TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 956 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 17 dicembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giovanni Rigante del Foro di Trani, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
(GIÀ , in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Capurso (Ba)
Zona Industriale, via Casamassima s.n., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Muciaccia, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
pagina 1 di 6 Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del
17.1.25, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2033/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari, con cui veniva rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il D.I. n.
3017/2019 e condannato l'opponente al pagamento delle spese di causa.
Con l'opposizione il aveva eccepito, Parte_1
preliminarmente, la nullità del decreto per essere stato pronunziato da Giudice territorialmente incompetente;
nel merito aveva dedotto l'intervenuto pagamento della somma ingiunta. Il Giudice adito, accogliendo l'eccezione di incompetenza, aveva revocato il decreto ingiuntivo e assegnato il termine di 3 mesi per la riassunzione.
Riassunta la causa, il giudice decideva nel senso sopra indicato.
A sostegno dell'appello, il censurava la impugnata Parte_1
decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado, trattando la controversia come una opposizione a decreto ingiuntivo, anziché come un ordinario giudizio di cognizione, erroneamente rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di appello e spiegando appello incidentale per sentire dichiarare la errata conferma del decreto ingiuntivo e la declaratoria di esecutività, atteso che la pronuncia di incompetenza resa dal Giudice di
Pace di Lecce comportava necessariamente la pronuncia di revoca, esplicita o implicita, del decreto ingiuntivo. pagina 2 di 6 All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che, su istanza di il Giudice di CP_2
Pace di Lecce ingiungeva alla ditta “ di Parte_2
”, a e a , Parte_1 Parte_1 Parte_3
il pagamento della somma di € 1.584,42, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della ditta Controparte_2
Il decreto veniva opposto unicamente da , il Parte_1
quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dello stesso in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, essendo competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il
Giudice di Pace di Gravina in Puglia (sede dell'obbligata principale e luogo ove era sorta l'obbligazione dedotta in ricorso), o il Giudice di Pace di Bari (forum destinatae solutionis), o il Giudice di Pace di Bisceglie, città in cui risiedeva
. Parte_1
Il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l'eccezione di incompetenza per territorio e revocava il decreto ingiuntivo opposto, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace competente.
La riassumeva la causa innanzi al Giudice di Controparte_2
Pace di Bari, chiedendo la condanna del al Parte_1
pagamento della somma di € 1.584,42, oltre spese e competenze di lite.
eccepiva l'integrale pagamento, in contanti, Parte_1
del corrispettivo delle fatture azionate.
pagina 3 di 6 Dall'esame degli atti appare evidente che, nella comparsa di costituzione, la ha chiesto la condanna del CP_2 [...]
al pagamento della somma di € 1.584,42. Parte_1
In sede di riassunzione la ha concluso per la CP_2
emissione di sentenza di condanna al pagamento delle somme richieste;
irrilevante appare la circostanza che la comparsa contenesse anche la richiesta di rigetto dell'opposizione, poiché la domanda dell'attore in riassunzione era quella di condanna del , che andava esaminata come introduttiva di Parte_1
nuovo giudizio.
Il Giudice di Pace di Bari ha erroneamente confermato il D.I. n.
3017/2019 (dichiarandolo esecutivo), atteso che la pronuncia di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Lecce comportava necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo, come di fatto resa dal G.d.P. di Lecce.
Il decreto ingiuntivo impugnato, dunque, non poteva essere confermato, essendo nullo (perché emesso da giudice incompetente) ed essendo stato revocato.
Il Giudice di Pace di Bari avrebbe dovuto esaminare la domanda avanzata dall'attore in riassunzione, prescindendo dall'erroneo e superfluo richiamo ad un decreto ingiuntivo che non esisteva più.
Secondo la S.C. “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il pagina 4 di 6 giudice dell'opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza” (Cass. n. 1372/2016).
L'impugnata sentenza va dunque riformata nella parte in cui conferma il Decreto ingiuntivo e lo rende esecutivo, dal momento che il giudizio riassunto doveva definirsi con una sentenza di condanna del (in assenza di prova Parte_1
del pagamento da parte dell'attuale appellante).
In tale senso, l'appello non appare supportato da alcuna specifica motivazione relativamente al merito della pronuncia, limitandosi a sostenere che la domanda andava rigettata.
Né la stessa, come si è detto, poteva essere rigettata così come proposta, atteso che, per le considerazioni suesposte, l'attuale appellata aveva specificamente chiesto la condanna del
[...]
e tale domanda andava necessariamente esaminata Parte_1
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di nonché Parte_1 CP_2
sull'appello incidentale da questa proposta, avverso la sentenza n. 2033/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1)Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa declaratoria di erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado nella parte in cui conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3017/19, reso dal Giudice di Pace di Lecce, condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 1.584,42 in favore della CP_1 pagina 5 di 6 (già , confermando nel resto l'impugnata Controparte_2
sentenza
3)Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive € 1000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
3)Condanna l'appellante al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r.n. 115 del 30 maggio 2002
Bari 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 956 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 17 dicembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giovanni Rigante del Foro di Trani, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'appello
Appellante
E
(GIÀ , in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Capurso (Ba)
Zona Industriale, via Casamassima s.n., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Muciaccia, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
pagina 1 di 6 Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del
17.1.25, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2033/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari, con cui veniva rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il D.I. n.
3017/2019 e condannato l'opponente al pagamento delle spese di causa.
Con l'opposizione il aveva eccepito, Parte_1
preliminarmente, la nullità del decreto per essere stato pronunziato da Giudice territorialmente incompetente;
nel merito aveva dedotto l'intervenuto pagamento della somma ingiunta. Il Giudice adito, accogliendo l'eccezione di incompetenza, aveva revocato il decreto ingiuntivo e assegnato il termine di 3 mesi per la riassunzione.
Riassunta la causa, il giudice decideva nel senso sopra indicato.
A sostegno dell'appello, il censurava la impugnata Parte_1
decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado, trattando la controversia come una opposizione a decreto ingiuntivo, anziché come un ordinario giudizio di cognizione, erroneamente rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di appello e spiegando appello incidentale per sentire dichiarare la errata conferma del decreto ingiuntivo e la declaratoria di esecutività, atteso che la pronuncia di incompetenza resa dal Giudice di
Pace di Lecce comportava necessariamente la pronuncia di revoca, esplicita o implicita, del decreto ingiuntivo. pagina 2 di 6 All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che, su istanza di il Giudice di CP_2
Pace di Lecce ingiungeva alla ditta “ di Parte_2
”, a e a , Parte_1 Parte_1 Parte_3
il pagamento della somma di € 1.584,42, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della ditta Controparte_2
Il decreto veniva opposto unicamente da , il Parte_1
quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dello stesso in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, essendo competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il
Giudice di Pace di Gravina in Puglia (sede dell'obbligata principale e luogo ove era sorta l'obbligazione dedotta in ricorso), o il Giudice di Pace di Bari (forum destinatae solutionis), o il Giudice di Pace di Bisceglie, città in cui risiedeva
. Parte_1
Il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l'eccezione di incompetenza per territorio e revocava il decreto ingiuntivo opposto, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace competente.
La riassumeva la causa innanzi al Giudice di Controparte_2
Pace di Bari, chiedendo la condanna del al Parte_1
pagamento della somma di € 1.584,42, oltre spese e competenze di lite.
eccepiva l'integrale pagamento, in contanti, Parte_1
del corrispettivo delle fatture azionate.
pagina 3 di 6 Dall'esame degli atti appare evidente che, nella comparsa di costituzione, la ha chiesto la condanna del CP_2 [...]
al pagamento della somma di € 1.584,42. Parte_1
In sede di riassunzione la ha concluso per la CP_2
emissione di sentenza di condanna al pagamento delle somme richieste;
irrilevante appare la circostanza che la comparsa contenesse anche la richiesta di rigetto dell'opposizione, poiché la domanda dell'attore in riassunzione era quella di condanna del , che andava esaminata come introduttiva di Parte_1
nuovo giudizio.
Il Giudice di Pace di Bari ha erroneamente confermato il D.I. n.
3017/2019 (dichiarandolo esecutivo), atteso che la pronuncia di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Lecce comportava necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo, come di fatto resa dal G.d.P. di Lecce.
Il decreto ingiuntivo impugnato, dunque, non poteva essere confermato, essendo nullo (perché emesso da giudice incompetente) ed essendo stato revocato.
Il Giudice di Pace di Bari avrebbe dovuto esaminare la domanda avanzata dall'attore in riassunzione, prescindendo dall'erroneo e superfluo richiamo ad un decreto ingiuntivo che non esisteva più.
Secondo la S.C. “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il pagina 4 di 6 giudice dell'opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza” (Cass. n. 1372/2016).
L'impugnata sentenza va dunque riformata nella parte in cui conferma il Decreto ingiuntivo e lo rende esecutivo, dal momento che il giudizio riassunto doveva definirsi con una sentenza di condanna del (in assenza di prova Parte_1
del pagamento da parte dell'attuale appellante).
In tale senso, l'appello non appare supportato da alcuna specifica motivazione relativamente al merito della pronuncia, limitandosi a sostenere che la domanda andava rigettata.
Né la stessa, come si è detto, poteva essere rigettata così come proposta, atteso che, per le considerazioni suesposte, l'attuale appellata aveva specificamente chiesto la condanna del
[...]
e tale domanda andava necessariamente esaminata Parte_1
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di nonché Parte_1 CP_2
sull'appello incidentale da questa proposta, avverso la sentenza n. 2033/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1)Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa declaratoria di erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado nella parte in cui conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3017/19, reso dal Giudice di Pace di Lecce, condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 1.584,42 in favore della CP_1 pagina 5 di 6 (già , confermando nel resto l'impugnata Controparte_2
sentenza
3)Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive € 1000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
3)Condanna l'appellante al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r.n. 115 del 30 maggio 2002
Bari 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 6 di 6