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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 583/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ) anche quale esercente l'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con sede in LA (Treviso) e p. iva n. , e CP_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), entrambi difesi dall'avv. Sergio Calvetti Parte_2 C.F._2
e domiciliati in Treviso presso lo studio del difensore
(appellanti)
nei confronti di
1
con sede in Napoli (c.f. ), in proprio e quale
[...] P.IVA_2
rappresentante di con sede in UN (Treviso) Parte_3
(c.f. ), in persona del procuratore speciale dott. , P.IVA_3 Controparte_4
difesa dall'avv. Silvia Ceroni
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza n. 1799/2022 pronunciata dal
Tribunale di Treviso all'esito del procedimento sub R.G. n. 7999/2019, pubblicata
il 8 novembre 2022 e mai notificata:
In via preliminare: disporsi la sospensione della provvisoria esecutività della
Sentenza impugnata ovvero, in subordine, disporsi la sospensione parziale della
provvisoria esecutività della Sentenza impugnata;
Sempre in via preliminare: disporsi la riunione del presente procedimento di
Appello con il procedimento di Appello pendente avanti il medesimo Giudice sub
R.G. 775/2022 per tutte le ragioni esposte in corso di causa
In via principale di merito: in riforma della Sentenza impugnata accertarsi e
dichiararsi la nullità delle operazioni baciate consistenti nel negozio complesso di
acquisto, da parte degli appellanti, di azioni proprie della banca con la sua
assistenza finanziaria, dichiarando altresì che gli appellanti nulla devono per i
finanziamenti erogati in assistenza e ciò nella misura indicata dalla BCE all'esito
delle sue attività ispettive di Euro 4,3 mln, oppure nella maggiore o minore somma
che risulterà in corso di causa, ovvero nella misura che risulterà di giustizia,
operando di conseguenza la compensazione impropria delle somme non dovute
2 nell'ambito dei conti corrente di regolamento degli stessi finanziamenti, con
conseguente ricalcolo degli interessi e delle ulteriori competenze maturate sul
minor debito accertato;
In via principale di merito: in riforma della Sentenza impugnata considerarsi ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1359 c.c. come avvenuta non più tardi de l 1°
gennaio 2015 la vendita del portafoglio azionario posseduto dagli appellanti per un controvalore di € 7.900.000,00 ed imputarsi detto controvalore a deconto della loro esposizione debitoria complessiva alla stessa data, con conseguente
liberazione da qualsiasi obbligazione discendente dai titoli ex adverso dedotti in
giudizio;
In via subordinata di merito: in riforma della Sentenza impugnata condannarsi la
parte appellata al risarcimento del danno cagionato alla parte appellante in data
1° gennaio 2015 per non aver provveduto alla vendita del portafoglio azionario, da quantificarsi in misura pari al suo controvalore di € 7.900.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, ovvero nella
misura che sarà ritenuta di giustizia, risarcimento in ogni caso da imputarsi a
deconto del credito per cui è causa ex art. 56 L.F.;
In via principale di merito: in parziale riforma della Sentenza impugnata,
confermate le nullità contrattuali accertate e dichiarate nel primo grado del
presente giudizio, accertarsi e dichiararsi anche le nullità contrattuali eccepite al
paragrafo n. 6 dell'atto di citazione in appello così come precisate in corso di
causa e, per l'effetto, disporsi l'espunzione delle poste indebite contabilizzate in
virtù di clausole nulle nei rapporti di conto corrente per cui è causa;
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio di
natura contabile volta alla esatta quantificazione delle partite dare / avere tra le
parti mediante utilizzo di tutta la documentazione contrattuale e contabile versata
in atti e sino alla data del 30.11.2017, previa compensazione impropria
dell'importo dei finanziamenti erogati in assistenza finanziaria (operazioni
3 baciate), previa compensazione legale ex art. 1356 c.c. ovvero ex art. 56 L.F. del
controvalore del portafoglio azionario degli appellanti alla data del 1° gennaio
2015 e previa espunzione delle poste indebite contabilizzate nei rapporti di conto
corrente per cui è causa in virtù di clausole contrattuali nulle;
In ogni caso: Condannarsi la parte appellata alla rifusione delle spese e del
compenso professionale per il doppio grado di giudizio, con distrazione a f avore
dell'avv. Sergio Calvetti, procuratore antistatario.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria anche a seguito delle
deduzioni ed allegazioni avversarie.
