Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al D. Lgs. 142/2015 presentata in data 2 ottobre 2025;
- nonché dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza con conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, e nomina di un Commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del-OMISSIS-, in punto di fatto espone che: A) egli è entrato in Italia il 22 agosto 2025 e ha richiesto la protezione internazionale presso la Questura di-OMISSIS-, dichiarandosi indigente; B) in data 30 ottobre 2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale e in data 2 ottobre 2025 egli ha chiesto alla Prefettura di-OMISSIS- di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 142/2015, ma l’istanza non è stata mai riscontrata.
2. Lo stesso ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza, chiede quindi a questo Tribunale che venga dichiarata l’illegittimità della condotta omissiva della Prefettura di-OMISSIS- e che la stessa venga condannata a provvedere sull’istanza medesima; in caso di perdurante inadempimento, egli chiede, altresì, che venga nominato un Commissario ad acta con compiti sostitutivi.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria del 26 gennaio 2026 la Difesa erariale ha sostenuto che non vi era un obbligo di provvedere da parte della Prefettura a fronte dell’istanza del ricorrente «trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dall’indirizzo onebridgetoidomeni@pec.it (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) – e con riguardo al quale messaggio non risulta prodotto un documento informatico che ne consenta un adeguato vaglio (formato .eml ovvero .msg) – che non risulta riferibile all’odierno ricorrente, né a soggetto al quale sono eventualmente stati conferiti poteri di rappresentanza» .
4. Il ricorrente, con memoria del 5 febbraio 2026, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rimarcando che «la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale non costituisce un’istanza amministrativa ordinaria, soggetta ai requisiti formali previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale o dal D.P.R. 445/2000, bensì l’atto di esercizio di un diritto fondamentale della persona, disciplinato da normativa speciale di derivazione unionale e costituzionale…» , sicché l’Amministrazione resistente avrebbe introdotto «requisiti formali (PEC personale, sottoscrizione digitale, allegazione di documento d’identità) non previsti da alcuna disposizione della normativa in materia di asilo, finendo per subordinare l’accesso alle misure di accoglienza alla disponibilità di strumenti digitali e capacità formali del tutto incompatibili con la condizione tipica del richiedente protezione internazionale, spesso privo di documenti, mezzi e assistenza tecnica» .
5. Questo Tribunale con l’ordinanza istruttoria n.379 dell’11 febbraio 2026 ha disposto a carico del ricorrente l’obbligo di produrre in giudizio «l’originale informatico della PEC inviata il 2 ottobre 2025 all’Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, comprensiva degli allegati richiamati nel corpo di testo della stessa, e l’originale informatico della PEC di avvenuta consegna» .
6. Il ricorrente ha adempiuto all’incombente istruttorio in data 17 febbraio 2026, depositando l’originale informatico della pec inviata il 2 ottobre 2025 e l’originale informatico della pec di avvenuta consegna e di accettazione. Ciò nondimeno, la Difesa erariale con memoria del 23 febbraio 2026 ha insistito sul rigetto del ricorso, ribadendo che la comunicazione trasmessa alla Prefettura non costituisce una valida istanza amministrativa ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, difettando di sottoscrizione, provenienza e allegazione documentale.
7. Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 6 marzo 2026.
8. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
9. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
10. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” .
L’azione prevista dall’art. 117 c.p.a. è un rimedio previsto a favore del privato che, una volta presentata un’istanza ad una p.a., non abbia avuto riscontro nel termine previsto mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche di segno negativo, venendo in rilievo un’ipotesi di silenzio-inerzia che rappresenta, dunque, il presupposto processuale per la valida proposizione della domanda giudiziale in esame.
Ebbene, allo stato degli atti, non può dubitarsi del fatto che si sia formato il silenzio della Prefettura di-OMISSIS- sulla domanda presentata dal ricorrente in data 2 ottobre 2025, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990 e 14 del d.lgs. n. 142/2015. Difatti - come più volte ribadito da questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 novembre 2025, n. 1995) - il termine di trenta giorni cui al citato art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 dev’essere applicato alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2.
Nel caso di specie tale termine è decorso senza che la Prefettura di-OMISSIS- abbia provveduto sulla predetta domanda.
11. La prospettazione del Ministero resistente, secondo cui l’istanza non potrebbe ritenersi validamente presentata in quanto trasmessa da un indirizzo PEC non intestato personalmente al ricorrente e recante una sottoscrizione non coincidente con quella riportata sul documento di identità, non è condivisibile.
Innanzi tutto, la normativa richiamata dall’Amministrazione (artt. 38 d.P.R. n. 445/2000 e 65 d.lgs. n. 82/2005) non impone che l’istanza provenga necessariamente da un domicilio digitale personale dell’istante, essendo sufficiente che la sottoscrizione sia accompagnata dal documento di identità.
Inoltre, dalla documentazione prodotta a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale – e in particolare dall’originale informatico della PEC del 2 ottobre 2025 con i relativi allegati – emerge che l’istanza reca la sottoscrizione del ricorrente ed è corredata dal relativo documento identificativo, risultando pertanto comunque individuabile la provenienza della manifestazione di volontà. L’asserita difformità grafica della firma costituisce, peraltro, una generica contestazione che, ove intesa a metterne in dubbio l’autenticità, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante querela di falso, che però non risulta proposta.
In ogni caso l’Amministrazione, seppure avesse ritenuto l’atto affetto da vizi formali o non idoneo all’instaurazione del procedimento, avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso di irricevibilità o inammissibilità, non potendo limitarsi a rimanere inerte. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione dev’essere accolta e, per l’effetto, si deve ordinare alla Prefettura di-OMISSIS- di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
13. La nomina del Commissario ad acta può essere riservata all’eventuale sede dell’ottemperanza, confidandosi nella corretta esecuzione della presente sentenza da parte dell’Amministrazione resistente.
14. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 152 del 24 novembre 2025 della competente Commissione e, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
15. Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dell’avvocato Simone Bergamini in data 5 febbraio 2026 per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità del contenzioso, della serialità delle cause trattate, della immediatezza della pronuncia, nonché delle decisioni assunte da questa Sezione in casi analoghi e dell’assenza della fase cautelare - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente può essere liquidato l’importo richiesto, pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di-OMISSIS- di provvedere sull’istanza del ricorrente nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nulla spese.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore del ricorrente medesimo, per l’attività svolta nel presente giudizio, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
ND De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | LO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.