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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minori e Famiglia
riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Consigliere rel.
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 780/2023 R.G., con oggetto: rimborso spese mantenimento figlio tra
, residente in [...], rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Bertacchi e Cesare Bertacchi e
1 presso il loro studio elettivamente domiciliata in Torino, Via San Quintino n.
40, come da procura in atti
Parte appellante nei confronti di
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Mauro Diotallevi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Torino,
Corso Vittorio Emanuele II, n. 166, come da procura in atti
Parte appellata e appellante incidentale in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott. che ha dichiarato che Persona_1
non intende assumere conclusioni nella causa sopraindicata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, voglia la Corte
d'Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 2154/2023 del Giudice del
Tribunale di Torino, dott.ssa Claudia Gemelli, pubblicata in data 23.05.2023, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo,
CONDANNARE il signor a rimborsare alla RA Controparte_1 [...]
la somma di € 66.000,00= oltre interessi dalla data della sentenza al PT
saldo, per gli esborsi dalla stessa sostenuti per mantenere il figlio CP
dal 1986 al 2008;
[...]
RESPINGERE la domanda riconvenzionale proposta dal signor CP_1
per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese legali, anche del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA”.
Parte appellata e appellante incidentale:
2 “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dato atto della carenza assoluta di legittimazione attiva e ad causam di dato atto della fondatezza della eccezione di prescrizione Parte_1
dell'azione indennitaria svolta dall'appellante principale, per decorso del termine decennale di tutti gli esborsi assunti effettuati anteriormente al giugno
2007, ed a risalire nel tempo fino alla nascita nel giugno del 1986:
1) nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto dalla
[...]
, perché infondato in fatto e in diritto;
PT
2) nel merito, ancora in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare nulla dovuto a in ordine alla domanda indennitaria dalla stessa Parte_1
proposto, confermare la condanna della a risarcire il danno Parte_1
da privazione del rapporto parentale nella misura di € 64.000,00 con interessi dalla domanda e rivalutazione delle somme, condannare inoltre l'appellante principale ai danni da responsabilità aggravata nella misura che si quantifica a mero titolo indicativo in € 15.000,00 con interessi dalla domanda e rivalutazione delle somme, o quell'altra somma maggiore o minore veriore accertanda e ritenuta di giustizia, rimettendosi l'appellante incidentale al prudente apprezzamento dell'on.le Corte d'Appello;
3) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori).
In via istruttoria: ammettersi all'occorrenza i capi di prova per interpello formale e testi dedotti in memoria istruttoria ex art. 183 c.6 n 2 cpc respingendo l'istanza di ammissione delle prove in materia contraria dell'appellante principale dichiarando la stessa decaduta da tale facoltà per effetto delle preclusioni in cui la stessa è incorsa”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la procedura iniziava su impulso della RA
[...]
che adiva il Tribunale di Torino con atto di citazione notificato al PT
signor il 10 luglio 2019 al fine di ottenere la condanna del Controparte_1
signor l pagamento, a titolo di indennizzo, della somma quantificata CP_1
inizialmente in euro 105.600 per le spese dalla stessa sostenute negli anni per il mantenimento del figlio (nato il [...]) ma CP
riconosciuto dal padre signor n data 18 aprile 2018. CP_1
In particolare, quantificava la somma a lei spettante nella cifra di euro 400 mensili moltiplicata per 22 anni ossia per gli anni di crescita ed educazione del figlio, fino al conseguimento della laurea triennale.
Il signor si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_1
prescrizione del diritto vantato nonché la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice essendo quest'ultima priva di redditi propri. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda anche per mancanza di prova delle spese sostenute e, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito per averlo privato della possibilità di fare da padre al figlio fino all'avvenuto riconoscimento nel 2018.
Con la memoria ex art. 183, c.
6. n.1 c.p.c. la RA riduceva poi la PT
propria domanda ad € 80.000,00 e, con ordinanza dell'8 gennaio 2021, il G.I. rigettava le istanze istruttorie orali del convenuto e ammetteva l'ordine di esibizione all'INPS relativa alla situazione contributiva della RA PT
così come richiesto dalla difesa del signor CP_1
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2023.
Il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza definitiva in data 19 maggio
2023 qui impugnata, condannava il signor a rimborsare alla RA CP_1
la somma di € 48.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo. PT
4 Condannava poi la RA a corrispondere al signor la PT CP_1
somma di € 64.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno.
