 co. 1, n. 12 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale con cui ha chiesto il risarcimento per la negligenza del consulente nel calcolo degli sgravi fiscali operati in relazione ai dipendenti, condotta che avrebbe causato “due accertamenti INPS in danno della società per complessivi 74.147,00” (così l'atto di impugnazione).
Il motivo è infondato, avendo, invece, l'arbitro provveduto sul relativo capo di domanda, ritenendo non imputabile a negligenza o colpa del professionista le sanzioni irrogate dall'autorità tributaria, per quanto riconducibili al rapporto previdenziale.
§§§
Nessuna statuizione va assunta per le spese di lite, attesa la contumacia della parte risultata vittoriosa.
In ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, devono dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, avverso il lodo arbitrale prot. 27288 pubblicato il 3.08.2017, così provvede:
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 5 di 6
--Rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
--Nulla per spese di lite.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 16.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
n. 780/2018 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 6 di 6