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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott.ssa Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cepagatti, Via Parte_1 C.F._1
Duce degli Abruzzi, n. 118, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Vanni che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in 27 marzo 2024 proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 separato la seguente domanda: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa conferma dei provvedimenti già assunti in sede di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Cepagatti, anno 1987, n. 1, P.I.S., mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a
pagina 1 di 3 margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari. Con vittoria di spese e competenze da porre anticipatamente a carico dello Stato in quanto l'istante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.
2. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 22 gennaio 2025 veniva dichiarata la sua contumacia, mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve certamente essere accolta, sussistendo lo
"spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale dei coniugi emessa il 17.07.2019 dal Tribunale di Pescara.
4. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a [...] Parte_1
(PE) il 24.09.1968, e nato a [...] il [...]2 (matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cepagatti, anno 1987, n. 1, P.I.S.) alle condizioni già assunte dal Tribunale di Pescara con sentenza di separazione n. 1168/2019 del
17.07.2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cepagatti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara, 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott.ssa Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cepagatti, Via Parte_1 C.F._1
Duce degli Abruzzi, n. 118, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Vanni che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in 27 marzo 2024 proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 separato la seguente domanda: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa conferma dei provvedimenti già assunti in sede di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Cepagatti, anno 1987, n. 1, P.I.S., mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a
pagina 1 di 3 margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari. Con vittoria di spese e competenze da porre anticipatamente a carico dello Stato in quanto l'istante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.
2. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 22 gennaio 2025 veniva dichiarata la sua contumacia, mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve certamente essere accolta, sussistendo lo
"spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale dei coniugi emessa il 17.07.2019 dal Tribunale di Pescara.
4. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nata a [...] Parte_1
(PE) il 24.09.1968, e nato a [...] il [...]2 (matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cepagatti, anno 1987, n. 1, P.I.S.) alle condizioni già assunte dal Tribunale di Pescara con sentenza di separazione n. 1168/2019 del
17.07.2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cepagatti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara, 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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