Dichiarava le spese di lite compensate per 2/3.
Condannava altresì la RA a rimborsare al signor il PT CP_1
restante 1/3 delle spese di lite che si liquidavano in complessivi € 2.500,00
(ossia, 1/3 di € 7500,00), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e C.p.a.
Nella parte motivazionale del provvedimento il Primo Giudice osservava che:
- Il convenuto aveva volontariamente riconosciuto il figlio il 18 aprile 2018 sicché questo doveva ritenersi il dies a quo della prescrizione del diritto azionato dall'attrice, che, pertanto, non era ancora prescritto;
- era pacifica la natura indennitaria del diritto azionato dalla RA
; invero il solo accertamento della paternità biologica faceva PT
sorgere l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento della prole;
- il convenuto “scontava” gli effetti del comportamento dell'attrice, essendo stato chiamato a rimborsare spese che non sapeva di essere tenuto a pagare (tuttavia, se il convenuto avesse riconosciuto il figlio alla nascita, avrebbe comunque pagato negli anni quelle spese di mantenimento cui oggi si opponeva);
- era fondata l'eccezione del convenuto di carenza di titolarità attiva del diritto fatto valere dall'attrice con riguardo al periodo 1986-1988 ( tre anni) in cui la RA era ancora minorenne ed era stata sua PT
madre a sostenere le spese relative a (nella memoria ex CP
art. 183.6 n.1 c.p.c. l'attrice aveva dichiarato di essere erede della madre deceduta, ma alcuna prova in tal senso era stata offerta, attesa l'insufficienza, a questi fini, del certificato di morte prodotto);
- per la quantificazione delle spese sostenute per il restante periodo
(1989-2008) occorreva considerare i seguenti elementi emersi in giudizio: l'attrice aveva avuto altri tre figli dopo , aveva CP
5 vissuto con il figlio in immobili in locazione, aveva svolto lavori di breve durata;
il convenuto, invece, al tempo della nascita del figlio (1986), aiutava il padre presso un banco di frutta e dal 1987 aveva iniziato a lavorare come operaio con retribuzioni che negli anni erano passate da circa € 600 nel 1990, a circa € 1760 nel 2018. Il figlio delle parti conseguiva si laureava in Scienze della Comunicazione nel 2015 e le spese del corso di studi universitario venivano corrisposte dalla nonna materna RA (circostanza allegata dal convenuto e Persona_2
non smentita dall'attrice);
- alla luce di tali complessivi elementi, avuto riguardo al criterio equitativo, il Giudice del Tribunale riteneva equo determinare in “€
250/mese il rimborso pro quota dovuto all'attrice dal convenuto per il periodo 1989-2005, pari a complessivi € 48.000”.
Il Giudice di Prime cure riteneva altresì fondata la domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito per aver appreso, a causa dei comportamenti tenuti dalla RA , solo nel 2018 di essere padre del Parte_1
figlio ( il quale aveva ormai 32 anni). CP
Invero, dalla ricostruzione fattuale della vicenda di causa, erano ravvisabili tutti gli elementi che integravano la fattispecie dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c.. La stessa attrice ha ammesso di aver avuto il dubbio, al tempo, rispetto alla paternità sul figlio, ossia se il padre fosse il sig. oppure il signor . Controparte_3 Controparte_1
Tale dubbio, secondo un canone di ordinaria diligenza, avrebbe potuto essere sciolto facendo fare al figlio gli opportuni test del DNA.
L'attrice aveva poi allegato di aver reso edotto il signor del CP_1
proprio dubbio ma nulla sul punto aveva offerto di provare.
Dunque, tale condotta colposa della RA causava l'evento di PT
danno, inquadrato nell'alveo del “danno da perdita del rapporto parentale”,
6 rappresentato dalla tardiva conoscenza da parte del signor di CP_1
essere padre di e dal conseguente tardivo riconoscimento del CP
medesimo.
Per la quantificazione di tale danno, il giudice riteneva applicabili le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2021 relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, considerate solo come punto di riferimento, nonché il criterio adottato dalla giurisprudenza di merito richiamata dal convenuto secondo cui, per la liquidazione del danno in oggetto, il predetto importo poteva essere diviso per i presumibili anni di età di vita media di un padre (80 anni) al fine di calcolare il valore della perdita rapportato ad ogni anno di vita del padre, da moltiplicarsi poi per gli anni di vita del figlio tardivamente riconosciuto. L'applicazione di tale criterio, nel caso di specie, portava alla determinazione di € 2103,00 quale valore annuale della perdita del rapporto padre/figlio, valore che equitativamente poteva essere ridotto all'importo di € 2000,00, considerato che il rapporto padre/figlio non era andato completamente perduto e che l'età di entrambi consentiva di costruire ancora un'adeguata relazione.
Pertanto, moltiplicando detto importo per gli anni che il figlio del convenuto aveva al tempo del riconoscimento (32), si perveniva alla determinazione di €
64.000.
Pertanto l'attrice veniva condannata al risarcimento del danno a favore del convenuto nella misura di euro 64.000 al valore attuale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nei confronti di tale sentenza interponeva tempestivo appello la RA
con istanza di sospensiva, la quale veniva accolta dalla Corte PT
d'Appello di Torino con provvedimento del 14 luglio 2023.
Con il primo motivo l'appellante evidenziava l'errore materiale in cui era incorso il Primo Giudice che, nel computo degli anni da considerare per il rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del figlio , CP
7 aveva dapprima riconosciuto come dovuta la somma di € 250,00 mensili per il periodo 1989-2008, e poi, per mero errore materiale, aveva invece indicato il termine finale nell'anno 2005.
Da ciò era derivato un ulteriore errore di calcolo – riconosciuto anche dalla controparte – che diminuiva l'importo da corrispondere in via di regresso da €
57.000,00 ad € 48.000,00.
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva che il Tribunale avesse ritenuto fondata l'eccezione avversaria di difetto di legittimazione attiva della RA per gli anni 1986-1988 in cui la stessa era ancora PT
minorenne, e per aver, la madre della medesima, sostenuto in quegli anni le spese relative al mantenimento del figlio.
Precisava invero che, gli unici soggetti tenuti per legge a contribuire al mantenimento dei figli erano proprio i genitori.
Nel caso di specie, infatti, non vi era stato alcun provvedimento giudiziario che avesse imposto alla madre della RA di fornire alla figlia la PT
provvista per il mantenimento di . CP
Dunque, la domanda di rimborso delle spese poteva essere esercitata solo da colei che per legge era coobbligata solidale all'altro genitore, ovvero dalla RA , essendo del tutto irrilevante la provenienza della necessaria PT
provvista.
Ribadiva poi che, a seguito di tale eccezione sollevata dalla controparte,
l'odierna appellante, in qualità di erede, aveva altresì prodotto il certificato di morte della propria madre, RA deceduta nel 2015. Persona_2
Con il terzo motivo l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto fondata la domanda proposta in via riconvenzionale dal signor per asserito danno da perdita del CP_1
rapporto parentale.
8 Rappresentava invero che il signor sul punto, non aveva CP_1
minimamente provato le circostanze da lui dedotte, in particolare il fatto che la RA gli avesse riferito che non fosse suo figlio. PT CP
In particolare, il signor aveva dichiarato di aver effettuato il test del CP_1
DNA per la prima volta solo nel 2018. Ciò significava che, prima di tale data lo stesso aveva quantomeno avuto il dubbio di essere il padre di CP
, ma nulla aveva fatto per accertare la verità.
[...]
Si doleva inoltre del mancato esperimento dell'azione disposta dall'art. 250
c.c.
Con il quarto motivo si doleva, infine, della propria ingiusta condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Concludeva quindi chiedendo di condannare il sig. rimborsare alla CP_1
medesima la somma di € 66.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, per gli esborsi dalla stessa sostenuti per mantenere il figlio CP
dal 1986 al 2008.
[...]
Chiedeva altresì respingersi la domanda riconvenzionale proposta dal sig. con vittoria di spese legali. CP_1
Il signor si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello principale nonché dichiararsi, in via incidentale:
- l'inapplicabilità del criterio equitativo nella liquidazione dell'indennizzo per assenza di prova degli esborsi e della qualità di erede della madre in capo alla RA posto che la madre della era PT PT
l'effettiva contributrice;
- l'eccessività della liquidazione equitativa del contributo mensile non avendo, la sentenza impugnata, fatto alcun riferimento all'effettiva capacità reddituale del padre naturale come documentalmente provata;
- l'ingiustizia di una determinazione premiale per la madre naturale autorizzata ad arricchirsi per un mantenimento che non aveva mai
9 corrisposto e che non poteva nemmeno pretendere iure heredis non essendo erede della propria madre.
Deduceva poi l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui respingeva l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione indennitaria intentata dopo oltre 32 anni dalla nascita del figlio.
Precisava al contrario che il momento di decorrenza della prescrizione coincideva con la nascita e non con il riconoscimento, giacché l'obbligo di educare e mantenere i figli, sorgeva al momento della procreazione, anche se accertata con dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e, quindi, non dal momento del riconoscimento.
Il signor faceva inoltre presente di essere stato privo di redditi nei CP_1
primi due anni di vita del figlio.
Affermava che la RA (quindicenne all'epoca della nascita di PT
), aveva riconosciuto espressamente che era stata la sua CP
famiglia d'origine a provvedere al mantenimento del figlio dal giugno 1986 sino al 1990.
aveva conseguito la maturità a 19 anni e successivamente CP
aveva impiegato 10 anni per conseguire la laurea triennale in Scienza delle
Comunicazioni.
In ipotesi di riconoscimento dell'indennizzo, nulla doveva comunque ritenersi dovuto dopo il primo anno di università, giacché era andato fuori CP
corso negli studi universitari.
Deduceva ancora l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla determinazione delle spese di soccombenza ed alla relativa pronuncia di compensazione per due terzi con il restante terzo a carico della RA
. PT
Sottolineava che la compensazione appariva nuovamente premiale nei confronti dell'appellante principale.
Insisteva quindi per il rigetto dell'appello principale.
10 In via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, chiedeva dichiararsi nulla dovuto alla RA in ordine alla domanda PT
indennitaria dalla stessa proposta, con conferma della condanna in capo alla medesima a risarcire il danno da privazione del rapporto parentale nella misura di € 64.000,00, con interessi dalla domanda e rivalutazione delle somme.
Domandava altresì la condanna dell'appellante principale ai danni da responsabilità aggravata nella misura quantificata a mero titolo indicativo in €
15.000,00 con interessi dalla domanda e rivalutazione delle somme, o altra somma ritenuta di giustizia, con condanna della RA alla PT
rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza 14 luglio 2023 la Corte d'Appello sospendeva l'esecutività della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza, le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 7 giugno 2024 e, decorsi i termini per conclusionali e repliche la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2024.
Tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale proposto dall'appellato sono solo parzialmente fondati.
Va preliminarmente osservato che la pretesa della RA , Parte_1
la quale- si precisa – ha agito in giudizio iure proprio e non iure heredis rispetto alla propria madre deceduta nel 2015), non incorre Persona_2
nella prescrizione in quanto il presupposto per la domanda indennitaria proposta avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la crescita del figlio ( nato il [...]) è l'accertamento definitivo del CP
rapporto di filiazione con sentenza passata in giudicato o con atto di riconoscimento di figlio . Tale accertamento, a seguito degli esami del DNA che ne indicavano la paternità con probabilità pari al 99,999%, ha dato luogo
11 all'atto formale di riconoscimento del figlio da parte del signor CP
in data 18 aprile 2018. Controparte_1
Quindi , nel momento in cui l'azione è stata esercitata con atto di citazione notificato nel luglio 2019 , la prescrizione decennale che decorre dalla sentenza definitiva di accertamento del rapporto di filiazione naturale ovvero dall'atto di riconoscimento di figlio ( cfr. Cass. ord. 28330-2020) , non era ancora maturata.
Il diritto di natura indennitaria che spetta alla madre RA Parte_1
con la quale il figlio aveva sempre vissuto, trova il suo CP
fondamento nell'obbligo comune ai genitori di contribuzione al mantenimento del figlio riconosciuto così come previsto dagli artt.147,148, 277 e 337 ter c.c. nonché dall'art. 24 terzo comma della Carta Europea dei Diritti fondamentali.
Il figlio , peraltro, ha il diritto ad avere un tenore di vita corrispondente ai proventi di entrambi i genitori e quindi il diritto di rimborso delle spese sostenute dalla madre che agisce in via di regresso nei confronti del padre del figlio, in quanto coobbligato solidale, deve essere parametrato ai redditi e al patrimonio del padre all'epoca in rapporto a quelli della madre.
