Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
n. 195/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 195/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno
2025 e promossa da:
– CF - nato il [...] 8, a Serrastretta (CZ) e residente in [...] C.F._1
Timavo n. 10 ZI ER (CZ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCALISE
ANGELINA - CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente - contro
– CF - nata a [...] ora ZI ER il Controparte_1 C.F._3
04.08.1958, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRUNI
DANIELA – CF – che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e disgiuntamente C.F._4 all'avv. ROCCA ROBERTO – CF - giusta procura alle liti in atti.; C.F._5
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 febbraio 2025, il sig. premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio, in ZI ER ed in forma concordataria con la sig.ra in Controparte_1 data 10.12.1989 (atto n.70 P. 2S. A Vol. 0Uff. 2 anno 1989); Per_ che, dalla relativa unione nascevano due figli: , in data 13.08.1991, e , in data 11.06.1997, Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, a causa di incompatibilità caratteriale, la convivenza tra i coniugi era nelle more divenuta insostenibile,
tant'è che il ricorrente, sin dal 2008, si trasferiva presso la casa dei propri genitori;
che, nel 2020, i coniugi sottoscrivevano un accordo privato circa le condizioni della separazione, rinviando al
2023 l'ufficializzazione della separazione consensuale;
che, nonostante il predetto accordo, a nulla erano valsi i tentativi di addivenire ad una formale separazione consensuale;
che, il ricorrente svolgeva libero professionale di operatore televisivo;
che, la era a sua volta docente di economia e diritto presso il Polo Tecnologico Rambaldi – De CP_1
Fazio di ZI ER (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, chiedeva all'intestato Tribunale: “Che il Tribunale di ZI ER adito, previa emissione dei provvedimenti presidenziali di rito, Voglia pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: 1) La casa familiare sita in via
Timavo n.10 di ZI ER, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata con tutti gli arredi Parte_1 alla sig.ra , che l'abiterà con i ragazzi quando questi giungeranno a ZI ER, Controparte_1 Per_ atteso che , per esigenze lavorative vive a Milano, mentre vive a Torino;
2) I coniugi si Per_2 dichiarano economicamente autosufficienti senza pretendere nulla l'uno dall'altro; 3) Attesa l'età adulta dei ragazzi e la loro autosufficienza economica , , Parte_2 Per_2 Parte_3 nulla è dovuto a titolo di mantenimento. 4) La casa coniugale quale lascito ereditario del sig. Parte_1 viene assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che l'abiterà con i ragazzi quando questi giungeranno CP_1 Per_ in ZI ER, atteso che - per esigenze lavorative - vive a Milano mentre a Torino;
5) Per_2
Inoltre, successivamente alla separazione, v'è la volontà del sig. , tramite atto di donazione, Parte_1 regolarizzato per il tramite di atto notarile, di donare in pari quota del 50% cadauno la casa coniugale, ubicata nel comune di ZI ER, in Via Timavo n.10 censita al catasto fabbricati della provincia di
Catanzaro, particella n. 132, foglio n.20 ai propri figli, riservando a sé l'usufrutto” (vedi conclusioni in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra la quale - pur associandosi alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dei coniugi - contestava tutto quanto ex adverso sostenuto da controparte.
In particolare, sosteneva che: “
1. Il sig. , contrariamente a quanto afferito nel ricorso introduttivo, Parte_1 ha sempre svolto l'attività di video operatore sia in proprio che per conto della società di cui è Controparte_2 socio di maggioranza (66,7% v. visura camerale all.ta); la società risulta, in particolare, essere Controparte_2 proprietaria dell'immobile sito in via del Progresso di ZI ER (Foglio 26, p.lla 33 sub 8 del Comune di ZI ER – v. visura) il cui valore, come da ultimo bilancio disponibile, ammonta ad Euro 417.629,00
(v. Bilancio all.) . È inoltre intestatario di diversi beni immobili e non della sola casa coniugale, per come riferito (v. visure all.te). In particolare, in merito alla casa coniugale si fa osservare che tale abitazione è pervenuta al sig. non per lascito ereditario, per come asserito al punto 4 delle richieste formulate, Parte_1 ma a seguito di compravendita del 19.01.2010 per atto Notaio Repertorio n. 97083 (v. visure in Per_3 atti, immobile 5); dunque nel periodo in cui afferma di essere disoccupato. Infine, per sua stessa ammissione, svolge “… attività libero professionale di operatore televisivo” (v. punto 6 pag. 2 ricorso introduttivo). Alla luce dei documenti e visure prodotti da questa difesa, la ricostruzione della complessiva situazione reddituale 3
e patrimoniale effettiva del sig. non è pertanto quella addotta dal ricorrente, il quale ha inoltre Parte_1 omesso di depositare la dichiarazione dei redditi 2024 afferente i redditi 2023. 2. la sig.ra , Controparte_1 oggi di anni 65, è titolare dell'unico reddito rappresentato dallo stipendio derivante dalla sua attività di docente di sostegno a tempo indeterminato a far data dall'anno scolastico 2015 (v. contratto a tempo indeterminato all.) In ragione dell'età, la stessa sarà posta d'ufficio in quiescenza tra due anni al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età. Tuttavia, essendo stata immessa in ruolo in tarda età a causa delle vicende familiari sopra evidenziate, la stessa - alla data del pensionamento - non avrà maturato
l'anzianità contributiva minima richiesta (anni 20) per godere della relativa pensione, avendo 14 anni di contribuzione (comprensivi del periodo lavorativo nel settore privato) al 31.12 2024 ed appena 15 anni e mezzo di servizio al tempo della vicina cessazione del rapporto di lavoro ovvero al 01.09.2026 (V. estratto conto Inps allegato); né ha mai potuto provvedere a qualsivoglia utile integrazione contributiva, in quanto non affrontabile ritenuto che - l'assenza di reddito prima ed il ritardo del suo inserimento nel mondo del lavoro, poi, con conseguenti retribuzioni contenute (in ragione dei pochi anni di servizio prestato) destinate al mantenimento proprio e dei figli - non le avrebbero mai consentito tale possibilità, ove praticabile. Pertanto, ritenuti il contributo morale e materiale fornito dall'odierna resistente nella realizzazione della vita familiare con conseguente sacrificio personale e professionale, la perdita di chances, il depauperamento delle risorse economiche disponibili, seppur modeste, per averne destinate al ménage familiare nonché l'assenza di prospettive economiche nel prossimo futuro, e tenuto conto anche della reale situazione patrimoniale del coniuge, la stessa ha diritto al versamento di un assegno, eventualmente anche di natura perequativa, nella misura di almeno € 300,00 mensili.
3. Per quanto attiene l'assegnazione della casa coniugale sita in via
Timavo 10 di ZI ER, la sig.ra si dichiara d'accordo ad abitarla con i figli, per Controparte_1 come parte ricorrente ha richiesto al punto 1) delle proposte condizioni di separazione e per come concordato nella scrittura privata del 17.10.2020 (all.ta). Tuttavia, in merito alla futura donazione dell'immobile ai figli, per come formulata al punto 5) delle proposte condizioni di cui al ricorso introduttivo, si fa notare come la preannunciata volontà del sig. di costituire a suo favore, nel futuro atto di liberalità, un diritto Parte_1 di usufrutto sulla casa coniugale si ponga in evidente contrasto con quanto richiesto al punto 1), sempre delle proposte condizioni allorché la costituzione di un usufrutto sulla casa familiare donanda vanificherebbe di fatto la richiesta assegnazione della casa coniugale alla Sig. . La costituzione del diritto Controparte_1 reale di usufrutto svuoterebbe inoltre di significato la stessa donazione ai figli, privati del godimento del bene,
e contrasterebbe con la volontà espressa dai coniugi già nella redatta scrittura del 07.10.2020, ove è sì prevista la comune intenzione di donazione futura della casa coniugale ai figli, ma non v'è alcuna menzione di costituzione di un diritto di usufrutto a favore del sig. ” (vedi, in tal senso, la comparsa Parte_1 costitutiva in atti).
Tutto quanto sopra esposto, concludeva chiedendo che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e cooperando responsabilmente nell'interesse dei figli;
4
2. La casa familiare - sita in via Timavo n.10 di ZI ER - viene assegnata alla sig.ra CP_1
ed ivi con Ella vivrà con il figlio , il quale fa ritorno regolarmente appena possibile da
[...] Per_2 Per_ Torino ove svolge attività lavorativa e il figlio quando riterrà;
3. Viene destinato alla casa coniugale ed alla sig.ra anche quanto in essa contenuto, Controparte_1 esclusi i beni personali dei coniugi, con specifico riferimento a mobili e suppellettili, nonché biancheria, stoviglie e tutto quanto altro presente nell'immobile, al fine di essere utilizzato anche dai figli;
Per_
4. Non si oppone a che la casa coniugale venga donata ai figli e nel rispetto della Controparte_3 scrittura privata concordata in data 17.10.2020, ovvero con l'attribuzione della piena proprietà ai figli e dunque senza costituzione di alcun diritto di usufrutto a favore del sig. per i motivi di cui in Parte_1 narrativa;
5. A titolo di assegno, eventualmente anche di natura perequativa, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente ex lege a mezzo bonifico bancario Controparte_1 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, per le motivazioni di cui in narrativa;
6. Attesa l'età adulta dei figli e la loro autosufficienza, e Parte_2 Per_2 [...]
, nulla è dovuto a titolo di mantenimento”. Parte_3
Con note di trattazione scritta, depositate rispettivamente in data 12 e 9 giugno 2025, entrambe le parti si riportavano, sostanzialmente, al contenuto dei propri scritti difensivi principali, insistendo nelle richieste istruttorie per come ivi formulate. Il sig. inoltre - contestava quanto dedotto da controparte circa la Pt_1 sua condizione economica;
specificatamente, assumeva che la società EDI-SATA è in stato di liquidazione “e per come si legge dai bilanci societari, che il capitale sociale della EDI-DATA, è così esiguo pari a € 1.600,00, tanto da essere ininfluente rispetto all'attivo societario, ma soprattutto dal costituire una fonte reddituale per il in quanto non sussistono utili, se non costi”. Pt_1
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali - e all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 - il
Presidente del Tribunale – giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. La presente pronuncia concerne, inoltre, la richiesta di mantenimento del coniuge economicamente più debole avanzata dalla ricorrente.
Quanto al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati 5
redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta - ai sensi dell'art. 156 c.c. - un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, la resistente ha evidenziato, in merito alla sua situazione lavorativa e reddituale, di avere un reddito pari ad euro 0 (vd. isee 2024 allegato) e di ricevere un assegno di inclusione, dal mese di marzo del corrente anno 2024, pari ad euro 500 mensili (vd. verbale di ud.
10 settembre 2024).
Ciò posto, vista la disparità economica tra i due coniugi e dell'età avanzata della donna, appare equo disporre un assegno di mantenimento a carico di ed in favore della moglie Parte_1 Parte_4 pari ad euro 200,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
nulla nei riguardi dei figli, attesa la maggiore età e l'affermata e non contrastata autosufficienza ed indipendenza economica.
3. Quanto alla controversa condizione relativa alla donazione della casa coniugale in favore dei figli, con o senza clausola di diritto di usufrutto in favore del sig. la stessa va dichiarata inammissibile. Pt_1
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”); in ogni caso, si verte in una mera manifestazione di intenti che la parte – ove proprio lo vorrà 6
ed ove mantenesse fermo, nel tempo, il proprio proposito – potrà mettere in atto a tempo debito e sulla base di una personale valutazione economica.
4. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI ER definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - nato il Parte_1 C.F._1
04/04/195 8, a Serrastretta (CZ) - e – CF - nata Controparte_1 C.F._3
a Nicastro ora ZI ER il 04.08.1958 - (matrimonio concordatario celebrato in ZI ER
(CZ) in data 10.12.1989 - atto n. 70, P. II, S. A, Vol. 0, uff. 2, anno 1989, Comune di ZI ER);
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di ZI ER (CZ) per l'annotazione;
3) ASSEGNA la casa coniugale a compresi tutti gli arredi (mobili e suppellettili, Controparte_1 nonché biancheria, stoviglie e tutto quanto altro presente nell'immobile), così come concordato dalle parti;
4) PONE a carico del sig. un assegno di mantenimento, in favore della moglie sig.ra Parte_1
pari ad euro 200,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
Parte_4
5) NULLA in punto di mantenimento dei figli – ormai maggiorenni ed autosufficienti;
6) DICHIARA inammissibile la domanda sulla condizione di donazione della casa coniugale;
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
8) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in ZI ER al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17 giugno
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO