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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2682/2025, avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. POSELLA CATERINA presso cui ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per il P.M.: accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
28.05.1989. Dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 06.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 20.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, anche alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, che ha dato atto dell'assenza, da anni, di qualsivoglia affectio coniugalis.
Dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
sulle spese. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2682/2025, avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. POSELLA CATERINA presso cui ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per il P.M.: accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
28.05.1989. Dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 06.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 20.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, anche alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente, che ha dato atto dell'assenza, da anni, di qualsivoglia affectio coniugalis.
Dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
sulle spese. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2