Per l'appellata:
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni
accertamento e declaratoria del caso, anche in merito alla revoca della limitazione di cui all'ordinanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado di data 25-29.5.2023 (e anche dichiarando di non accettare il
contraddittorio sulle domande nuove ex adverso proposte), in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza di riunione ex adverso formulata, rigettandosi la relativa richiesta anche per tutti i motivi pure esplicati in
atto (e, in particolare, al paragrafo I della comparsa di data 7.6.2023); sempre in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della mutatio libelli concernente tutte le domande nuove rispetto a quelle ex adverso rassegnate nel corso del giudizio di
primo grado, per tutti i motivi pure esplicati in atti (e, in particolare, al paragrafo
II della comparsa di data 7.6.2023); nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, anche in quanto del tutto inammissibili,
improcedibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atti, confermandosi, per l'effetto, la Sentenza n. 1799/2022 del Tribunale di Treviso anche sui capi ex adverso impugnati e, comunque, per quanto occorrer possa,
4 accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado e qui CP_2
ritrascritte:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria domanda o eccezione respinta, dichiarata anche l'intervenuta prescrizione delle richieste ex adverso spiegate e, comunque, l'improcedibilità di ogni avversaria pretesa anche ai sensi dell'articolo
83 TUB, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso:
condannare, per tutte le causali meglio indicate in narrativa, il signor Parte_1
(C.F.: ), in proprio e anche quale titolare
[...] CodiceFiscale_3
firmatario di Cast71 di ST ZI (C.F.: ; CodiceFiscale_4
P.IVA: ), e (C.F.: ), a P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_5
corrispondere in favore di (ora , in proprio e quale CP_3 CP_2
procuratrice speciale di in LCA, ciascuno per quanto di Parte_3
propria competenza, gli importi meglio indicati al punto 5 delle premesse, oltre a
tutti i relativi interessi moratori dal dì del dovuto al saldo ai tassi contrattualmente
previsti e, comunque, nel limite del tasso di legge, qui riepilogati:
* Euro 4.666.597,86= quale importo risultante dal saldo del conto corrente n.
570532576 (ora rinumerato 30042095), cointestato tra i coniugi Parte_1
e , alla data del 30.11.2017, comprensivo di interessi al
[...] Parte_2
tasso contrattuale, e del relativo contratto di affidamento di data 26.1.2015;
* Euro 139.898,33=, quale importo risultante dal saldo del conto corrente n.
570863001 (già 0151609, ora n. 30034307), cointestato ai coniugi Parte_1
e , alla data del 30.11.2017, comprensivo di interessi al
[...] Parte_2
tasso contrattuale, sul quale era accordato l'affidamento di cui al contratto
26.1.2015;
* Euro 26.359,63=, quale importo risultante dal saldo del conto corrente affidato
n. 570869441 (già 0438137, ora n. 30040184) alla data del 30.11.2017 e
comprensivo di interessi al tasso contrattuale, intestato alla signora Parte_2
;
[...]
5 * Euro 28.049,81=, quale importo risultante dal saldo del conto corrente n.
570153321 (ora n. 30034310) alla data del 30.11.2017, comprensivo di interessi al tasso contrattuale e sul quale era accordato l'affidamento di cui al contratto di data 10.10.2013, intestato al signor Parte_1
* Euro 28.736,18=, quale importo risultante dal saldo del conto corrente affidato
n. 570013500 (ora n. 30034304) alla data del 30.11.2017, comprensivo di interessi
al tasso contrattuale, intestato a Cast71 di . Parte_1
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite del presente procedimento.
In via istruttoria: l'esponente a ogni utile fine (e anche riportandosi CP_2
alle osservazioni del proprio consulente tecnico di parte), insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già da essa formulate con la propria memoria ex art. 183,
sesto comma, n. 2 c.p.c. di data 10.7.2020, qui per comodità del Giudicante
ritrascritte:
Si chiede ammettere prova per interpello dei signori e Parte_1 [...]
nonché per testi sulle circostanze di seguito capitolate: Pt_2
1) “vero che la dottoressa , quanto meno nel periodo 2012-2015, ha Parte_4
operato quale funzionaria e dipendente di ”; Parte_3
2) “vero che la mancata esecuzione degli ordini di vendita delle azioni Pt_3
presentati da parte attrice nel corso del 2013 e del 2014, è conseguita
[...]
all'impossibilità di reperire un compratore interessato ad acquistare una quantità così rilevante di titoli ”; Parte_3
3) “vero che la a fronte del calo della domanda di azioni V.B., verificatasi a Pt_3
partire dal 2013, ha introdotto, nello stesso periodo, accanto al criterio
cronologico per la trattazione degli ordini di vendita dei titoli, anche una soglia quantitativa”;
4) “vero che, nel maggio 2014, la soglia quantitativa, anche al fine di evitare che disposizioni di smobilizzo aventi a oggetto un elevato numero di azioni V.B.
6 potessero saturare per molto tempo il sistema di negoziazione dei titoli, è stata fissata in n.
6.000 azioni V.B.”;
5) “vero che l' , nel gennaio del 2015, ha formalizzato la policy (già CP_5
esistente come prassi) afferente alla negoziazione dei titoli V.B., come da documento qui dimesso sub AA che si rammostra al teste”;
6) “vero che l' , sempre nel 2015 (e con la policy di cui sopra=, CP_5
istituzionalizzava la già presente prassi di attribuire automaticamente una durata
al massimo annuale degli ordini di vendita delle azioni in ragione del fatto che il prezzo delle stesse veniva annualmente determinato dall'assemblea come previsto dallo Statuto”;
7) “vero che, infatti, la policy di cui al capitolo 5 che precede, tra l'altro, prevedeva espressamente che l'ordine di vendita avesse una durata annuale limitata al periodo di validità del prezzo fissato dall'assemblea e che, in difetto di esecuzione, l'ordine sarebbe decaduto automaticamente”;
8) “vero che in ragione della suddetta prassi e della conseguente policy, gli ordini di vendita impartiti da parte attrice nel corso dell'anno 2013 e del 2014, sono automaticamente decaduti in assenza di cessione dei titoli a terzi, rispettivamente il
31.12.2013 e il 31.12.2014”.
Si indica a teste la dottoressa attualmente presso Intesa Sanpaolo Parte_4
S.p.A.
Per quanto occorrer possa (e per scrupolo), gli esponenti reiterano la richiesta di acquisizione dell'originale del contratto di conto corrente n. 570532576, attualmente giacente presso la cassaforte della cancelleria del Tribunale di
Treviso, per i motivi già esposti nella apposita istanza dimessa in data 7.6.2023.
Con opposizione alle istanze istruttorie di controparte tutte, anche per i motivi
meglio espressi e dedotti con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
depositata in favore di in data 29.7.2020 e con abilitazione alla prova CP_2
7 contraria (con i testi già indicati con la memoria a prova diretta) per l'ipotesi di ammissione delle prove ex adverso formulate.
in ogni caso: con rifusione integrale delle spese e compensi di lite anche del
presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo avere richiesto e ottenuto l'autorizzazione al sequestro conservativo di beni dei debitori fino alla concorrenza di Euro 5.000.000, Controparte_2
in proprio e quale rappresentante di
[...] Parte_3
conveniva davanti al Tribunale di Treviso , già esercente Parte_1
l'impresa individuale con ditta , e affinché fossero CP_1 Parte_2
condannati al pagamento dei saldi debitori di cinque conti correnti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, sostenendo di avere ricevuto finanziamenti per l'acquisto di azioni della banca (finanziamenti che erano nulli per violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.), la quale non aveva poi dato esecuzione agli ordini di vendita delle azioni proprie;
inoltre, nei conti correnti erano stati addebitati interessi, spese e commissioni non dovuti.
I convenuti chiedevano il rigetto della domanda di condanna.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1799 depositata l'8 novembre 2022, condannava i convenuti a corrispondere all'attrice i seguenti importi: “- Euro 4.000.000,00 quale importo risultante dal saldo del conto
corrente n. 570532576 (ora rinumerato 30042095), cointestato tra Parte_1
e , alla data del 31.12.2019; - Euro 105.869,68, quale
[...] Parte_2
importo risultante dal saldo passivo del conto corrente n. 570863001 (già
0151609, ora n. 30034307), cointestato a e , Parte_1 Parte_2
alla data del 31.12.2019, al netto degli interessi;
passivi addebitabili per il periodo
II trimestre 2016 – IV trimestre 2019, pari a € 42.234,03; - Euro 23.042,51, quale
importo risultante dal saldo passivo del conto corrente affidato n. 570869441 (già
8 0438137, ora n. 30040184), intestato a , alla data del 31.12.2019, al Parte_2
netto degli interessi passivi addebitabili per il periodo II trimestre 2016 – IV trimestre 2019, pari a € 3,48; - Euro 26.283,34, quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 570153321 (ora n. 30034310), intestato a Parte_1
alla data del 31.12.2019, al netto degli interessi passivi addebitabili per
[...]
il periodo II trimestre 2016 – IV trimestre 2019, pari a € 3,97; - Euro 23.998,99,
quale importo risultante dal saldo del conto corrente affidato n. 570013500 (ora n.
30034304), intestato a Cast71 di , alla data del 31.12.2019, al Parte_1
netto degli interessi passivi addebitabili per il periodo II trimestre 2016 – IV trimestre 2019, pari a € 569,62”.
Il Tribunale – dato atto che pendeva tra le parti altra causa promossa dai convenuti, in cui essi avevano chiesto l'accertamento della nullità degli acquisti azionari e dei finanziamenti, nonché la condanna di alla restituzione di importi di Parte_3
denaro – escludeva la litispendenza e giudicava irrilevante, poiché non passata in giudicato, la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Venezia, la quale aveva dichiarato che gli attori non erano tenuti a restituire il finanziamento contratto nel 2015, nei limiti di Euro 1.800.000, in quanto utilizzato per l'acquisto azionario.
Quindi, il Tribunale rideterminava, sulla scorta della relazione del c.t.u., il saldo debitorio dei cinque conti correnti intestati ai convenuti, pronunciando le statuizioni di condanna sopra indicate.
e impugnavano la sentenza, lamentando il Parte_1 Parte_2
rigetto dell'eccezione di compensazione da loro sollevata (compensazione impropria che non era impedita dalla sottoposizione di a liquidazione Parte_3
coatta amministrativa) e l'omessa considerazione del fatto che la banca non aveva eseguito gli ordini di vendita delle azioni.
Gli appellanti si dolevano, inoltre, che il giudice avesse preso in considerazione il saldo dei conti al 31 dicembre 2019, anziché al 30 novembre 2017, estendendo
9 temporalmente l'indagine del c.t.u., ed ancora che il perito avesse commesso errori nella rideterminazione dei saldi dei conti correnti.
Quindi, gli appellanti domandavano, in via istruttoria, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e, nel merito, l'accertamento delle nullità delle
“operazioni baciate”, l'imputazione del valore del portafoglio azionario detenuto
(Euro 7.900.000) “a deconto dell'esposizione debitoria complessiva con conseguente liberazione da qualsiasi obbligazione” e comunque l'espunzione dai saldi dei conti correnti delle poste indebite contabilizzate in base a clausole nulle.
Si costituiva in giudizio in proprio e Controparte_2
quale rappresentante di chiedendo che l'appello fosse Parte_3
rigettato.
L'appellata affermava che gli appellanti avevano inammissibilmente modificato le proprie domande e che non era possibile la compensazione, propria o impropria,
invocata da e Parte_1 Pt_2
affermava poi che Controparte_2 Parte_3
non si era impegnata a vendere le azioni e non era stata inadempiente;
sosteneva ,
infine, la correttezza della relazione del c.t.u. e della decisione del Tribunale di
Treviso.
Con ordinanza del 25 maggio 2023, la Corte di Appello sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1799/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso,
limitatamente alla condanna di e a pagare, con riferimento al c/c Parte_1 Pt_2
n. 30042095, l'importo capitale eccedente la somma di Euro 2.200.000.
Con ordinanza del 29 giugno 2023 erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 30 gennaio 2023.
0. Si rileva, preliminarmente, che non è possibile la riunione del presente giudizio a quello n. 775/2022 r.g.a., in quanto quest'ultimo è già stato definito dalla Sezione
specializzata in materia di impresa della Corte di Appello di Venezia con sentenza
17 ottobre 2024 n. 1903.
10 E' inoltre divenuta definitiva, in quanto non impugnata, la statuizione del Tribunale di Treviso, con cui è stata esclusa la litispendenza.
1. Con la suddetta sentenza n. 1903/2024, la Corte di Appello di Venezia, Sezione
specializzata, ha riformato la sentenza del Tribunale di Venezia, affermando che gli acquisti azionari non erano connessi ai finanziamenti concessi dalla banca, neppure a quello di Euro 1.800.000, e rigettando conseguentemente la domanda di accertamento negativo del debito.
Gli appellanti, nella memoria di replica depositata il 14 gennaio 2025 (nulla era stato invece detto nella comparsa conclusionale depositata il 30 dicembre 2024),
hanno affermato: “Preso atto che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello con la Sentenza
n. 1903/2024 del 30.10.2024 (doc. 05 avversario) ha escluso che siano state concluse 'operazioni baciate' tra gli appellanti e , si evidenzia che la Parte_3
domanda di nullità ex art. 2358 c.c. risulta comunque fondata per avere la banca violato il divieto assoluto di accettare in garanzia azioni proprie” (pag. 4 della memoria di replica).
Ora, a parte la novità dell'allegazione per cui le azioni sarebbero state date in garanzia alla banca (garanzia prestata con “Atto di ritenzione e compensazione” del
29 dicembre 2014, e perciò in epoca successiva ai finanziamenti che – secondo gli appellanti – erano serviti all'acquisto delle azioni di , si osserva che, Parte_3
escluso il collegamento negoziale tra detti finanziamenti e gli acquisti delle azioni,
l'asserita violazione dell'art. 2358 c.c. riguarderebbe esclusivamente l'atto costitutivo del pegno e comporterebbe la nullità della sola garanzia. Ed è appena il caso di aggiungere che a una dichiarazione di nullità del pegno, mai richiesta, gli appellanti non hanno interesse, atteso che le azioni hanno perduto il loro valore a seguito della sottoposizione di coatta amministrativa. Parte_5
2. Ciò detto, il debito degli appellanti è quello già accertato dal Tribunale di
Treviso, ossia Euro 4.000.000,00 quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 570532576 (poi rinumerato 30042095), cointestato tra Pt_1
11 e alla data del 31 dicembre 2019; Euro 105.869,68, quale Parte_1 Parte_2
importo risultante dal saldo passivo del conto corrente n. 570863001 (già 0151609,
poi n. 30034307), cointestato a e alla data del Parte_1 Parte_2
31 dicembre 2019, al netto degli interessi passivi addebitabili per il periodo II
trimestre 2016 - IV trimestre 2019, pari a € 42.234,03; Euro 23.042,51, quale importo risultante dal saldo passivo del conto corrente affidato n. 570869441 (già
0438137, poi n. 30040184), intestato a alla data del 31 dicembre Parte_2
2019, al netto degli interessi passivi addebitabili per il periodo II trimestre 2016 -
IV trimestre 2019, pari a € 3,48; Euro 26.283,34, quale importo risultante dal saldo del conto corrente n. 570153321 (ora n. 30034310), intestato a Parte_1
alla data del 31 dicembre 2019, al netto degli interessi passivi addebitabili per il periodo II trimestre 2016 - IV trimestre 2019, pari a € 3,97; Euro 23.998,99, quale importo risultante dal saldo del conto corrente affidato n. 570013500 (poi n.
30034304), intestato a Cast71 di , alla data del 31 dicembre Parte_1
2019, al netto degli interessi passivi addebitabili per il periodo II trimestre 2016 -
IV trimestre 2019, pari a € 569,62.
3. E' invece improcedibile, ai sensi del citato art. 83 t.u.b., la domanda risarcitoria con cui e deducono l'inadempimento della banca, la quale non Parte_1 Pt_2
avrebbe provveduto a vendere le azioni a seguito di loro richiesta.
E' evidente, infatti, che dal dedotto inadempimento, ammesso che fosse provato
(ossia che fosse dimostrato che la vendita delle azioni, allorché venne richiesta,
fosse ancora possibile, soprattutto al prezzo indicato dai titolari: v. doc. 10, 11 e 13
fasc. primo grado dei convenuti), non potrebbe che sorgere un diritto risarcitorio, il quale non è opponibile in compensazione alla banca in l.c.a. e alla cessionaria del credito (cfr. Cass. civ., sent., 12 marzo 2018, n. 5937).
Tale pretesa doveva essere coltivata mediante l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale e, conseguentemente, non poteva essere conosciuta dal
Tribunale di Treviso e ora dalla Corte di Appello.
12 L'improcedibilità suddetta non può essere superata dalla domanda con cui gli appellanti chiedono “considerarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1359 c.c. come avvenuta non più tardi del 1° gennaio 2015 la vendita del portafoglio azionario posseduto dagli appellanti per un controvalore di € 7.900.000,00”, per quindi portare in compensazione l'ipotetico ricavato dalla vendita dei titoli con il debito nei confronti della banca.
A parte l'inammissibilità della domanda, introdotta per la prima volta con l'atto di citazione in appello (né nell'originaria comparsa di costituzione del 19 febbraio
2020, né nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., i convenuti avevano dedotto l'esistenza di una condizione non avverata per causa della banca), si rileva che le azioni non sono state vendute (si fosse o meno la banca impegnata in tal senso) e l'art. 1359 c.c. non consente certamente di considerarle vendute poiché la banca non avrebbe dato esecuzione alla richiesta dei titolari. La norma è invocata a sproposito, in quanto non vi era alcun contratto sottoposto a condizione, il cui avveramento sarebbe stato impedito dalla banca (il fatto che la banca, in caso di vendita, avrebbe utilizzato il ricavato a “deconto” dell'esposizione debitoria non integra una condizione).
4. Si deve escludere che l'impugnata decisione sia affetta da vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, sulla scorta della c.t.u., accertato il saldo dei conti alla data del 31 dicembre 2019, anziché alla data del 30 novembre 2017 indicata in atto di citazione.
Atteso che ha richiesto la condanna dei Controparte_2
convenuti al pagamento dei debiti risultanti dai conti correnti di cui erano titolari e non poteva il giudice che fare riferimento al saldo di chiusura Parte_1 Pt_2
degli stessi: un saldo intermedio non sarebbe stato rappresentativo dell'effettiva consistenza del debito.
Si osserva, peraltro, che i convenuti non hanno tempestivamente eccepito la nullità
della consulenza tecnica per avere il perito esteso il periodo d'indagine onde
13 giungere alla determinazione dei saldi debitori (all'udienza successiva al deposito della relazione peritale, i convenuti si limitavano a richiedere “l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. a tutti gli interessi e, quindi anche allo scoperto
extra fido, in relazione al conto corrente ordinario n. 151609 ed al conto evidenza
n. 532576” [note scritte 30 settembre 2021], non eccependo la nullità dell'accertamento peritale per non essersi l'ausiliario attenuto al quesito del giudice, il quale peraltro aveva richiesto al c.t.u., senza osservazione alcuna da parte dei convenuti, la determinazione “del saldo finale corretto” e non la rettifica di un saldo intermedio).
5. Infine, non può essere accolto il motivo d'impugnazione con cui gli appellanti si lamentano del fatto che dai conti correnti nn. 570863001, 153321 e 13500 non sono stati espunti gli interessi composti.
Si rileva che i convenuti non ebbero a dedurre in giudizio, né con la comparsa di costituzione né con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'addebito d'interessi anatocistici, sicché il giudice non diede incarico al c.t.u. di compiere alcun accertamento sul punto.
Il giudice può rilevare anche d'ufficio la nullità di clausole contrattuali, ma non può integrare d'ufficio le carenti allegazioni della parte. Quindi, in assenza di una tempestiva allegazione dell'addebito, da parte della banca, di interessi anatocistici e della richiesta di scomputo degli stessi dai saldi dei conti correnti, l'eventuale rilievo officioso della nullità negoziale sarebbe rimasto privo di pratica rilevanza.
Quanto ai conti correnti nn. 151609 e 532576, il tasso d'interesse era sufficientemente determinato e il motivo di impugnazione è inammissibile perché
non specifico.
Il c.t.u. non ha incontrato difficoltà nell'individuare il tasso d'interesse contrattualmente previsto e applicabile, e gli appellanti non precisano quale sia l'errore in cui sarebbe incorso il perito.
14 L'appellante afferma che non fosse stata pattuita la “days count convention”, ossia
“la convenzione relativa alle modalità di computo del tempo tra una liquidazione degli interessi e quella successiva” (pag. 27 dell'atto di citazione in appello).
I contratti prevedevano, tuttavia, la liquidazione trimestrale degli interessi e l'art. 5
delle condizioni generali precisava che i rapporti di dare e avere del conto erano regolati con uguale periodicità, che quindi era trimestrale. Ne consegue che gli interessi attivi e passivi erano regolati in conto con valuta corrispondente alla chiusura del trimestre.
7. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del grado sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
147/2022 per lo scaglione di valore 1.000.000-2.000.000, in ragione della bassa complessità della causa.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 583/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da Parte_1
e (appellanti) nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_2
in proprio e quale rappresentante di
[...] Parte_3
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1799/2022 del
Tribunale di Treviso;
2) condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in Euro 12.033,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
15 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 31 gennaio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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