Peraltro la parte attrice , RA ha limitato la propria Parte_1
domanda di indennizzo per le spese integralmente sostenute per la crescita e l'educazione del figlio al periodo dalla nascita ( 27 giugno CP
1986) fino al 27 giugno 2008, epoca del compimento del ventiduesimo anno di età e di termine del periodo della laurea triennale in Scienze della comunicazione.
Ritiene la Corte che del tutto correttamente il Primo Giudice abbia ritenuto fondata l'eccezione del signor di carenza di titolarità attiva in capo CP_1
all'attrice per il periodo dal 1986 al 1989 ( per errore materiale la sentenza di primo grado indica 1988 ma poi menziona esplicatamente un periodo di tre anni ) in quanto , all'epoca , la RA ( nata il 26 aprile Parte_1
12 1971) era minorenne e, quindi, con ogni probabilità era stata la nonna materna di a sostenere le spese per il nipote come ammesso CP
dalla stessa attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc . La RA
ha sempre agito in giudizio iure proprio e non iure hereditatis Parte_1
e non ha neppure prodotto la dichiarazione di successione come prova della sua qualità di erede.
Per il periodo successivo ( dal 1989 al 2008) – rileva la Corte – accogliendo la relativa eccezione sollevata dalla difesa del signor invero la RA CP_1
ha dimostrato di avere conquistato una certa autonomia economica PT
personale solo a partire dall'anno 2000 quando a partire esattamente dal 25 settembre 2000 ha iniziato a svolgere attività di vendita di strumenti musicali per l'impresa commerciale HI LI di HI AG ( cfr. denuncia di iscrizione all'INPS). Successivamente , come risulta dalla visura camerale agli atti, tale impresa individuale cessava ogni attività in data10 agosto 2002
e , quindi, dopo circa due anni.
Successivamente, la RA manteneva un proprio grado di Parte_1
indipendenza economica , anche se non risulta alcun attività di lavoro regolarizzata, tanto che, insieme alla madre PP Mabel, stipulata e registrava nell'agosto 2004 un contratto di locazione di un alloggio in Torino corso Einaudi 39 al canone mensile di 750 euro al mese.
Successivamente la RA , personalmente e come unico Parte_1
conduttore, stipulava con la società di e C. sas un CP_4 Controparte_5
contratto di locazione di un alloggio in Torino via Torricelli 16 al canone di 700 euro al mese e ciò in data 27 marzo 2007.
Anche la stipula di tale contratto è indice di capacità reddituale in capo alla RA . Parte_1
In seguito risultano brevi periodi di contribuzione INPS nel 2018 e nel 2019 a favore della RA . PT
13 Ciò che occorre tenere presente, ad avviso di questa Corte, è che solo a partire dal 25 settembre 2000 risulta che la RA abbia Parte_1
conquistato un'autonomia economica personale mentre per il periodo precedente nulla risulta provato circa lo svolgimento di un'attività lavorativa con la conseguenza che deve presumersi che tutte le spese per la crescita del piccolo siano state sopportate dalla nonna materna con la CP
quale la figlia aveva sempre convissuto . Parte_1
Ritiene quindi questa Corte che debba essere riconosciuto il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla RA per il Parte_1
figlio solo nel periodo dall'ottobre 2000 al giugno 2008 e cioè per CP
sette anni e nove mesi .
In quel periodo frequentava la scuola superiore e poi Persona_3
l'università dove pagava un'iscrizione pari a circa 440 euro annui per tasse universitarie ( per tre anni dal 2005 al 2008).
La circostanza che il figlio abbia conseguito la laurea magistrale CP
in Scienze della Comunicazione solo successivamente ( nel 2015) e , quindi con parecchi anni di ritardo rispetto al normale ciclo di studi universitari, non è rilevante in questo giudizio in quanto la domanda indennitaria proposta dalla RA è limitata al periodo fino al 2008. PT
Nel periodo dal 2000 al 2004 il signor risultava svolgere Controparte_1
l'attività di operaio turnista con stipendio mensile netto di circa 900 euro mensili su dodici mensilità. Successivamente il signor avorava come CP_1
operaio di terzo livello per la Iveco con stipendio superiore e pari a euro 1.500 mensili circa su dodici mensilità.
Considerando che in quegli anni il figlio era un adolescente e poi CP
è divenuto maggiorenne e ha intrapreso gli studi universitari, si ritiene di quantificare dall'ottobre del 2000 fino al settembre 2005 , in via equitativa, il contributo al mantenimento a carico del padre in 200 euro mensili e , quindi per complessivi euro dodicimila. Successivamente, dall'ottobre 2005 al
14 giugno 2008, si ritiene di quantificare il rimborso dovuto dal padre in 250 euro mensili ( nei limiti della domanda dell'appellante) e così per complessivi euro
8250, considerato che erano cresciute le esigenze del ragazzo, oramai studente universitario e , parallelamente , era aumentato anche lo stipendio mensile percepito dal signor CP_1
Complessivamente quindi il signor deve essere condannato Controparte_1
a pagare alla RA la somma di euro 20.250 già Parte_1
attualizzata oltre agli interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
Non può invece essere accolta, ad avviso di questa Corte, la domanda del signor i risarcimento del danno cosiddetto endoparentale per essere CP_1
stato privato, a causa del comportamento tenuto dalla RA PT
del rapporto parentale con il figlio.
[...]
Infatti il signor , era consapevole di avere avuto durante il Controparte_1
fidanzamento dei rapporti sessuali con la RA . Era inoltre Parte_1
consapevole che la RA aveva partorito un figlio ( che era Parte_1
anche andato a trovare in ospedale) ed era in grado di calcolare la possibilità di esserne il padre . Egli sicuramente aveva il dubbio di essere il padre di quel bambino ma ha allegato in giudizio di essere stato rassicurato dalla RA che il padre era un altro uomo ed inoltre ha aggiunto di PT
essere stato allontanato sia dalla sia dalla sua famiglia. PT
Per molti anni il signor non si è più interessato della vicenda e ha CP_1
tralasciato di approfondire il tema della propria eventuale paternità rispetto a
. CP
Se si fosse informato tramite un avvocato avrebbe potuto esperire il giudizio di cui all'art. 250 c.c..
Pare quindi a questa Corte che il lungo e protratto disinteresse del signor sia pure nella consapevolezza delle circostanze sopraesposte, la sua CP_1
mancata attivazione a fronte del dubbio interiore che poteva avere di essere il
15 padre del bambino, l'essersi fidato delle semplici dichiarazioni della PT
che escludevano la sua paternità, configuri un comportamento improntato a disinteresse colposo del signor rilevante ai sensi dell'art. 1227 CP_1
secondo comma c.c. per escludere ogni diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Pertanto deve essere in parte qua , accolto l'appello principale e la sentenza di primo grado deve essere riformata laddove ha condannato la RA
a risarcire il danno a favore di nella misura Parte_1 Controparte_1
di euro 64.000 oltre interessi a titolo di perdita del rapporto parentale.
L'esito della controversia in grado di appello , la riduzione del rimborso spettante alla RA , l'esclusione del risarcimento del danno a PT
favore del signor er perdita del rapporto parentale, inducono questa CP_1
Corte a ritenere prevalentemente soccombente il signor il Controparte_1
quale deve essere condannato, previa compensazione per due terzi delle spese di lite, a rifondere alla RA un terzo delle spese di Parte_1
lite di primo e di secondo grado, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 147-2022 ( valore della causa euro 114.500 , parametri medi).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino,
Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie in parte l'appello principale proposto da nei Parte_1
confronti della sentenza del Tribunale di Torino inter partes emessa il 19 maggio 2022 e, per l'effetto, in riforma della stessa, revoca la condanna di a corrispondere a la somma di euro 64.000 Parte_1 Controparte_1
16 oltre interessi dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno e dichiara che nulla è dovuto a tale titolo.
Accoglie in parte l'appello incidentale proposto da e , in Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, condanna a Controparte_1
rimborsare a la somma di euro 20.250 anziché di euro Parte_1
48.000 oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensate le spese di lite nella misura di due terzi , condanna
[...]
, prevalentemente soccombente, a rifondere alla RA CP_1 PT
un terzo delle spese di lite del primo grado che liquida per tale quota
[...]
in euro 2500 oltre rimborso forfettario iva e cpa e un terzo delle spese del presente grado che liquida per la quota di un terzo in euro 1000,00 ( mille) per la fase di studio della controversia , euro 700 per la fase introduttiva e euro 1701 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3.401,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
Torino 22 novembre 2024
Si comunichi
Il Presidente estensore
Dott.ssa Carmela Mascarello
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