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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 880/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 880/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 23
ottobre 2024
OGGETTO: Mutuo d a
Codice: P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Monica Lombardi e Parte_1
avv. Rosa Chiericati
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_1
Sarzi Sartori
pagina 1 di 26 APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di NT, pubblicata in data 24 settembre 2020, n. 454/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“NEL MERITO: - Accertare e Dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117 comma 4- 6 -7 TUB del mutuo oggetto di causa e le sue conseguenze come in narrativa e quindi la sostituzione del tasso convenzionale del piano di ammortamento alla stipula con quello al tasso minimo dei Bot - condannare la a restituire al sig. le somme CP_2 Parte_1
indebitamente versategli a titolo di interessi fino alla data della relativa pronuncia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - dichiarare il diritto del sig. a proseguire il pagamento delle rate sulla Parte_1
base del piano di ammortamento come riformulato con la sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo dei BOT. - accertare e dichiarare la nullità
del piano di ammortamento alla francese quale risultato di calcolo anatocistico vietato;
- In ogni caso, accertare e dichiarare l'usurarietà del mutuo nelle pattuizioni richiamate in narrativa e le sue conseguenze come in narrativa -
condannare la Banca a restituire al sig. le somme Parte_1
indebitamente versategli a titolo di interessi fino alla data della relativa pagina 2 di 26 pronuncia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - dichiarare il diritto del sig. a proseguire il pagamento delle rate sulla base della Parte_1
sola quota capitale come da piano di ammortamento alla stipula. - Sulle spese:
Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e pregiudizialmente e contemporaneamente in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede: - che venga disposta apposita CTU
contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti e praticati al contratto di mutuo oggetto di causa sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo avendo cura di analizzare tutte le pattuizioni contrattuali alla stipula, determinando i tassi reali pattuiti, confrontandoli con quelli dichiarati in contratto e con quelli applicati in corso di esecuzione. - in caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 commi 4 - 6 TUB,
riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot ai sensi del successivo comma 7 ricontabilizzando i pagamenti effettuati a tale piano riformulato determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dal mutuatario e nelle date dei singoli esborsi e determini a quale punto del piano di rimborso valido per legge siano avvenuti i pagamenti. Effettui la verifica dopo aver valorizzato le somme versate in anticipo, con gli interessi pagina 3 di 26 legali e la rivalutazione monetaria, fino a quando i pagamenti iniziano a diventare compensativi del piano di rimborso valido. - In caso di riscontrato superamento della soglia di usura di qualunque tasso del mutuo, o pattuizione,
depuri il piano di ammortamento originario della quota interessi;
- determini,
in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versata in eccesso evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti, imputando i versamenti effettuati al piano di ammortamento depurato dagli interessi;
- ricalcoli, con la suddetta imputazione, lo stato di adempimento del mutuo determinando a quale punto del piano di rimborso alla stipula siano avvenuti i pagamenti e quale sia il debito residuo;
- effettui la verifica dopo aver valorizzato le somme versate in anticipo, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, fino a quando i pagamenti iniziano a diventare compensativi del piano di rimborso valido.
determini il nuovo piano di ammortamento vincolante per la parte mutuataria e la rata di ripresa dei pagamenti”
Dell'appellata
“Nel merito respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(già e ha dedotto, con riferimento al
[...] Controparte_3
contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 23 giugno 2008, la pagina 4 di 26 nullità della clausola concernente l'interesse corrispettivo ivi pattuito per via della mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (cd. T.A.E.) e dell'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (cd. TA.E.G.) in misura superiore a quella contrattualizzata e domandando, pertanto, la sostituzione di imperio di tale clausola col tasso minimo dei B.O.T.
1.1. Inoltre, ha eccepito l'usurarietà del tasso effettivo di mora (cd. T.E.MO.),
il quale, ipotizzando in via esemplificativa un ritardo nel pagamento dell'intera rata pari a 29 giorni, sarebbe pari al 50,26%, e, alla luce di ciò, ha chiesto dichiararsi la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, co. II, cod. civ. e la restituzione della somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi.
1.2. L'attore ha altresì lamentato la nullità del piano di ammortamento alla francese in quanto determinante un illegittimo effetto anatocistico.
1.3. Infine, in via istruttoria, il Sig. ha chiesto disporsi C.T.U. Parte_1
contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti e applicati dalla banca.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
2.1 In particolare, l'istituto di credito ha rilevato che il contratto in esame non prevede la capitalizzazione infra-annuale degli interessi e, pertanto, non richiede indicazione del T.A.E.
pagina 5 di 26 2.2. Ha poi sottolineato che il T.A.E.G./I.S.C. è espressamente indicato nel contratto e, non essendo un tasso debitore ma un indice informativo, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 117 T.U.B.; peraltro, il calcolo di tale valore sarebbe stato condotto erroneamente da parte dell'attore.
2.3. La banca ha dedotto altresì che il calcolo del T.E.MO. è stato effettuato senza tener conto dei chiarimenti forniti da Banca d'Italia in data 03.07.2013 e prendendo in considerazione la prima rata e non l'intero ammontare finanziato;
ad ogni modo, ove venisse accertata l'asserita usurarietà, evidenzia che si tratterebbe al più di usura sopravvenuta e, comunque, la nullità non travolgerebbe la clausola sugli interessi corrispettivi, pattuiti infra-soglia.
