Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/07/2025, n. 14894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14894 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5964 del 2025, proposto da LE BI, NI LM, SA NE, ET RO, TT De HI, GI LI, OR OF, ON PA, Stefano Martinelli, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Stefano Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Capena, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni sulla diffida notificata dai ricorrenti in data 11.10.2024 e quindi
per la condanna
di quest’ultime a “ assumere tutte le iniziative del caso per assicurare la sicurezza e/o la tutela dell’incolumità pubblica sulla via M. Buonarroti da perseguirsi tramite l’ordine di esecuzione e/o l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del muto che affaccia sulla predetta via meglio descritto nelle ordinanze comunali nn. 5/2024 e 7/2024 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5.5.2025 e depositato in data 16.5.2025, LE BI, NI LM, SA NE, ET RO, TT De HI, OR OF, ON PA e GI LI, quest’ultima in proprio e quale tutore di RT Gervasoni, adivano l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Capena e della Prefettura della Provincia di Roma al fine di sentir accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni sulla diffida notificata dai ricorrenti in data 11.10.2024 e quindi condannarle ad “ assumere tutte le iniziative del caso per assicurare la sicurezza e/o la tutela dell’incolumità pubblica sulla via M. Buonarroti da perseguirsi tramite l’ordine di esecuzione e/o l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del muto che affaccia sulla predetta via meglio descritto nelle ordinanze comunali nn. 5/2024 e 7/2024 ”.
In data 25.6.2025, l’UTG di Roma si costituiva in giudizio, mediante il deposito di una memoria di stile.
Benchè ritualmente intimato, il Comune di Capena riteneva di non costituirsi in giudizio.
Con memoria del 26.6.2025, le parti ricorrenti chiedevano al Collegio di rinviare la causa a fine dell’anno in corso, a fronte dell’impegno assunto dal Comune di Capena, tramite la nota del 12 giugno 2025, “ a commissionare i lavori di consolidamento del muro interposto tra Via Michelangelo Buonarroti e Via Galileo Galilei ”.
Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio, in via pregiudiziale, respinge l’istanza di rinvio della causa formulata dalla ricorrente, in quanto il proposito di adempimento del Comune non rientra nei “ casi eccezionali ” di cui all’art. 73, comma 1 bis , c.p.a. che consentono il differimento della camera di consiglio.
Nel merito, il presente giudizio si compone di due domande.
La prima ha a oggetto il presunto inadempimento del Comune di Capena, che non avrebbe assunto le doverose iniziative per la messa in sicurezza dei luoghi per cui è causa, di proprietà di terzi, anche ai fini della tutela della pubblica incolumità. La seconda, invece, ha a oggetto le modalità tramite le quali l’Amministrazione dovrebbe procedere alla messa in sicurezza del bene che in questa sede ci occupa, consistenti, alternativamente, nell’esecuzione diretta dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune, ovvero nell’ordine che quest’ultimo dovrebbe impartire ai proprietari del bene ai fini della sua ristrutturazione.
Ciò posto e principiando dalla prima domanda, ritiene il Collegio che l’inadempimento prospettato dalla ricorrente - in ordine alle doverose iniziative per la messa in sicurezza dei luoghi per cui è causa, asseritamente non assunte dal Comune - risulti smentito per tabulas .
La documentazione versata in atti dalla ricorrente, e segnatamente i docc. 2, 3 e 14, comprovano l’intervenuto inibizione, tramite le ordinanze comunali nn. 5, 7 e 14, dell’area interessata dal degrado del bene e quindi la messa in sicurezza dello stesso tramite il divieto di transito. Del resto, proprio parte ricorrente dà atto dell’intervento posto in essere dal Comune.
Pertanto, sotto tale aspetto, non sussiste inadempimento dell’Amministrazione.
Passando invece alla seconda domanda, afferente alle modalità tramite le quali il Comune dovrebbe essere condannato dal Tribunale a mettere in sicurezza il bene de quo , essa contiene in sé due ipotesi alternative: a) l’esecuzione da parte dell’Amministrazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul bene di proprietà dei privati; b) l’ordine che il Comune dovrebbe impartire al proprietario del bene di procedere alla sua ristrutturazione.
Ebbene, sotto tale aspetto, l’Amministrazione locale, con la nota del 12 giugno 2025, da un lato, si è dichiarata tenuta a porre in essere direttamente i lavori di manutenzione straordinaria sul bene immobile che in questa sede ci occupa, avendo essa già richiesto preventivi a talune ditte; dall’altro, il Comune ha, invece, dichiarato che, prima di procedere in tal senso, dovrà individuare i proprietari del bene interessato dai lavori al fine di poter procedere, in un secondo momento, con la l’ “esecuzione in danno”. Pertanto, la difficoltà nel porre in essere le attività necessarie a tale individuazione non consentirebbe all’Amministrazione di intervenire repentinamente.
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, sotto tale aspetto, il ricorso sia fondato.
Infatti, essendosi il Comune riconosciuto come obbligato a porre in essere lavori di manutenzione straordinaria sul bene immobile che in questa sede ci occupa, le ragioni per le quali esso procrastina l’esecuzione dei lavori integrano inadempimento stigmatizzabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 117 c.p.a. Del resto, se il Comune ritiene, come in effetti ha ritenuto nella richiamata nota del 12 giugno 2025, di dover svolgere esso stesso i lavori di manutenzione straordinaria sollecitati dal ricorrente sul muro pericolante, allora l’esecuzione dell’intervento non può essere subordinata all’individuazione dei proprietari che, in seconda battuta, saranno gravati dai relativi costi.
Tale operazione di rivalsa è, infatti, successiva rispetto alla messa in sicurezza del bene che, come detto, il Comune ritiene di dover direttamente assicurare tramite lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria.
Pertanto, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, condanna il Comune di Capena a svolgere i lavori di manutenzione straordinaria in relazione alla murata che affaccia su Via Michelangelo Buonarroti meglio descritta nelle ordinanze comunali nn. 5/2024 e 7/2024, entro il termine di giorni 180 a far data dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, o dalla comunicazione, d’ufficio, del presente provvedimento. Rigetta per il resto il ricorso.
La soccombenza parziale di parte ricorrente consente al Collegio di compensare integralmente tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie come in motivazione, rigettandolo per il resto.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO