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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2295/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 1218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 10 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 1218 2024 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: per parte ricorrente: a) in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto e di fatto, di cui in narrativa, …invitare e diffidare il comune di San Nicola la Strada ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza ed, eventualmente, nominare, a spese dell'Ente, un Commissario ad acta, per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
b) .. disporre il pagamento dell'importo stabilito in sentenza secondo il prospetto di liquidazione che il ricorrente ha sottoposto all'attenzione del giudice o nella diversa misura che Ella riterrà più equa;
c) disporre il pagamento, ex art 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativa, quantificata nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura che Ella riterrà più equa;
d) .. valutare l'eventuale segnalazione della condotta dell'Ente impositore alla Procura della Corte dei Conti, per l'appuramento di possibili responsabilità da danno erariale, e/o alla Procura della Repubblica, in quanto la condotta dell9Ente impositore potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell'autorità).
e)Voglia, inoltre, condannare l'Ufficio al pagamento, a favore del sottoscritto, degli interessi moratori e rivalutazione monetaria ex art. 1284 c.c., maturati e maturandi, calcolati sulle somme liquidate, fino al soddisfo.
f)ISTANZA RIFUSIONE DI SPESE ED ONORARI DI CAUSA
Voglia, inoltre, condannare controparte alla soccombenza delle spese processuali relative a:
A. competenze ed onorari nella misura di cui alla nota spese prodotta in calce al presente atto e comunque in ossequio "all'art. 2233 c.c., comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017" (Cfr. Civile
Ord. Sez. 6 Num. 14116 del 14/05/2022);
B. spese forfettarie pari al 15% delle competenze ed onorari (B);
C. contributo unificato (C);
D. spese analitiche sostenute e rendicontate;
E. IVA e oneri accessori come per legge.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA DELL'UDIENZA CAMERALE
Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 70, comma 7, del D.lgs. 546/1992, che il ricorso di cui trattasi, venga discusso con la partecipazione a distanza sulla base delle disposizioni del DM 11.11.2020 per il Comune di San Nicola la Strada: si chiede che al rigetto dell'ottemperanza consegua ogni necessario ed opportuno provvedimento di Giustizia in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1218/10/2024 della CGT di secondo Grado della Campania, emessa all'udienza del 18/12/2023 e depositata il 15/02/2024, il Comune di San Nicola La Strada è stato condannato in sede di ottemperanza, al pagamento delle spese di lite per un importo liquidato in complessivi € 400,00, oltre IVA e CPA ( e non pari ad € 508,40), in favore del distrattario dott. ricorrente_1
il difensore distrattario, che agisce per sé stesso in questa sede con una nuova richiesta di ottemperanza dell'ottemperanza, di aver messo in mora l'Ente con avviso notificato,a mani, a mezzo di ufficiale giudiziario.
Sostiene, inoltre, che é inutilmente, decorso, il termine entro il quale e' prescritto, dalla legge, l'adempimento a carico dell'ente impositore, a norma del combinato disposto dell'art. 69, comma 4, e dell'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92.
Pertanto, con ricorso depositato in data 24.3.2025 il ricorrente ha adito la Commissione Tributaria Regionale chiedendo provvedersi alla ottemperanza della decisione di ottemperanza, sulle spese formulando le conclusioni su riportate.
Il Comune di San Nicola La Strada con memoria del 18.7.2025, lamentando la parcellizzazione del contenzioso in merito, e della condotta reiterata del ricorrente di agire in ottemperanza anche laddove era intervenuto il pagamento del dovuto prima del deposito del ricorso in ottemperanza - richiamando precedenti specifici in cui al rigetto è seguita la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.- ha eccepito l'assenza di volontà conciliativa con ricadute sull'ordinaria attività di ufficio. ricorrente_1Ha esposto di aver provveduto con determina ad effettuare il pagamento sia al dott. che al Commissario ad acta circa le spese di lite disposte con sentenza n.1218/2024, nel settembre 2024 .
La causa è stata decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La norma di riferimento è l'art. 70 DPR 546/1992, a tenore del quale l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal giudicato si richiede con ricorso alla segreteria della commissione tributaria provinciale qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunziata e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
Nel merito, non è in dubbio che al ricorrente spetti la somma attribuitagli in sentenza e che il Comune di San Nicola la Strada abbia provveduto ad attivarsi per il pagamento in suo favore così come in favore del Commissario ad acta, con Determina di pagamento Registro Generale N° 740 del 25-09-2024 ed il pedissequo mandato di pagamento ,da cui si evince che nella medesima determina veniva già liquidato all'avente titolo al pagamento, in relazione alla sentenza n. 1218/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania resa nel procedimento rg 2672/2023 la somma € 507,52 .
Ne deriva che alla data di deposito del presente ricorso, ossia in data 24.3.2025 già da diversi mesi l'Ente aveva provveduto ad ottemperare. Ciò rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire avendo il ricorrente conseguito l'utilità giuridica già da prima di introdurre il presente giudizio.
Va soggiunto, che non vi è traccia di data di notifica della sentenza a controparte, ma solo della costituzione in mora che non è atto equivalente;
tale carenza avrebbe condotto senz'altro al rigetto del presente ricorso.
Il ricorrente nulla ha replicato.
Quanto alla liquidazione delle spese del presente giudizio esse sono liquidate come da dispositivo in capo al soccombente.
La condotta processuale del ricorrente, si atteggia come dolosa per aver consapevolmente avviato un ennesimo contenzioso su un adempimento già effettuato, ponendosi sulla scia di una condotta reiterata nel tempo ed esercitata con una produzione quantitativamente significativa di atti sostanzialmente identici, con l'unico evidente scopo di lucrare dal contenzioso cifre di notevole entità.
Né le diverse condanne per responsabilità processuale aggravata hanno costituito un freno a tale condotta, che integra appieno un'ipotesi di responsabilità aggravata per mala fede processuale ex art. 96 comma 3.
Ricorre nella specie un'ipotesi di responsabilità aggravata per abuso processuale.
Invero il Ricorrente_2, pur consapevole di non aver notificato la sentenza o comunque di non averne fornito la prova e addirittura di avere già ottenuto soddisfazione della precedente ottemperanza, ha presentato ulteriore ricorso lamentando un'inottemperanza inesistente .
La prospettazione ingannevole , la slealtà processuale e la proliferazione dei processi nella totale consapevolezza della falsità delle circostanze affermate e già oggetto di statuizioni giurisdizionali sfavorevoli, denotano un'elevata intensità del presupposto soggettivo costituito dalla mala fede del soccombente che ha intrapreso l'ennesima, infondatissima, azione giudiziaria.
Si è così costretto l'Ente partecipare ad un processo senza che ve ne fosse ragione, dovendo sobbarcarsi al recupero della documentazione stragiudiziale e processuale .
L'evidenza del presupposto soggettivo per la condotta reiterata in tal senso ( sentenze 1618/2025 (rg ottemperanza 6310-2024), 1619/2025 (rg ottemperanza 6305/2024),1620/2025 (rg ottemperanza 6311/2024), 1621/2025 (rg ottemperanza 6319/2024) si accompagna alla sussistenza del presupposto oggettivo portando il Comune intervenuto a corrispondere con determine settoriali n 103/2023 (RG 358/2023), n. 128/2024 (RG 436/2024), n 159/2024 (RG 552/2024), n 166/2024 (RG 823/2024), n. 40/2025 (RG 112/2025), n. 67/2025 (RG 187/2025), e n. 101/2025 (RG 273/2025) complessivamente la somma di € 158.422,16 in favore del Ricorrente_2.
Non è contestato che la richiesta di definire con atto ricognitivo la reciproca posizione creditoria/debitoria tra le parti è stato ignorato dall'odierno ricorrente il quale è personalmente tuttora debitore nei confronti dell'Ente degli importi di cui alle depositate pronunce che, nel loro complesso assommano ad oltre 24.800,00 euro.
L'abuso processuale qui esaminato, stante la particolare gravità, merita la sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 45, comma 12). La singolarità della vicenda, che vede un'inarrestabile proliferazione del contenzioso giustificata esclusivamente dal lucrare sulle spese in un meccanismo patologico consente di stabilire una 'somma equitativamente determinata' , siccome sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. Insegna la Corte di Cassazione di “:La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017 Si stima di quantificarla equitativamente in € 2500,00. Ricorre il tipico caso dell'abuso del processo, ossia dell'utilizzazione degli strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle stabilite dalla legge,ove emerge in modo evidente ed inequivoco, l'intento di sfruttare in modo fittizio e strumentale il mezzo processuale, al solo scopo di conseguire vantaggi in realtà già ottenuti (Cass. nn. 22502 del 2013, 210 e 1271 del 2014; da ult., in motivazione, Cass., sez. un., n. 643 del 2015).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00; condanna parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. che liquida in € 2500,00 all'attualità. Così deciso in Napoli, il 19 gennaio 2026
Il IC NS
LE LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2295/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 1218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 10 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 1218 2024 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: per parte ricorrente: a) in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto e di fatto, di cui in narrativa, …invitare e diffidare il comune di San Nicola la Strada ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza ed, eventualmente, nominare, a spese dell'Ente, un Commissario ad acta, per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
b) .. disporre il pagamento dell'importo stabilito in sentenza secondo il prospetto di liquidazione che il ricorrente ha sottoposto all'attenzione del giudice o nella diversa misura che Ella riterrà più equa;
c) disporre il pagamento, ex art 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativa, quantificata nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura che Ella riterrà più equa;
d) .. valutare l'eventuale segnalazione della condotta dell'Ente impositore alla Procura della Corte dei Conti, per l'appuramento di possibili responsabilità da danno erariale, e/o alla Procura della Repubblica, in quanto la condotta dell9Ente impositore potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell'autorità).
e)Voglia, inoltre, condannare l'Ufficio al pagamento, a favore del sottoscritto, degli interessi moratori e rivalutazione monetaria ex art. 1284 c.c., maturati e maturandi, calcolati sulle somme liquidate, fino al soddisfo.
f)ISTANZA RIFUSIONE DI SPESE ED ONORARI DI CAUSA
Voglia, inoltre, condannare controparte alla soccombenza delle spese processuali relative a:
A. competenze ed onorari nella misura di cui alla nota spese prodotta in calce al presente atto e comunque in ossequio "all'art. 2233 c.c., comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017" (Cfr. Civile
Ord. Sez. 6 Num. 14116 del 14/05/2022);
B. spese forfettarie pari al 15% delle competenze ed onorari (B);
C. contributo unificato (C);
D. spese analitiche sostenute e rendicontate;
E. IVA e oneri accessori come per legge.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA DELL'UDIENZA CAMERALE
Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 70, comma 7, del D.lgs. 546/1992, che il ricorso di cui trattasi, venga discusso con la partecipazione a distanza sulla base delle disposizioni del DM 11.11.2020 per il Comune di San Nicola la Strada: si chiede che al rigetto dell'ottemperanza consegua ogni necessario ed opportuno provvedimento di Giustizia in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1218/10/2024 della CGT di secondo Grado della Campania, emessa all'udienza del 18/12/2023 e depositata il 15/02/2024, il Comune di San Nicola La Strada è stato condannato in sede di ottemperanza, al pagamento delle spese di lite per un importo liquidato in complessivi € 400,00, oltre IVA e CPA ( e non pari ad € 508,40), in favore del distrattario dott. ricorrente_1
il difensore distrattario, che agisce per sé stesso in questa sede con una nuova richiesta di ottemperanza dell'ottemperanza, di aver messo in mora l'Ente con avviso notificato,a mani, a mezzo di ufficiale giudiziario.
Sostiene, inoltre, che é inutilmente, decorso, il termine entro il quale e' prescritto, dalla legge, l'adempimento a carico dell'ente impositore, a norma del combinato disposto dell'art. 69, comma 4, e dell'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92.
Pertanto, con ricorso depositato in data 24.3.2025 il ricorrente ha adito la Commissione Tributaria Regionale chiedendo provvedersi alla ottemperanza della decisione di ottemperanza, sulle spese formulando le conclusioni su riportate.
Il Comune di San Nicola La Strada con memoria del 18.7.2025, lamentando la parcellizzazione del contenzioso in merito, e della condotta reiterata del ricorrente di agire in ottemperanza anche laddove era intervenuto il pagamento del dovuto prima del deposito del ricorso in ottemperanza - richiamando precedenti specifici in cui al rigetto è seguita la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.- ha eccepito l'assenza di volontà conciliativa con ricadute sull'ordinaria attività di ufficio. ricorrente_1Ha esposto di aver provveduto con determina ad effettuare il pagamento sia al dott. che al Commissario ad acta circa le spese di lite disposte con sentenza n.1218/2024, nel settembre 2024 .
La causa è stata decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La norma di riferimento è l'art. 70 DPR 546/1992, a tenore del quale l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal giudicato si richiede con ricorso alla segreteria della commissione tributaria provinciale qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunziata e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
Nel merito, non è in dubbio che al ricorrente spetti la somma attribuitagli in sentenza e che il Comune di San Nicola la Strada abbia provveduto ad attivarsi per il pagamento in suo favore così come in favore del Commissario ad acta, con Determina di pagamento Registro Generale N° 740 del 25-09-2024 ed il pedissequo mandato di pagamento ,da cui si evince che nella medesima determina veniva già liquidato all'avente titolo al pagamento, in relazione alla sentenza n. 1218/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania resa nel procedimento rg 2672/2023 la somma € 507,52 .
Ne deriva che alla data di deposito del presente ricorso, ossia in data 24.3.2025 già da diversi mesi l'Ente aveva provveduto ad ottemperare. Ciò rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire avendo il ricorrente conseguito l'utilità giuridica già da prima di introdurre il presente giudizio.
Va soggiunto, che non vi è traccia di data di notifica della sentenza a controparte, ma solo della costituzione in mora che non è atto equivalente;
tale carenza avrebbe condotto senz'altro al rigetto del presente ricorso.
Il ricorrente nulla ha replicato.
Quanto alla liquidazione delle spese del presente giudizio esse sono liquidate come da dispositivo in capo al soccombente.
La condotta processuale del ricorrente, si atteggia come dolosa per aver consapevolmente avviato un ennesimo contenzioso su un adempimento già effettuato, ponendosi sulla scia di una condotta reiterata nel tempo ed esercitata con una produzione quantitativamente significativa di atti sostanzialmente identici, con l'unico evidente scopo di lucrare dal contenzioso cifre di notevole entità.
Né le diverse condanne per responsabilità processuale aggravata hanno costituito un freno a tale condotta, che integra appieno un'ipotesi di responsabilità aggravata per mala fede processuale ex art. 96 comma 3.
Ricorre nella specie un'ipotesi di responsabilità aggravata per abuso processuale.
Invero il Ricorrente_2, pur consapevole di non aver notificato la sentenza o comunque di non averne fornito la prova e addirittura di avere già ottenuto soddisfazione della precedente ottemperanza, ha presentato ulteriore ricorso lamentando un'inottemperanza inesistente .
La prospettazione ingannevole , la slealtà processuale e la proliferazione dei processi nella totale consapevolezza della falsità delle circostanze affermate e già oggetto di statuizioni giurisdizionali sfavorevoli, denotano un'elevata intensità del presupposto soggettivo costituito dalla mala fede del soccombente che ha intrapreso l'ennesima, infondatissima, azione giudiziaria.
Si è così costretto l'Ente partecipare ad un processo senza che ve ne fosse ragione, dovendo sobbarcarsi al recupero della documentazione stragiudiziale e processuale .
L'evidenza del presupposto soggettivo per la condotta reiterata in tal senso ( sentenze 1618/2025 (rg ottemperanza 6310-2024), 1619/2025 (rg ottemperanza 6305/2024),1620/2025 (rg ottemperanza 6311/2024), 1621/2025 (rg ottemperanza 6319/2024) si accompagna alla sussistenza del presupposto oggettivo portando il Comune intervenuto a corrispondere con determine settoriali n 103/2023 (RG 358/2023), n. 128/2024 (RG 436/2024), n 159/2024 (RG 552/2024), n 166/2024 (RG 823/2024), n. 40/2025 (RG 112/2025), n. 67/2025 (RG 187/2025), e n. 101/2025 (RG 273/2025) complessivamente la somma di € 158.422,16 in favore del Ricorrente_2.
Non è contestato che la richiesta di definire con atto ricognitivo la reciproca posizione creditoria/debitoria tra le parti è stato ignorato dall'odierno ricorrente il quale è personalmente tuttora debitore nei confronti dell'Ente degli importi di cui alle depositate pronunce che, nel loro complesso assommano ad oltre 24.800,00 euro.
L'abuso processuale qui esaminato, stante la particolare gravità, merita la sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 45, comma 12). La singolarità della vicenda, che vede un'inarrestabile proliferazione del contenzioso giustificata esclusivamente dal lucrare sulle spese in un meccanismo patologico consente di stabilire una 'somma equitativamente determinata' , siccome sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. Insegna la Corte di Cassazione di “:La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017 Si stima di quantificarla equitativamente in € 2500,00. Ricorre il tipico caso dell'abuso del processo, ossia dell'utilizzazione degli strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle stabilite dalla legge,ove emerge in modo evidente ed inequivoco, l'intento di sfruttare in modo fittizio e strumentale il mezzo processuale, al solo scopo di conseguire vantaggi in realtà già ottenuti (Cass. nn. 22502 del 2013, 210 e 1271 del 2014; da ult., in motivazione, Cass., sez. un., n. 643 del 2015).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00; condanna parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. che liquida in € 2500,00 all'attualità. Così deciso in Napoli, il 19 gennaio 2026
Il IC NS
LE LL