2.4. Ha sottolineato infine che il piano di ammortamento a rate costanti, o progressivo o alla francese, espressamente pattuito in contratto, non comporta anatocismo, atteso che il calcolo degli interessi è stato effettuato sul debito residuo e non ha comportato una illegittima capitalizzazione degli interessi.
3. Con sentenza n. 454/2020 pubblicata in data 24 settembre 2020, il Tribunale
di NT ha rigettato le domande proposte dal Sig. e l'ha Parte_1
condannato a rifondere a le spese di lite. Controparte_1
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che:
- il contratto in oggetto non indica il T.A.E. perché non vi è un aumento del tasso legato all'effetto anatocistico degli interessi;
pagina 6 di 26 - la doglianza concernente l'usurarietà del contratto di mutuo è infondata,
atteso che il tasso di mora è stato convenuto in misura pari all'8,10%, mentre il tasso soglia usura al momento della stipula era pari al 9,06%; inoltre, il calcolo effettuato dall'attore non ha tenuto conto della maggiorazione media del 2,1%,
né dell'ulteriore incremento del 50%, così raffrontando dati tra loro disomogenei (Cfr. chiarimenti Banca d'Italia del 2013 e Cassazione SS.UU.
19597/2020); ad ogni modo, lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non produrrebbe effetti sulla componente corrispettiva,
sicché le conseguenze previste dall'art. 1815, co. II, cod. civ. andrebbero limitate agli interessi moratori, il cui pagamento non è stato dedotto nel caso in esame;
comunque, la verifica dell'usura del tasso di mora effettuata ipotizzando un ritardo sistematico nel pagamento delle rate superiore ai trenta giorni e inferiore ai centottanta è scorretta perché non considera il concreto svolgersi del rapporto;
- è parimenti infondata la doglianza inerente alla nullità del piano di ammortamento alla francese, non comportando esso alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, atteso che il calcolo degli interessi è rapportato alla somma di volta in volta dovuta dal mutuatario a titolo di capitale residuo;
- la relazione di parte su cui si fonda la tesi attorea dell'erronea indicazione dell' utilizza criteri scorretti per il calcolo delle voci di spesa rilevanti;
in CP_4
ogni caso, l' è correttamente incluso nel contratto e al rapporto non è CP_4
pagina 7 di 26 applicabile la normativa del credito al consumo.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
4.1. Col primo motivo, concernente la violazione dell'art. 117 co. IV T.U.B.
per mancata indicazione del tasso di interesse praticato, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere che il T.A.N. coincida con il T.A.E. e che tale eccezione riguardi l'anatocismo. Evidenzia in proposito che se le rate hanno una periodicità inferiore a quella annuale, il T.A.E. è più alto del T.A.N.
e, pertanto, dev'essere indicato nel contratto.
4.2. Col secondo motivo l'appellante ripropone la doglianza concernente l'usurarietà del T.E.MO. alla stipula e evidenzia che, ipotizzando un ritardo nel pagamento della rata non decadenziale pari a ventinove giorni, si rileva un fenomeno di cumulo di interessi, perché il mutuatario si trova a pagare contemporaneamente gli interessi di mora sulla rata scaduta comprensiva degli interessi corrispettivi e rapportando tale somma con il suo capitale di riferimento si determina il T.E.MO. e se ne rileva l'usurarietà.
4.3. Col terzo motivo l'appellante lamenta la nullità del piano di ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo e deduce inoltre l'indeterminatezza del contratto per omessa specificazione nel contratto del regime finanziario adottato per il rimborso.
pagina 8 di 26 4.4. Col quarto motivo ripropone la censura inerente alla violazione dell'art. 117 co. VI T.U.B. in ragione dell'errata indicazione dell' . in CP_5 CP_6
senso ad esso più sfavorevole;
evidenzia, a riguardo, la correttezza del calcolo dell'I.S.C. per come prospettato a pagina 17 della C.T.U. e sottolinea che, pur non applicandosi al caso in esame la normativa speciale del credito al consumo, la divergenza tra .C. contrattuale ed effettivo è prescritta CP_7
dall'art. 117 co. VI e VII T.U.B.
5. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
ribadito l'infondatezza delle censure avversarie sulla base delle medesime argomentazioni addotte in primo grado;
pertanto, ha chiesto il rigetto del gravame.
6. All'udienza del 23 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Preliminarmente, si rileva che il contratto di mutuo oggetto di causa ha previsto, all'art. 3, titolato “DURATA E MODALITA' DI RIMBORSO” che:
“L'operazione avrà la durata, a far tempo da oggi, di anni 30 (trenta) oltre al
periodo di preammortamento più avanti precisato. Il cliente dovrà rimborsare
interamente il debito sopra indicato entro il giorno 1° (primo) luglio 2038
pagina 9 di 26 (duemilatrentotto), mediante il pagamento di Euro n. 360 (trecentosessanta)
rate mensili costanti e posticipate di Euro 472,68 (quattrocento settantadue
virgola sessantotto) ciascuna, comprensive degli interessi e della quota di
ammortamento del capitale, calcolate con il metodo dell'ammortamento
progressivo al tasso attuale di cui al successivo art 4. Dette rate scadranno il
primo giorno di ogni mese con inizio dal 1° (primo) agosto 2008
(duemilaotto). Per il periodo intercorrente dalla data odierna al secondo
giorno del mese successivo a quello in corso, data di entrata in ammortamento
del mutuo, sono dovuti alla interessi di preammortamento nella stessa CP_2
misura applicata al mutuo e con le stesse modalità previste al successivo art.
4; detti interessi dovranno essere versati alla mediante il pagamento di CP_2
una rata composta di soli interessi scadente il primo del mese successivo a
quello in corso.”
Il successivo art. 4, titolato “CONDIZIONI ECONOMICHE”, ha disposto che:
“Tasso degli interessi. Sul capitale mutuato e non ancora rimborsato verrà
applicato il tasso di interesse nominale annuo, nella misura del 6,10% (sei
virgola dieci per cento) fisso. ISC – indicatore sintetico di costo. In
conseguenza delle condizioni economiche applicate, l'indicatore sintetico di
costo (ISC), è pari al 6,31% (sei virgola trentuno per cento), che rappresenta
il costo effettivo dell'operazione per il Cliente espresso in percentuale annua
del credito concesso, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo
pagina 10 di 26 globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 –
come previsto dalla menzionata delibera del CICR del 4 marzo 2003 e relative
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Tasso degli interessi di mora. In
caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta alla a CP_2
qualsiasi titolo in dipendenza dal beneficio del termine, di risoluzione o
recesso, saranno dovuti di diritto alla stessa gli interessi di mora, CP_2
calcolati sulla base di un anno di 365 (trecentosessantacinque) giorni, dal
giorno dell'inadempimento sino a quello dell'effettivo pagamento nella misura
di due punti in più del tasso del mutuo tempo per tempo vigente. Le parti
convengono che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna
rata e non pagato produce interessi nella misura sopra indicata, dal giorno
della scadenza e fino al momento del pagamento a favore della u detti CP_2
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Inoltre, le parti hanno espressamente pattuito che “al presente contratto è unito
un “Documento di Sintesi” che costituisce “parte integrante e sostanziale” del negozio (cfr. pag. 2 del contratto di mutuo), il quale, nell'allegato A, riporta la sintesi delle predette condizioni economiche.
3. Ciò premesso, col primo motivo l'appellante lamenta l'invalidità del contratto di mutuo in quanto non indica il T.A.E., così violando l'art. 117 co.
IV T.UB.
Tale motivo è infondato.
pagina 11 di 26 La questione attiene all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi,
il cui accertamento comporta la nullità parziale del contratto di mutuo per divergenza tra il T.A.N. contrattuale e il T.A.E.
Per accertare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici.
Pertanto, c'è indeterminatezza delle clausole contrattuali quando queste, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario,
sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione,
richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili,
ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e,
pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ.; al contrario, la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Inoltre, se le clausole che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito non consentono un'univoca applicazione, ma richiedono la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato, dovendo le predette clausole consentire di ricostruire ex ante, in modo preciso e univoco il piano di ammortamento.
pagina 12 di 26 È noto che il piano di ammortamento cosiddetto alla francese non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi, che è sempre calcolata sul capitale da restituire e,
dunque, non genera anatocismo.
L'ammortamento alla francese, così come tutte le forme di rimborso che prevedono il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.
Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati;
ciò conduce ad escludere ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati.
Nel caso in esame, i parametri relativi alle modalità di ammortamento sono ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali, le quali forniscono una pagina 13 di 26 dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, essendo previsti nel contratto di mutuo l'ammontare del finanziamento, il numero delle rate di pagamento del debito, la loro periodicità, il loro ammontare e la loro composizione, con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, nonché il T.A.N., il
T.A.E.G./I.S.C. e il tasso di mora.
Pertanto, il Collegio esclude possa ritenersi l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicate per capirne il funzionamento generale.
Tali elementi sono infatti sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché deve escludersi che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto.
Peraltro, il Collegio rileva che il T.A.E. è un tasso che assume rilevanza solo nel caso di capitalizzazione infra-annuale degli interessi;
dunque, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la sua mancata indicazione non è
significativa nei contratti di mutuo, in cui il calcolo degli interessi, qualunque sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è
sempre e comunque effettuato sul capitale residuo.
pagina 14 di 26 4. Parimenti infondato è il secondo motivo.
Preso atto delle deduzioni di parte appellante, occorre precisare che la nozione proposta di T.E.MO., ottenuta cumulando l'addebito per mora e le spese varie predeterminate connesse all'inadempimento e al recupero del credito o rapportando l'addebito per mora alla sola quota capitale della rata e non all'intera base sulla quale viene calcolato, oltre ad essere in concreto irrilevante, è basata su dati del tutto ipotetici e privi di fondamento giuridico e logico.
Rileva il Collegio che, secondo la giurisprudenza prevalente, appare problematico determinare un tasso effettivo di mora, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di T.A.E.G., senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore (Cfr. Trib. Milano 28.4.2016 e 27.7.2017;
Trib. Bologna 5.3.2018 e 15.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib.
Brescia 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; Trib. Roma
8.11.2018).
È altresì abitualmente affermato che lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari pagina 15 di 26 (probabilistici e ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo è
metodologia di calcolo sconfessata dalla prevalente giurisprudenza perché
trattasi di un'operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare,
inattendibile e priva di significato, nonché priva di fondamento giuridico e credibilità scientifica (Cfr. Trib. Treviso 14.4.2016 e 29.12.2017; Trib. Varese
29.11.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017,
28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Napoli Nprd 26.4.2018; Trib. Lanciano
20.3.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Bologna 15.3.2018; Trib. Roma
8.11.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; Corte App. Milano 23.4.2019).
Infine, nell'ipotesi in cui il tasso di mora risulti usurario, la sola pattuizione del tasso di mora è nulla ai sensi dell'art. 1815 co. II cod. civ. e quindi non applicabile, con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non sono applicati interessi di mora, con salvezza degli interessi corrispettivi, pattuiti nel rispetto del tasso-soglia. La Cassazione, infatti, ha reiteratamente confermato che <
clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito>>
(Cfr. Cass. n. 21470/2017; Cass. n. 17447/2019; Cass. n. 22890/2019).
5. Il terzo motivo è infondato.
In primo luogo si rileva che, in esso, l'appellante denuncia astrattamente la pretesa realizzazione di un risultato anatocistico, mediante l'utilizzo del pagina 16 di 26 sistema di ammortamento alla francese, senza che tale doglianza sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nel caso di specie, di un tale risultato.
Ad ogni modo, con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo, ex art. 1283 cod. civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 11400/2014 in motivazione): <<…nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi,
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>.
La Suprema Corte esclude, dunque, che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti)
pagina 17 di 26 oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di <
obbligazioni poste a carico del mutuatario>>.
In ogni caso, la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali è
composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì
dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già
precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.
Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., cui consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
pagina 18 di 26 Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15340/2024, hanno ribadito che tale tipologia di ammortamento <<è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via>>.
Inoltre, nella medesima pronuncia, i giudici di legittimità ribadiscono che,
nella descritta operazione di rimborso, non si riscontra un effetto anatocistico vietato ed è da escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo pagina 19 di 26 precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Nella citata pronuncia, i giudici di legittimità hanno altresì statuito che: <
tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>> e ciò anche se l'ammortamento alla francese può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro mutuato per effetto del regime composto di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore
<> da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché <
prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi>>.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello cosiddetto all'italiana costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale e del T.A.E.G. dichiarati nel contratto, di cui il cliente pagina 20 di 26 dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, co. IV, T.U.B.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese sia complessivamente maggiore di quello nominale <
concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato>>.
Tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento cosiddetto all'italiana si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese <
moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
6. Parimenti infondato è il quarto motivo.
pagina 21 di 26 In conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cfr. Cass. n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, va premesso che esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che <
per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia
medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante
<> e la rubrica dell'art. 9 è <
contrattuale>>.
Pertanto, tale valore non ha funzione essenziale, né incide sul piano della validità del contratto o sul contenuto della prestazione a carico del cliente.
La stessa Cassazione, nella sentenza. n. 13146/2023, ha precisato che <
sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell . è prevista esclusivamente per il caso del credito al CP_5 CP_6
pagina 22 di 26 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, dell'appena menzionato D. Lgs. ... prevede che "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto>>.
L'art. 117 T.U.B., richiamato da parte appellante al fine di sostenere la propria tesi, prevede al comma IV che <
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma VI che <
si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma VII, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6,
prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei B.O.T. emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
T.A.E.G./I.S.C., in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una pagina 23 di 26 condizione economica direttamente applicabile al contratto di mutuo in questione e possa considerarsi un tasso o prezzo o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 T.U.B.
Stante la natura unicamente informativa del T.A.E.G./I.S.C., non può essere applicato l'invocato art. 117, co. VI T.U.B., che è da ritenersi operante per i soli tassi e prezzi propriamente intesi.
Acclarata la natura soltanto informativa dell' occorre affermare che, in CP_4
forza della suddetta delibera C.I.C.R., Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni aggiornate al 2003, ha indicato tra i contratti in cui dev'essere necessariamente indicato l i contratti di mutuo, senza che ciò abbia condotto CP_4
all'affermazione della nullità dei contratti e/o delle singole clausole che non ne facciano indicazione.
Infatti, soltanto per i contratti di credito al consumo - tra i quali è invero compreso il mutuo, se a stipularlo sia appunto un consumatore - opera la disciplina di cui all'art. 125 bis co. VI T.U.B., invocato dall'appellante, che sanziona con la previsione della nullità – ferma la validità del contratto nel suo insieme - le singole clausole contrattuali che non includano nel T.A.E.G.
pubblicizzato i costi o li includano in modo non corretto.
Tuttavia, nel caso in esame, è pacifico che non si verta nell'ambito del credito al consumo e dunque tale norma non può trovare accoglimento, né si può
pervenire al risultato auspicato dall'appellante – la declaratoria di nullità della pagina 24 di 26 clausola sull'interesse corrispettivo – facendo applicazione dell'art. 125 bis
T.U.B. al di fuori dell'ambito di operatività stabilito dalla norma o sulla base dei principi generali stabiliti in materia bancaria.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolta l'istanza di C.T.U., apparendo quest'ultima formulata con finalità esplorativa,
in quanto diretta alla ricerca di fatti, circostanze e elementi non provati nel corso del giudizio dall'appellante, sul quale gravava il relativo onere.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00), con esclusione della fase di trattazione, liquidata nei minimi, in € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00
per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
5.103,00 per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR 115/2002,
del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 25 di 26 1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
454/2020 del Tribunale di NT;
2) condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese di lite, che liquida come in parte motiva.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR 115/2002,
del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 880/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 880/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 23
ottobre 2024
OGGETTO: Mutuo d a
Codice: P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Monica Lombardi e Parte_1
avv. Rosa Chiericati
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_1
Sarzi Sartori
pagina 1 di 26 APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di NT, pubblicata in data 24 settembre 2020, n. 454/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“NEL MERITO: - Accertare e Dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117 comma 4- 6 -7 TUB del mutuo oggetto di causa e le sue conseguenze come in narrativa e quindi la sostituzione del tasso convenzionale del piano di ammortamento alla stipula con quello al tasso minimo dei Bot - condannare la a restituire al sig. le somme CP_2 Parte_1
indebitamente versategli a titolo di interessi fino alla data della relativa pronuncia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - dichiarare il diritto del sig. a proseguire il pagamento delle rate sulla Parte_1
base del piano di ammortamento come riformulato con la sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo dei BOT. - accertare e dichiarare la nullità
del piano di ammortamento alla francese quale risultato di calcolo anatocistico vietato;
- In ogni caso, accertare e dichiarare l'usurarietà del mutuo nelle pattuizioni richiamate in narrativa e le sue conseguenze come in narrativa -
condannare la Banca a restituire al sig. le somme Parte_1
indebitamente versategli a titolo di interessi fino alla data della relativa pagina 2 di 26 pronuncia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - dichiarare il diritto del sig. a proseguire il pagamento delle rate sulla base della Parte_1
sola quota capitale come da piano di ammortamento alla stipula. - Sulle spese:
Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e pregiudizialmente e contemporaneamente in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede: - che venga disposta apposita CTU
contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti e praticati al contratto di mutuo oggetto di causa sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo avendo cura di analizzare tutte le pattuizioni contrattuali alla stipula, determinando i tassi reali pattuiti, confrontandoli con quelli dichiarati in contratto e con quelli applicati in corso di esecuzione. - in caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 commi 4 - 6 TUB,
riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot ai sensi del successivo comma 7 ricontabilizzando i pagamenti effettuati a tale piano riformulato determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dal mutuatario e nelle date dei singoli esborsi e determini a quale punto del piano di rimborso valido per legge siano avvenuti i pagamenti. Effettui la verifica dopo aver valorizzato le somme versate in anticipo, con gli interessi pagina 3 di 26 legali e la rivalutazione monetaria, fino a quando i pagamenti iniziano a diventare compensativi del piano di rimborso valido. - In caso di riscontrato superamento della soglia di usura di qualunque tasso del mutuo, o pattuizione,
depuri il piano di ammortamento originario della quota interessi;
- determini,
in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versata in eccesso evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti, imputando i versamenti effettuati al piano di ammortamento depurato dagli interessi;
- ricalcoli, con la suddetta imputazione, lo stato di adempimento del mutuo determinando a quale punto del piano di rimborso alla stipula siano avvenuti i pagamenti e quale sia il debito residuo;
- effettui la verifica dopo aver valorizzato le somme versate in anticipo, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, fino a quando i pagamenti iniziano a diventare compensativi del piano di rimborso valido.
determini il nuovo piano di ammortamento vincolante per la parte mutuataria e la rata di ripresa dei pagamenti”
Dell'appellata
“Nel merito respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(già e ha dedotto, con riferimento al
[...] Controparte_3
contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 23 giugno 2008, la pagina 4 di 26 nullità della clausola concernente l'interesse corrispettivo ivi pattuito per via della mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (cd. T.A.E.) e dell'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (cd. TA.E.G.) in misura superiore a quella contrattualizzata e domandando, pertanto, la sostituzione di imperio di tale clausola col tasso minimo dei B.O.T.
1.1. Inoltre, ha eccepito l'usurarietà del tasso effettivo di mora (cd. T.E.MO.),
il quale, ipotizzando in via esemplificativa un ritardo nel pagamento dell'intera rata pari a 29 giorni, sarebbe pari al 50,26%, e, alla luce di ciò, ha chiesto dichiararsi la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, co. II, cod. civ. e la restituzione della somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi.
1.2. L'attore ha altresì lamentato la nullità del piano di ammortamento alla francese in quanto determinante un illegittimo effetto anatocistico.
1.3. Infine, in via istruttoria, il Sig. ha chiesto disporsi C.T.U. Parte_1
contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti e applicati dalla banca.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
2.1 In particolare, l'istituto di credito ha rilevato che il contratto in esame non prevede la capitalizzazione infra-annuale degli interessi e, pertanto, non richiede indicazione del T.A.E.
pagina 5 di 26 2.2. Ha poi sottolineato che il T.A.E.G./I.S.C. è espressamente indicato nel contratto e, non essendo un tasso debitore ma un indice informativo, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 117 T.U.B.; peraltro, il calcolo di tale valore sarebbe stato condotto erroneamente da parte dell'attore.
2.3. La banca ha dedotto altresì che il calcolo del T.E.MO. è stato effettuato senza tener conto dei chiarimenti forniti da Banca d'Italia in data 03.07.2013 e prendendo in considerazione la prima rata e non l'intero ammontare finanziato;
ad ogni modo, ove venisse accertata l'asserita usurarietà, evidenzia che si tratterebbe al più di usura sopravvenuta e, comunque, la nullità non travolgerebbe la clausola sugli interessi corrispettivi, pattuiti infra-soglia.
2.4. Ha sottolineato infine che il piano di ammortamento a rate costanti, o progressivo o alla francese, espressamente pattuito in contratto, non comporta anatocismo, atteso che il calcolo degli interessi è stato effettuato sul debito residuo e non ha comportato una illegittima capitalizzazione degli interessi.
3. Con sentenza n. 454/2020 pubblicata in data 24 settembre 2020, il Tribunale
di NT ha rigettato le domande proposte dal Sig. e l'ha Parte_1
condannato a rifondere a le spese di lite. Controparte_1
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che:
- il contratto in oggetto non indica il T.A.E. perché non vi è un aumento del tasso legato all'effetto anatocistico degli interessi;
pagina 6 di 26 - la doglianza concernente l'usurarietà del contratto di mutuo è infondata,
atteso che il tasso di mora è stato convenuto in misura pari all'8,10%, mentre il tasso soglia usura al momento della stipula era pari al 9,06%; inoltre, il calcolo effettuato dall'attore non ha tenuto conto della maggiorazione media del 2,1%,
né dell'ulteriore incremento del 50%, così raffrontando dati tra loro disomogenei (Cfr. chiarimenti Banca d'Italia del 2013 e Cassazione SS.UU.
19597/2020); ad ogni modo, lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non produrrebbe effetti sulla componente corrispettiva,
sicché le conseguenze previste dall'art. 1815, co. II, cod. civ. andrebbero limitate agli interessi moratori, il cui pagamento non è stato dedotto nel caso in esame;
comunque, la verifica dell'usura del tasso di mora effettuata ipotizzando un ritardo sistematico nel pagamento delle rate superiore ai trenta giorni e inferiore ai centottanta è scorretta perché non considera il concreto svolgersi del rapporto;
- è parimenti infondata la doglianza inerente alla nullità del piano di ammortamento alla francese, non comportando esso alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, atteso che il calcolo degli interessi è rapportato alla somma di volta in volta dovuta dal mutuatario a titolo di capitale residuo;
- la relazione di parte su cui si fonda la tesi attorea dell'erronea indicazione dell' utilizza criteri scorretti per il calcolo delle voci di spesa rilevanti;
in CP_4
ogni caso, l' è correttamente incluso nel contratto e al rapporto non è CP_4
pagina 7 di 26 applicabile la normativa del credito al consumo.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
4.1. Col primo motivo, concernente la violazione dell'art. 117 co. IV T.U.B.
per mancata indicazione del tasso di interesse praticato, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere che il T.A.N. coincida con il T.A.E. e che tale eccezione riguardi l'anatocismo. Evidenzia in proposito che se le rate hanno una periodicità inferiore a quella annuale, il T.A.E. è più alto del T.A.N.
e, pertanto, dev'essere indicato nel contratto.
4.2. Col secondo motivo l'appellante ripropone la doglianza concernente l'usurarietà del T.E.MO. alla stipula e evidenzia che, ipotizzando un ritardo nel pagamento della rata non decadenziale pari a ventinove giorni, si rileva un fenomeno di cumulo di interessi, perché il mutuatario si trova a pagare contemporaneamente gli interessi di mora sulla rata scaduta comprensiva degli interessi corrispettivi e rapportando tale somma con il suo capitale di riferimento si determina il T.E.MO. e se ne rileva l'usurarietà.
4.3. Col terzo motivo l'appellante lamenta la nullità del piano di ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo e deduce inoltre l'indeterminatezza del contratto per omessa specificazione nel contratto del regime finanziario adottato per il rimborso.
pagina 8 di 26 4.4. Col quarto motivo ripropone la censura inerente alla violazione dell'art. 117 co. VI T.U.B. in ragione dell'errata indicazione dell' . in CP_5 CP_6
senso ad esso più sfavorevole;
evidenzia, a riguardo, la correttezza del calcolo dell'I.S.C. per come prospettato a pagina 17 della C.T.U. e sottolinea che, pur non applicandosi al caso in esame la normativa speciale del credito al consumo, la divergenza tra .C. contrattuale ed effettivo è prescritta CP_7
dall'art. 117 co. VI e VII T.U.B.
5. Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
ribadito l'infondatezza delle censure avversarie sulla base delle medesime argomentazioni addotte in primo grado;
pertanto, ha chiesto il rigetto del gravame.
6. All'udienza del 23 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Preliminarmente, si rileva che il contratto di mutuo oggetto di causa ha previsto, all'art. 3, titolato “DURATA E MODALITA' DI RIMBORSO” che:
“L'operazione avrà la durata, a far tempo da oggi, di anni 30 (trenta) oltre al
periodo di preammortamento più avanti precisato. Il cliente dovrà rimborsare
interamente il debito sopra indicato entro il giorno 1° (primo) luglio 2038
pagina 9 di 26 (duemilatrentotto), mediante il pagamento di Euro n. 360 (trecentosessanta)
rate mensili costanti e posticipate di Euro 472,68 (quattrocento settantadue
virgola sessantotto) ciascuna, comprensive degli interessi e della quota di
ammortamento del capitale, calcolate con il metodo dell'ammortamento
progressivo al tasso attuale di cui al successivo art 4. Dette rate scadranno il
primo giorno di ogni mese con inizio dal 1° (primo) agosto 2008
(duemilaotto). Per il periodo intercorrente dalla data odierna al secondo
giorno del mese successivo a quello in corso, data di entrata in ammortamento
del mutuo, sono dovuti alla interessi di preammortamento nella stessa CP_2
misura applicata al mutuo e con le stesse modalità previste al successivo art.
4; detti interessi dovranno essere versati alla mediante il pagamento di CP_2
una rata composta di soli interessi scadente il primo del mese successivo a
quello in corso.”
Il successivo art. 4, titolato “CONDIZIONI ECONOMICHE”, ha disposto che:
“Tasso degli interessi. Sul capitale mutuato e non ancora rimborsato verrà
applicato il tasso di interesse nominale annuo, nella misura del 6,10% (sei
virgola dieci per cento) fisso. ISC – indicatore sintetico di costo. In
conseguenza delle condizioni economiche applicate, l'indicatore sintetico di
costo (ISC), è pari al 6,31% (sei virgola trentuno per cento), che rappresenta
il costo effettivo dell'operazione per il Cliente espresso in percentuale annua
del credito concesso, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo
pagina 10 di 26 globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 –
come previsto dalla menzionata delibera del CICR del 4 marzo 2003 e relative
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Tasso degli interessi di mora. In
caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta alla a CP_2
qualsiasi titolo in dipendenza dal beneficio del termine, di risoluzione o
recesso, saranno dovuti di diritto alla stessa gli interessi di mora, CP_2
calcolati sulla base di un anno di 365 (trecentosessantacinque) giorni, dal
giorno dell'inadempimento sino a quello dell'effettivo pagamento nella misura
di due punti in più del tasso del mutuo tempo per tempo vigente. Le parti
convengono che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna
rata e non pagato produce interessi nella misura sopra indicata, dal giorno
della scadenza e fino al momento del pagamento a favore della u detti CP_2
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Inoltre, le parti hanno espressamente pattuito che “al presente contratto è unito
un “Documento di Sintesi” che costituisce “parte integrante e sostanziale” del negozio (cfr. pag. 2 del contratto di mutuo), il quale, nell'allegato A, riporta la sintesi delle predette condizioni economiche.
3. Ciò premesso, col primo motivo l'appellante lamenta l'invalidità del contratto di mutuo in quanto non indica il T.A.E., così violando l'art. 117 co.
IV T.UB.
Tale motivo è infondato.
pagina 11 di 26 La questione attiene all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi,
il cui accertamento comporta la nullità parziale del contratto di mutuo per divergenza tra il T.A.N. contrattuale e il T.A.E.
Per accertare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici.
Pertanto, c'è indeterminatezza delle clausole contrattuali quando queste, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario,
sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione,
richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili,
ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e,
pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ.; al contrario, la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Inoltre, se le clausole che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito non consentono un'univoca applicazione, ma richiedono la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato, dovendo le predette clausole consentire di ricostruire ex ante, in modo preciso e univoco il piano di ammortamento.
pagina 12 di 26 È noto che il piano di ammortamento cosiddetto alla francese non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi, che è sempre calcolata sul capitale da restituire e,
dunque, non genera anatocismo.
L'ammortamento alla francese, così come tutte le forme di rimborso che prevedono il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.
Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati;
ciò conduce ad escludere ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati.
Nel caso in esame, i parametri relativi alle modalità di ammortamento sono ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali, le quali forniscono una pagina 13 di 26 dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, essendo previsti nel contratto di mutuo l'ammontare del finanziamento, il numero delle rate di pagamento del debito, la loro periodicità, il loro ammontare e la loro composizione, con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, nonché il T.A.N., il
T.A.E.G./I.S.C. e il tasso di mora.
Pertanto, il Collegio esclude possa ritenersi l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicate per capirne il funzionamento generale.
Tali elementi sono infatti sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché deve escludersi che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto.
Peraltro, il Collegio rileva che il T.A.E. è un tasso che assume rilevanza solo nel caso di capitalizzazione infra-annuale degli interessi;
dunque, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la sua mancata indicazione non è
significativa nei contratti di mutuo, in cui il calcolo degli interessi, qualunque sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è
sempre e comunque effettuato sul capitale residuo.
pagina 14 di 26 4. Parimenti infondato è il secondo motivo.
Preso atto delle deduzioni di parte appellante, occorre precisare che la nozione proposta di T.E.MO., ottenuta cumulando l'addebito per mora e le spese varie predeterminate connesse all'inadempimento e al recupero del credito o rapportando l'addebito per mora alla sola quota capitale della rata e non all'intera base sulla quale viene calcolato, oltre ad essere in concreto irrilevante, è basata su dati del tutto ipotetici e privi di fondamento giuridico e logico.
Rileva il Collegio che, secondo la giurisprudenza prevalente, appare problematico determinare un tasso effettivo di mora, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di T.A.E.G., senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore (Cfr. Trib. Milano 28.4.2016 e 27.7.2017;
Trib. Bologna 5.3.2018 e 15.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib.
Brescia 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; Trib. Roma
8.11.2018).
È altresì abitualmente affermato che lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari pagina 15 di 26 (probabilistici e ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo è
metodologia di calcolo sconfessata dalla prevalente giurisprudenza perché
trattasi di un'operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare,
inattendibile e priva di significato, nonché priva di fondamento giuridico e credibilità scientifica (Cfr. Trib. Treviso 14.4.2016 e 29.12.2017; Trib. Varese
29.11.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017,
28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Napoli Nprd 26.4.2018; Trib. Lanciano
20.3.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Bologna 15.3.2018; Trib. Roma
8.11.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; Corte App. Milano 23.4.2019).
Infine, nell'ipotesi in cui il tasso di mora risulti usurario, la sola pattuizione del tasso di mora è nulla ai sensi dell'art. 1815 co. II cod. civ. e quindi non applicabile, con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non sono applicati interessi di mora, con salvezza degli interessi corrispettivi, pattuiti nel rispetto del tasso-soglia. La Cassazione, infatti, ha reiteratamente confermato che <
clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito>>
(Cfr. Cass. n. 21470/2017; Cass. n. 17447/2019; Cass. n. 22890/2019).
5. Il terzo motivo è infondato.
In primo luogo si rileva che, in esso, l'appellante denuncia astrattamente la pretesa realizzazione di un risultato anatocistico, mediante l'utilizzo del pagina 16 di 26 sistema di ammortamento alla francese, senza che tale doglianza sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nel caso di specie, di un tale risultato.
Ad ogni modo, con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo, ex art. 1283 cod. civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 11400/2014 in motivazione): <<…nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi,
attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>.
La Suprema Corte esclude, dunque, che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti)
pagina 17 di 26 oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di <
obbligazioni poste a carico del mutuatario>>.
In ogni caso, la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali è
composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì
dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già
precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.
Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., cui consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
pagina 18 di 26 Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15340/2024, hanno ribadito che tale tipologia di ammortamento <<è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno),
determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via>>.
Inoltre, nella medesima pronuncia, i giudici di legittimità ribadiscono che,
nella descritta operazione di rimborso, non si riscontra un effetto anatocistico vietato ed è da escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo pagina 19 di 26 precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Nella citata pronuncia, i giudici di legittimità hanno altresì statuito che: <
tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>> e ciò anche se l'ammortamento alla francese può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro mutuato per effetto del regime composto di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore
<> da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché <
prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi>>.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello cosiddetto all'italiana costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale e del T.A.E.G. dichiarati nel contratto, di cui il cliente pagina 20 di 26 dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, co. IV, T.U.B.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese sia complessivamente maggiore di quello nominale <
concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato>>.
Tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento cosiddetto all'italiana si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese <
moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
6. Parimenti infondato è il quarto motivo.
pagina 21 di 26 In conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cfr. Cass. n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, va premesso che esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9 prevede che <
per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia
medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante
<> e la rubrica dell'art. 9 è <
contrattuale>>.
Pertanto, tale valore non ha funzione essenziale, né incide sul piano della validità del contratto o sul contenuto della prestazione a carico del cliente.
La stessa Cassazione, nella sentenza. n. 13146/2023, ha precisato che <
sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell . è prevista esclusivamente per il caso del credito al CP_5 CP_6
pagina 22 di 26 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, dell'appena menzionato D. Lgs. ... prevede che "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto>>.
L'art. 117 T.U.B., richiamato da parte appellante al fine di sostenere la propria tesi, prevede al comma IV che <
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma VI che <
si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre al comma VII, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6,
prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei B.O.T. emessi dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del
T.A.E.G./I.S.C., in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una pagina 23 di 26 condizione economica direttamente applicabile al contratto di mutuo in questione e possa considerarsi un tasso o prezzo o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 T.U.B.
Stante la natura unicamente informativa del T.A.E.G./I.S.C., non può essere applicato l'invocato art. 117, co. VI T.U.B., che è da ritenersi operante per i soli tassi e prezzi propriamente intesi.
Acclarata la natura soltanto informativa dell' occorre affermare che, in CP_4
forza della suddetta delibera C.I.C.R., Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni aggiornate al 2003, ha indicato tra i contratti in cui dev'essere necessariamente indicato l i contratti di mutuo, senza che ciò abbia condotto CP_4
all'affermazione della nullità dei contratti e/o delle singole clausole che non ne facciano indicazione.
Infatti, soltanto per i contratti di credito al consumo - tra i quali è invero compreso il mutuo, se a stipularlo sia appunto un consumatore - opera la disciplina di cui all'art. 125 bis co. VI T.U.B., invocato dall'appellante, che sanziona con la previsione della nullità – ferma la validità del contratto nel suo insieme - le singole clausole contrattuali che non includano nel T.A.E.G.
pubblicizzato i costi o li includano in modo non corretto.
Tuttavia, nel caso in esame, è pacifico che non si verta nell'ambito del credito al consumo e dunque tale norma non può trovare accoglimento, né si può
pervenire al risultato auspicato dall'appellante – la declaratoria di nullità della pagina 24 di 26 clausola sull'interesse corrispettivo – facendo applicazione dell'art. 125 bis
T.U.B. al di fuori dell'ambito di operatività stabilito dalla norma o sulla base dei principi generali stabiliti in materia bancaria.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolta l'istanza di C.T.U., apparendo quest'ultima formulata con finalità esplorativa,
in quanto diretta alla ricerca di fatti, circostanze e elementi non provati nel corso del giudizio dall'appellante, sul quale gravava il relativo onere.
8. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00), con esclusione della fase di trattazione, liquidata nei minimi, in € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00
per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
5.103,00 per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR 115/2002,
del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 25 di 26 1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
454/2020 del Tribunale di NT;
2) condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese di lite, che liquida come in parte motiva.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR 115/2002,
del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Magnoli
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